Corte costituzionale

Sentenza n. 185/1976

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 22/07/1976 · relatore Giulio Gionfrida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge

12 marzo 1968, n. 334 (norme per l'accertamento dei lavoratori agricoli

aventi diritto alle prestazioni previdenziali e per l'accertamento dei

contributi unificati in agricoltura), promosso con ordinanza emessa il

30 gennaio 1974 dal giudice del lavoro del tribunale di Bolzano nei

procedimenti civili riuniti vertenti tra l'OPAN - cooperativa

frutticoltori Andriano ed altre cooperative e l'Istituto nazionale

della previdenza sociale, iscritta al n. 116 del registro ordinanze

1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 119

dell'8 maggio 1974.

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri e di costituzione dell'INPS;

udito nell'udienza pubblica del 21 aprile 1976 il Giudice relatore

Giulio Gionfrida;

uditi l'avv. Sergio Traverso, per l'INPS, ed il sostituto avvocato

generale dello Stato Giuseppe Angelini Rota, per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso di vari (riuniti) procedimenti civili (di

opposizione a decreto ingiuntivo) vertenti tra cooperative di

frutticoltori e l'INPS, l'adito giudice del lavoro del tribunale di

Bolzano - rilevato che le cooperative opponenti resistevano alla

richiesta dell'INPS relativa al pagamento (a decorrere dall'11 aprile

1968) dei contributi previsti per il settore commercio, deducendo di

essere, invece, tenute al versamento (in fatto regolarmente effettuato)

dei meno onerosi contributi stabiliti per il settore agricolo (e ciò

in quanto svolgevano "a scopo mutualistico, attività di raccolta,

conservazione, selezione e commercio della sola frutta prodotta dai

soci" ed erano, perciò, parificabili, ai fini previdenziali, alle

imprese agricole, giusto il parere in tal senso espresso, in data 8

aprile 1966, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale); e

ritenuto che, d'altra parte, la pretesa dell'istituto assicurativo

trovava, in realtà, fondamento nella circostanza "unicamente

dell'avere esse cooperative, prima della disposizione ministeriale di

cui sopra, accettato di essere inquadrate nel settore commercio; al che

l'art. 9 della legge 12 marzo 1968, n. 334, ricollega automaticamente

l'obbligo di continuare a versare i contributi del settore commercio" -

con ordinanza 30 gennaio 1974, ha reputato rilevante e non

manifestamente infondata (e ha, quindi, sollevato) questione di

legittimità dell'art. 9, appunto, menzionato, in riferimento ai

parametri di cui agli artt. 3 e 53 della Costituzione.

2. - Ritualmente notificata, comunicata e pubblicata l'ordinanza de

qua ed instaurato il giudizio innanzi alla Corte, si è in questo

costituito l'INPS, deducendo, in via preliminare, l'irrilevanza e, nel

merito, la non fondatezza della sollevata questione.

3. - È intervenuto, altresì, il Presidente del Consiglio dei

ministri, che ha sostenuto essere la norma impugnata pienamente

legittima. Considerato in diritto :

1. - La Corte è chiamata a decidere se sia o no costituzionalmente

legittimo l'art. 9 della legge 12 marzo 1968, n. 334 (contenente "Norme

per l'accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle

prestazioni previdenziali e per l'accertamento dei contributi unificati

in agricoltura"), secondo cui "in attesa dell'emanazione di norme

legislative per l'inquadramento, ai fini previdenziali ed

assistenziali, delle imprese individuali ed associate che manipolano,

trasformano e commerciano i prodotti agricoli e zootecnici, nonché

dei consorzi di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario,

si applicano i trattamenti previdenziali più favorevoli già goduti

dai lavoratori e i conseguenti obblighi contributivi o assicurativi

assunti da ciascuna delle predette imprese e consorzi, anche se non

più in atto all'entrata in vigore della presente legge".

Il giudice a quo solleva la questione in riferimento agli artt. 3 e

53 della Costituzione, dei quali assume la violazione, sul rilievo

della irrazionale discriminazione di trattamento che - per effetto,

appunto, della norma impugnata e "in dipendenza di una mera circostanza

di fatto" - verrebbe nella specie a determinarsi: da un lato, tra

imprese che, pur avendo identica struttura e natura giuridica, sono

tenute a versare contributi di diversa onerosità, e dall'altro, tra i

lavoratori delle imprese stesse, i quali - a parità di condizioni

giuridiche - fruiscono di posizioni previdenziali non egualmente

vantaggiose.

2. - L'Istituto nazionale della previdenza sociale eccepisce

preliminarmente l'irrilevanza della questione per una duplice ragione,

e cioè per la asserita "improponibilità dell'azione" per omesso

previo esperimento dei rimedi amministrativi; e per la mancata

valutazione (da parte del giudice a quo) della richiesta da parte

dell'istituto medesimo di ammissione di prova sulle modalità ed

ampiezza dell'attività svolta e, conseguentemente, sulla natura delle

imprese opponenti.

3. - Vanno, innanzi tutto, respinte le eccezioni di irrilevanza su

riferite.

Per quanto attiene alla improponibilità dell'azione - e con

specifico riferimento proprio all'omesso esperimento preventivo di

ricorsi amministrativi - questa Corte ha già avuto modo di affermare

che trattasi di questione che riguarda il giudizio di merito; per tale

ragione, appunto, non suscettibile di esame nella diversa sede del

giudizio di costituzionalità (cfr. sentenza n. 24 del 1959).

Relativamente alla circostanza della omessa valutazione

dell'indicata istanza di ammissione di prova, è da rilevare che il

giudice a quo ha ritenuto che, nei riguardi delle cooperative svolgenti

attività di manipolazione o commercio di prodotti agricoli, che

abbiano precedentemente versato (per i rispettivi dipendenti) i

contributi del settore commercio, la legge impugnata prevede la

continuazione di tale contribuzione o (se nel frattempo mutata) il

ripristino di essa (con decorrenza dalla data della sua entrata in

vigore): e ciò indipendentemente dalla effettiva natura agricola o

commerciale delle predette imprese, quale desumibile dalla attività in

concreto svolta.

Coerentemente, l'indagine su tale attività è stata considerata

superflua: sempre che, appunto, resti applicabile la normativa de qua.

4. - Nel merito, in riferimento al parametro dell'art. 3 della

Costituzione, la questione è fondata.

5. - La norma di legge denunziata incide - come detto -

sull'inquadramento (al fine della individuazione del tipo di contributi

ai propri dipendenti) dei consorzi e delle cooperative svolgenti

attività di manipolazione, trasformazione e commercio della frutta o

di altri generi agricoli prodotti dai coltivatori associati.

Giova ricordare che, in precedenza, nei confronti degli enti

predetti - sempreché l'attività svolta (in base agli indici obiettivi

della dimensione quantitativa e delle modalità organizzative, in

rapporto al tipo di prodotto lavorato od alienato) non eccedesse il

ciclo normale dell'azienda agricola (giusta il criterio, appunto,

reputato idoneo ad individuare le "attività agricole per connessione"

ex art. 2135 cod. civ.) - era sorto il problema se il fatto di essere

la detta attività esercitata da un soggetto "distinto", rispetto ai

consorziati svolgenti l'attività agricola principale, valesse, di per

sé, ad elidere il rapporto di "connessione" indicato: conseguentemente

implicando l'inquadramento dell'ente associativo nel settore

commerciale od industriale (con esclusione di quello agricolo).

L'argomento formò, come è noto, oggetto di una pronunzia della

Corte di cassazione (sentenza n. 3586 del 1954), la quale - superando

l'ostacolo del c.d. "diaframma dell'associazione" (con il configurare

il consorzio come "organo comune" dei consorziati) - ritenne che le

cooperative sopra menzionate dovessero inquadrarsi nel settore

agricolo, quando, ovviamente, la relativa attività risultasse (in base

al già enucleato criterio di "normalità") effettivamente "connessa"

all'attività svolta dai coltivatori associati.

Seguirono a tale decisione (al fine di conformare il comportamento

dell'Amministrazione ai principi in essa enunciati) varie disposizioni

e circolari ministeriali: e tra l'altro la nota 8 aprile 1966

(indirizzata ad una delle parti dell'odierno giudizio) contenente (al

di là delle determinazioni del caso singolo) l'enunciazione (di

portata tendenzialmente generale) che "gli enti cooperativistici che

provvedono alla raccolta, conservazione e smercio della produzione

agricola dei consorziati... possono essere considerati, ai fini

previdenziali, alla stregua delle imprese agricole".

Conseguentemente al consolidarsi di tale enunciato orientamento si

verificò appunto il passaggio al settore agricolo di vari organismi

associativi, rispondenti (o che, comunque, ritenevano di rispondere)

alle caratteristiche sopraindicate; e che avevano in precedenza,

invece, versato i contributi del settore commercio.

Delle ripercussioni di tale mutamento dell'inquadramento

previdenziale, sulla posizione dei lavoratori dipendenti dai detti

consorzi (che venivano, di conseguenza, a fruire di prestazioni in

ragione di contributi meno elevati di quelli per l'innanzi in loro

favore versati) sembra essersi preoccupato il legislatore del '68: il

quale, con la disposizione denunziata, ha inteso (come dai lavori

preparatori è dato evincere) evitare il pregiudizio di posizioni

precostituite.

Ora, però, la soluzione normativamente accolta - in quanto si

risolve, puramente e semplicemente, nel ripristino (o, comunque, nel

mantenimento) dell'inquadramento nel settore commercio delle imprese

che avevano (sia pur solo anteriormente alla decisione della Cassazione

ed alle circolari indicate) assunto di fatto gli oneri relativi, senza,

per altro, innovare o, comunque incidere sui criteri in base ai quali

imprese identicamente strutturate restano, invece, inquadrabili nel

settore agricolo - ha effettivamente determinato una irrazionale

disparità di trattamento tra i soggetti (e per le ragioni) dal giudice

a quo esattamente individuati. E precisamente:

- da un lato, tra imprese che manipolano e commerciano prodotti

agricoli, tenute a versare contributi di differente onerosità, non in

relazione a loro diversità di situazioni economiche o giuridiche, ma

unicamente al fatto di avere già nel passato assunto obblighi

contributivi propri del settore commercio o del settore agricolo;

- e, dall'altro, tra i lavoratori delle imprese stesse, che

vengono, di conseguenza, a godere di una posizione previdenziale più o

meno favorevole, non in dipendenza di una diversità del lavoro svolto

ovvero in relazione ad una diversa situazione economica o giuridica in

cui si trovi il loro datore di lavoro, ma unicamente in relazione alla

circostanza di fatto predetta.

6. - Né tali rilevate diversità di trattamento possono ricevere

giustificazione dalla prospettata esigenza di tutela di diritti

quesiti: giacché - a prescindere da ogni altra considerazione

(relativamente anche alla possibile non attualità delle situazioni

contemplate) - è, comunque, da escludere che costituisca diritto

quesito l'aspettativa del soggetto al mantenimento di una situazione

che discenda non già da una sicura volontà di legge, sibbene dalla

applicazione in fatto di una norma, in base ad una interpretazione di

essa controversa ed, anzi, poi smentita.

7. - Inconsistente, infine, è anche l'argomento, che fa leva sulla

pretesa transitorietà della norma denunziata. Giacché non può,

infatti, ritenersi transitoria una disposizione (come quella di specie)

che, con formula sostanzialmente vuota di contenuto, si limita ad

adombrare l'esigenza di una futura disciplina della materia, senza

alcun concreto riferimento ad una fonte normativa sia pur solo in

elaborazione.

Ed è appena il caso di sottolineare che, a tutt'oggi, e cioè a

circa otto anni di distanza dalla legge de qua, non si rinviene alcuna

nuova iniziativa legislativa per la sistemazione della materia.

8. - Resta, pertanto, confermata la violazione del principio

dell'eguaglianza, rimanendo assorbita di conseguenza l'ulteriore

prospettata censura di violazione dell'art. 53 della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 12

marzo 1968, n. 334 (Norme per l'accertamento dei lavoratori agricoli

aventi diritto alle prestazioni previdenziali e per l'accertamento dei

contributi agricoli unificati).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:185 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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