Corte costituzionale

Sentenza n. 194/1992

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 28/04/1992 · relatore Renato Granata

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 11r.d. 3282/1923

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 del regio

decreto 30 dicembre 1923, n. 3282 ("Approvazione del testo di legge

sul gratuito patrocinio") promosso con ordinanza emessa il 13 maggio

1991 dal Pretore di Torino sul ricorso proposto da De Carlo Vittoria

contro il Condominio di Via Bergamo n. 11 in Torino iscritta al n.

539 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 19 febbraio 1992 il Giudice

relatore Renato Granata;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento di esecuzione forzata in forma

specifica, promosso da De Carlo Vittoria per la determinazione delle

modalità esecutive degli obblighi di fare imposti con precedente

provvedimento d'urgenza emesso in suo favore, il Pretore di Torino,

adito ex art. 612 del codice di procedura civile, ha sollevato

d'ufficio, con ordinanza del 13 maggio 1991, questione incidentale di

costituzionalità dell'art. 11, regio decreto 30 dicembre 1923 n.

3282 ("approvazione del testo di legge sul gratuito patrocinio") in

relazione agli artt. 3, primo comma, e 24 della Costituzione.

Assume il pretore rimettente che in tanto possono ritenersi

assicurati ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi nelle varie

fasi, di cognizione e cautelare, in quanto l'ammissione al gratuito

patrocinio ricomprenda tutti i possibili esborsi monetari a cui

dovrebbe in ipotesi far fronte in via anticipata la parte

interessata. Invece il cit. art. 11 regio decreto n. 3282 del 1923

non annovera - né con riferimento alle spese anticipate dall'erario

e di per sé di spettanza della parte interessata, qualora non

ammessa al gratuito patrocinio, né tra gli atti che devono essere

compiuti gratuitamente da soggetti (generalmente da ricomprendersi

nel novero degli ausiliari del giudice) estranei al rapporto

processuale - le opere da compiersi per il ministero della "persona"

(diversa dall'organo dell'esecuzione, e cioè dall'ufficiale

giudiziario designato) incaricata ai sensi dell'art. 612 del codice

di procedura civile e da qualificarsi anch'essa quale ausiliario di

giustizia.

Quindi, in mancanza di tale estensione della portata del gratuito

patrocinio, si ha, nel caso di specie, che, pur essendo stata

accertata la situazione di incapienza patrimoniale della parte

ricorrente, tale da non consentire a quest'ultima (se non appunto per

il tramite dell'istituto del gratuito patrocinio) la possibilità di

accedere alla tutela giurisdizionale, non è conseguibile lo scopo

tipico del processo esecutivo, consistente nella realizzazione di una

situazione di per sé coincidente con il contenuto del diritto

accertato.

L'art. 11 regio decreto n. 3282 del 1923 cit. appare quindi -

secondo il giudice rimettente - porsi in contrasto con il principio

sancito dall'art. 24, terzo comma, della Costituzione, tanto più che

sotto altri aspetti (diversi da quello considerato) il beneficio del

gratuito patrocinio riguarda anche la fase esecutiva. Ed infatti i

n.ri 2), 3) e 7) dell'art. 11 prevedono, rispettivamente, la

prenotazione a debito degli oneri fiscali inerenti al processo, il

compimento gratuito dei vari atti di spettanza dell'ufficiale

giudiziario e degli altri pubblici ufficiali (tra cui, i conservatori

dei pubblici registri e gli istituti autorizzati agli incanti ex art.

534 del codice di procedura civile) che possono venire in rilievo

nell'ambito di un processo esecutivo, e l'anticipazione da parte

dell'erario delle spese inerenti alla pubblicazione dell'ordinanza di

vendita.

Sarebbe pertanto ravvisabile, per il giudice rimettente una

diversa ed ingiustificata disciplina di fattispecie omogenee e non

differenziantisi tra loro sotto l'aspetto sostanziale essendo

assicurati al soggetto ammesso al gratuito patrocinio gli strumenti

per addivenire all'adempimento forzoso del proprio diritto sia nelle

forme dell'espropriazione (mobiliare, immobiliare e presso terzi) sia

in quelle relative alla consegna di beni mobili e al rilascio di

immobili.

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri a

mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la

questione sia dichiarata inammissibile perché la pronuncia invocata

dal giudice rimettente non è a rime obbligate. In via subordinata

l'Avvocatura ritiene la non fondatezza della questione di

costituzionalità, sostenendo che la norma censurata è frutto di una

scelta discrezionale del legislatore, scelta non irragionevole

potendo ipotizzarsi, in sede di esecuzione di obblighi di fare o di

non fare, spese anche ingentissime e della più diversa natura, che,

ove comprese nel beneficio del gratuito patrocinio, potrebbero

comportare per lo Stato oneri incalcolabili ed imprevedibili. Considerato in diritto

1. - È stata sollevata questione incidentale di legittimità

costituzionale dell'art. 11, regio decreto 30 dicembre 1923 n. 3282

(approvazione del testo di legge sul gratuito patrocinio), nella

parte in cui non prevede l'anticipazione a carico dello Stato, invece

che della parte procedente ammessa al gratuito patrocinio, delle

spese inerenti al compimento delle opere a cui devono provvedere le

persone designate dal giudice ai sensi dell'art. 612 del codice di

procedura civile in caso di esecuzione forzata degli obblighi di fare

o di non fare.

Il giudice rimettente sospetta la violazione dell'art. 3, primo

comma, della Costituzione, sotto il profilo della disparità di

trattamento rispetto, in particolare, alla parte ammessa al gratuito

patrocinio nel processo esecutivo svolto sia nelle forme

dell'espropriazione mobiliare, immobiliare e presso terzi, sia in

quelle relativa alla consegna di beni mobili e al rilascio di

immobili; nonché la violazione dell'art. 24, terzo comma, della

Costituzione, per lesione del diritto di difesa perché, nel caso

della procedura esecutiva ex art. 612 del codice di procedura civile,

la parte procedente, ancorché ammessa al gratuito patrocinio, non è

posta in condizione di conseguire l'effettiva tutela del suo diritto

dovendo anticipare le spese suddette.

2. - Va preliminarmente premesso che la disciplina di base del

patrocinio dei non abbienti è costituita, ancor oggi, dal cit. regio

decreto 30 dicembre 1923 n. 3282 (che concerneva, e in buona parte

concerne ancora, i giudizi civili, commerciali o di altra

giurisdizione contenziosa, gli affari di volontaria giurisdizione, i

giudizi penali, i giudizi innanzi ai Tribunali delle acque

pubbliche), atteso che il legislatore successivo alla Costituzione

repubblicana ha operato settorialmente, pur avendo come obiettivo una

radicale riforma dell'istituto. Settoriali sono infatti gli

interventi in materia di controversie individuali di lavoro e di

previdenza ed assistenza obbligatorie (artt. 10-16 legge 11 agosto

1973 n. 533), di adozione ed affidamento dei minori (art. 75 legge 4

maggio 1983 n. 184), di risarcimento dei danni cagionati

nell'esercizio delle funzioni giudiziarie (art. 15 legge 13 aprile

1988 n. 117) e, da ultimo, nei procedimenti penali (o penali

militari) e nei giudizi civili relativamente all'esercizio

dell'azione per il risarcimento del danno e le restituzioni derivanti

da reato (legge 30 luglio 1990 n. 217). Anche quest'ultimo più

recente (e più ampio) intervento del legislatore ha questa

connotazione di transitorietà in vista della riforma dell'istituto,

prevedendosi all'art. 1, settimo comma, legge n. 217 del 1990 cit.,

che le disposizioni della legge medesima si applicano fino alla data

di entrata in vigore della disciplina generale del patrocinio dei non

abbienti avanti ad ogni giurisdizione (in termini analoghi già

disponeva l'art. 15 della cit. legge n. 533 del 1973).

Anche in ordine agli effetti dell'ammissione al gratuito

patrocinio la disciplina è variegata perché alla disposizione

inizialmente dettata dall'art. 11 del regio decreto n. 3282 del 1923,

come modificato dalla legge 21 gennaio 1943 n. 46, si affiancano le

discipline di settore (art. 14 della legge n. 533 del 1973, cui fanno

riferimento anche gli artt. 75 della legge n. 184 del 1983 e 15 della

legge n. 117 del 1988; art. 4 della legge n. 217 del 1990).

In particolare l'art. 11 - oltre a prevedere benefici fiscali o di

natura similare (esenzione dall'imposta di bollo, diritti o altre

spese relative al compimento di atti giudiziari od amministrativi;

annotazione a debito dell'imposta di registro) - contempla

fondamentalmente due distinti effetti dell'ammissione al gratuito

patrocinio: la gratuità di alcune prestazioni (la difesa del

procuratore o dell'avvocato, l'attività degli ufficiali giudiziari,

dei notai, dei periti; inserzioni in giornali incaricati di

pubblicazioni giudiziarie) e l'anticipazione a carico dell'erario

pubblico di alcune spese (quelle di viaggio e di soggiorno di

funzionari e pubblici ufficiali; le spese dei periti; quelle

necessarie per l'audizione di testimoni o per l'inserzione sui

giornali dei provvedimenti di cui agli artt. 723, 727 e 729 del

codice di procedura civile, nonché della decisione di merito nel

caso di cui all'art. 120 del codice di procedura civile e

dell'ordinanza di vendita di cui agli artt. 534, 570 e 576 del codice

di procedura civile).

Una disciplina più avanzata - che all'opzione di fondo della

gratuità delle prestazioni essenziali al patrocinio ha sostituito

quella dell'estensione anche ad esse dell'obbligo di anticipazione da

parte dello Stato - è contenuta nell'art. 14 della legge n. 533 del

1973 che prevede l'anticipazione da parte dello Stato delle spese

effettivamente sostenute dai difensori, consulenti tecnici e periti

anche di parte, ausiliari del giudice, notai e pubblici funzionari,

che abbiano prestato la loro opera nel processo, le spese e le

indennità necessarie per l'audizione dei testimoni.

Una conferma di questa opzione - ispirata ad una maggiore

effettività della garanzia del patrocinio in favore dei non abbienti

- si ritrova da ultimo nell'art. 4 della legge n. 217 del 1990, che

pone a carico dello Stato l'obbligo di anticipazione delle spese

effettivamente sostenute dai difensori, dai consulenti tecnici, anche

di parte, dagli ausiliari, notai e pubblici ufficiali che abbiano

prestato la loro opera nel processo, le spese e le indennità per

l'audizione di testimoni e di quelle da corrispondersi ad imprese

editrici di giornali per la pubblicazione di provvedimenti.

Da questo così delineato quadro di riferimento emerge da una

parte che l'istituto del gratuito patrocinio rappresenta una tutela

assicurata ai non abbienti con un ambito tendenzialmente esteso ad

ogni forma di esercizio della giurisdizione, in puntuale sintonia con

il dettato costituzionale del terzo comma dell'art. 24 che fa

riferimento ad azioni e difese "davanti ad ogni giurisdizione";

emerge altresì una linea di tendenza - maggiormente aderente al

citato precetto costituzionale - che privilegia l'anticipazione delle

spese afferenti al patrocinio dei non abbienti rispetto alla mera

gratuità delle prestazioni ad esso connesse.

3. - Ancorché quindi articolata con varia gradualità ed

intensità secondo scelte discrezionali del legislatore, la garanzia

del patrocinio in favore dei non abbienti non può non abbracciare

ogni forma di tutela di diritti ed interessi legittimi. E ciò

risulta in termini ancor più ineludibili se si legge il terzo comma

dell'art. 24 della Costituzione in stretta connessione con il primo,

secondo cui il diritto di difesa deve essere "garantito a tutti su un

piano di eguaglianza ed in forme idonee" (sent. n. 149 del 1983, n.

188 del 1980; n. 125 del 1979). L'ampio riconoscimento che tutti

possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e

interessi legittimi rappresenta anche l'ambito di attuazione della

garanzia assicurata ai non abbienti per agire e difendersi "davanti

ad ogni giurisdizione", sicché, ove sia riconosciuta

dall'ordinamento una situazione soggettiva azionabile in giudizio od

uno strumento processuale di tutela, il soggetto non abbiente non

può esserne di fatto escluso perché sprovvisto dei mezzi per agire

e difendersi. Questa stretta connessione tra primo e terzo comma

dell'art. 24 è poi coerente con il principio di eguaglianza di cui

all'art. 3, primo comma, della Costituzione e con il compito -

assegnato alla Repubblica dal successivo secondo comma - di rimuovere

gli ostacoli, in tal caso di ordine economico, che altrimenti

limiterebbero di fatto tale eguaglianza nella realizzazione di

diritti ed interessi legittimi.

Quindi, anche se l'inevitabile esigenza di progressività nella

piena e soddisfacente attuazione del terzo comma dell'art. 24 della

Costituzione giustifica una disciplina non ancora omogenea, bensì

variegata e differenziata per settori, come appena si è riferito,

(sicché "diversa questione, e non di legittimità costituzionale, è

quella dell'adeguatezza di tale disciplina al fine garantito della

Costituzione": v. sent. n. 114 del 1964), non di meno la garanzia

costituzionale non può soffrire soluzione di continuità, perché la

mancata assicurazione per i non abbienti dei "mezzi" per accedere ad

una specifica tutela è già essa stessa diniego della tutela con

sostanziale vulnerazione anche del primo comma dell'art. 24. Già

infatti questa Corte, nella sentenza n. 149 del 1983, ha ritenuto

l'illegittimità costituzionale della medesima norma (art. 11 regio

decreto n. 3282 del 1923 cit.) nella parte in cui non prevede che il

beneficio del gratuito patrocinio si estenda alla facoltà per le

parti di farsi assistere da consulenti tecnici, avendo riscontrato la

mancata predisposizione legislativa di tale specifico mezzo di

assistenza tecnica. Più in generale ha poi affermato la Corte (sent.

n. 41 del 1972) che, in tanto può dirsi che gli oneri patrimoniali

che condizionano l'azione e la difesa giuridica non costituiscono

ostacoli che limitano di fatto la libertà e l'eguaglianza dei

cittadini, in quanto l'ordinamento appresta il rimedio del gratuito

patrocinio. Risulta quindi esaltata la funzione centrale di questo

istituto e la conseguente esigenza di continuità della sua area di

applicazione a tutta l'attività di giurisdizione nel quadro della

tutela di valori primari ed inviolabili quali il diritto di difesa e

il principio di eguaglianza.

4. - Nella fattispecie all'esame del giudice rimettente la

specifica tutela che viene in rilievo è l'esecuzione forzata di

obblighi di fare e di non fare (artt. 612-614 del codice di procedura

civile). La parte che ha ottenuto la sentenza di condanna per

violazione di tali obblighi può chiedere al pretore che siano determinate le modalità dell'esecuzione; il pretore adito designa, in

particolare, le persone che debbono procedere al compimento

dell'opera non eseguita o alla distruzione di quella compiuta. La

parte istante è tenuta ad anticipare le spese e al termine

dell'esecuzione o nel corso della stessa presenta al pretore una nota

vistata dall'ufficiale giudiziario e può chiedere decreto

d'ingiunzione. Il presupposto di fatto di esperibilità in concreto

di questa speciale procedura è costituito quindi dalla possibilità

per la parte istante di anticipare le spese dell'esecuzione anche nei

suoi aspetti materiali, possibilità che, in ipotesi, non ha la parte

non abbiente, la quale pertanto non può accedere alla tutela in

ragione delle sue condizioni economiche e - non risultando approntato

dall'art. 11 censurato (che per altro verso pur considera la fase

dell'esecuzione forzata) alcun obbligo anticipatorio a carico dello

Stato - sarebbe posta nella condizione di rinunciare all'esecuzione

in forma specifica, che rientra a pieno titolo nell'area della

giurisdizione.

Tanto è sufficiente per ritenere vulnerato il precetto

costituzionale, sancito dal terzo comma dell'art. 24, che, per quanto

sopra esposto, non soffre eccezioni.

L'art. 11 censurato va quindi dichiarato costituzionalmente

illegittimo nella parte in cui non prevede, tra gli effetti

dell'ammissione al gratuito patrocinio, l'anticipazione a carico

dello Stato delle spese per il compimento dell'opera non eseguita o

per la distruzione di quella compiuta; anticipazione che,

nell'attuale contesto normativo, è l'unico criterio idoneo a

consentire alla parte non abbiente di accedere all'esecuzione in

forma specifica de qua.

Rimane allo Stato il diritto alla ripetizione dalla parte

esecutata o anche dalla stessa parte ammessa al gratuito patrocinio

qualora venga a cessare il suo stato di non abbienza (accertato, nel

regime del regio decreto n. 3282 del 1923, secondo le prescrizioni di

cui ai successivi artt. 15 e 16).

5. - Né alla pronuncia che si viene ad emettere può costituire

ostacolo la specialità dell'esecuzione forzata degli obblighi di

fare e di non fare per essere essa strutturata in modo tale che

l'entità delle spese per l'accesso alla tutela è strettamente

connessa al bene della vita oggetto della pretesa sostanziale

incorporata nel titolo esecutivo azionato.

Trattasi invero di un mero inconveniente pratico, in ordine al

quale un qualche indiretto contenimento può già discendere dai

limiti stessi dell'esecuzione in forma specifica. In particolare

viene in rilievo il disposto del secondo comma dell'art. 2058 c.c.

che prevede che il giudice possa disporre che il risarcimento avvenga

solo per equivalente se la reintegrazione in forma specifica risulti

eccessivamente onerosa per il debitore: il canone dell'eccessiva

onerosità per il debitore impedisce di riflesso anche che allo Stato

possano farsi carico, in via di anticipazione, spese di considerevole

importo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, regio

decreto 30 dicembre 1923 n. 3282 (approvazione del testo di legge sul

gratuito patrocinio) nella parte in cui non prevede, tra gli effetti

dell'ammissione al gratuito patrocinio, l'anticipazione a carico

dello Stato delle spese per il compimento dell'opera non eseguita o

per la distruzione di quella compiuta.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 aprile 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 28 aprile 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

ECLI:IT:COST:1992:194 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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