Corte costituzionale

Sentenza n. 177/1980

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 22/12/1980 · relatore Alberto Malagugini

Epigrafe

ha pronunciato la Seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, n. 1,

della legge 22 maggio 1975, n. 152, e dell'art. 1, n. 3, u.p., della

legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Applicazione delle misure di

prevenzione) promosso con ordinanza emessa il 12 dicembre 1978 dal

Tribunale di Roma, nel procedimento per l'applicazione di misure di

prevenzione a carico di Miliucci Vincenzo, iscritta al n. 686 del

registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 66 del 7 marzo 1979.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 15 ottobre 1980 il Giudice relatore

Alberto Malagugini;

udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - In data 8 marzo 1978, la Procura della Repubblica di Roma ha

proposto per l'applicazione di misure di prevenzione (sorveglianza

speciale della P.S. con l'obbligo di soggiorno in un comune diverso da

Roma) Miliucci Vincenzo, ritenuto "proclive a delinquere" (art. 1, n. 3

della legge n. 1423/56) ed autore di "atti preparatori, obiettivamente

rilevanti, diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato" (articolo

18, n. 1 della legge n. 152/75). Nel procedimento davanti al

Tribunale, la difesa del Miliucci ha sollevato diverse questioni di

legittimità costituzionale, attinenti al rito, al fondamento ed ai

presupposti delle misure di prevenzione. Il Tribunale di Roma, con

ordinanza in data 12 dicembre 1978, ha ritenuto manifestamente

infondate le questioni relative al processo di prevenzione

(sull'assunto che anche in esso è consentito un compiuto dispiegamento

di attività difensive e probatorie) nonché quelle tendenti a

contestare in radice l'istituto delle misure di prevenzione,

richiamandosi, quanto al fondamento di queste, alle considerazioni già

svolte dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 27/59 e n. 23/64.

Non manifestamente infondata, invece, è stata ritenuta la questione di

costituzionalità delle norme sopra citate, indicanti i presupposti per

l'applicazione della misura richiesta, per indeterminatezza delle

previsioni legali, in violazione dell'art. 25, terzo comma, della

Costituzione.

Il giudice a quo muove dall'osservazione che già la Corte

costituzionale "nel riconoscere la legittimità costituzionale delle

misure di prevenzione, ha ribadito la necessità della stretta

osservanza del principio di legalità; dette misure si ricollegano non

già a tipiche fattispecie criminose ma a fatti e comportamenti assunti

come indici di pericolosità, motivo per cui ancor più rigorosa è la

esigenza che il legislatore delimiti, in astratto ma con

determinatezza, gli estremi di tali fatti e comportamenti, senza

rimetterne al giudice la libera specificazione".

Nelle norme denunciate, di cui nella specie viene richiesta

l'applicazione, il Tribunale ravvisa "una vera e propria delega in

bianco" del legislatore al giudice. L'art. 18, n. 1, della legge n.

152/75 è incentrato sul concetto di "atti preparatori obiettivamente

rilevanti, diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato", con la

commissione di dati reati. Situazione che, si osserva, prescinde dagli

estremi della idoneità ed univocità degli atti, posto che altrimenti

sarebbe integrato il tentativo di uno dei reati elencati. Ciò

premesso, continua l'ordinanza, "la distinzione tra atti preparatori e

atti esecutivi, accolta nel precedente codice penale in tema di

tentativo, è stata nel nuovo abbandonata perché inidonea ("spesso

inafferrabile in pratica" si legge al n. 39 della relazione al Re sul

C.P.) a risolvere il difficile e non ancora del tutto risolto problema

di fondo del tentativo: stabilire cioè in che momento dell'iter

criminis l'attività umana diretta alla realizzazione di un proposito

criminoso diviene attività propria di una determinata figura

criminosa, condotta tipica di un reato".

In palese contraddizione con se stesso il legislatore del 1975 ha

per altre finalità riesumato lo sfuggente concetto di "atto

preparatorio", di proposito abbandonato nel codice penale del 1930,

tuttora vigente. L'ha fatto senza in alcun modo determinare, mediante

limiti o specificazioni di contenuto della norma, in che cosa consista

l'atto preparatorio di un reato.

Il vuoto così lasciato dalla genericità potrebbe dal giudice

essere riempito con il ricorso a fonti estranee alla legge e quindi con

l'arbitrio.

Né l'indeterminatezza può ritenersi superata dall'espressione

"obiettivamente rilevanti" che dovrebbe concorrere a qualificare gli

atti preparatori. Essa, in realtà è per un verso puramente

tautologica - un atto è sempre qualcosa di estrinseco, di

oggettivamente apprezzabile - e per l'altro, quanto alla rilevanza, è

di nuovo generica, sicché lascia del tutto invariata la vaghezza del

concetto che si voleva specificare.

Non meno evidente è la genericità di contenuto dell'art. 1 n. 3,

ultima ipotesi della legge n. 1423 del 1956, in base al quale possono

essere assoggettati a misure di prevenzione coloro che "per le

manifestazioni cui abbiano dato luogo diano fondato motivo di ritenere

che siano proclivi a delinquere".

A differenza di altre specifiche ipotesi previste dallo stesso art.

1, per quella in esame la fonte da cui il giudice deve attingere per

giungere al giudizio di pericolosità è data semplicemente dal termine

"manifestazioni", in se stesso così ampio e onnicomprensivo da

prestarsi ad ogni sorta di interpretazione da parte di chi promuove o

applica le misure di prevenzione.

2. - Intervenendo nel giudizio davanti alla Corte costituzionale,

l'Avvocatura generale dello Stato argomenta l'infondatezza della

prospettata questione, alla luce dei principi già enunciati dalla

Corte, nella sentenza n. 23/64, circa i criteri con cui il legislatore

può procedere nel delineare i presupposti delle misure di prevenzione.

Diversamente che nella tipizzazione di figure criminose, è sufficiente

"far riferimento ad elementi presuntivi, purché, però, si tratti

sempre di comportamenti obiettivamente identificabili". Ora, con

riferimento al concetto di "atti preparatori", è vero che il

"legislatore del 1930 ha ritenuto spesso inafferrabile in pratica, ed

ha perciò abbandonato, la distinzione tra atti preparatori ed atti

esecutivi al fine di individuare il momento dell'iter criminis in cui

l'attività umana diviene meritevole di pena, ma è certo che quella

scelta normativa non ha cancellato il concetto logico degli atti

preparatori, tanto è vero che numerosi autori ritengono che l'antica

distinzione tra atti preparatori ed atti esecutivi non sia stata

abolita dal codice del 1930, ma mantenuta e perfezionata; che numerose

sentenze utilizzano il concetto di atti preparatori per affermarne o

negarne la coincidenza con il concetto di atti equivoci di cui all'art.

56 cod. pen."; che il riferimento agli "atti idonei di esecuzione" è

stato riproposto nel progetto di riforma del codice penale, approvato

dal Senato nel gennaio 1973.

L'impostazione del giudice a quo si fonderebbe su un "equivoco

logico", circa la funzione della norma denunciata: che non è di

definire in negativo gli atti costituenti reato tentato, ma di

"definire in positivo le attività umane che giustificano

l'applicazione delle misure di prevenzione distinguendole non già dal

reato tentato, bensì da quei comportamenti che non legittimano

l'adozione, da parte dell'autorità giudiziaria, di alcun

provvedimento, comunque restrittivo della libertà individuale, sia in

sede di sanzione sia in sede di prevenzione.

Quella stessa difficoltà, rilevata dalla relazione del

guardasigilli al re e manifestata dal travaglio secolare della

giurisprudenza, nel distinguere gli atti preparatori dagli atti

esecutivi, o se si vuole nell'individuare gli atti non equivoci ai

sensi dell'art. 56 cod. pen., non può allora essere considerata

d'ostacolo (anzi al contrario la favorisce) alla individuazione del

grado di sviluppo della azione criminosa che giustifica l'adozione

delle misure di prevenzione. Appare infatti evidente che la zona degli

atti preparatori proprio perché è vicina e difficilmente

distinguibile da quella del reato tentato, definisce con chiarezza

l'ipotesi prevista dalla norma impugnata che, si ripete, è quella che

giustifica l'adozione da parte del giudice delle misure di prevenzione.

Se quindi per atti preparatori devono in genere intendersi gli atti

con i quali si palesa all'esterno un'intenzione delittuosa, la norma

impugnata contiene ulteriori precisazioni volte a vieppiù restringere

l'ipotesi normativa: deve trattarsi di atti obiettivamente rilevanti, e

la precisazione non è né tautologica né generica, perché vale ad

escludere quegli atti che, privi di ogni concreta efficienza, valgono

solo a dimostrare un atteggiamento psicologico del soggetto; deve

altresì trattarsi di atti aventi un fine precisamente indicato dalla

legge, il sovvertimento dell'ordinamento dello Stato, con metodi

specifici costituiti dal compimento di reati tassativamente indicati

nella norma medesima".

Quanto all'art. 1, n. 3, della legge 1423/56, l'Avvocatura richiama

le precedenti pronunce, con le quali già la Corte ha respinto la

stessa (ed analoghe) questione (sentenze n. 23/64, n. 32/69, n.

76/70). Considerato in diritto :

1) Il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale:

a) dell'art. 18, n. 1, della legge 22 maggio 1975, n. 152, nella

parte in cui prevede l'applicabilità delle disposizioni della legge 31

maggio 1965, n. 575 "anche a coloro che operanti in gruppo o

isolatamente pongano in essere atti preparatori, obiettivamente

rilevanti, diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la

commissione di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI del libro

II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605

e 630 dello stesso codice";

b) dell'art. 1, n. 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nella

parte in cui elenca tra i soggetti passibili delle misure di

prevenzione previste dalla legge medesima "coloro che... per le

manifestazioni cui abbiano dato luogo diano fondato motivo di ritenere

che siano proclivi a delinquere".

I disposti di legge in questione, secondo il Tribunale di Roma,

contrasterebbero con l'art. 25, terzo comma, Cost., per la

indeterminatezza delle fattispecie giustificative dell'applicazione

delle misure di prevenzione.

2) il giudice a quo muove dal riconoscimento della legittimità

costituzionale (del sistema) delle misure di prevenzione e - richiamate

al proposito le sentenze n. 27 del 1959 e n. 23 del 1964 di questa

Corte - ne afferma la perdurante necessità nella "situazione attuale

così tragicamente seria per il dilagare delle più gravi forme di

delinquenza comune e politica". Ritiene, peraltro, che gli indici di

pericolosità descritti nelle norme denunziate siano talmente generici

da "rimetterne al giudice la libera specificazione" con "una vera e

propria delega in bianco". Invero, sempre secondo il Tribunale di

Roma, l'art. 18, n. 1, della legge n. 152 del 1975 non indica in alcun

modo "in che consista l'atto preparatorio di un reato", rendendo così,

sfuggente la distinzione tra le fattispecie considerate e quelle di cui

all'art. 56 del codice penale.

Quanto all'art. 1, n. 3, ultima ipotesi della legge n. 1423 del

1956, l'inciso "manifestazioni cui abbiano dato luogo " dettato dal

legislatore per indicare "l'unica fonte cui il giudice deve attingere

per giungere al giudizio di pericolosità " sarebbe tanto "ampio ed

onnicomprensivo da prestarsi ad ogni sorta di interpretazioni da parte

di chi promuove ed applica le misure di prevenzione".

3) La tematica delle misure di prevenzione ed i relativi problemi

sono stati posti all'attenzione di questa Corte sin dall'inizio della

sua attività.

Già con la sentenza n. 2 del 1956, la Corte ebbe ad annunciare

alcuni importanti principi, quali l'obbligo della garanzia

giurisdizionale per ogni provvedimento limitativo della libertà

personale e il netto rifiuto del sospetto come presupposto per

l'applicazione di siffatti provvedimenti, in tanto legittimi in quanto

motivati da fatti specifici.

Con la successiva sentenza n. 11 del medesimo anno 1956, la Corte

affermò che "Il grave problema di assicurare il contemperamento tra le

due fondamentali esigenze di non frapporre ostacoli all'attività di

prevenzione dei reati e di garantire il rispetto degli inviolabili

diritti della personalità umana, appare... risoluto attraverso il

riconoscimento dei tradizionali diritti di habeas corpus nell'ambito

del principio di stretta legalità". "Correlativamente", prosegue la

Corte nella citata sentenza, "in nessun caso l'uomo potrà essere

privato o limitato nella sua libertà (personale) se questa privazione

o restrizione non risulti astrattamente prevista dalla legge, se un

regolare giudizio non sia a tal fine instaurato, se non vi sia

provvedimento dell'autorità giudiziaria che ne dia le ragioni".

La legittimità costituzionale di "un sistema di misure di

prevenzione dei fatti illeciti", a garanzia "dell'ordinato e pacifico

svolgimento dei rapporti, fra i cittadini " è sempre stata ribadita

dalle successive sentenze della Corte (sentenze: n. 27 del 1959; n. 45

del 1960; n. 126 del 1962; n. 23 e n. 68 del 1964; n. 32 del 1969 e n.

76 del 1970) con riferimento agli artt. 13, 16, 17 e 25, terzo comma,

Cost.; ora sottolineando ora attenuando il parallelismo con le misure

di sicurezza (di cui appunto all'art. 25, terzo comma, Cost.) e

perciò, ora richiamando l'identità del fine - di prevenzione di reati

- perseguito da entrambe le misure che hanno per oggetto la

pericolosità sociale del soggetto, ora marcando, invece, le differenze

che si vogliono intercorrenti tra di esse.

Soprattutto occorre qui ricordare, non tanto l'inciso contenuto

nella sentenza n. 27 del 1959, che definisce "ristrette e qualificate "

le "categorie di individui cui la sorveglianza speciale può essere

applicata (art. 1 della legge)" (n. 1423 del 1956), quanto la sentenza

n. 23 del 1964 di questa Corte, che ha dichiarato non fondata "la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 27

dicembre 1956, n. 1423, in riferimento agli artt. 13, 25 e 27 Cost. "

Nella parte motiva di questa sentenza si legge che "nella descrizione

delle fattispecie (di prevenzione) il legislatore debba normalmente

procedere con diversi criteri da quelli con cui procede nella

determinazione degli elementi costitutivi di una figura criminosa, e

possa far riferimento anche a elementi presuntivi, corrispondenti,

però, sempre, a comportamenti obiettivamente identificabili. Il che

non vuol dire minor rigore, ma diverso rigore nella previsione e nella

adozione delle misure di prevenzione rispetto alla previsione dei reati

ed alla irrogazione delle pene". Con riferimento specifico ai numeri 2,

3 e 4 dell'art. 1 della legge n. 1423 del 1956, la Corte ha escluso che

"le misure di prevenzione possano essere adottate sul fondamento di

semplici sospetti", richiedendosi, invece, "una oggettiva valutazione

di fatti da cui risulti la condotta abituale e il tenore di vita della

persona o che siano manifestazioni concrete della sua proclività al

delitto, e siano state accertate in modo da escludere valutazioni

puramente soggettive e incontrollabili da parte di chi promuove o

applica le misure di prevenzione".

4) In coerenza con le precedenti decisioni di questa Corte, va

ribadito che la legittimità costituzionale delle misure di prevenzione

- in quanto limitative, a diversi gradi di intensità, della libertà

personale - è necessariamente subordinata all'osservanza del principio

di legalità e alla esistenza della garanzia giurisdizionale (sent. n.

11 del 1956). Si tratta di due requisiti ugualmente essenziali ed

intimamente connessi, perché la mancanza dell'uno vanifica l'altro

rendendolo meramente illusorio.

Il principio di legalità in materia di prevenzione, il

riferimento, cioè, ai "casi previsti dalla legge", lo si ancori

all'art. 13 ovvero all'art. 25, terzo comma, Cost., implica che la

applicazione della misura, ancorché legata, nella maggioranza dei

casi, ad un giudizio prognostico, trovi il presupposto necessario in

"fattispecie di pericolosità", previste - descritte - dalla legge;

fattispecie destinate a costituire il parametro dell'accertamento

giudiziale e, insieme, il fondamento di una prognosi di pericolosità,

che solo su questa base può dirsi legalmente fondata.

Invero, se giurisdizione in materia penale significa applicazione

della legge mediante l'accertamento dei presupposti di fatto per la sua

applicazione attraverso un procedimento che abbia le necessarie

garanzie, tra l'altro di serietà probatoria, non si può dubitare che

anche nel processo di prevenzione la prognosi di pericolosità

(demandata al giudice e nella cui formulazione sono certamente presenti

elementi di discrezionalità) non può che poggiare su presupposti di

fatto "previsti dalla legge" e, perciò, passibili di accertamento

giudiziale.

L'intervento del giudice (e la presenza della difesa, la cui

necessità è stata affermata senza riserve) nel procedimento per

l'applicazione delle misure di prevenzione non avrebbe significato

sostanziale (o ne avrebbe uno pericolosamente distorcente la funzione

giurisdizionale nel campo della libertà personale) se non fosse

preordinato a garantire, nel contraddittorio tra le parti,

l'accertamento di fattispecie legali predeterminate.

Si può, infine, ricordare che l'applicazione delle misure di

sicurezza personali, finalizzate anche esse a prevenire la commissione

di (ulteriori) reati (e che non sempre presuppongono la commissione di

un - precedente - reato; art. 49, secondo e quarto comma e art. 115,

secondo e quarto comma del codice penale), talché possono considerarsi

una delle due species di un unico genus, è vincolata all'accertamento

delle fattispecie legali dal quale dipende il giudizio di

pericolosità, sia tale pericolosità presunta o da accertare in

concreto.

5) L'accento, anche per le misure di prevenzione, cade dunque sul

sufficiente o insufficiente grado di determinatezza della descrizione

legislativa dei presupposti di fatto dal cui accertamento dedurre il

giudizio, prognostico, sulla pericolosità sociale del soggetto.

Le questioni decidende esigono che questa Corte verifichi la

sufficienza nel senso anzidetto degli "indici di pericolosità

sociale", per usare la terminologia corrente in letteratura, descritti

nelle disposizioni di legge denunziate.

Al proposito, è bene accennare che, sotto il profilo della

determinatezza, non è affatto rilevante che la descrizione normativa

abbia ad oggetto una condotta singola ovvero una pluralità di

condotte, posto che apprezzabile può essere sempre e soltanto il

comportamento o contegno di un soggetto nei confronti del mondo

esterno, come si esprime attraverso le sue azioni od omissioni.

Decisivo è che anche per le misure di prevenzione, la descrizione

legislativa, la fattispecie legale, permetta di individuare la o le

condotte dal cui accertamento nel caso concreto possa fondatamente

dedursi un giudizio prognostico, per ciò stesso rivolto all'avvenire.

Si deve ancora osservare che le condotte presupposte per

l'applicazione delle misure di prevenzione, poiché si tratta di

prevenire reati, non possono non involgere il riferimento, esplicito o

implicito, al o ai reati o alle categorie di reati della cui

prevenzione si tratta, talché la descrizione della o delle condotte

considerate acquista tanto maggiore determinatezza in quanto consenta

di dedurre dal loro verificarsi nel caso concreto la ragionevole

previsione (del pericolo) che quei reati potrebbero venire consumati ad

opera di quei soggetti.

6) Alla stregua delle considerazioni sin qui svolte, deve

dichiararsi fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1, n. 3 ultima ipotesi, della legge n. 1423 del 1956.

La disposizione di legge in esame (a differenza ad esempio di

quella di cui al n. 1 del medesimo art. 1), non descrive, infatti, né

una o più condotte, né alcuna "manifestazione " cui riferire, senza

mediazioni, un accertamento giudiziale. Quali "manifestazioni " vengano

in rilievo è rimesso al giudice (e, prima di lui, al pubblico

ministero ed alla autorità di polizia proponenti e segnalanti) già

sul piano della definizione della fattispecie, prima che su quello

dell'accertamento. I presupposti del giudizio di "proclività a

delinquere " non hanno qui alcuna autonomia concettuale dal giudizio

stesso. La formula legale non svolge, pertanto, la funzione di una

autentica fattispecie, di individuazione, cioè, dei "casi " (come

vogliono sia l'art. 13, che l'art. 25, terzo comma, Cost.), ma offre

agli operatori uno spazio di incontrollabile discrezionalità.

Né per la ricostruzione della fattispecie può sovvenire il

riferimento al o ai reati della cui prevenzione si tratterebbe. La

espressione "proclivi a delinquere " usata dal legislatore del 1956

sembrerebbe richiamare l'istituto della "tendenza a delinquere " di cui

all'art. 108 del codice penale, ma l'accostamento sul piano

sostanziale non regge, posto che la dichiarazione prevista da

quest'ultima norma presuppone l'avvenuto accertamento di un delitto non

colposo contro la vita o l'incolumità individuale e dei motivi a

delinquere, tali da far emergere una speciale inclinazione al delitto;

e l'indole particolarmente malvagia del colpevole. Nel caso in esame la

"proclività a delinquere " deve, invece, essere intesa come sinonimo

di pericolosità sociale, con la conseguenza che l'intera disposizione

normativa, consentendo l'adozione di misure restrittive della libertà

personale senza l'individuazione né dei presupposti né dei fini

specifici che le giustificano, si deve dichiarare costituzionalmente

illegittima.

7) Le stesse considerazioni di cui ai punti 4 e 5, conducono a

dichiarare, invece, non fondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 18, n. 1, della legge 22 maggio 1975, n. 152.

Il giudice a quo muove dall'affermazione che gli atti preparatori -

di cui alla disposizione di legge censurata - "non debbono rivestire,

rispetto alla direzione specificata dalla norma, gli estremi della

idoneità e della univocità " perché, se così non fosse "verrebbe

commesso uno dei reati elencati ".

Posta questa esatta premessa, il Tribunale di Roma osserva che "la

distinzione tra atti preparatori e atti esecutivi, accolta nel " codice

penale del 1889 "in tema di tentativo " è stata abbandonata dal

legislatore del 1930 (come espressamente risulta dalla relazione al re

sul C.P. (n. 39)), in quanto ritenuta inidonea a risolvere il difficile

problema, appunto del tentativo. "In palese contraddizione con se

stesso il legislatore " del 1975 avrebbe nella disposizione di legge

denunziata "riesumato lo sfuggente concetto di atto preparatorio",

"senza in alcun modo determinare mediante limiti o specificazioni di

contenuto della norma, in che cosa consista l'atto preparatorio di un

reato".

Tale assunto non può essere condiviso.

8) Se è vero, infatti, che il legislatore del 1930, obbedendo a

sollecitazioni politiche dell'epoca, aveva ritenuto di allargare l'area

del tentativo punibile redigendo il testo dell'art. 56 del codice

penale, non è men vero che gran parte della dottrina e della

giurisprudenza hanno dimostrato l'illusorietà del proposito che, con

quel mezzo, si intendeva attuare.

Ciò perché "atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere

un delitto " possono essere esclusivamente atti esecutivi, in quanto se

l'idoneità di un atto può denotare al più la potenzialità dell'atto

a conseguire una pluralità di risultati, soltanto dall'inizio di

esecuzione di una fattispecie delittuosa può dedursi la direzione

univoca dell'atto stesso a provocare proprio il risultato criminoso

voluto dall'agente.

Dottrina e giurisprudenza indicano nell'art. 115 del codice penale

la disposizione che integra, ovvero conferma l'anzidetta

interpretazione dell'art. 56 del codice penale, per quanto attiene alle

condizioni e ai limiti di rilevanza del tentativo punibile.

Dal medesimo art. 115 del codice penale, d'altra parte, si deduce

anche la (possibile) rilevanza per l'ordinamento di atti che ancora non

sono esecutivi di una fattispecie criminosa, ma che, a partire dalla

prima manifestazione esterna del proposito delittuoso, predispongono i

mezzi e creano le condizioni per il delitto. Si tratta, appunto, degli

atti preparatori, che vengono presi in considerazione dal citato art.

115 cod. pen. in via normale per l'applicazione di misure di sicurezza,

fatti salvi i casi in cui, in via di eccezione, la legge 11 preveda

come figure autonome di reato.

Si può dunque dire che la distinzione tra tentativo punibile ed

atto preparatorio è certamente percepibile e che l'atto preparatorio

consiste in una manifestazione esterna del proposito delittuoso che

abbia un carattere strumentale rispetto alla realizzazione, non ancora

iniziata, di una figura di reato.

9) Se così è, è difficile negare che le fattispecie descritte

dall'art. 18, n. 1, della legge n. 152 del 1975 abbiano i necessari

requisiti di determinatezza. Gli atti preparatori, infatti sono

riferiti ad una pluralità di figure di reato tassativamente indicate,

sottolineandosi in tal modo l'accennato carattere strumentale dell'atto

preparatorio medesimo, sottolineatura ulteriormente ribadita con

l'inciso "obiettivamente rilevanti", che richiama non solo e non tanto

il dato, ovvio, della rilevanza esterna dell'atto quanto la sua

significatività rispetto al fine delittuoso perseguito dall'agente.

Infine, gli atti preparatori devono essere finalizzati al sovvertimento

dell'ordinamento dello Stato e della sussistenza di questo requisito

dovrà darsi la prova nel caso concreto.

Deve, quindi, ritenersi sufficientemente determinata la fattispecie

di pericolosità di cui all'art. 18, n. 1, della legge n. 152 del 1975,

la cui latitudine rispecchia una scelta che compete solo al

legislatore.

Quanto alle difficoltà che possono insorgere nell'applicazione di

questa come di altre disposizioni normative, non spetta a questa Corte

né proporne una sistemazione né indicarne la soluzione. È, peraltro,

evidente che gli atti preparatori di cui all'art. 18, n. 1, della legge

n. 152 del 1975 in tanto possono venire in considerazione per

l'applicazione di misure di prevenzione in quanto non costituiscano

figure autonome di reato (ci si riferisce, in particolare, ai reati

associativi) e che il materiale probatorio ritenuto inidoneo o

insufficiente per fondare una affermazione di responsabilità in ordine

a taluna di siffatte figure di reato non può essere diversamente

valutato quando si tratti di accertare, per l'applicazione di misure di

prevenzione, la sussistenza del medesimo atto preparatorio.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 3,

della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nella parte in cui elenca tra i

soggetti passibili delle misure di prevenzione previste dalla legge

medesima coloro che, "per le manifestazioni cui abbiano dato luogo,

diano fondato motivo di ritenere che siano proclivi a delinquere ";

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 18, n. 1, della legge 22 maggio 1975, n. 152, sollevata con

riferimento all'art. 25, terzo comma, Cost. dal Tribunale di Roma, con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1980:177 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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