Corte costituzionale

Sentenza n. 188/1982

Questione dichiarata infondata · depositata il 17/11/1982 · relatore Giuseppe Ferrari

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 76d.P.R. 162/1965

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 76 del

d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 (norme per la repressione delle frodi

nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti) promossi

con le ordinanze emesse: il 16 ottobre 1979 dalla Corte d'appello di

Lecce, il 18 gennaio 1980 dal Tribunale di Ravenna, il 3 aprile e il 25

marzo 1980 dalla Corte d'appello di Lecce, il 20 maggio 1980 dalla

Corte d'appello di Bologna, il 7 maggio 1980 dalla Corte d'appello di

Torino, il 13 e il 9 maggio 1980 dalla Corte d'appello di Lecce, il 5

giugno 1980 dal Tribunale di Bologna (due ordinanze), il 23 maggio 1980

dal Tribunale di Ravenna, il 19 giugno 1980 dalla Corte d'appello di

Brescia, il 10 ottobre 1980 dal Tribunale di Ravenna, il 10 ottobre

1980 dalla Corte d'appello di Lecce, il 24 ottobre 1980 (cinque

ordinanze) e il 4 novembre 1980 dal Tribunale di Ravenna, il 6 gennaio

1981 dal Tribunale di Ferrara, il 15 dicembre 1980 dal Tribunale di

Ravenna, il 6 novembre 1980 e il 6 febbraio 1981 dal Tribunale di

Lecce, il 13 febbraio 1981 dal Tribunale di Ravenna, il 20 marzo 1981

dal Tribunale di Lecce, l'11 dicembre 1980 dalla Corte d'appello di

Bologna, il 3 marzo 1981 dal Tribunale di Brindisi, il 6 marzo 1981 dal

Tribunale di Alba, il 22 maggio e il 22 giugno 1981 dal Tribunale di

Lecce, il 12 giugno 1981 dalla Corte d'appello di Torino, il 9 luglio

1981 dal Tribunale di Mantova, il 7 ottobre 1981 dalla Corte d'appello

di Bologna e il 12 ottobre 1981 dal Tribunale di Lecce, rispettivamente

iscritte al n. 992 del registro ordinanze 1979, ai nn. 113, 362, 363,

476, 492, 564, 605, 660, 661, 701, 778, 814, 815, 818, 819, 820, 821,

822 e 867 del registro ordinanze 1980 ed ai nn. 81, 115, 181, 217, 301,

392, 441, 453, 548, 613, 614, 625, 678, 719 e 809 del registro

ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

nn. 71, 118, 173, 242, 263, 284, 304, 311 e 325 del 1980, nn. 6, 41,

56, 98, 123, 165, 227, 262, 269, 290 e 325 del 1981 e nn. 12, 19, 26,

47 e 82 del 1982.

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 1 giugno 1982 il Giudice relatore

Giuseppe Ferrari;

udito l'avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri, per il Presidente

del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con 35 ordinanze di rimessione si solleva questione di

legittimità costituzionale dell'art. 76 del d.P.R. 12 febbraio 1965,

n. 162, recante "norme per la repressione delle frodi nella

preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti", in riferimento

all'art. 3 Cost. In tutte le ordinanze sostanzialmente si afferma che

la previsione di un'identica sanzione sia per l'ipotesi di preparazione

di vino (c.d. "industriale", "sintetico" o "artificiale") con soluzioni

zuccherine o fecce di vino o vinaccia d'uva, sia per quella - diversa e

meno grave - di aggiunta di zucchero a vino genuino al solo scopo di

migliorarne le qualità organolettiche o di aumentarne la gradazione

alcolica, porrebbe "sullo stesso piano categorie diverse di cittadini

che commettono fatti di diversa gravità" e violerebbe "il principio

razionale di proporzionalità della pena al fatto" cui il legislatore

non può sottrarsi neppure nell'esercizio del suo potere discrezionale.

Invero la prima ipotesi, non a caso considerata semplice

contravvenzione dalla legislazione anteriore, è sicuramente diversa e

molto meno allarmante della seconda.

In talune ordinanze si afferma, inoltre, che l'incostituzionalità

della norma sotto il profilo illustrato sarebbe ancor più evidente, in

quanto la pena pecuniaria prevista in aggiunta alla pena detentiva è

stabilita in misura fissa, e perciò non sarebbe al giudice neppure

consentito di adeguarla in concreto alla diversa gravità del fatto.

2. - La Corte d'appello di Lecce, con cinque identiche ordinanze,

solleva l'ulteriore questione di legittimità costituzionale della

stessa norma in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione. In

tutte si afferma testualmente che la Corte d'appello "pur non ignorando

precedenti decisioni della Corte costituzionale e della Suprema Corte

di Cassazione, non può fare a meno di rilevare che l'art. 76 del

citato d.P.R. n. 162 del 1965, nel vietare in modo assoluto, anche per

la correzione di vini naturali, l'impiego di sostanze zuccherine,

travalica i limiti dell'art. 2, comma primo, della legge 9 ottobre

1964, n. 991, con la quale si imponeva al Governo delegato di tener

conto dell'attuale disciplina legislativa della materia negli Stati

aderenti alla Comunità Economica Europea, e ciò all'evidente scopo di

non porre i produttori italiani in condizione di sfavore rispetto ai

produttori di alcuni altri Stati comunitari in cui è consentito lo

zuccheraggio dei vini".

3. - Con undici identiche ordinanze del Tribunale di Ravenna e con

due ordinanze del Tribunale di Bologna la norma in questione viene

invece denunciata in riferimento, oltre che all'art. 3, anche agli

artt. 11 e 41 della Costituzione.

Premesso che in base all'art. 189, primo comma, del Trattato

istitutivo della Comunità europea, reso esecutivo con la legge 14

ottobre 1957, n. 1203, è prevista l'emanazione di regolamenti e

direttive, nelle ordinanze si afferma che i regolamenti - a differenza

delle "direttive" - sono direttamente ed immediatamente applicabili

nell'ambito degli ordinamenti giuridici interni dei singoli Stati

membri senza che sia necessario alcun provvedimento interno a carattere

riproduttivo o esecutivo, "sì da entrare ovunque contemporaneamente in

vigore e conseguire applicazione uguale ed uniforme nei confronti di

tutti i destinatari".

Ora, continuano le ordinanze, in materia vinicola esistono numerosi

regolamenti che riconoscono agli Stati membri la possibilità di

zuccherare il vino, onde lo zuccheraggio è da considerarsi operazione

pienamente lecita durante la vinificazione, purché effettuato nel

rispetto di quanto dai regolamenti stessi disposto.

La diversa disciplina vigente nello Stato italiano, che considera

reato l'impiego dello zucchero, confliggerebbe dunque con gli artt. 11,

41 e 3 Cost. in quanto limiterebbe "indiscriminatamente l'iniziativa

privata del singolo che nell'ambito del territorio nazionale non può

offrire prodotto vinoso corretto con zucchero, mentre nell'ambito del

mercato intercomunitario il commercio del vino zuccherato è consentito

dai regolamenti comunitari". I quali pure certamente si riferiscono

anche all'operatore economico italiano, che tuttavia incontra il limite

della legislazione statale non aderente ed allineata a quella

conunitaria. Né potrebbe obiettarsi che i regolamenti della CEE non

impongono alcun limite alla potestà sovrana degli Stati membri di

regolare indipendentemente il commercio interno dei propri prodotti.

L'affermazione, ad avviso dei giudici a quibus, anziché eliminarli,

accrescerebbe i dubbi di legittimità costituzionale, posto che a parte

l'impossibilità pratica del rispetto di una duplice disciplina di

commercio (interno e inter-comunitario) dovrebbe allora considerarsi

"illegale all'interno dello Stato ciò che è legale per la CEE", con

conseguente frustrazione del fine perseguito dall'ordinamento

comunitario, volto ad assicurare un'uniforme legislazione all'interno

della Comunità, e con irragionevole discriminazione dello scambio

interno rispetto a quello intercomunitario. Inoltre, siffatta

conclusione involgerebbe il quesito se "a fianco del regolamento

comunitario, immediatamente operante nell'ordinamento positivo, possa

continuare (o formarsi ex novo) una legislazione interna parallela, dal

momento che il diritto comunitario ha prevalenza sulle norme interne,

anche penali".

Solo il Tribunale di Bologna si sofferma sul senso del riferimento

all'art. 11 Cost. che viene considerato "statuizione programmatica

circa la parità degli Stati - anche con limitazione di sovranità di

taluno di essi - finalizzata ad assicurare la pace e la giustizia fra

le Nazioni in generale". E "i rapporti economici fra gli Stati" - si

afferma in modo esclusivo e testuale - "possono essere rilevanti ai

fini non solo della giustizia, ma sovente anche della pace fra le

Nazioni come è dimostrato tragicamente dalle tante guerre scoppiate

per cause squisitamente economiche".

Tutte le ordinanze di cui 5 e appena detto si limitano ad

affermare, in ordine alla rilevanza che le questioni "sono anche

rilevanti ai fini della decisione della causa".

4. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto con la

rappresentanza dell'Avvocatura generale dello Stato in tutti i giudizi,

ad eccezione di quelli proposti dalla Corte d'appello di Lecce con

ordinanza del 16 ottobre 1979 (r.o. 992/79) e dal Tribunale di Lecce

con ordinanze del 6 novembre 1980 (r.o. 181/81) e del 20 marzo 1981

(r.o. 392/81), ha chiesto che tutte le questioni vengano dichiarate

"anche manifestamente non fondate".

Quanto all'addotto contrasto dell'impugnato art. 76 con l'art. 3

Cost. sotto il profilo dell'irragionevolezza dell'identità del

trattamento sanzionatorio previsto per fattispecie di diversa gravità,

l'Avvocatura nega che nella specie vi sia irragionevole sperequazione.

Anzitutto si afferma che le sofisticazioni nel settore vinicolo danno

luogo per solito a concorso formale di reati (la vinificazione mediante

zuccheraggio di vinacce violerebbe, infatti, oltre l'art. 76,

quantomeno anche gli artt. 90 e 102 del d.P.R. n. 162 del 1965 e lo

stesso codice penale), sicché non può correttamente aversi riguardo

alla sola norma impugnata. In realtà l'art. 76 avrebbe sanzionato la

pratica enologica dello zuccheraggio nella sua oggettività in

relazione all'impossibilità di accertare ex post, neppure attraverso

l'analisi chimica, se il prodotto ottenuto con lo zuccheraggio derivi

da vino genuino ovvero da vinacce o fecce, ed all'esigenza di tutelare

la produzione vinicola meridionale, l'impiego dei cui "mosti da taglio"

è alternativo a quello dello zucchero.

La normativa vigente, che combatte il fenomeno delle sofisticazioni

assai più efficacemente di quanto non avvenisse in precedenza, avrebbe

del resto sortito risultati positivi anche sulle esportazioni del vino

italiano, onde un eventuale "passo indietro" sarebbe non poco dannoso.

Si osserva infine che il legislatore, fissando il minimo edittale

in tre mesi ed il massimo in cinque anni di reclusione, ha lasciato al

giudice penale ampia latitudine di apprezzamento per la determinazione

della pena ex art. 133 c.p.; latitudine ulteriormente estesa dal

disposto dell'ultimo comma dello stesso art. 76. E si pone in rilievo

che il criterio di determinazione proporzionale della pena pecuniaria

è senz'altro aderente a taluni dei criteri indicati dall'art. 133,

primo comma, c.p. ("oggetto dell'azione" e "gravità del danno"),

mentre l'entità della multa trova in pratica un limite nelle

disposizioni in tema di reato continuato.

Quanto alla violazione degli artt. 76 e 77, nonché degli artt. 11,

41 e 3 Cost., l'Avvocatura pone preliminarmente in rilievo

l'insufficienza del riferimento ai regolamenti CEE citati nelle

ordinanze, dovendo aversi riguardo anche ai regolamenti nn. 337 e 338

del 1979, come successivamente modificati, "i quali hanno abrogato i

reg. nn. 816 e 817 del 1970 procedendo insieme con altri regolamenti...

ad una codificazione di tutta la materia". Osserva, quindi, che i

regolamenti n. 816 del 1970 e n. 337 del 1979 contengono disposizioni

che, avendo per destinatari gli Stati membri, pongono limiti al potere

degli Stati stessi di autorizzare l'aumento della gradazione alcolica

naturale (artt. 18 reg. n. 816 del 1970 e 32 reg. n. 337 del 1979),

stabilendo in particolare che l'aumento della gradazione per i mosti e

per il "vino nuovo ancora in fermentazione" può essere ottenuto

mediante aggiunta di saccarosio "unicamente nelle regioni viticole in

cui sia tradizionalmente o eccezionalmente praticato, conformemente

alla legislazione (statale) esistente alla data dell'8 luglio 1970", e

prevedendo che per il vino da tavola o atto a diventare tale l'aumento

della gradazione può ottenersi solo "mediante concentrazione parziale

a freddo" e non anche, quindi, mediante aggiunta di saccarosio (artt.

19, par. 1 e 3, reg. n. 816 del 1970 e 33, par. 1 e 3, reg. n. 337 del

1979).

In definitiva, la normativa comunitaria, lungi dal contenere una

disciplina particolarmente tollerante, è volta invece ad impedire e a

contenere la pratica enologica in questione, vietando lo zuccheraggio

"del vino da tavola e del vino atto a diventare vino da tavola" senza

possibilità di deroghe e quello "dei mosti e del vino nuovo in corso

di fermentazione" salve le disposizioni autorizzative statali ad una

certa data (ma solo per delimitate zone viticole, tra le quali, per

oggettivi motivi climatici, non è compresa alcuna regione italiana, e

solo per la lavorazione di taluni prodotti vinosi).

Non sussiste dunque alcuna violazione dell'art. 76 Cost. (deve

infatti ritenersi improprio il riferimento all'art. 77 Cost.) posto che

il dovere "di tener conto dell'attuale disciplina legislativa della

materia negli Stati aderenti alla CEE e delle norme riguardanti

l'attuazione della politica agricola comune" (art. 2, legge 9 ottobre

1964, n. 991) sicuramente non può interpretarsi nel senso di

un'imposizione al legislatore delegato di prescegliere, tra le varie

possibili, la soluzione più favorevole alla pratica dello

zuccheraggio, né degli artt. 41, 11 e 3 Cost., non ponendosi neppure

nella specie un problema di compatibilità fra ordinamento interno e

comunitario. Ciò senza considerare che l'art. 3, che garantisce

l'uguaglianza dei soli cittadini italiani, e l'art. 41, che disciplina

l'iniziativa economica privata nel solo ambito nazionale, sono

indubbiamente rispettati, applicandosi l'art. 76 del d.P.R. n. 162 del

1965 a tutti i produttori di vino operanti nel territorio nazionale e

stabilendo l'art. 41 Cost. che l'iniziativa economica privata non può

svolgersi in contrasto con l'utilità sociale e in modo da recare danno

alla sicurezza e, quindi, anche alla salute (art. 32 Cost.), che non

sarebbe certo adeguatamente tutelata ove si legittimasse la produzione

di vini zuccherati, in quanto tali non genuini.

Tutto quanto sopra giustificherebbe, ad avviso dell'Avvocatura, una

pronuncia anche di manifesta infondatezza delle sollevate questioni. Considerato in diritto :

1. - Le questioni su cui la Corte deve pronunciarsi vengono

sollevate da diversi giudici, sia di primo, sia di secondo grado, con

un nutrito numero di ordinanze - 35, complessivamente -, emesse in un

ristretto arco di tempo - poco più di un anno - nelle quali risulta

impugnato esclusivamente l'art. 76 del d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162.

Di conseguenza, benché sia fatto riferimento a distinti parametri

costituzionali, i relativi giudizi vanno riuniti e decisi con unica

sentenza.

2. - Il decreto presidenziale n. 162 del 1965, recante "norme per

la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei

mosti, vini ed aceti", dispone all'art. 76, primo comma, che "chiunque,

fuori dei casi consentiti nelle operazioni di vinificazione o di

manipolazione dei vini, impiega in tutto o in parte alcole, zuccheri o

materie zuccherine o fermentate diverse da quelle provenienti dall'uva

fresca o leggermente appassita... è punito con la reclusione da 3 mesi

a 5 anni e con la multa di lire 100 mila per ogni quintale o frazione

di quintale di prodotto sofisticato", soggiungendo al capoverso dello

stesso articolo che "salvo quanto stabilito dal precedente comma,

chiunque, nelle operazioni di vinificazione e per la conservazione del

vino impiega sostanze o esegue trattamenti non previsti dall'art. 5

ovvero impiega le sostanze consentite senza osservare i limiti e i modi

stabiliti dallo stesso articolo, è punito con la multa da lire 500

mila a lire 2 milioni". Tutti i giudici a quibus ravvisano nel

trascritto articolo due distinte fattispecie criminose, consistenti,

l'una nell'aggiunta di sostanze zuccherine (cosiddetto "zuccheraggio")

nella preparazione o conservazione di vini o mosti genuini, cioè

derivanti dall'uva fresca o leggermente appassita, l'altra nella

produzione, sempre mediante l'impiego di materie zuccherine, di vini

cosiddetti "artificiali" o "industriali" o "sintetici", cioè non

derivanti, neppure in parte, dall'uva, bensì da feccia di vino o

vinaccia d'uva. Sulla base di tale interpretazione, della quale questa

Corte deve prendere atto, tutte le ordinanze imputano al legislatore,

in primo luogo, di avere stabilito per la fattispecie meno grave

(zuccheraggio di vino o mosto genuino) una sanzione eguale a quella

della fattispecie più grave (produzione di vino artificiale).

3. - Si deve osservare preliminarmente che un cospicuo numero di

ordinanze - 19, complessivamente -, in punto di rilevanza non vanno

oltre la pura e semplice affermazione dell'esistenza di questa, nel

senso che, omettendo ogni cenno al fatto, si limitano a dire che "le

questioni di legittimità sollevate, oltre che non manifestamente

infondate, sono anche rilevanti ai fini della decisione della causa".

Sono pertanto da ritenersi inammissibili per mancanza di motivazione

sulla rilevanza: 11 ordinanze emesse dal Tribunale di Ravenna l'11

gennaio 1980 (r.o. 113/1980), il 23 maggio 1980 (r.o. 701/1980), il 10

ottobre 1980 (r.o. 814/1980), il 24 ottobre 1980 (r.o. 818, 819, 820,

821, 822/1980), il 4 novembre 1980 (r.o. 867/1980), il 15 dicembre 1980

(r.o. 115/1981) ed il 13 febbraio 1981 (r.o. 301/1981); 4 ordinanze

emesse dal Tribunale di Lecce il 20 marzo 1981 (r.o. 392/1981), il 22

maggio 1981 (r.o. 613/1981), il 22 giugno 1981 (r.o. 614/1981) ed il 12

ottobre 1981 (r.o. 809/1981); due ordinanze emesse dal Tribunale di

Bologna il 5 giugno 1980 (r.o. 660 e 661/ 1980); una ordinanza emessa

dal Tribunale di Ferrara il 6 gennaio 1981 (r.o. 81/1981); un'ordinanza

emessa dal Tribunale di Mantova il 9 luglio 1981 (r.o. 678/1981).

4. - La prima censura da prendersi in considerazione è quella che

imputa al legislatore la violazione dell'art. 3 Cost., e più

precisamente la violazione del principio razionale di proporzionalità

della pena al fatto, avendo disposto una pena eguale - tra un minimo ed

un massimo quella detentiva, in misura fissa quella pecuniaria - per

due ipotesi completamente diverse tra loro, quali sono, nel concorde

avviso dei giudici a quibus, lo zuccheraggio di vino o mosto genuino e

la produzione, mediante sostanze zuccherine, di vino artificiale.

All'uopo, le ordinanze più elaborate prendono le mosse dalla

"legislazione anteriore", osservando che questa - a partire dal regio

decreto legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo

1926, n. 562, e relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio

decreto 1 luglio 1926, n. 1361 -configurava come delitto la produzione

di vino artificiale e come reato contravvenzionale l'aggiunta di

saccarosio al vino genuino. Tale distinzione, cui corrispondevano

distinte sanzioni - più grave per il delitto e meno grave per la

contravvenzione -, sarebbe rimasta inalterata anche dopo l'emanazione

in materia delle leggi 31 luglio 1954, n. 561, e 30 aprile 1962, n.

283, le quali avrebbero modificato, aggravandola, soltanto la misura

della sanzione per la produzione di vino artificiale, lasciando

integra, come sarebbe stato riconosciuto da una copiosa giurisprudenza

della Corte di Cassazione, la differente ipotesi dell'aggiunzione di

materie zuccherine ai mosti e vini naturali. È solo con l'impugnato

art. 76 del decreto presidenziale n. 162 del 1965 - osservano i giudici

a quibus - che, anche secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione,

le due fattispecie concrete, benché assolutamente diverse tra loro per

la diversa gravità, vengono sussunte sotto un'unica fattispecie

legale, così da essere punite con eguale pena, e precisamente "con la

reclusione da tre mesi a cinque anni e con la multa di lire centomila

per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto sofisticato". In

seguito alla constatazione che così risulta prevista una sanzione

eguale, e che, essendo la pena pecuniaria stabilita in misura fissa

proporzionale alla quantità del prodotto sofisticato, risulta precluso

al giudice di dosare detta pena a seconda della maggiore o minore

gravità del fatto, tutte le ordinanze denunciano la violazione del

principio costituzionale di parità di trattamento e ricordano, sulla

base della giurisprudenza di questa Corte, che il suddetto principio

costituisce limite alla discrezionalità del legislatore.

5. - La questione non è fondata.

La correzione di vino genuino è fatto più lieve della produzione

di mosto o vino artificiale: su questa affermazione tutte le ordinanze

poggiano il discorso che sbocca nella denunziata illegittimità

costituzionale, ma tutte altresì omettono di indicare su quale

elemento poggi a sua volta la suddetta affermazione. Insomma, non

additano argomenti che convincano della validità oggettiva

dell'affermazione sul piano giuridico e, conseguentemente,

dell'iniquità ed irrazionalità dell'equiparazione, operata dal

legislatore, dei due fatti quoad poenam. L'affermazione appare così

apodittica, non potendosi certo dire in contrario che essa perda il

carattere di opinione soggettiva, solo perché ampiamente - ma, in

verità, ripetitivamente - condivisa da molteplici e varie autorità

giudiziarie. Né può riconoscersi valore alla rievocazione della

disciplina di un passato troppo diverso, oltre che troppo lontano,

dall'attuale periodo, caratterizzato da mutamenti anche in campo

industriale e commerciale. Stante, dunque, la mancanza nelle ordinanze

di qualsivoglia motivazione dell'assunto, dell'indicazione del metro di

valutazione adottato, non può ritenersi - come implicitamente mostrano

di ritenere i giudici a quibus - che il legislatore delegato, il quale

dispone di organi tecnici altamente qualificati e con il compito

istituzionale della raccolta ed elaborazione di tutti gli elementi

utili, abbia optato per l'equivalenza sul piano penale dei due fatti,

senza la previa ponderazione dei disparati profili che interessano la

materia, quali quello industriale, merceologico, tecnico, sanitario,

tributario, etc. Al contrario, nella relazione del Ministro per

l'agricoltura, che accompagnava il disegno di legge poi approvato -

legge n. 991 del 1964 - si pone in evidenza "il progresso delle scienze

chimico-biologiche" ai fini dell'alterazione del vino e nella relazione

Desana al Senato - terza legislatura - si afferma la esigenza "di

rendere le nuove disposizioni più aderenti alle necessità della

produzione e del consumo del mondo moderno", di "evitare sofisticazioni

di natura economica", nonché "depressioni nel mercato del vino",

constatandosi che le "disposizioni emanate da oltre un trentennio"

erano "in ritardo notevole con i ritrovati della tecnica e dei

progressi della chimica di cui ampiamente si avvalgono i

sofisticatori". E, come nella suddetta relazione si parla di

"attuazione di una decisa politica alimentare nazionale", così nella

relazione Carelli allo stesso Senato - quarta legislatura - si parla di

"importanza economica del settore vitivinicolo", che "nel nostro Paese"

assume il risalto di "insostituibile componente di un sistema di valori

che formano il complesso quadro dell'economia italiana". È tutt'altro

che inverosimile, allora, l'osservazione dell'Avvocatura dello Stato,

secondo cui l'impugnato art. 76 ha anche lo scopo di tutelare la

produzione vinicola meridionale, i cui mosti da taglio vengono

impiegati in alternativa alle sostanze zuccherine.

Stante quanto testé rilevato, non può ritenersi irragionevole

l'elevazione di entrambi i fatti ad illecito penale della medesima

gravità, né violatrice del principio d'eguaglianza la loro

equiparazione, quoad poenam, disposta con la legge delegata de qua.

Questa, infatti, ha per dichiarato oggetto "la repressione delle frodi

nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti", e poiché

l'accezione "frode" è così ampia, da potervisi ricomprendere

qualsiasi alterazione della genuinità di un prodotto, ben può il

legislatore, che valuta la materia da un'ottica assai più complessa di

quella del giudice, considerare tale la semplice aggiunta di zucchero

al mosto o vino genuino, qualunque ne sia la quantità e supposto pure

che tale operazione, come si sostiene apoditticamente in parecchie

ordinanze, giovi addirittura a migliorare i caratteri organolettici del

prodotto.

La conclusione non viene invalidata dalla censura che l'impugnato

art. 76, disponendo una pena pecuniaria fissa proporzionale alla

quantità del prodotto, non lascia alcun margine alla valutazione

dell'organo giudicante e, quindi, al dosaggio da parte sua della

sanzione secondo le circostanze del fatto. Supposto pure, infatti, che

una pena stabilita in misura fissa - di talché rimane al giudice solo

il compito di accertare oggettivamente il fatto - sia per ciò stesso

in ogni caso costituzionalmente illegittima - e sull'eguaglianza di

fronte alla pena questa Corte ha chiarito gli esatti termini della

questione con la sentenza n. 50 del 1980 -, nella specie tale

eventualità non si verifica, stante la graduabilità della pena

detentiva che è comminata congiuntamente a quella pecuniaria. Né ha

maggior pregio l'osservazione che si rinviene in un'ordinanza - in

quella emessa il 3 marzo 1981 dal Tribunale di Brindisi (r.o. 453/1981)

- secondo cui la produzione di vini industriali è ipotesi più grave,

perché questi sono "come tali dannosi alla salute": la disciplina

portata dal decreto presidenziale n. 162 del 1965 ha innegabilmente

carattere di specialità rispetto al codice penale, ma ciò non

impedisce il concorso formale del reato de quo con altri reati previsti

dal suddetto codice o da altre leggi speciali che tutelino altri

precisi interessi.

6. - Alcune ordinanze, poi, denunziano l'illegittimità

costituzionale dell'art. 76 del decreto presidenziale n. 162 del 1965

in riferimento, non più solo all'art. 3 Cost., ma anche "agli artt. 76

e 77 della Carta costituzionale sotto il profilo dell'eccesso di

delega", da cui deriverebbero, non solo la equiparazione di "categorie

diverse di cittadini che commettono fatti di diversa gravità", ma

anche uno squilibrio tra produttori italiani e produttori di quegli

Stati comunitari, in cui lo zuccheraggio è consentito. Si tratta di

cinque ordinanze emesse dalla Corte d'appello di Lecce il 16 ottobre

1979 (r.o. 992/1979), il 3 aprile 1980 (r.o. 362/1980), il 25 marzo

1980 (r.o. 363/1980), il 9 maggio 1980 (r.o. 605/1980) ed il 10

ottobre 1980 (r.o. 815/1980), e di un'ordinanza emessa dal Tribunale di

Lecce il 6 febbraio 1981 (r.o. 217/1981).

È perfettamente uniforme l'argomentazione di tutte le suindicate

ordinanze sul punto: l'art. 2, primo comma, della legge di delegazione

9 ottobre 1964, n. 991 demandava al legislatore delegato di "tener

conto dell'attuale disciplina legislativa della materia negli Stati

aderenti alla Comunità economica europea"; e ciò disponeva

"all'evidente scopo di non porre i produttori italiani in condizione di

sfavore rispetto ai produttori di alcuni altri Stati comunitari". Ora,

poiché in questi è consentito, secondo i giudici a quibus, lo

zuccheraggio dei vini, l'impugnato art. 76 del decreto delegato,

vietando in modo assoluto ai produttori italiani l'impiego di sostanze

zuccherine anche solo per la correzione dei vini naturali, avrebbe

travalicato i limiti dell'art. 2 della legge di delegazione, con la

rilevata conseguenza negativa per i produttori italiani, oltre che con

quella, anch'essa già rilevata dell'eguale pena per fatti di diversa

gravità.

7. - La questione è infondata.

Già con sentenza n. 3 del 1971, cui nello stesso anno fecero

seguito le ordinanze di manifesta infondatezza nn. 45 e 183, questa

Corte ebbe occasione di pronunciarsi sulla medesima questione,

sentenziando che il menzionato art. 2, primo comma, della legge di

delegazione n. 991 del 1964, il quale faceva carico al legislatore

delegato di "tener conto" della normativa degli Stati della CEE, andava

inteso nel senso che il Governo era tenuto, non già a "recepire, in

tutto, o anche soltanto in parte" quella normativa, bensì ad "averla

presente" allo scopo di "prendere da essa ispirazione in quelle parti

che sembravano attagliarsi alle necessità di regolamentazione della

produzione vinicola nazionale". E soggiungeva che nei regolamenti CEE

del 1970, benché lo zuccheraggio fosse consentito, ma in casi

determinati, risultava tuttavia disposto che esso poteva effettuarsi

esclusivamente, ai sensi dell'art. 19, n. 3, del regolamento CEE n. 816

"nelle regioni viticole in cui sia tradizionalmente o eccezionalmente

praticato conformemente alla legislazione esistente alla data di

entrata in vigore" di esso regolamento. Ebbene, tutte le summenzionate

ordinanze, pur dichiarando esplicitamente di non ignorare "precedenti

decisioni della Corte costituzionale", hanno egualmente sollevato la

stessa questione già risolta con la citata sentenza n. 3 del 1971 - e

ribadita con la successiva sentenza n. 172 del 1971 -, senza offrire

altro argomento, che il riferimento, peraltro improprio, all'art. 77

Cost., oltre che all'art. 76 Cost. Questa Corte non può, pertanto, non

confermare la sua precedente giurisprudenza, secondo cui l'art. 76 del

d.P.R. n. 162 del 1965 non è viziato di eccesso di delega. Né vi è

da registrare nel frattempo alcun mutamento nella situazione normativa:

l'art. 33, paragrafo 3, del regolamento CEE n. 337/1979 riproduce nel

primo comma testualmente la disposizione del regolamento n. 816/1970,

precisando nel capoverso che l'operazione può effettuarsi fino al 30

giugno 1979, ma solo "in talune regioni viticole della zona viticola A"

- in cui l'Italia non è compresa -; a sua volta, il successivo

regolamento CEE n. 459/1980 proroga la suddetta data al 15 marzo 1984.

In quanto alla violazione dell'art. 3 Cost., poiché anche in

queste ordinanze la censura è identica a quella già esaminata -

eguale pena per fatti di diversa gravità -, è bastevole fare rinvio

agli argomenti già svolti al riguardo nel precedente n. 5). Appare

utile, viceversa, dedicare qualche chiosa all'asserita condizione di

sfavore in cui il divieto di zueccheraggio, essendo stabilito solo in

Italia, porrebbe i produttori italiani nell'ambito comunitario.

L'affermazione non si risolve già in un'autonoma censura, ma segnala

la conseguenza diretta del denunziato eccesso di delega, dalla cui

infondatezza viene pertanto coinvolta. Ma la prospettata condizione di

svantaggio dei produttori italiani non si verifica per altri motivi

ancora: essendo lo zuccheraggio consentito, come già visto, solo agli

Stati compresi in una determinata zona viticola, è inesatto

generalizzare al fine di dedurne la discriminazione dell'Italia nel

Mercato comune; il lamentato divieto di zuccheraggio è rivolto a

"chiunque" (art. 76 del d.P.R. n. 162 del 1965) e perciò si applica

anche ai produttori stranieri che operino in Italia; esso si applica

altresì "anche ai prodotti importati dall'estero" (art. 60, primo

comma, del menzionato decreto presidenziale n. 162 del 1965). Il

legislatore delegato, allora, attenendosi ai principi e criteri dettati

dal legislatore delegante, ha inteso disciplinare, non certo

comprimere, l'iniziativa dei produttori di vino, al fine di assicurare

la genuinità della produzione nazionale e, attraverso essa, la

competitività nel Mercato comune, alla quale il legislatore

evidentemente ritiene che lo zuccheraggio potrebbe nuocere, anziché

giovane.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 76 del d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162,

sollevata in riferimento agli artt. 3 Cost. ed 11, 41 e 3 Cost., con le

ordinanze emesse dal Tribunale di Ravenna il 18 gennaio 1980 (r.o.

113/80), il 23 maggio 1980 (r.o. 701/80), il 10 ottobre 1980 (r.o.

814/80), il 24 ottobre 1980 (r.o. 818, 819, 820, 821 e 822/80), il 4

novembre 1980 (r.o. 867/80), il 15 dicembre 1980 (r.o. 115/81), il 13

febbraio 1981 (r.o. 301/81), dal Tribunale di Bologna il 5 giugno 1980

(r.o. 660 e 661/80);

b) dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 76 del d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162,

sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., con le ordinanze emesse dal

Tribunale di Ferrara il 6 gennaio 1981 (r.o. 81/ 81), dal Tribunale di

Lecce il 20 marzo 1981 (r.o. 392/81), il 22 maggio e il 22 giugno 1981

(r.o. 613, e 614/81), il 12 ottobre 1981 (nr. 809/81), dal Tribunale di

Mantova il 9 luglio 1981 (r.o. 678/81);

c) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 76 del d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, sollevata, in

riferimento all'art. 3 Cost., con le ordinanze emesse dalla Corte

d'appello di Torino il 7 maggio 1980 (r.o. 492/80), il 12 giugno 1981

(r.o. 625/81), dalla Corte d'appello di Lecce il 13 maggio 1980 (r.o.

564/80), dalla Corte d'appello di Bologna il 20 maggio 1980 (r.o.

476/80), l'11 dicembre 1980 (r.o. 441/81), il 7 ottobre 1981 (r.o.

719/ 81), dalla Corte d'appello di Brescia il 19 giugno 1980 (r.o.

778/80), dal Tribunale di Lecce il 6 novembre 1980 (r.o. 181/81), dal

Tribunale di Brindisi il 3 manzo 1981 (r.o. 453/81), dal Tribunale di

Alba il 6 marzo 1981 (r.o. 548/81);

d) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 76 del d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, sollevata, in

riferimento agli artt. 76, 77 e 3 Cost., con le ordinanze emesse dalla

Conte d'appello di Lecce il 16 ottobre 1979 (r.o. 992/79), il 3 aprile

e il 25 marzo 1980 (r.o. 362 e 363/80), il 9 maggio 1980 (r.o. 605/80),

il 10 ottobre 1980 (r.o. 815/80), dal Tribunale di Lecce il 6 febbraio

1981 (r.o. 217/81).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

palazzo della Consulta, l'8 novembre 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:188 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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