Corte costituzionale

Sentenza n. 183/1980

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/12/1980 · relatore Alberto Malagugini

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 177-bisd.P.R. 447/1988

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 177 bis dei

codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 10 marzo

1976 dal tribunale di Milano sull'istanza di incidente di esecuzione

proposta dal Lazic Milomir, iscritta al n. 481 del registro ordinanze

1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 246 del

15 settembre 1976.

Udito nella camera di consiglio del 30 ottobre 1980 il Giudice

relatore Alberto Malagugini.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Il tribunale di Milano, in sede di incidente di esecuzione promosso

da Lazic Milomir avverso ordine di carcerazione emesso a seguito di

sentenza di condanna in contumacia, con ordinanza in data 10 marzo

1976, ha osservato che all'imputato il decreto di citazione era stato

notificato col rito degli irreperibili; che il domicilio all'estero

dell'imputato stesso era noto al giudice del dibattimento; che tuttavia

l'imputato, già sottoposto a custodia preventiva, né all'atto della

scarcerazione per libertà provvisoria, né successivamente, era stato

invitato a dichiarare od eleggere domicilio per le notificazioni, non

essendo previsto un simile adempimento dall'art. 177 bis c.p.p. Questa

disciplina, secondo il tribunale, sarebbe sospetta di contrasto con gli

artt. 3 e 24 Cost. (e la questione sarebbe rilevante nell'incidente di

esecuzione, concernendo la validità del giudizio e quindi del titolo

esecutivo).

L'argomentazione muove dalla sentenza n. 31 del 1965, con la quale

la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo il citato art. 177

bis c.p.p., nei limiti in cui consente che il decreto di

irreperibilità sia emesso prima di un congruo termine per la elezione

di domicilio. La previsione di un tale termine - osserva il giudice a

quo - "ha come ovvio presupposto la conoscenza da parte

dell'interessato dell'esistenza della facoltà medesima".

Ciò non si verifica nel caso dell'imputato che dimori all'estero

in pendenza di un procedimento penale a suo carico, di cui abbia già

avuto comunicazione: allo stesso le norme previste dall'art. 177 bis

c.p.p. riservano un trattamento differenziato rispetto all'imputato che

sì trovi all'estero prima dello inizio del procedimento a suo carico

(nell'ovvio presupposto per entrambi i casi, che tale domicilio sia

noto).

A quest'ultimo, infatti, l'organo procedente è tenuto a

trasmettere non solo avviso di procedimento ma altresì "invito" a

dichiarare o eleggere domicilio per la notificazione degli atti.

Né l'art. 177 bis c.p.p., né altre norme, peraltro, prevedono

simile invito all'imputato che dimori all'estero successivamente, sì

che l'art. 177 bis c.p.p., come formulato, consente un indebolimento

del diritto di difesa di quest'ultimo, e una disparità di trattamento

rispetto ai primo. Considerato in diritto :

1. - Il tribunale di Milano dubita della legittimità

costituzionale dell'art. 177 bis del codice di procedura penale nella

parte in cui non prevede che l'imputato dimorante allo estero (ad

indirizzo conosciuto) e che in qualunque modo sia già informato della

pendenza a suo carico di un procedimento penale sia avvisato

dall'autorità procedente anche della facoltà di dichiarare o eleggere

domicilio ai fini delle notificazioni.

La questione è stata sollevata nel corso di un incidente di

esecuzione proposto da imputato che, già detenuto in attesa di

giudizio e rimesso in libertà provvisoria, era stato giudicato in

contumacia, dopo che il decreto di citazione gli era stato notificato

nei modi previsti dall'art. 170 cod. proc. pen.

La questione non è fondata.

2. - Il vigente sistema processuale penale è informato alla

esigenza di garantire la possibilità di instaurare il contraddittorio

con le parti interessate, in particolare con l'imputato, per

l'esercizio del diritto di difesa.

Essenziale, a tale fine, è che la notizia del procedimento sia

portata nella sfera di conoscibilità dell'imputato stesso per

l'esercizio delle facoltà che, in ragione di tale sua qualità, gli

sono riconosciute dall'ordinamento.

Specificatamente, con riferimento alla fattispecie in esame,

l'imputato detenuto che debba essere scarcerato per causa diversa dal

proscioglimento definitivo, nell'atto della scarcerazione ha l'obbligo

di dichiarare od eleggere domicilio per le notificazioni; dichiarazione

che, ricevuta dal direttore dello stabilimento carcerario, deve essere

immediatamente comunicata all'autorità giudiziaria che ha disposto la

scarcerazione (art. 171, terzo comma, c.p.p.).

Del pari, il giudice, nel primo atto del procedimento in cui è

presente l'imputato, oltre ad invitarlo a scegliere un difensore,

ovvero, in difetto, a nominargliene uno d'ufficio, lo invita a

dichiarare o eleggere il domicilio per le notificazioni a norma

dell'art. 171 c.p.p. (art. 304 c.p.p.).

Infine, nel caso di imputato dimorante all'estero ad indirizzo

conosciuto, l'art. 177 bis, primo comma, c.p.p. impone l'invio

dell'avviso di procedimento con il contestuale invito a dichiarare od

eleggere domicilio nel territorio nazionale.

3. - Evidente è la specificità della fattispecie disciplinata dal

primo comma dell'art. 177 bis c.p.p., che impone l'invio dell'avviso di

procedimento con il contestuale invito a dichiarare od eleggere

domicilio nel territorio nazionale all'imputato dimorante all'estero ad

indirizzo conosciuto, nel presupposto che costui non sia già entrato

in contatto con l'autorità giudiziaria procedente a suo carico.

Il secondo comma del medesimo art. 177 bis c.p.p. disciplina (oltre

a quella, che qui non interessa, dell'imputato dimorante all'estero ad

indirizzo sconosciuto) l'ipotesi dell'imputato dimorante all'estero ad

indirizzo noto al quale sia stata inviata e risulti pervenuta la

raccomandata contenente l'avviso di procedimento e l'invito a

dichiarare od eleggere domicilio nel territorio nazionale per le

notificazioni e che non abbia aderito all'invito O, pur aderendovi,

abbia reso dichiarazioni insufficienti o inidonee. Soltanto all'inerzia

o all'incuria dell'imputato che abbia ricevuto avviso ed invito

consegue il ricorso all'art. 170 c.p.p. (in modo assolutamente identico

a quanto previsto dall'art. 171, quinto comma, c.p.p., per l'ipotesi in

cui manchino o siano insufficienti o inidonee la dichiarazione o

l'elezione di domicilio, nel qual caso le notificazioni sono eseguite

mediante deposito nella cancelleria o segreteria dell'ufficio

giudiziario procedente e con immediato avviso al difensore).

Sotto il profilo denunziato, di una ingiustificata disparità di

trattamento, per ciò che attiene all'esercizio del diritto di difesa,

tra l'imputato dimorante all'estero ad indirizzo noto che non abbia

avuto previa conoscenza del procedimento pendente a suo carico e quello

dell'imputato anch'esso dimorante allo estero ad indirizzo noto che

tale conoscenza, invece, abbia avuto, in uno dei modi previsti dal

codice di rito, la questione non è, quindi, fondata. Evidente, è,

infatti, la differenza tra le situazioni considerate, mentre va tenuto

presente, altresì, che, in entrambi i casi, il decreto previsto

dall'art. 170 viene emesso soltanto quando l'imputato, posto a

conoscenza del procedimento a suo carico, ha omesso di avvalersi o si

è avvalso in modo insufficiente o inidoneo della facoltà di

dichiarare od eleggere domicilio nel territorio nazionale.

Affermata la legittimità costituzionale della norma denunziata,

non spetta, invece, a questa Corte, giudice delle leggi, né

individuare le violazioni di norme processuali, eventualmente

verificatesi nel procedimento a quo, né indicare se e quali rimedi

siano adottabili per ovviare ad esse.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 177 bis del codice di procedura penale sollevata dal

tribunale di Milano, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1980:183 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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