La Repubblica italiana prende atto che le Chiese rappresentate dall'UCEBI intendono provvedere al mantenimento del culto e al sostentamento dei ministri unicamente a mezzo di offerte volontarie. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di lire 2 milioni, a favore dell'UCEBI per fini di culto, istruzione e beneficienza che le sono propri e per medesimi fini delle Chiese e degli enti aventi parte nell'UCEBI. Le relative modalita' sono determinate con decreto del Ministro delle finanze, previo accordo con l'UCEBI. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 12 MARZO 2012, N. 34)). 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 12 marzo 2012, n. 34

1

La L. 12 marzo 2012, n. 34 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le modifiche apportate alla legge 12 aprile 1995, n. 116, decorrono dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge".

Testo vigente dal 4 aprile 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 4 aprile 2012

Confronto con la versione in vigore dal 22 aprile 1995 al 4 aprile 2012. 37 parole tolte, 9 parole aggiunte.

… relative modalita' sono determinate con decreto del Ministro delle finanze, previo accordo con l'UCEBI. tolto: Su richieste di una delle due parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potra' procedere alla revisione dell'importo deducibile di cui al comma 2 ad opera di una apposita commissione paritetica nominata dall'autorita' governativa e dall'UCEBI aggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. 12 MARZO 2012, N. 34.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 12 marzo 2012, n. 34

    La L. 12 marzo 2012, n. 34 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le modifiche apportate alla legge 12 aprile 1995, n. 116, decorrono dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1995-04-12;116~art16 · fonte del testo

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