Corte costituzionale

Sentenza n. 175/1982

Questione dichiarata infondata · depositata il 10/11/1982 · relatore Antonino de Stefano

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 43, lett.

d, della legge 12 febbraio 1968, n. 132 (Enti ospedalieri e assistenza

ospedaliera) e 133 del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130 (Stato giuridico

dei dipendenti degli enti ospedalieri) promosso con ordinanza emessa il

16 novembre 1976 dal pretore di Torino, nel procedimento civile

vertente tra Borsari Osanna e Calderini Paolo, iscritta al n. 764 del

registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 51 del 23 febbraio 1977.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 12 gennaio 1982 il Giudice relatore

Antonino De Stefano;

udito l'avvocato dello Stato Franco Chiarotti per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Il pretore di Torino, nel procedimento civile vertente tra

Borsari Osanna e Calderini Paolo, in data 16 novembre 1976 ha

pronunziato un'ordinanza con la quale, ritenuta l'eccezione di

illegittimità costituzionale sollevata dal convenuto rilevante e non

manifestamente infondata, ha disposto la trasmissione degli atti a

questa Corte per la decisione in ordine alla legittimità

costituzionale, in relazione agli artt. 3, 4 e 32 della Costituzione,

degli artt. 133 del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130 (Stato giuridico dei

dipendenti degli enti ospedalieri), e 43, lett. d. della legge 12

febbraio 1968, n. 132 (Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera).

Nella motivazione del provvedimento, riguardo ai fatti oggetto del

giudizio a quo, il pretore riferisce che, a quanto affermato

dall'attrice Borsari, ella, sofferente di tumore, aveva chiesto di

venire operata dall'aiuto chirurgo prof. Calderini presso l'ospedale

San Giovanni Battista in Torino; ma l'operazione, data la gravità del

male e l'urgenza dell'intervento, fu poi eseguita, non in ospedale

(dove al momento, per il gran numero di ricoverati in attesa, le si era

obiettato che non sarebbe stato possibile) ma in una clinica privata.

Secondo l'attrice, tuttavia, il " dirottamento dall'ospedale pubblico

alla clinica privata" era stato abusivo da parte del professionista, ed

illegittimo, "perché impostole in chiaro contrasto con le disposizioni

che disciplinano l'attività a tempo definito dei medici". E poiché

tutto ciò le aveva causato un notevole aggravio di spese, oltre a un

ritardo pericoloso per la sua salute, chiedeva la condanna del

Calderini al risarcimento dei danni. Dal canto suo, il convenuto, pur

ammettendo la realtà dei fatti lamentati dall'attrice, replicava che,

prestando servizio a tempo definito presso l'ospedale San Giovanni

Battista, e non offrendo questo la disponibilità di appositi ambienti

idonei per il libero esercizio, presso lo stesso ospedale,

dell'attività libero - professionale, egli veniva a subire, per

effetto delle denunciate norme, delle limitazioni contrastanti con i

precetti degli artt. 3, 4 e 32 della Costituzione.

Ciò premesso il giudice a quo osserva che le questioni di

legittimità costituzionale sono pregiudiziali e rilevanti, in quanto

il comportamento del Calderini ha sortito conseguenze economicamente

gravose per l'attrice, che ne fu vittima, e se riconosciuto illecito

darebbe diritto alla stessa di pretendere il risarcimento del danno,

mentre la presunta illiceità cadrebbe, e il convenuto andrebbe esente

da ogni responsabilità, se venisse dichiarata la illegittimità

costituzionale delle norme che si ritengono da lui violate.

In punto di non manifesta infondatezza delle questioni, il pretore

osserva, poi, riguardo agli artt. 43, lett. d. della legge 12 febbraio

1968, n. 132, e 133 del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, che mentre il

primo di tali articoli sembra da interpretarsi nel senso che a

decorrere dal 1 gennaio 1976, una volta che siano state messe in opera,

nell'ambito dell'ospedale, le previste apposite attrezzature,

necessarie per l'esercizio dell'attività professionale "intramurale",

alla regola della libera attività nelle case di cura private dovrebbe

subentrare per i sanitari ospedalieri a tempo definito, quella,

opposta, dell'incompatibilità, il secondo, almeno se inteso alla

lettera, sembra statuire che, scaduto il termine del 31 dicembre 1975,

l'attività libera, siano o meno apprestati gli "ambienti idonei",

sarà in ogni caso preclusa. A giudizio del pretore, perciò, l'art.

133 del d.P.R. n. 130 del 1969, "unitamente alla particolare

interpretazione dell'art. 43, lett. d. della legge n. 132 del 1968"

contrasta:

a) con l'art. 3 della Costituzione, poiché i medici che esercitano

specialità per cui sono indispensabili attrezzature particolari (negli

ospedali in cui esercitano, mancanti), vedrebbero paralizzato per metà

l'esercizio della professione, in situazione di disparità rispetto

agli altri medici ospedalieri, ai quali (poiche negli ospedali, in cui

essi lavorano, le suddette attrezzature invece esistono) l'esercizio di

specialità condizionate all'uso di quelle attrezzature è invece

consentito, e rispetto altresì agli altri medici che, non dovendo

servirsi, per la natura della loro attività, di speciali attrezzature,

possono svolgere interamente la loro libera attività nei propri studi

professionali;

b) con l'art. 4 della Costituzione, giacché i medici ospedalieri a

tempo definito, che non abbiano di fatto la possibilità di svolgere

all'interno dell'ospedale l'attività cui hanno diritto, verrebbero a

subire una ingiustificata limitazione del loro diritto al lavoro;

c) con l'art. 32 della Costituzione, non essendoci dubbio che, nei

casi suddetti, il diritto alla salute da esso garantito rimarrebbe

compresso in una delle sue estrinsecazioni più importanti, quella di

farsi curare dal medico di propria fiducia; ciò che avverrebbe

inevitabilmente ogni qual volta il medico prescelto fosse medico

ospedaliero e l'ospedale (cosa non infrequente) non disponesse delle

strutture prescritte.

2. - Trasmessi a questa Corte gli atti del giudice a quo e

adempiute le formalità di rito, con atto depositato il 7 marzo 1977 è

intervenuta, per il Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura

dello Stato, chiedendo che le questioni di legittimità costituzionale

proposte dal pretore di Torino siano dichiarate infondate.

Riportandosi, per quanto riguarda la questione proposta in

riferimento all'art. 3 della Costituzione (identica a quella già

prospettata con altre ordinanze), alle deduzioni svolte negli atti

d'intervento presentati nei giudizi relativi (risoltisi poi con la

sentenza di questa Corte n. 103 del 1977), riguardo alle questioni

formulate in riferimento agli artt. 4 e 32 della Costituzione,

l'Avvocatura osserva, anzitutto, che il senso della norma dell'art. 4

della Costituzione esclude che l'efficacia di essa si estenda fino a

coprire situazioni del tipo di quella che è oggetto di esame

nell'ordinanza di rinvio. Quanto poi al richiamo dell'art. 32 della

Costituzione, all'Avvocatura non sembra possa affermarsi che il diritto

alla salute da esso sancito comprenda anche il diritto di scelta del

medico di propria fiducia. In tal modo, infatti, si verrebbe ad

escludere che il diritto proclamato dall'art. 32 della Costituzione

trovi tutela negli ospedali pubblici, cui tutti possono accedere, ma

nei quali la scelta del medico è ben raramente consentita al paziente,

senza che con ciò possa dirsi che il diritto alla salute non riceva in

tal caso per il paziente stesso congrua tutela.

3. - Inclusa, in un primo tempo, fra le cause da esaminare, in

camera di consiglio, il 28 febbraio 1980, la causa, con ordinanza n.

145 dello stesso anno, è stata rinviata a nuovo ruolo. All'udienza

pubblica del 12 gennaio 1982, successivamente fissata per la

discussione, il giudice Antonino De Stefano ha svolto la relazione e

l'avvocato dello Stato Franco Chiarotti ha insistito per la

dichiarazione di non fondatezza. Considerato in diritto :

1. - Il pretore di Torino, con l'ordinanza indicata in epigrafe,

prospetta questione di legittimità costituzionale degli artt. 43,

lett. d. della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e 133 del d.P.R. 27

marzo 1969, n. 130, interpretati nel senso che il divieto, da essi

disposto per i sanitari ospedalieri con rapporto di lavoro a tempo

definito, di esercitare attività libero - professionale presso case di

cura private, abbia carattere perentorio ed operi comunque, dopo il 31

dicembre 1975, anche se l'amministrazione ospedaliera non abbia

assicurato la disponibilità di appositi ambienti qualitativamente

idonei per l'esercizio dell'attività professionale all'interno

dell'ospedale.

Le denunciate norme contrasterebbero con vari principi

costituzionali. Innanzitutto con il principio dell'uguaglianza, sancito

dall'art. 3 della Costituzione, sotto un duplice profilo. Ad avviso del

pretore, infatti, una prima disparità di trattamento per i sanitari

che, in ragione della propria specializzazione, abbiano bisogno per

l'esercizio della professione di particolari attrezzature, scaturirebbe

dalle norme in questione, avendo il divieto una diversa incidenza, a

seconda che essi dipendano da enti ospedalieri che abbiano apprestato

ambienti idonei all'esercizio dell'attività libero - professionale o

da enti che, invece, tali ambienti non abbiano potuto o voluto

attrezzare. Una seconda disparità di trattamento si concreterebbe,

per gli stessi sanitari, rispetto ai loro colleghi, egualmente

dipendenti ospedalieri a tempo definito, che, non avendo bisogno di

particolari attrezzature, possono esercitare la libera professione nei

propri studi privati, per i quali ultimi il divieto non opera, vigendo

soltanto per le case di cura.

Le norme impugnate sarebbero, poi, in contrasto anche con il

principio enunciato dall'art. 4 della Costituzione, in quanto i

sanitari ospedalieri a tempo definito, non avendo la possibilità, per

le ragioni sopra esposte, di svolgere all'interno dell'ospedale

l'attività libero - professionale cui hanno diritto, verrebbero a

subire una ingiustificata limitazione del loro diritto al lavoro.

Infine, il giudice a quo denuncia il contrasto delle anzidette

norme con l'art. 32 della Costituzione, atteso che il diritto alla

salute, da questo garantito, rimarrebbe compresso in una delle sue più

importanti estrinsecazioni, quella di farsi curare dal medico di

propria fiducia, "ogni qual volta il medico prescelto fosse medico

ospedaliero e l'ospedale... non disponesse delle strutture prescritte".

2. - La sollevata questione, nei cennati profili con riferimento

agli invocati parametri degli artt. 3 e 4 della Costituzione, è stata

già dichiarata non fondata da questa Corte con la sentenza n. 103 del

1977; e manifestamente infondata, in relazione al solo art. 3 della

Costituzione, con l'ordinanza n. 7 del 1979. Pertanto, non essendo

addotti argomenti atti ad indurre la Corte a modificare la propria

giurisprudenza, la questione, come prospettata con riferimento ai

menzionati artt. 3 e 4 della Costituzione, va dichiarata manifestamente

infondata.

3. - Del pari non fondata è la questione, come prospettata in

relazione all'art. 32 della Costituzione.

Nella richiamata sentenza n. 103 del 1977 questa Corte ebbe ad

affermare che "in attuazione del principio del supremo interesse della

collettività alla tutela della salute, consacrata come fondamentale

diritto dell'individuo dall'art. 32 della Costituzione (sentenze n. 21

del 1964 e n. 149 del 1969), l'infermo assurge, nella novella

concezione dell'assistenza ospedaliera, alla dignità di legittimo

utente di un pubblico servizio, cui ha pieno e incondizionato diritto,

e che gli vien reso, in adempimento di un inderogabile dovere di

solidarietà umana e sociale, da apparati di personale e di

attrezzature a ciò strumentalmente preordinati e che in ciò trovano

la loro stessa ragion d'essere". E nella successiva sentenza n. 88 del

1979 la Corte ribadì che il bene afferente alla salute va ricompreso

tra le posizioni soggettive direttamente tutelate dalla Costituzione.

In siffatta prospettiva non v'ha dubbio che razionalmente si

colloca il diritto del cittadino alla libera scelta del medico e del

luogo di cura. Ovvio, peraltro, che la tutela di siffatto diritto vada

assicurata "nei limiti oggettivi dell'organizzazione dei servizi

sanitari", come appunto sancisce l'art. 19, comma secondo, della legge

23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale.

Per quanto in particolare concerne l'assistenza ospedaliera, l'art.

25 della citata legge n. 833 del 1978 si richiama al "principio della

libera scelta del cittadino al ricovero presso gli ospedali pubblici e

gli altri istituti convenzionati", contemplando, peraltro, ai commi

ottavo e nono, apposita disciplina, a seconda che i nosocomi siano

ubicati nel territorio della regione di residenza dell'utente o fuori

di esso. In tale ambito la scelta del medico di fiducia può essere

realizzata anche facendo ricorso all'attività libero- professionale

consentita ai sanitari ospedalieri dalle denunciate norme e da quelle

successive (art. 12 della legge 29 giugno 1977, n. 349; art. 47, comma

terzo, n. 4 della citata legge n. 833 del 1978; art. 35 del d.P.R. 20

dicembre 1979, n. 761), che fanno riferimento anche a modalità e

limiti previsti da leggi regionali. Ma la disciplina di tale rapporto

resta pur sempre subordinata, come ben rileva l'Avvocatura dello Stato,

alle preminenti esigenze organizzative e funzionali delle strutture

ospedaliere. I limiti posti al riguardo dalle impugnate norme - limiti

la cui fondamentale ratio è stata da questa Corte, con la più volte

richiamata sentenza n. 103 del 1977, ravvisata nella tutela degli

stessi principi posti, soprattutto nell'interesse del malato, a base

della riforma ospedaliera non appaiono perciò lesivi del principio

sancito dall'invocato art. 32 della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 4 della

Costituzione, con l'ordinanza emessa in data 16 novembre 1976 dal

pretore di Torino (R.O. n. 764 del 1976) degli artt. 43, lett. d.

della legge 12 febbraio 1968, n. 132 (Enti ospedalieri e assistenza

ospedaliera) e 133 del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130 (Stato giuridico

dei dipendenti degli enti ospedalieri): questione già dichiarata non

fondata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 103 del 1977;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

sollevata, in riferimento all'art. 32 della Costituzione, con

l'ordinanza emessa in data 16 novembre 1976 dal pretore di Torino (R.O.

n. 764 del 1976), degli artt. 43, lett. d. della legge 12 febbraio

1968, n. 132 (Enti ospedalieri, e assistenza ospedaliera) e 133 del

d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130 (Stato giuridico dei dipendenti degli enti

ospedalieri).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:175 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari