In attesa dell'emanazione di norme legislative per lo inquadramento, ai fini previdenziali ed assistenziali, delle imprese individuali ed associate che manipolano, trasformano e commerciano i prodotti agricoli e zootecnici, nonche' dei consorzi di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario, si applicano i trattamenti previdenziali piu' favorevoli gia' goduti dai lavoratori e i conseguenti obblighi contributivi o assicurativi assunti da ciascuna delle predette imprese e consorzi, anche se non piu' in atto all'entrata in vigore della presente legge. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

1

La Corte costituzionale con sentenza 14-22 luglio 1976, n. 185 (in G.U. 1a s.s. 28/07/1976) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 9 della legge 12 marzo 1968, n. 334 (Norme per l'accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali e per l'accertamento dei contributi agricoli unificati)".

Testo vigente dal 29 luglio 1976

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 185/1976

    Ha colpito questo articolo
    22 luglio 1976

    L'art. 9 della legge 12 marzo 1968, n. 334, secondo cui "in attesa dell'emanazione di norme legislative per l'inquadramento ai fini previdenziali delle imprese che manipolano e commerciano prodotti agricoli e zootecnici, si applicano i trattamenti più favorevoli già goduti dai lavoratori ed i conseguenti obblighi assicurativi assunti dalle predette imprese", è costituzionalmente illegittimo per violazione dell'art. 3 della Costituzione: in quanto, in dipendenza di una mera circostanza di fatto, crea, sotto il profilo dell'onere contributivo, una irrazionale disparità di trattamento tra imprese aventi identica natura e struttura, e - sotto il profilo del trattamento previdenziale - una altrettanto ingiustificata discriminazione tra lavoratori delle imprese stesse. - S. n. 24?1959.

    Art. 9 Norme per l'accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali e per l'accertamento dei contributi unificati in agricoltura

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 luglio 1976

Confronto con la versione in vigore dal 10 aprile 1968 al 29 luglio 1976.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte costituzionale

    La Corte costituzionale con sentenza 14-22 luglio 1976, n. 185 (in G.U. 1a s.s. 28/07/1976) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 9 della legge 12 marzo 1968, n. 334 (Norme per l'accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali e per l'accertamento dei contributi agricoli unificati)".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1968-03-12;334~art9 · fonte del testo

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