Corte costituzionale

Sentenza n. 186/1980

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/12/1980 · relatore Antonino de Stefano

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 12,

commi primo e terzo, della legge 3 agosto 1978, n. 405 (delega al

Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e d'indulto

e disposizioni sull'azione civile in seguito ad amnistia) promossi dal

tribunale di Avezzano con ordinanze emesse in data 12 e 23 ottobre, 16

e 27 novembre, 14 dicembre 1978, e 25 gennaio 1979, nei procedimenti

penali a carico di Di Micoli Domenico, Ciaglia Alessandro, Tarquini

Enrico, Guarracini Orante Carmine ed altro, Giovannone Virgilio, Dei

Fiaschi Antonio, e con ordinanza emessa il 23 ottobre 1978 nel

procedimento penale a carico di Scognamiglio Walter ed altro, iscritte

ai numeri da 49 a 54 e 332 del registro ordinanze 1979, e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 87 del 28 marzo, 175 del

27 giugno e 310 del 13 novembre 1979.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1980 il Giudice

relatore Antonino De Stefano;

udito l'avvocato dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente

del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con cinque ordinanze, di identico contenuto, emesse il 12 e 23

ottobre, il 16 e 27 novembre e il 14 dicembre 1978, il tribunale di

Avezzano ha sottoposto al giudizio della Corte l'art. 12, primo comma,

della legge 3 agosto 1978, numero 405 (delega al Presidente della

Repubblica per la concessione di amnista e di indulto e disposizioni

sull'azione civile in seguito ad amnistia), in quanto impone al giudice

penale che, in grado di appello o in seguito a ricorso per cassazione,

dichiari il reato estinto per amnistia, di decidere egualmente sulla

impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della

sentenza concernenti gli interessi civili.

La questione è stata sollevata, in alcuni dei casi su eccezione

della difesa, in altri di ufficio, in riferimento agli artt. 3 e 24

della Costituzione, nel corso di altrettanti giudizi penali innanzi al

tribunale in seguito ad appello degli imputati (Di Micoli Domenico,

Ciaglia Alessandro, Tarquini Enrico, Guarracini Orante Carmine ed altro

e Giovannone Virgilio), condannati con sentenze di diversi pretori del

circondano, per violazione degli obblighi di assistenza familiare, in

uno dei casi, e, negli altri, per lesioni colpose, reati tutti coperti

dall'amnistia concessa, in base alla legge surrichiamata, con d.P.R. 4

agosto 1978, n. 413.

Premesso che, ai sensi dell'art. 152 cpv. del codice di procedura

penale, il giudice penale, in presenza di cause estintive del reato,

può entrare nel merito del giudizio solo quando esistono prove le

quali rendano evidente che il fatto non sussiste, che l'imputato non

l'ha commesso o che il fatto non è previsto dalla legge come reato,

nel provvedimento di rimessione si osserva che, non sussistendo le

condizioni previste dallo stesso art. 152, il tribunale, per

pronunciare egualmente sulla impugnazione, sia pure ai soli effetti

civili, dovrebbe entrare comunque nel merito del fatto denunciato. Di

conseguenza, secondo il giudice a quo, la legittimità costituzionale

della contestata disposizione appare dubbia, "per violazione degli

articoli 3 e 24 della Costituzione, sia perché l'imputato verrebbe

privato di almeno un grado di giudizio, sia perché ne verrebbero

conseguentemente limitati i diritti della difesa".

La eventuale illegittimità della norma impugnata - afferma inoltre

il tribunale - è, in tutti i giudizi suindicati, pertinente e

pregiudiziale alla loro definizione.

Eseguite le notifiche, comunicazioni e pubblicazioni di rito,

nessuna delle parti dei processi penali si è costituita innanzi alla

Corte. E invece intervenuta, per il Presidente del Consiglio dei

ministri, l'Avvocatura dello Stato.

Nell'atto di intervento in data 8 febbraio 1979 (identico per tutti

i giudizi) l'Avvocatura chiede che le questioni sollevate siano

dichiarate infondate. A suo avviso, infatti, il riferimento delle

ordinanze di rinvio, agli effetti della pretesa violazione dell'art. 3

della Costituzione, all'art. 152 cpv. del codice di procedura penale

non è per nulla giustificato. Fra questa norma e la disposizione

dell'art. 12 della legge n. 405 del 1978, non vi sarebbe interferenza.

Esse disciplinano situazioni assolutamente diverse che, come tali, non

consentono alcuna valutazione di diverso trattamento. Secondo la difesa

del Presidente del Consiglio neppure la violazione dell'art. 24 della

Costituzione sussiste: la norma impugnata non priva in alcun modo

l'imputato di un grado di giurisdizione, e non apporta alcuna

limitazione al suo diritto di difesa.

La stessa questione, riguardo all'art. 12, primo comma, della legge

n. 405 del 1978 e in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,

veniva inoltre sollevata dal tribunale di Avezzano con una sesta

ordinanza, emessa in data 25 gennaio 1979, nel corso di un altro

giudizio, a carico di Dei Fiaschi Antonio, appellante avverso una

sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal pretore della

stessa città per violazioni della legge urbanistica.

I motivi del provvedimento di rimessione - anche questa volta

imperniati sul richiamo all'art. 152 cpv. del codice di procedura

penale - sono del tutto analoghi a quelli svolti dal giudice a quo

nelle precedenti ordinanze. In base ad essi la eccezione di

illegittimità costituzionale viene ritenuta non manifestamente

infondata sotto il profilo della privazione (che la norma impugnata

avrebbe operato a sfavore dell'imputato) di un grado di giudizio ed

inoltre della limitazione dei diritti della difesa.

Notificata e pubblicata l'ordinanza di rinvio, non vi sono state

costituzioni di parti, né è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri.

2. - Sempre innanzi al tribunale di Avezzano (nel caso però non

giudice di appello ma di primo grado), nel corso di un processo penale

(con costituzione di parte civile) per i reati di lesioni e omicidio

colposo, a carico di Scognamiglio Walter e Palladoro Gianfranco,

un'altra questione di legittimità costituzionale è stata sollevata,

riguardo a un'altra disposizione dell'art. 12 della legge n. 405 del

1978 e precisamente del terzo comma dell'articolo, che concerne la

perdurante efficacia, nonostante il sopravvenire dell'amnistia, del

provvedimento di concessione della provvisionale prevista dall'art. 24

della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria

della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a

motore e dei natanti.

Per il reato di lesioni colpose la parte civile aveva infatti

chiesto, nel corso del giudizio penale, che le fosse accordata la

suddetta provvisionale, ma prima che il Collegio provvedesse era

sopravvenuta, con il decreto presidenziale n. 413 del 1978, l'amnistia.

Secondo la difesa degli imputati, la disposizione di legge

contestata, col consentire, nonostante la amnistia (nella quale il

reato di lesioni colpose sicuramente rientrava), la emanazione del

provvedimento contemporaneamente alla declaratoria della amnistia, si

sarebbe posta in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione. Il

tribunale, ritenuto che la eccezione di incostituzionalità fosse,

oltre che rilevante, non manifestamente infondata, con ordinanza in

data 23 ottobre 1978, sospeso il processo penale, ordinava la

rimessione degli atti alla Corte costituzionale.

Si legge nell'ordinanza di rinvio che la questione assume

rilevanza, non potendo il giudice a quo, se la Corte non l'abbia prima

risolta, decidere sulla istanza di provvisionale.

Quanto alla non manifesta infondatezza, il tribunale fa, anche in

questo Caso, richiamo all'art. 152 cpv. del codice di procedura penale.

Stando a questa disposizione - si osserva - il giudice, al sopravvenire

dell'amnistia, in mancanza di prove che rendano evidente che il fatto

non sussiste, che l'imputato non lo ha commesso, o che il fatto non è

previsto dalla legge come reato, dovrebbe senz'altro applicare

l'amnistia, senza più, in nessun modo, pronunciarsi sul merito.

L'articolo 12, terzo comma, della legge n. 405 del 1978, invece,

gl'imporrebbe egualmente di farlo, chiamandolo però a decidere

(secondo il giudice a quo), oltre che sull'applicazione dell'amnistia,

sulla richiesta di provvisionale. Perciò, ad avviso del tribunale di

Avezzano, la norma impugnata si porrebbe in contrasto, specie sotto il

profilo della privazione, per l'imputato, dei due gradi di

giurisdizione, e conseguente violazione del diritto di difesa, con gli

artt. 3 e 24 della Costituzione.

Regolarmente notificata al Presidente del Consiglio dei ministri, e

comunicata ai Presidenti delle due Camere, l'ordinanza di rinvio (n. 54

del registro ordinanze 1979) veniva però pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale, una prima volta, per errore, con testo identico a quello

delle altre ordinanze (nn. da 49 a 53 del registro ordinanze 1979) con

cui il tribunale di Avezzano, come sopra si è riferito, come giudice

di appello, aveva sottoposto al giudizio della Corte le questioni sorte

riguardo al primo comma dello stesso art. 12 della legge n. 405.

Rilevato l'errore, si procedeva, con contestuale avviso di rettifica,

ad una nuova pubblicazione dell'ordinanza, col suo proprio testo

(Gazzetta Ufficiale n. 310 del 13 novembre 1979).

Nessuna delle parti del giudizio di provenienza si è costituita

innanzi alla Corte. E invece intervenuta in giudizio, per il

Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura dello Stato, ma

l'atto di intervento relativo a questa causa, che reca anch'esso la

data dell'8 febbraio 1979, e nel quale, come negli altri giudizi, si

chiede che la eccezione di incostituzionalità sia respinta, pur

facendo menzione, esattamente, dei nomi degli imputati nel giudizio di

provenienza (Scognamiglio e Palladono), è di contenuto del tutto

identico a quello degli atti di intervento spiegati per gli altri

giudizi, facendo riferimento non già alla questione sollevata nei

confronti del terzo comma dell'art. 12 della legge n. 405 del 1978, ma

alla questione sollevata negli altri giudizi, nei confronti del primo

comma della stessa disposizione.

In una memoria in data 6 dicembre 1979, l'Avvocatura dello Stato ha

dichiarato tuttavia di dover apportare una variazione all'atto di

intervento, riconoscendo che la questione di legittimità

costituzionale sollevata in questo giudizio, investendo non il primo ma

il terzo comma dell'art. 12, si distingue dalle questioni sottoposte al

giudizio di questa Corte con le altre ordinanze dello stesso tribunale.

Anch'essa però, secondo la difesa del Presidente del Consiglio, va

dichiarata infondata. Neppure in questo caso, infatti, il richiamo

della ordinanza di rinvio all'art. 152 cpv. del codice di procedura

penale, sarebbe pertinente: la norma processuale invocata e la

disposizione di legge, della legittimità costituzionale della quale si

dubita, disciplinano situazioni che, assolutamente diverse, come sono,

non consentono alcuna valutazione di preteso diseguale trattamento.

Esclusa quindi ogni Violazione dell'art. 3, l'Avvocatura dello

Stato osserva inoltre che la disposizione impugnata non contrasta

neppure con l'art. 24 della Costituzione. Il sistema normativo

previsto, per la concessione della provvisionale nei processi per

sinistri stradali, dall'art. 24 della legge n. 990 del 1969 trova,

infatti, puntuale riscontro nella situazione processuale considerata,

nel loro riferirsi al provvedimento cautelare, dalle nuove norme sulla

"azione civile in seguito ad amnistia". Il pretore, il giudice

istruttore e il tribunale, nelle diverse ipotesi contemplate, non

potrebbero, pronunciando sentenza di non doversi procedere per

amnistia, decidere sulla richiesta di provvisionale se non ricorressero

le condizioni che l'art. 24 della legge n. 990 del 1969 richiede per la

legittima emanazione del provvedimento. Ed è del tutto naturale - si

aggiunge - in funzione della peculiarità della situazione processuale

che si viene a determinare, che sia poi il giudice civile a revocare,

se occorra, ai sensi dell'art. 12, ultimo comma, della legge n. 405 del

1978, il provvedimento di assegnazione della provvisionale.

3. - La cause sono state chiamate e discusse nell'udienza pubblica

del 19 dicembre 1979. Rinviate a nuovo ruolo con ordinanza n. 145 del

1980, sono state discusse nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1980,

nella quale l'Avvocatura dello Stato ha confermato la richiesta che

siano dichiarate infondate le proposte questioni di legittimità

costituzionale. Considerato in diritto :

1. - Con le ordinanze in epigrafe il tribunale di Avezzano ha

sottoposto alla Corte le seguenti questioni:

A) se sia costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli

artt. 3 e 24 della Costituzione - il primo comma dell'art. 12 della

legge 3 agosto 1978, n. 405, in quanto prescrive che, quando nei

confronti dell'imputato sia stata pronunciata condanna, anche generica,

alle restituzioni e al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a

favore della parte civile, il giudice di appello e la Corte di

cassazione, qualora dichiarino il reato estinto per amnistia, debbano

egualmente decidere sull'impugnazione, ai soli effetti delle

disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gl'interessi

civili. In virtù di tale disposto, si entra nel merito del giudizio

pur non ricorrendo le condizioni del secondo comma dell'art. 152 del

codice di procedura penale: esistenza di prove le quali rendano

evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso

o che il fatto non è preveduto dalla legge come reato, o assoluta

mancanza della prova che l'imputato abbia commesso il reato. Secondo il

giudice a quo l'imputato verrebbe così privato di almeno un grado di

giudizio, e ne verrebbero conseguentemente limitati i diritti della

difesa (ordinanze del 12 e 23 ottobre, 16 e 27 novembre, 14 dicembre

1978, e del 25 gennaio 1979).

B) se sia costituzionalmente illegittimo - sempre per contrasto con

gli artt. 3 e 24 della Costituzione - il terzo comma del già citato

art. 12 della legge n. 405 del 1978, "nella parte in cui consente al

pretore, al giudice istruttore od al tribunale, nel corso di giudizio

di primo grado, di emettere sentenza di non doversi procedere per

estinzione del reato in seguito ad amnistia, ma di emanare egualmente

un provvedimento di assegnazione di una somma alla parte civile ai

sensi dell'art. 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (assicurazione

obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione

dei veicoli a motore e dei natanti)". Anche per questa norma (che

secondo la interpretazione accolta nella ordinanza di rinvio sarebbe

applicabile non solo nella ipotesi che al sopravvenire della amnistia

tale provvedimento sia stato già emanato, ma anche nel caso che il

giudice provveda in momento successivo, ovviamente non dopo che sia

intervenuta la declaratoria) il giudice a quo, richiamato il secondo

comma dell'art. 152 del codice di procedura penale, ha ritenuto la

questione non manifestamente infondata sotto il profilo della

privazione per l'imputato dei due gradi di giudizio, con conseguente

lesione dei diritti della difesa (altra ordinanza del 23 ottobre 1978).

2. - Stante la connessione delle sollevate questioni, i giudizi

vengono riuniti per essere decisi con unica sentenza.

3. - Entrambe le questioni non sono fondate.

L'art. 12 della legge n. 405 del 1978 persegue - come ha posto in

evidenza il Guardasigilli nel presentare il relativo disegno di legge -

una duplice finalità: impedire che il provvedimento di clemenza

ridondi in pregiudizio del danneggiato dal reato, e soddisfare esigenze

di economia processuale in modo da consentire una definizione della

controversia civile, nonostante il sopravvenire dell'amnistia, con la

utilizzazione degli atti del procedimento penale nell'ambito dello

stesso, senza costringere le parti ad iniziare un nuovo processo in

altra sede. La norma - che, pur essendo inserita nella legge che ha

delegato la concessione dell'amnistia di cui al d.P.R. 4 agosto 1978,

n. 413, è autonoma (come anche si pone in risalto nella già citata

relazione governativa) rispetto alle disposizioni concernenti la delega

stessa, e, valendo anche per l'avvenire, ha una portata generale - si

colloca, pertanto, in una linea evolutiva "diretta a rimuovere quei

rigidi schematismi che, subordinando totalmente l'azione civile

all'azione penale, davano luogo ad una ingiustificata lesione dei

diritti del danneggiato". Linea, che prende le mosse dalle pronunce di

questa Corte, n. 1 del 1970 (che ha dichiarato l'illegittimità

costituzionale dell'art. 195 del codice di procedura penale "nella

parte in cui pone limiti a che la parte civile possa proporre ricorso

per cassazione contro le disposizioni della sentenza che concernono i

suoi interessi civili"), e n. 29 del 1972 (che ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale dell'art. 23 del codice di procedura

penale "nella parte in cui esclude che il giudice penale possa decidere

sull'azione civile anche quando, concluso il procedimento penale con

sentenza di proscioglimento, l'azione della parte civile, a tutela dei

suoi interessi civili, prosegua in sede di cassazione ed eventuale

giudizio di rinvio")..

Si afferma nelle ordinanze di rimessione che per effetto della

denunciata norma l'imputato verrebbe ad essere privato di almeno un

grado di giudizio, con conseguente limitazione dei diritti della

difesa, in violazione dei precetti, congiuntamente richiamati,

dell'art. 3 e dell'art. 24 della Costituzione.

In proposito, va preliminarmente richiamata la costante

giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il doppio grado di

cognizione di merito non è riconosciuto dalla Costituzione quale

necessaria garanzia di difesa (dalle sentenze n. 110 del 1963, n. 41

del 1965, n. 54 del 1968 e dall'ordinanza n. 9 del 1971, alle sentenze

nn. 22 e 117 del 1973, n. 274 del 1974 e n. 25 del 1976). Siffatti

precedenti già di per sé conforterebbero la dichiarazione di non

fondatezza della questione sottoposta all'esame della Corte. Ma ad essi

non occorre far riferimento, ove si rifletta che, contrariamente

all'assunto del giudice a quo, l'imputato non deve affatto subire la

perdita di un grado di giurisdizione per effetto del denunciato primo

comma dell'art. 12, atteso che per l'applicazione di tale norma si

presuppone testualmente che sia già intervenuta, almeno in prima

istanza (ed anche in seconda, ove sia la Corte di cassazione a

dichiarare il reato estinto per amnistia), una sentenza di condanna,

anche generica, dell'imputato alle restituzioni ad al risarcimento dei

danni cagionati dal reato, a favore della parte civile. Come avverte,

infatti, la ricordata relazione del Guardasigilli, la deroga rispetto

al disposto dell'art. 23 del codice di procedura penale è stata

volutamente limitata "al caso di decisione nel giudizio di

impugnazione, quando cioè l'attività probatoria, almeno di regola, è

stata esaurita e già vi e una pronuncia sull'azione civile".

Né maggior pregio può riconoscersi, poi, ai fini dell'asserita

violazione dell'art. 3 della Costituzione, al richiamo che viene fatto

nelle ordinanze al secondo comma dell'art. 152 del codice di procedura

penale, che prevede in quali casi il giudice debba prosciogliere nel

merito, anziché dichiarare estinto il reato. Appare evidente come,

ove tali casi ricorrano, non possa trovare applicazione il disposto del

primo comma del citato art. 12,. che, nel dettare norme esclusivamente

riguardo all'azione civile, in base al principio sancito dall'articolo

198 del codice penale, in forza del quale la estinzione del reato non

comporta la estinzione delle obbligazioni civili che ne derivano,

presuppone invece la dichiarazione di estinzione del reato per

amnistia. Le situazioni disciplinate dalle due norme sono nettamente

diverse, e si rivela perciò priva di fondamento la doglianza della

disparità di trattamento.

Non fondata è, dunque, in relazione agl'invocati parametri, la

questione di legittimità costituzionale del primo comma dell'art. 12

della legge n. 405 del 1978.

4. - Del pari non è fondata l'altra questione, relativa al terzo

comma dello stesso art. 12, anch'esso denunciato per contrasto con gli

artt. 3 e 24 della Costituzione, sempre sotto il profilo della

limitazione dei diritti della difesa a motivo della privazione del

doppio grado della cognizione di merito.

A differenza dei due precedenti commi dell'art. 12, il terzo prende

in considerazione l'applicazione dell'amnistia nel corso

dell'istruzione o del giudizio di primo grado, ed opera esclusivamente

nell'ambito della responsabilità civile derivante dalla circolazione

dei veicoli a motore e dei natanti, sempre a tutela della parte civile.

E previsto, infatti, che l'eventuale provvedimento di assegnazione di

una somma in suo favore, ai sensi dell'art. 24 della legge 24 dicembre

1969, n. 990, rimanga efficace, malgrado la intervenuta dichiarazione

di estinzione del reato per amnistia, a condizione che venga proposta

l'azione in sede civile entro il termine perentorio di sei mesi dal

giorno in cui sia stata pronunciata la sentenza non più soggetta ad

impugnazione. Una volta riattivato in quella sede il giudizio di

risarcimento, competerà al giudice civile il riesame della ordinanza

di assegnazione della "provvisionale", con conseguente possibilità di

revoca della stessa nell'ambito della decisione del merito: avverso la

quale, poi, sono ovviamente esperibili gli ordinari mezzi di

impugnazione.

Non si vede, pertanto, in qual guisa restino vulnerati, sotto il

profilo dedotto dall'ordinanza di rimessione, i diritti della difesa

per effetto della denunciata norma.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

del primo comma dell'art. 12 della legge 3 agosto 1978, n. 405 (delega

al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e

d'indulto e disposizioni sull'azione civile in seguito ad amnistia),

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con le

ordinanze del 12 e 23 ottobre, 16 e 27 novembre, 14 dicembre 1978, e 25

gennaio 1979 del tribunale di Avezzano;

b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

del terzo comma dell'art. 12 della citata legge 3 agosto 1978, n. 405,

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con

altra ordinanza del 23 ottobre 1978 del tribunale di Avezzano.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1980:186 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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