Corte costituzionale

Sentenza n. 182/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/05/1994 · relatore Gabriele Pescatore

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, 7 e 8 del

regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095 (Testo unico di legge 16 luglio

1884, n. 2518 - serie III - con le disposizioni del titolo IV, porti,

spiagge e fari, della preesistente legge 20 marzo 1865 sui lavori

pubblici), dell'art. 91, lett. E), n. 5 (recte: art. 144, lett. D),

n. 6) del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 (Approvazione del testo

unico della legge comunale e provinciale) e dell'art. 4, primo comma,

n. 1, della legge 9 luglio 1967, n. 589 (Istituzione dell'ente

autonomo del porto di Trieste), promosso con ordinanza emessa il 20

ottobre 1993 dalla Corte d'appello di Trieste nel procedimento civile

vertente tra l'Amministrazione provinciale di Trieste e

l'Amministrazione del tesoro ed altri, iscritta al n. 784 del

registro ordinanze 1993, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visti l'atto di costituzione della Provincia di Trieste nonché

l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1994 il Giudice relatore

Gabriele Pescatore;

Uditi gli avvocati Ivone Cacciavillani e Luigi Manzi per la

Provincia di Trieste e l'Avvocato dello Stato Antonino Freni per il

Presidente del Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento civile promosso

dall'Amministrazione provinciale di Trieste nei confronti

dell'Amministrazione del tesoro ed altri, avente ad oggetto la

corresponsione di contributi per le opere eseguite nei porti di

Trieste e di Monfalcone, ai sensi degli artt. 4, 7 e 8 del R.D. 2

aprile 1885, n. 3095 e successive disposizioni, la Corte d'appello di

Trieste, con ordinanza del 20 ottobre 1993 (R.O. n. 784 del 1993), ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dei citati artt.

4, 7 e 8 del R.D. n. 3095 del 1885, che impongono a province e comuni

la partecipazione alle spese per le opere portuali, nonché dell'art.

91, lett. E), n. 5 - recte, dell'art. 144, lett. D), n. 6 - del R.D.

3 marzo 1934, n. 383 (Testo unico della legge comunale e

provinciale), che prevede i contributi per le predette opere tra le

spese obbligatorie delle province, e dell'art. 4, comma primo, n. 1

della legge 9 luglio 1967, n. 589, istitutiva dell'Ente autonomo del

porto di Trieste, che colloca tra le risorse a disposizione dell'Ente

per l'assolvimento dei suoi compiti i contributi obbligatori a carico

dell'Amministrazione provinciale di Trieste.

Secondo la prospettazione del Collegio remittente, la normativa

censurata si porrebbe anzitutto in contrasto con gli artt. 5 e 128

della Costituzione, che riconoscono l'autonomia degli enti locali.

L'imposizione a comuni e province dell'onere di contribuire alle

spese relative ad opere portuali in aree del demanio dello Stato

comprometterebbe in misura rilevante detta autonomia - cui è

estranea la funzione amministrativa nella materia portuale, riservata

allo Stato dall'art. 88, n. 1 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, per

quanto riguarda i porti di prima e seconda categoria, prima classe,

fra i quali rientrano quelli di Trieste e di Monfalcone - incidendo

soprattutto nel settore finanziario contabile degl'indicati enti

locali territoriali. Questo, si rileva nell'ordinanza di rimessione,

non è più, nell'attuale quadro ordinamentale, impostato sul sistema

della cosiddetta "finanza partecipativa" ma su quello a "finanza

derivata", in cui il contributo statale non è più rapportato al

principio della "spesa storica", ma collegato a parametri obiettivi

(valore numerico della popolazione residente, consistenza della rete

stradale, dimensioni territoriali, reddito medio pro-capite).

Inoltre, l'art. 54 della legge 8 giugno 1990, n. 142, riconosce ai

comuni e alle province, nell'ambito della finanza pubblica,

"autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e

trasferite" che verrebbe compressa, sostiene il giudice a quo, se

essi dovessero affrontare spese per le opere portuali in aree

demaniali dello Stato a beneficio non più solo proprio, ma, tenuto

conto dell'attuale facilità di accesso a tutti i porti e

specializzazione dei tipi di imbarchi, a vantaggio dell'intera

collettività nazionale.

La Corte remittente si fa carico dell'ordinanza della Corte

costituzionale n. 892 del 1988, con la quale analoga questione è

stata dichiarata manifestamente infondata, ma ne ritiene opportuno un

riesame alla stregua della sopravvenuta legge 8 giugno 1990, n. 142

sull'ordinamento delle autonomie locali, ed in relazione anche alla

mutata situazione nel ramo dei trasporti marittimi.

Il giudice a quo ravvisa, inoltre, nella normativa in questione

una violazione degli artt. 23 e 53 della Costituzione.

Sotto il primo profilo, rileva che l'art. 4 del R.D. n. 3095 del

1885 fissa il contributo di province e comuni per le opere nei porti

di seconda categoria, prima classe, in ragione del 20 per cento, ma

è indeterminato il cespite imponibile sul quale detta aliquota va

conteggiata. In tale situazione, la mancanza di una previsione

legislativa che ponga limiti all'ente impositore, delegato a fissare

il quantum del contributo, sarebbe in contrasto con il principio

costituzionale alla stregua del quale nessuna prestazione

patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

Per quanto attiene all'art. 53 della Costituzione, il collegio

remittente ne ravvisa il vulnus nel notevole ridimensionamento della

capacità contributiva degli enti locali quale risulta dall'onere del

contributo per le spese portuali, che non sono incluse nei requisiti

oggettivi in base ai quali gli stessi enti locali ricevono la

dotazione d'istituto direttamente dallo Stato a seguito

dell'introduzione del sistema della "finanza derivata".

2. - Nel giudizio innanzi alla Corte si è costituita la provincia

di Trieste, adducendo argomenti in adesione a quelli dell'ordinanza

di rimessione.

3. - È, altresì, intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che

ha concluso per la inammissibilità o la infondatezza della questione

sollevata, richiamandosi alla precedente ordinanza della Corte

costituzionale n. 892 del 1988. Ha rilevato l'autorità intervenuta

che, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice a quo, per un

verso la "situazione nel ramo dei trasporti marittimi" non ha subito

in epoca successiva alla ricordata pronuncia modifiche di rilievo,

per l'altro né nell'art. 54, né in altre disposizioni della legge

n. 142 del 1990 si rinvengono norme in contrasto con il principio

della partecipazione degli enti locali alle spese portuali, già

ritenuta ragionevole dalla Corte costituzionale.

Del resto, tale disciplina non configura il concorso nella spesa

come una prestazione imposta al di fuori di un qualsivoglia

collegamento con uno specifico interesse della collettività

amministrata da province e comuni, basandosi, al contrario, sul

presupposto che anche essa ne ritragga un beneficio, e si presenta

come rapportabile alla misura di questo. Sotto tale profilo, privo di

pregio si rivelerebbe il riferimento all'art. 23 Cost . Del pari

infondata, infine, sarebbe la censura della normativa in questione

siccome lesiva dell'art. 53 della Costituzione, in quanto le

argomentazioni svolte al riguardo non avrebbero alcuna attinenza con

la capacità contributiva, ma si riferirebbero solo all'incidenza

dell'onere delle spese per le opere portuali sulla possibilità per

gli enti contribuenti di una diversa utilizzazione delle loro

risorse.

4. - Nell'imminenza dell'udienza è stata depositata memoria

nell'interesse della provincia di Trieste, con la quale si insiste

per l'accoglimento della questione.

Si osserva, al riguardo, che il sistema di contribuzioni a carico

di comuni e province, fissato dalla normativa impugnata, si basava

sulla sostanziale contitolarità della funzione di gestione portuale

tra Stato, province e comuni, in quanto l'ente locale era in fondo

considerato una sorta di organo dello Stato. Con il nuovo assetto

ordinamentale del potere locale tracciato dalla Costituzione, e

attuato settorialmente con il d.P.R. n. 616 del 1977 e, più

organicamente, con la legge n. 142 del 1990, si sarebbe verificata

una incostituzionalità sopravvenuta del vecchio quadro normativo. In

particolare, poi, per la provincia di Trieste - estromessa, in

attuazione del trattato di Osimo, dell'amministrazione del porto -

essendo il contributo connesso alla partecipazione amministrativa e

gestoria del porto, alla cessazione di tale partecipazione sarebbe

dovuta corrispondere la cessazione del contributo in esame.

Nella memoria si pone in evidenza la rilevanza della questione

sollevata dalla Corte d'appello di Trieste pur in presenza della

recente legge n. 84 del 28 gennaio 1994 sul riordino della

legislazione in materia portuale che, si osserva, abroga le

disposizioni del 1885 a far tempo dalla data di entrata in vigore

della legge stessa, mentre i contributi contestati si riferiscono ad

anni precedenti. Considerato in diritto

1. - La Corte d'appello di Trieste dubita della legittimità

costituzionale degli artt. 4, 7 e 8 del R.D. 2 aprile 1885, n. 3095

(Testo unico di legge 16 luglio 1884, n. 2518 - Serie III - con le

disposizioni del titolo IV porti, spiagge, fari della preesistente

legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici), nonché dell'art. 91, lett.

E), n. 5 - recte, dell'art. 144, lett. D), n. 6 - del R.D. 3 marzo

1934, n. 383 (Testo unico della legge comunale e provinciale) e

dell'art. 4, primo comma, n. 1, della legge 9 luglio 1967, n. 589

(Istituzione dell'Ente autonomo del porto di Trieste).

Secondo il collegio remittente, l'indicata normativa, nell'imporre

a province e comuni la partecipazione alle spese relative ad opere

portuali in aree del demanio dello Stato, violerebbe gli artt. 5 e

128 della Costituzione, che garantiscono l'autonomia dei predetti

enti locali, nonché gli artt. 23 e 53 della Costituzione, per la

mancanza di una previsione legislativa che fissi opportuni limiti

alla misura del contributo in questione e per gli effetti

pregiudizievoli che dalla imposizione di tale onere derivano alla

capacità contributiva di province e comuni.

2. - Le questioni non sono fondate.

L'art. 4 del R.D. n. 3095 del 1885 dispone che "le nuove opere e

quelle di miglioramento e conservazione dei porti, dei fari e delle

spiagge sono a carico dello Stato, delle province e dei comuni

secondo la natura loro e la importanza e grado di utilità dei porti

e spiagge in cui vengono eseguite".

L'art. 7 del medesimo decreto stabilisce, poi, che le spese di

qualunque natura occorrenti ai porti della seconda categoria sono

sostenute "per i porti di prima classe in ragione dell'ottanta per

cento dallo Stato e del venti per cento dalle province e dai comuni",

e prosegue indicando percentuali diverse di ripartizione della spesa

in relazione alle diverse classi in cui i porti sono suddivisi.

L'art. 8, infine, prevede che "le spese a carico delle province e

dei comuni per porti di prima, seconda e terza classe saranno fra

loro ripartite nel modo seguente: una metà a carico della provincia

in cui il porto è situato col concorso delle province che abbiano

interesse alla costruzione, al miglioramento ed alla conservazione

del porto; una metà a carico del comune in cui il porto è situato

col concorso dei comuni che abbiano interesse alla costruzione, al

miglioramento ed alla conservazione del porto".

La norma chiarisce, poi, che "sono da riguardarsi come province e

comuni che abbiano interesse alla conservazione ed al miglioramento

dei porti e che dai medesimi ritraggano beneficio, quelli i quali se

ne servono per la esportazione dei loro prodotti agricoli ed

industriali e la importazione delle derrate e di qualsivoglia altro

prodotto per uso e consumo dei rispettivi abitanti".

L'ultimo comma dell'art. 8 dispone che "le quote a carico di più

province o di più comuni si ripartiranno in proporzione del

beneficio che ognuno di essi ritrae dal porto per dirette relazioni

commerciali, tenuto conto del principale dei tributi diretti, della

popolazione e della distanza dal medesimo e saranno fissate dal

decreto reale di cui all'art. 3 della presente legge".

L'art. 144, lett. D), n. 6 del R.D. 3 marzo 1934 n. 383 - a tale

norma dovendosi intendere diretta la censura erroneamente rivolta dal

collegio remittente all'art. 91, lett. E), n. 5 del medesimo testo

normativo, il quale riguarda le spese obbligatorie a carico dei

comuni, non pertinenti al giudizio a quo - indica, tra le spese

provinciali obbligatorie concernenti le opere pubbliche, i

"contributi nelle opere di miglioramento e nelle spese di

manutenzione dei porti di prima, seconda, terza e quarta classe,

della seconda categoria e dei relativi fari e fanali".

Infine, l'art. 4, comma primo, n. 1, della legge 9 luglio 1967, n.

589, istitutiva dell'Ente autonomo del porto di Trieste, stabilisce

che per l'assolvimento dei compiti d'istituto, l'ente ha a sua

disposizione ed amministra "i contributi obbligatori a carico dello

Stato, della Regione, dell'amministrazione provinciale e del comune

di Trieste . . .".

Dall'esame delle disposizioni impugnate emerge con chiarezza che

il criterio della ripartizione dell'onere delle spese per le opere

portuali tra lo Stato e gli enti locali, nel cui territorio o nel cui

bacino di traffico si trovano i porti, è quello del rispettivo

interesse alla manutenzione ed allo sviluppo dei porti stessi. E

proprio ai fini dell'attribuzione dell'onere finanziario in ragione

del grado di siffatto interesse, nel sistema portuale, quale risulta

dall'ordinamento di cui al R.D. 2 aprile 1885, n. 3095 (art. 1), si

distinguono i porti in due categorie: la prima comprende quelli che

interessano la sicurezza generale della navigazione ed hanno

finalità attinenti a rifugio o alla difesa militare e alla sicurezza

dello Stato, per i quali le spese correlate a tali finalità sono a

carico esclusivo dello Stato (art. 6), mentre alla seconda

appartengono i porti che interessano esclusivamente il commercio

marittimo. Nell'ambito di questa seconda categoria, si delinea (art.

2) una ulteriore classificazione dei porti in quattro classi - in

relazione alla entità del traffico e del movimento commerciale che

vi si svolge - a ciascuna delle quali corrisponde (art. 7) una

diversa misura dell'onere di partecipazione alle spese per le relative opere marittime a carico di province e comuni.

Vale la pena di contestare subito in linea generale un rilievo

della sentenza della Corte triestina, fondato sulla natura demaniale

dell'opera portuale e sulla automatica, implicita connessione che

questa dovrebbe comportare sull'incidenza della relativa spesa.

La demanialità si riflette sul requisito dell'appartenenza del

bene, il cui titolare, quando si tratta di demanio statale, è lo

Stato. Ma appartenenza e titolarità non esauriscono il collegamento

tra bene ed ente, che è caratterizzato anche dai benefici connessi

al funzionamento ed all'attività che il bene è destinato a

perseguire. Di qui l'individuazione di diversi soggetti, destinatari

di attività e servizi e legittimati a sopportare oneri, nelle misure

rimesse a valutazioni normative discrezionali, inerenti alla

manutenzione e alla gestione delle opere, che rendono possibili le

attività e i servizi predetti.

3. - La ragionevolezza del collegamento di siffatti oneri alla

utilità ed ai vantaggi economici che agli enti locali possono

derivare dal traffico, che si svolge nei porti insistenti nei

rispettivi territori, pone la disciplina dei contributi per le opere

portuali, quale dianzi descritta, in grado di resistere alle censure

ad essa rivolte.

Secondo il collegio remittente, le norme impugnate, in parte

risalenti al lontano 1885, a seguito dell'assetto normativo delle

autonomie locali previsto dalla Costituzione del 1948 ed in base al

d.P.R. n. 616 del 1977 - che, all'art. 88, n. 1. riserva alla

competenza statale le funzioni amministrative concernenti le opere

marittime nei porti di prima categoria e di seconda categoria, classe

prima (tra i quali sono compresi quelli che qui interessano)

trasferendo alle regioni quelle in materia di opere nei porti dalla

seconda classe in poi - violerebbero i principi contenuti negli artt.

5 e 128 della Costituzione, che tutelano l'autonomia di province e

comuni, gravati d'un onere di contributo in materie rientranti nella

competenza dello Stato.

Richiamata l'osservazione già svolta circa i destinatari dei

benefici e l'onere di contribuzione, è da contestare l'affermazione

del giudice remittente, secondo la quale l'attuale possibilità che

l'utenza portuale sia generalmente diffusa, e non limitata ai

soggetti pubblici a quei beni più direttamente collegati, priverebbe

di giustificazione l'onere di contribuzione degli enti locali alle

spese in questione.

È da rilevare in proposito che la distinzione e la diversità

della posizione delle province e dei comuni territorialmente connessi

ai porti rispetto a quella delle altre categorie di utenti, oltre a

caratterizzarsi per riflessi quantitativi, si determina per il

carattere di benefici ex re, in quanto derivanti proprio dalla

posizione territoriale, che consente talune peculiari utilizzazioni,

che giustificano il riferimento non improprio al concetto di uso

speciale di determinate collettività.

3.1 - Osserva inoltre la Corte che analoga questione, sollevata in

riferimento agli artt. 3, 5 e 128 della Costituzione, è stata

risolta nei medesimi sensi con l'ordinanza n. 892 del 1988, con la

quale si è anche osservato che le autonomie locali ricevono

riconoscimenti nei limiti ed in base alle attribuzioni previste dalle

leggi dello Stato che ne determinano gli oneri economici, in un

sistema di finanza pubblica allargata nel quale i trasferimenti sono

disposti tenendo conto degli oneri gravanti sugli stessi enti locali.

La citata ordinanza è stata tenuta presente dal giudice a quo,

che, tuttavia, ne ha sollecitato il riesame alla luce della nuova

disciplina delle autonomie locali, di cui alla legge 8 giugno 1990,

n. 142. Questa, all'art. 54, riconosce ai comuni ed alle province,

nell'ambito della finanza pubblica, autonomia finanziaria fondata su

certezza di risorse proprie e trasferite, che "verrebbe compressa in

funzione della propria politica di investimento nella gestione delle

entrate e delle uscite" a causa delle spese per le opere portuali

eseguite su aree demaniali dello Stato.

3.2 - La menzionata disposizione della legge n. 142 del 1990 non

sembra introdurre, al riguardo, alcun elemento innovatore tale da

renderla incompatibile con il principio della partecipazione degli

enti locali alle spese in questione, fondata sul più volte ricordato

interesse di tali enti al traffico portuale.

Né vale osservare, come fa il giudice a quo, che nell'attuale

sistema "a finanza derivata", i trasferimenti erariali in favore di

province e comuni non sono più rapportati alla c.d. "spesa storica",

ma ripartiti "in base a criteri obiettivi che tengano conto della

popolazione, del territorio e delle condizioni socio-economiche, nonché in base ad una perequata distribuzione delle

risorse che tenga conto degli squilibri di fiscalità locale" (art.

54, comma quinto, legge n. 142 del 1990).

Siffatti parametri rispondono, come rilevato nella memoria

dell'Avvocatura generale dello Stato, in modo più adeguato alla

esigenza di una equa ripartizione delle risorse in relazione

all'evolversi di indici rivelatori dei fabbisogni effettivi degli

enti locali, tra i quali rientrano anche quelli attinenti alle opere

portuali, per la quota, correlata alle rispettive utilità, che viene

posta a loro carico.

4. - La Corte d'appello di Trieste denuncia altresì il contrasto

delle norme in questione con gli artt. 23 e 53 della Costituzione.

Sotto il primo profilo, osserva che, se l'art. 7 del R.D. del 1885

indica il contributo di province e comuni per le opere nei porti di

seconda categoria, prima classe, nella misura del venti per cento,

esso lascia, tuttavia, indeterminato il cespite imponibile sul quale

detta aliquota va conteggiata, con conseguente mancanza di limiti,

legislativamente fissati, al quantum del contributo.

Il rilievo è infondato.

La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che l'art. 23 della

Costituzione, secondo il quale nessuna prestazione personale o

patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge, afferma

il principio che la legge non può lasciare all'arbitrio dell'ente

impositore la determinazione della prestazione, ma deve indicare i

criteri idonei a delimitare la discrezionalità dell'ente,

nell'esercizio del potere attribuitogli (sent. n. 27 del 1979, n. 2

del 1962). La Corte ha peraltro affermato che lo stesso principio è

rispettato anche in assenza di una espressa indicazione legislativa

dei criteri, limiti e controlli sufficienti a delimitare l'ambito di

discrezionalità dell'amministrazione, purché gli stessi siano

desumibili dalla destinazione della prestazione ovvero dalla

composizione e dal funzionamento degli organi competenti a

determinarne la misura (sentt. nn. 90 del 1994, 507 del 1988, 67 del

1973, 21 del 1969, 55 del 1963, 51 del 1960 e 4 del 1957), o quando

esista, per l'emanazione dei provvedimenti amministrativi concernenti

le prestazioni, un modulo procedimentale a mezzo del quale si

realizzi la collaborazione di più organi, al fine di evitare

eventuali arbitri dell'amministrazione (sent. n. 34 del 1986).

Nel caso in esame, determinazioni arbitrarie dell'ente impositore

sono escluse sia dalla esatta individuazione della destinazione del

contributo - la partecipazione alle spese portuali, che come sopra

chiarito, è in funzione dell'interesse dell'ente locale allo

sviluppo del porto che insiste nel suo territorio - sia dalla

composizione degli organi - consiglio d'amministrazione e comitato

direttivo - dell'Ente autonomo del porto di Trieste, chiamati, ai

sensi della legge istitutiva dello stesso (legge 9 luglio 1967, n.

589) e successive modificazioni, a formare la volontà dell'ente in

ordine alle opere da eseguire e relative previsioni di spesa, sia,

infine, dal sistema, disciplinato dalla stessa normativa, di

controlli della regolarità della gestione amministrativa e contabile

dell'ente.

5. - Del pari infondato è il sospetto di illegittimità

costituzionale della normativa impugnata per contrasto con l'art. 53

della Costituzione sotto il profilo della rilevante attenuazione

della capacità contributiva degli enti locali quale risulterebbe a

seguito dell'onere del contributo per le spese portuali, di entità

non preventivamente determinabile, con conseguente impossibilità di

programmazione dell'attività amministrativa generale.

L'art. 53 della Costituzione, sotto questo angolo visuale, è male

invocato, poiché esso stabilisce il principio della correlazione tra

la misura del concorso alle spese pubbliche e la capacità

contributiva, e non può essere invocato come dato normativo, diretto

a salvaguardare la destinazione di determinate risorse finanziarie

per esigenze, di esclusiva valutazione dell'ente locale, rispetto ad

altre destinazioni, anch'esse legislativamente previste e

quantitativamente determinate, in una equilibrata visione di tutti i

diversi soggetti tenuti.

6. - Per la completezza della valutazione è da rilevare che la

recente legge 28 gennaio 1994, n. 84, nel quadro del generale

riordino del sistema portuale, dispone, tra l'altro, all'art. 13,

secondo comma, che dal 1° gennaio 1994 (termine differito al 31

dicembre 1994 dall'art. 2 del d.l. 14 aprile 1994, n. 231, in attesa

della conversione in legge) cessano di essere erogati i contributi

alle organizzazioni portuali (tra le quali l'Ente autonomo del porto

di Trieste), previsti dalle rispettive leggi istitutive. La stessa

legge, all'art. 27, comma quinto, stabilisce che i contributi di

province e comuni chiamati a concorrere alle spese sostenute dai

consorzi autonomi dei porti secondo le disposizioni di cui al regio

decreto 16 gennaio 1936, n. 801 e successive modificazioni, di cui al

decreto 11 aprile 1926, n. 736, nonché di cui al regio decreto 2

aprile 1885, n. 3095, non sono più erogati a partire da quelli

esigibili dal 1° gennaio 1993 e riguardanti le spese effettuate dal

1991, disponendo, poi, al comma ottavo, l'abrogazione di tutte le

disposizioni del testo unico approvato con lo stesso regio decreto n.

3095 del 1885 e del relativo regolamento di attuazione (regio decreto

26 settembre 1904, n. 713) incompatibili con le disposizioni della

stessa legge.

Tali innovazioni legislative, che non potrebbero comunque

esplicare rilievo nella vicenda sottoposta all'esame della Corte,

relativa a contributi riferentisi ad anni precedenti - così come non

potrebbe esplicare rilievo la abrogazione, disposta dall'art. 64

della legge n. 142 del 1990, della norma, pure impugnata, di cui

all'art. 144 del testo unico della legge comunale e provinciale del

1934 - sono frutto di una nuova e diversa valutazione, rientrante nel

potere del legislatore, delle complessive esigenze di riforma del

sistema portuale anche sotto l'aspetto delle risorse necessarie.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

degli artt. 4, 7 e 8 del regio decreto 2 aprile 1985, n. 3095 (Testo

unico di legge 16 luglio 1884, n. 2518 - serie III - con le

disposizioni del titolo IV, porti, spiagge e fari, della preesistente

legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici); 144, lett. D), n. 6, del

regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 (Approvazione del testo unico

della legge comunale e provinciale), 4, comma primo, n. 1, della

legge 9 luglio 1967, n. 589 (Istituzione dell'ente autonomo del porto

di Trieste), sollevate, in riferimento agli artt. 5, 128, 23 e 53

della Costituzione, dalla Corte d'appello di Trieste con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 maggio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 maggio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:182 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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