Corte costituzionale

Sentenza n. 202/1991

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 07/05/1991 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, lett. a) e

b), della legge 11 novembre 1975, n. 584 (Divieto di fumare in

determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico), promosso con

ordinanza emessa l'8 settembre 1990 dal giudice Conciliatore di Roma

nel procedimento civile vertente tra De Russis Vito Nicola ed altro e

U.S.L. RM/4 ed altri iscritta al n. 718 del registro ordinanze 1990 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima

serie speciale, dell'anno 1990;

Visti gli atti di costituzione di De Russis Vito Nicola e di

Candidi Franco;

Udito nell'udienza pubblica del 19 marzo 1991 il Giudice relatore

Francesco Greco;

Uditi gli avvocati Carlo Rienzi, Roberto Canestrelli, Nicolò

Paoletti per De Russis Vito Nicola, nonché Paolo Ferrari e Carlo

Mezzanotte per Candidi Franco;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio civile promosso da Vito De Russis e

Francesco Spiga, danneggiati dal c.d. fumo passivo, nel pronto

soccorso di un ospedale, nell'ufficio postale, e in un ristorante,

nei confronti del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni,

del direttore dell'Ufficio postale di Roma, via Collatina, n. 78, del

titolare del ristorante, nonché della USL RM/4, onde ottenere il

risarcimento dei danni subiti, il giudice Conciliatore di Roma ha

sollevato questione di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 1, lett. a), della legge 11 novembre 1975, n. 584,

nella parte in cui prevede il divieto di fumare solo nelle corsie

degli ospedali e non anche in tutti gli ambienti, in quanto

sussisterebbe una irragionevole differenziazione tra locali pur in

presenza di una identica necessità di protezione e si

discriminerebbero altresì i soggetti costretti, per necessità di

cure o per motivi di lavoro, a permanere nei diversi locali

dell'ospedale, bisognevoli di una stessa incisiva tutela (violazione

dei principi di ragionevolezza ex art. 3 della Costituzione e di

tutela della salute ex art. 32 della Costituzione);

b) dell'art. 1, lett. a), nella parte in cui prevede il divieto

di fumare "nei locali destinati alla istruzione e nei vari luoghi

frequentati dagli utenti di diversi servizi di trasporto,

consentendosi, invece, la diffusione degli effetti del fumo, nocivi

alla salute, nei locali nei quali si eroga il servizio pubblico

postale; gli utenti di quest'ultimo sarebbero illegittimamente

discriminati rispetto agli utenti degli altri servizi pubblici

protetti (sanità, istruzione, trasporto, ecc.), essendo pari la loro

rilevanza costituzionale (ulteriore violazione degli artt. 3 e 32

della Costituzione).

c) dell'art. 1, lett. b), nella parte in cui non prevede il

divieto di fumare all'interno dei ristoranti.

Sussisterebbe una immotivata disparità di trattamento e di tutela

tra i frequentatori di sale da ballo e di sale corse, tutelati dal

fumo passivo, e coloro che si recano nei ristoranti, non affatto

tutelati (violazione degli artt. 3 e 32 della Costituzione). Inoltre,

la suddetta disposizione, interpretata secondo il parere del

Consiglio di Stato n. 540 del 1976, nel senso della applicabilità ai

soli casi in cui vi sia un incontro di più persone in luogo pubblico

per un tempo definito e per uno scopo consentito, importerebbe

violazione degli artt. 2 e 3 della Costituzione che garantiscono la

realizzazione dell'individuo anche in aggregati sociali, quali sono

favoriti da tutti i luoghi di svago e di riposo dei cittadini e dei

lavoratori, nonché dell'art. 17 della Costituzione che riconosce a

tutti i cittadini l'identico diritto di riunirsi pacificamente, anche

a seguito e per effetto della predisposizione di un medesimo regime

giuridico per tutte le forme attraverso le quali tale diritto si

realizza.

In punto di rilevanza, il Conciliatore ha osservato che l'esame e

la decisione delle proposte domande risarcitorie sarebbero precluse

dalle disposizioni censurate che considerano lecito fumare nei locali

chiusi nei quali si è verificata la situazione dannosa subita dagli

attori.

2. - L'ordinanza, ritualmente comunicata e notificata, è stata

altresì pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

2.1. - Nel giudizio si sono costituiti soltanto il De Russis e il

Candidi.

2.2. - La difesa del Candidi ha concluso per la declaratoria di

inammissibilità della questione o, in subordine, per la

infondatezza.

Ha osservato che la proposta questione è irrilevante, in quanto

l'azione risarcitoria proposta nel giudizio a quo si fonda

direttamente sul combinato disposto degli artt. 32 della Costituzione

e 2043 del codice civile, mentre la legge n. 584 del 1975, si limita

a prevedere, in caso di violazione del divieto di fumare,

l'applicazione di sanzioni amministrative.

Non sarebbe stata valutata l'effettiva sussistenza del pregiudizio

alla salute lamentato dagli interessati.

La questione sarebbe meramente ipotetica ed eventuale, non essendo

stati convenuti in giudizio gli autori del fatto illecito, cioè i

fumatori.

Nel merito, la questione sarebbe infondata perché:

a) postula l'emanazione di una sentenza additiva in una materia

nella quale si profila una pluralità di soluzioni derivanti da varie

valutazioni possibili;

b) si assume a tertium comparationis il divieto secondo una

norma derogatoria della libertà di fumare;

c) la citata legge non concerne in modo alcuno gli aspetti

risarcitori connessi all'eventuale danno alla salute per esposizione

al fumo cosiddetto "passivo";

d) non è chiarita la ragione per cui le limitazioni del

divieto possano impingere sul diritto dei cittadini di riunirsi

pacificamente ovvero impedire il pieno sviluppo della persona umana.

Nella memoria, la difesa del De Russis ha osservato che sussiste

il nesso di causalità tra la esposizione al fumo degli attori e la

lesione del loro diritto alla salute; che vige nell'ordinamento il

principio di ordine generale secondo cui i gestori dei locali aperti

al pubblico, che si frequentano per necessità o per opportunità e

ai quali si accede liberamente, devono garantire condizioni igienico-sanitarie ottimali, mentre la legge impugnata, non prevedendo il

divieto di fumare in detti locali, rende lecita la loro condotta;

che la questione sollevata sarebbe inammissibile solo se nel

nostro ordinamento dal principio costituzionale della tutela della

salute potesse derivare il divieto di fumare nei detti locali,

indipendentemente da una apposita previsione normativa; mentre, il

legislatore, a tutela dei malati e dei giovani, ha previsto il

divieto di fumare solo in determinati locali;

che le finalità perseguite impongono una interpretazione logica

e razionale della disposizione secondo cui il divieto di fumare

"nelle corsie degli ospedali" va interpretato nel senso che esso vale

per tutti gli ambienti degli ospedali frequentati da malati; che non

può essere ritenuta tassativa la elencazione della disposizione che

sancisce il divieto di fumare solo in determinati locali ove vengono

erogati i servizi sanitari, scolastici e di trasporto; mentre,

logicamente e razionalmente il divieto dovrebbe riguardare tutti i

locali nei quali si erogano servizi pubblici, tra cui quello postale.

Per quanto riguarda il divieto di fumare nei ristoranti, la difesa

del De Russis ha osservato che l'interesse protetto dal legislatore

importa che per riunione pubblica si debba intendere riunione di più

persone in un luogo aperto al pubblico qualunque sia lo scopo della

riunione stessa; che la discrezionalità del legislatore sussiste

solo in ordine alla scelta dei mezzi che non consentano la permanenza

del fumo nei locali ove si fuma; che la nocività del fumo, specie

quello c.d. passivo, è generalmente ammessa anche nella Comunità

Europea sia per i fumatori che per i non fumatori in locali

frequentati dai primi.

Nelle note presentate successivamente, la stessa difesa ha

ulteriormente illustrato le suddette argomentazioni.

La difesa del Candidi, in una successiva memoria, ha insistito

sulla inammissibilità della questione. Considerato in diritto

1. - Il giudice Conciliatore di Roma dubita della legittimità

costituzionale:

a) dell'art. 1, lett. a), della legge 11 novembre 1975, n. 584,

nella parte in cui prevede il divieto di fumare solo nelle corsie

degli ospedali e non anche in tutti gli ambienti pur frequentati

dagli ammalati, in quanto sussisterebbe una irragionevole

discriminazione tra i locali degli ospedali per i quali vi è una

identica necessità di tutela e tra soggetti costretti a permanere

nei diversi locali per necessità di cure o motivi di lavoro

(violazione degli artt. 3 e 32 della Costituzione);

b) dell'art. 1, lett. a), della stessa legge nella parte in cui

prevede il divieto di fumare nei locali destinati alla istruzione e a

vari servizi di trasporto e consente, invece, di fumare in quelli in

cui si eroga il servizio postale, discriminandosi, così, gli utenti

di quest'ultimo da quelli degli altri servizi pur essendo pari la

loro rilevanza costituzionale (violazione degli artt. 3 e 32 della

Costituzione);

c) dell'art. 1, lett. b), stessa legge, nella parte in cui non

prevede il divieto di fumare nei ristoranti mentre lo prevede nelle

sale-corse e nelle sale da ballo, discriminandosi in tal modo,

irragionevolmente, gli utenti degli uni e quelli delle altre

(violazione degli artt. 3 e 32 della Costituzione).

Inoltre, la stessa norma, interpretata secondo il parere del

Consiglio di Stato n. 540 del 1976, nel senso dell'applicabilità

solo nei luoghi pubblici in cui vi sia un incontro di più persone,

per un tempo definito e per uno scopo consentito, violerebbe anche

gli artt. 2 e 3 della Costituzione non risultando garantita la

realizzazione degli individui in alcuni aggregati sociali, nonché

l'art. 17 della Costituzione, non essendo riconosciuto ad alcuni

cittadini il diritto di riunirsi pacificamente in una delle forme in

cui il detto diritto si realizza.

2. - La difesa di uno dei convenuti ha eccepito la

inammissibilità della questione.

Ha rilevato che:

a) contrariamente a quanto disposto dagli artt. 1 della legge

n. 689 del 1971 e 12 delle preleggi, la richiesta sentenza renderebbe

retroattivamente sanzionabile un comportamento considerato lecito

dalla legge del tempo in cui è stato posto in essere;

b) non potrebbe ritenersi la colpa specifica, che è l'elemento

costitutivo del dedotto illecito civile, per l'inesistenza, al

momento in cui sono stati commessi i fatti, di una disposizione di

protezione che sancisse il divieto di fumare in pubblici locali;

c) l'azione di risarcimento del danno alla salute potrebbe

fondarsi soltanto sul combinato disposto degli artt. 32 della

Costituzione e 2043 del codice civile.

3. - Le eccezioni meritano accoglimento.

La sentenza che si chiede non può essere utile per la definizione

del giudizio a quo, a parte la considerazione che essa postula una

scelta, tra le varie possibili, riservata alla discrezionalità del

legislatore, alla cui attenzione, però, deve essere posta la

necessità di apprestare una più incisiva e completa tutela della

salute dei cittadini dai danni cagionati dal fumo anche cd. passivo,

trattandosi di un bene fondamentale e primario costituzionalmente

garantito (art. 32 della Costituzione).

3.1 - Nella specie, il fatto dedotto come causa di danni alla salute dei convenuti si fa consistere nella violazione del divieto di

fumare in locali pubblici diversi da quelli previsti dalla

disposizione censurata (tutti gli ambienti degli ospedali, locali

frequentati dal pubblico per ragioni di lavoro o di svago o per

fruire dei servizi pubblici apprestativi) e da aggiungersi ad essi

per effetto di una disposizione da introdursi nell'ordinamento con la

richiesta sentenza, la quale dovrebbe sancire anche per essi il

divieto di fumare.

La violazione della stessa disposizione dovrebbe concretare la

colpa, cioè il connotato di carattere soggettivo, necessario per

porre a carico degli agenti il risarcimento del danno cagionato.

La inosservanza dei doveri imposti dalla suddetta disposizione

renderebbe ingiusto il danno da risarcire.

4. - Al contrario, si deve ritenere che la condotta di un soggetto

può essere assunta a fonte di responsabilità civile per il

risarcimento dei danni solo se al momento in cui è stata posta in

essere sussisteva un preciso obbligo giuridico sancito da una norma

conoscibile dall'agente. La colpa specifica, consistente nella

inosservanza della norma che pone la regola di condotta, può

rilevare nel giudizio a quo solo se la disposizione fosse stata

vigente e conoscibile al tempo del fatto.

Anche secondo il vigente indirizzo giurisprudenziale e qualora la

responsabilità venga reputata fondata su colpa, seppure sia

sufficiente per affermare l'esistenza di tale elemento psicologico il

richiamo alla inosservanza di una norma giuridica, è necessaria

l'indicazione espressa delle disposizioni considerate, le quali

devono essere vigenti all'epoca del verificatosi evento.

Inoltre, anche la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (artt.

5, 6, 7) è interpretata nel senso che, per la rilevanza delle

trasgressioni dei doveri generali sanciti da una disposizione di

legge, occorre, per il comportamento giuridicamente corretto, la

conoscibilità di essa al momento del fatto.

Il cittadino deve conoscere quale sia il comportamento che la

norma richiede, specie se si tratta di limitazione ad un diritto di

libertà.

5. - D'altra parte, la dedotta lesione del diritto alla salute

(art. 32 della Costituzione) può fondare da sola il richiesto

risarcimento dei danni ex art. 2043 del codice civile. L'art. 32

della Costituzione, in collegamento con l'art. 2043 del codice civile

pone il divieto primario e generale di ledere la salute.

Il riconoscimento del diritto alla salute come diritto

fondamentale della persona e bene primario, costituzionalmente

garantito, è pienamente operante anche nei rapporti di diritto

privato. Dovendosi riconoscere che la lesione del diritto soggettivo

garantito dall'art. 32 della Costituzione integra la fattispecie

dell'art. 2043 del codice civile, non può dubitarsi dell'obbligo del

risarcimento per la violazione del diritto stesso. In altri termini,

dal detto collegamento dell'art. 32 della Costituzione con l'art.

2043 del codice civile discendono l'ingiustizia del danno e la

conseguente sua risarcibilità.

Si nota che il risarcimento riguarda non solo i danni patrimoniali

ma tutti i danni che potenzialmente ostacolano le attività

realizzatrici della persona umana (sentt. Corte cost. nn. 184 del

1986 e 307 del 1990).

La questione sollevata, mancando la rilevanza, deve essere

dichiarata inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la inammissibilità della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, lett. a) e b), della legge 11 novembre

1975, n. 584 (Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di

trasporto pubblico) in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 17, 32 e 97

della Costituzione, sollevata dal giudice Conciliatore di Roma con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 7 maggio 1991.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1991:202 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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