Corte costituzionale

Sentenza n. 19/1975

Questione dichiarata infondata · depositata il 05/02/1975 · relatore Giulio Gionfrida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22 della

legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della

responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a

motore e dei natanti), promosso con ordinanza emessa il 19 giugno 1973

dal pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra Corino

Giorgio e Zama Gino, iscritta al n. 395 del registro ordinanze 1973 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 294 del 14

novembre 1973.

Udito nella camera di consiglio del 5 dicembre 1974 il Giudice

relatore Giulio Gionfrida.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - In un procedimento civile promosso da Giorgio Corino contro

Gino Zama ed avente per oggetto il risarcimento di danni in dipendenza

di incidente stradale, essendo stata eccepita dal convenuto la

improponibilità dell'azione per mancata ottemperanza al disposto

dell'art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (il quale statuisce

che l'azione per il risarcimento di danni causati dalla circolazione

dei veicoli o dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione,

può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da

quello in cui il danneggiato abbia chiesto il risarcimento

all'assicuratore ovvero, nella ipotesi prevista dall'art. 19, comma

primo, lettere a e b, all'impresa o all'istituto indicato nello stesso

articolo), il pretore di Torino, con ordinanza del 19 giugno 1973, -

premesso che la norma va interpretata nel senso della sua

applicabilità soltanto all'azione diretta ex art. 18 legge 1969 cit.,

e non anche alla concorrente azione contro il civilmente responsabile

ex artt. 2043 e 2054 cod. civ. - ne ha prospettato, appunto, per

siffatta limitazione, la illegittimità costituzionale per contrasto

con l'art. 3 della Costituzione.

2. - Nel giudizio innanzi a questa Corte non vi è stata

costituzione di parti, né intervento della Presidenza del Consiglio

dei ministri. Considerato in diritto :

1. - È devoluta a questa Corte la questione se l'art. 22 della

legge 24 dicembre 1969, n. 990, nella parte in cui assoggetta

all'adempimento dell'onere dell'invio di richiesta per lettera

raccomandata all'assicuratore ed all'osservanza del termine di sessanta

giorni la proponibilità dell'azione diretta ex art. 18 legge 1969

cit., e non anche della concorrente azione contro il civilmente

responsabile ex artt. 2043 e 2054 cod. civ., contrasti con l'art. 3

della Costituzione: sembrando incongruo che il responsabile

dell'incidente stradale, che è soggetto economicamente più debole

rispetto all'impresa assicuratrice, non debba fruire della dilazione

accordata a quest'ultima, una volta che "la condizione oggettiva cui la

norma si riferisce è eguale per entrambi i soggetti, mentre le

condizioni soggettive, sia dal punto di vista patrimoniale sia

organizzativo, sono più favorevoli per la compagnia di assicurazioni".

2. - La questione non è fondata.

Il giudice a quo, nel prospettare il dubbio di legittimità

costituzionale della norma denunziata, muove - come si è detto - dal

presupposto della sua applicabilità soltanto all'azione diretta

disciplinata dall'art. 18 della legge 1969, n. 990, e non anche alla

azione contro il civilmente responsabile.

Tale presupposto è, tuttavia, erroneo.

Questa Corte, con sentenza n. 24 del 1973 - nel dichiarare non

fondata, con riferimento all'art. 24 della Costituzione, la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 22 sopraindicato, allora

sollevata sulla base dell'interpretazione della applicabilità di tale

disposizione anche all'azione risarcitoria contro il civilmente

responsabile - ha posto in rilievo che "lo scopo perseguito dalla

norma, di rendere possibile, mediante gli accertamenti da parte

dell'impresa assicuratrice, la composizione stragiudiziale sulla

pretesa del danneggiato, evitandosi che il costo di gestione del

servizio assicurativo subisca l'aggravio di spese giudiziali superflue,

sarebbe frustrato se il danneggiato potesse liberamente convenire in

giudizio il responsabile, posto che questi potrebbe chiamare senz'altro

in causa l'assicuratore ex art. 1917, ultimo comma, del codice

civile".

Alla stregua di siffatta ratio l'interpretazione corretta della

norma deve ritenersi - in conformità, per altro, del pensiero espresso

nei lavori preparatori e del prevalente indirizzo dottrinale e

giurisprudenziale - nel senso della sua applicabilità all'azione per

risarcimento di danni derivanti dalla circolazione di autoveicoli o

natanti per i quali sussista l'obbligo dell'assicurazione anche se

proposta contro il civilmente responsabile secondo le norme di diritto

comune.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione

obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione

dei veicoli a motore e dei natanti) sollevata, in riferimento all'art.

3 della Costituzione, dal pretore di Torino con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- PAOLO ROSSI- LEONETTO AMADEI -

GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:19 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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