Corte costituzionale

Sentenza n. 175/1973

Questione dichiarata infondata · depositata il 11/12/1973 · relatore Paolo Rossi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge

27 maggio 1929, n. 810, nella parte in cui dà esecuzione all'art. 34,

quarto, quinto e sesto comma, del Concordato tra la Santa Sede e

l'Italia, promosso con ordinanza emessa il 7 maggio 1971 dal tribunale

di Rovigo nel procedimento civile vertente tra Oliviero Mario e Cremon

Guglielma iscritta al n. 423 del registro ordinanze 1971 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4 del 5 gennaio 1972.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 21 novembre 1973 il Giudice

relatore Paolo Rossi;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Vito Cavalli, per

il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un procedimento avente ad oggetto la asserita

invalidità di un matrimonio concordatario per preteso vizio del

consenso dell'attore, il tribunale di Rovigo, investito della

controversia, ha sollevato questione incidentale di legittimità

costituzionale delle norme che escludono in siffatta materia la

giurisdizione del giudice italiano (art. 1 della legge 27 maggio 1929,

n. 810, nella parte in cui dà esecuzione all'art. 34, commi quarto,

quinto e sesto del Concordato), in riferimento agli artt. 1, comma

secondo, 3, comma primo, 11, 24, commi primo e secondo, 25, comma

primo, 101, comma primo, 102, commi primo e secondo, della

Costituzione.

L'ordinanza di remissione premette, in tema di rilevanza, che

l'ostacolo che si frappone all'esame del merito della domanda attrice

è rappresentato dalle norme impugnate, secondo cui dette controversie

sono riservate alla cognizione esclusiva dei tribunali ecclesiastici,

ed altresì che il controllo di legittimità delle leggi che hanno dato

esecuzione ai Patti Lateranensi non è precluso dall'art. 7 della

Costituzione, giusta le sentenze della Corte costituzionale nn. 30 e 31

del 1971, potendosene valutare la conformità, o meno, ai principi

supremi dell'ordinamento costituzionale italiano.

Il giudice a quo prosegue denunciando i seguenti motivi

d'illegittimità delle norme impugnate: 1) la riserva alla

giurisdizione ecclesiastica delle cause concernenti la nullità del

matrimonio celebrato religiosamente e trascritto negli uffici dello

stato civile, costituirebbe una parziale abdicazione dello Stato

italiano alla propria sovranità, nel campo della funzione

giurisdizionale. Non sarebbe conferente il riferimento al fenomeno del

rinvio all'ordinamento straniero conseguente al conflitto di leggi

nello spazio, sia per i profili di estraneità che lo giustificano, sia

perché la norma richiamata è tuttavia sempre applicata dagli organi

giurisdizionali interni; neppure v'è piena analogia con l'istituto

della dichiarazione di efficacia in Italia delle sentenze emesse dai

giudici stranieri, specialmente perché ciò avviene attraverso un

procedimento giurisdizionale che richiede un penetrante controllo. Le

norme impugnate, invece, demandando in via preventiva alla esclusiva

giurisdizione ecclesiastica un gruppo di controversie e poi rendendo

esecutive nell'ordinamento italiano le decisioni di quegli organi,

subordinatamente ad un controllo limitato alla mera regolarità formale

della documentazione ricevuta, apportano una grave limitazione alla

sovranità dello Stato, in contrasto con l'art. 1 secondo comma, della

Costituzione, secondo cui la sovranità va esercitata nelle forme

previste dalla Costituzione, e con gli artt. 101 e 102, primo e secondo

comma, della Carta, che attribuiscono la funzione giurisdizionale alla

magistratura ordinaria, vietando l'istituzione di giudici speciali. La

suddetta limitazione di sovranità contrasterebbe inoltre con l'art. 11

della Costituzione, il quale ne prevede la possibilità soltanto al

diverso fine di assicurare la pace e la giustizia tra le nazioni. Né

potrebbe sostenersi che la menzionata riserva di giurisdizione sia

inscindibilmente connessa al riconoscimento concordatario del

matrimonio cattolico, essendo pienamente concepibile che siano i

tribunali italiani, anche in questo caso, ad applicare le norme di

altri ordinamenti, sicché l'art. 7 della Costituzione, mentre

giustificherebbe il rinvio alla disciplina canonistica del matrimonio

non potrebbe sanare l'ulteriore limitazione alla giurisdizione dello

Stato, perché attinente ad "un principio supremo dell'ordinamento

costituzionale" (cfr. sentenza Corte cost. n. 30 del 1971); 2) le

norme impugnate, escludendo di fronte al giudice italiano ogni azione e

ogni difesa della parte anche nella fase concernente la dichiarazione

di esecutorietà della decisione ecclesiastica, violerebbero i principi

costituzionali che assicurano a tutti l'azione giudiziale e la difesa

in ogni stato e grado del procedimento (art. 24, primo e secondo comma,

della Costituzione); 3) la riserva di giurisdizione a favore di un

giudice non italiano, contrasterebbe con il principio del giudice

naturale, di cui all'art. 25, primo comma, della Costituzione; 4)

risulterebbe altresì violato il principio di eguaglianza (art. 3,

primo comma, Cost.) perché il regime del matrimonio avente effetti

civili, in conseguenza dell'esecutività propria delle sentenze

ecclesiastiche, finisce per presentare notevoli differenze in tema di

impedimenti, di requisiti di validità, di condizioni preclusive

dell'azione, a seconda che la celebrazione sia avvenuta in forma

concordataria o diversa. Tale differenziazione sarebbe per giunta

collegata alla differenza di religione, non potendo essere la

conseguenza di una libera scelta del rito, giacché questa compete

soltanto ai cattolici, non essendo ammessi al matrimonio canonico i

soggetti non battezzati.

È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

con atto depositato il 24 gennaio 1972, chiedendo dichiararsi

l'irrilevanza o comunque l'infondatezza della questione sollevata.

La difesa dello Stato premette che poiché l'attore aveva dedotto

in giudizio il vizio del proprio consenso alle nozze come derivante

dallo stato di incapacità naturale della moglie, antecedente al

matrimonio, il giudice a quo avrebbe potuto emettere un giudizio in

tema di validità della trascrizione del matrimonio concordatario in

base alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 16

della legge 27 maggio 1929, n. 847, emessa dalla Corte costituzionale

con sentenza n. 32 del 1971. Sotto tale profilo l'Avvocatura generale

eccepisce l'irrilevanza della questione proposta, ritenendo potersi

escludere il difetto di giurisdizione del giudice adito. Nel merito, a

sostegno dell'infondatezza, svolge le seguenti osservazioni: 1) non

sussiste la denunciata violazione del principio di eguaglianza perché,

come già splicitamente chiarito dalla Corte costituzionale con la

sentenza n. 30 del 1971 "la discriminazione stessa risulta...

espressamente consentita da altra norma costituzionale, e cioè

dall'art. 7, secondo comma, che, per la disciplina dei rapporti tra

Stato e Chiesa, rinvia ai Patti Lateranensi dei quali il Concordato è

parte integrante"; 2) l'impugnata riserva di giurisdizione a favore dei

tribunali ecclesiastici non contrasterebbe con "i principi supremi

dell'ordinamento costituzionale dello Stato" e con gli artt. 1,

secondo comma, e 11 della Costituzione. Invero il fenomeno sarebbe

chiaramente inquadrabile nell'ambito del principio generale

dell'inderogabilità della giurisdizione in materia civile, principio

che notoriamente non avrebbe natura costituzionale, come risulterebbe

dall'art. 2 del codice di procedura civile, dalle numerose convenzioni

internazionali che specie di recente vi hanno apportato sempre più

numerose eccezioni, e dallo stesso art. 80 della Costituzione,

concernente l'intervento del legislatore ordinario nella procedura di

ratifica dei trattati internazionali che prevedono arbitrati o

regolamenti giudiziari. Spetterebbe pertanto al legislatore ordinario

di compiere le istituzionali valutazioni politiche per decidere se

derogare o meno al principio suddetto. Né potrebbe aversi violazione

dell'art. 11 della Costituzione, dettato per altre note finalità,

atteso il necessario coordinamento tra le limitazioni di sovranità

ipotizzate da tale norma e quelle altre, già menzionate, previste dal

citato art. 80; 3) la deroga alla giurisdizione esclude di conseguenza

l'instaurazione di un nuovo procedimento di fronte al giudice interno,

sicché la confutazione del preteso contrasto con l'art. 24 della

Costituzione, rimarrebbe assorbita dalle precedenti osservazioni intese

a dimostrare la legittimità delle deroghe; 4) nessun fondamento può

riconoscersi alla tesi che la competenza in materia di annullamento dei

matrimoni, verrebbe attribuita ad un giudice speciale, in contrasto con

l'art. 102, primo e secondo comma, della Costituzione. Invero la Corte

costituzionale ha già escluso in tale materia il suddetto ipotizzato

contrasto, con la sentenza n. 30 del 1971, che ha fatto anche

riferimento alla precedente decisione n. 98 del 1965, a proposito della

Corte di Giustizia delle comunità europee; 5) palesemente infondata è

altresì la pretesa violazione del principio del giudice naturale,

posto che secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale

tale nozione si identifica con quella di giudice precostituito per

legge, e che nessuno ha mai potuto nemmeno dubitare che la

giurisdizione dei tribunali ecclesiastici non sia prevista da una legge

dello Stato italiano.

Conclude pertanto l'Avvocatura dello Stato istando per una

pronuncia d'irrilevanza o di manifesta infondatezza della questione

proposta.

Nessuna parte privata si è costituita in questa sede.

Alla pubblica udienza la difesa dello Stato ha insistito nelle

proprie conclusioni. Considerato in diritto :

1. - Occorre pregiudizialmente prendere in esame l'eccezione

d'irrilevanza sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato.

Questa Corte con la sentenza n. 32 del 1971 ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale dell'art. 16 della legge 27 maggio

1929, n. 847, recante disposizioni per l'applicazione del Concordato

fra la Santa Sede e l'Italia, nella parte in cui non prevede che la

trascrizione del matrimonio possa venir impugnata per incapacità

naturale esistente al momento in cui fu scelta dai subendi la forma

concordataria.

Se l'azione proposta davanti al tribunale di Rovigo avesse avuto

come oggetto l'invalidità del matrimonio per incapacità naturale di

uno dei due sposi all'atto in cui venne chiesto il matrimonio religioso

anziché quello puramente civile, il tribunale avrebbe dovuto affermare

la propria competenza decidendo nel merito e l'eccezione d'irrilevanza

sarebbe da accogliersi. Ma il marito attore non fondava la propria

domanda sulla incapacità naturale della moglie al momento della scelta

fra i due riti, ma affermava genericamente che la moglie al tempo delle

nozze (contratte dieci anni prima e seguite dalla nascita di due figli)

non era "in perfetto stato psichico", ciò che gli sarebbe stato

taciuto, talché egli "si era deciso al matrimonio ignorando una

qualità del coniuge che, ove conosciuta, avrebbe comportato il suo

rifiuto al contratto matrimoniale".

L'azione, così come il marito attore la prospettava, era fondata

sul vizio di consenso, da parte sua, per errore in cui sarebbe stato

indotto, o sarebbe caduto, non certo sulla incapacità naturale della

moglie al momento della stipulazione del matrimonio.

L'eccezione d'irrilevanza va quindi respinta.

2. - Questione di fondo, cui le altre appaiono subordinate, è se

la giurisdizione dei tribunali ecclesiastici in materia matrimoniale

(art. 1 della legge 1929, n. 810, che rende esecutivo l'art. 34, commi

quarto, quinto, sesto del Concordato con la Santa Sede), sia

compatibile con la sovranità dello Stato italiano; e se l'art. 7 della

Costituzione, dichiarando che i rapporti fra Stato e Chiesa sono

regolati dai Patti Lateranensi, consenta un sindacato di legittimità

costituzionale sulle singole norme di esecuzione del Concordato 11

febbraio 1929.

La Corte deve richiamare la propria sentenza 24 febbraio 1971, n.

30, la quale, pur affermando che l'art. 7 della Costituzione ha dato

rilevanza costituzionale ai Patti Lateranensi, ha peraltro soggiunto

che l'art. 7 "non può avere forza di negare i principi supremi

dell'ordinamento costituzionale dello Stato".

Si tratta dunque di vedere se la riserva della giurisdizione

costituisca "principio supremo" che nemmeno una legge avente copertura

costituzionale potrebbe superare. Non vi è dubbio che la giurisdizione

sia principio caratteristico della sovranità e di questa rappresenti

un elemento costitutivo. Ma un'inderogabilità assoluta della

giurisdizione statale non risulta da espresse norme della Costituzione,

né è deducibile, con particolare riguardo alla materia civile, dai

principi generali del nostro ordinamento, nel quale ipotesi di deroga

sono stabilite da leggi ordinarie (art. 2 cod. proc. civ.). La stessa

Costituzione, all'art. 80, prevede che con legge ordinaria sia

autorizzata la ratifica di accordi internazionali aventi per oggetto

arbitrati o regolamenti giudiziari.

Né vale argomentare dall'art. 11 Cost. per dedurne che ogni

limitazione di sovranità possa trovare giustificazione solo ove

ricorrano i presupposti previsti in quella norma, e ciò perché i

rapporti fra lo Stato e la Chiesa cattolica trovano specifico

riferimento nell'art. 7.

3. - Riconosciuta la compatibilità con il nuovo ordinamento

costituzionale di una deroga alla giurisdizione che sia razionalmente e

politicamente giustificabile, tale deroga trova appunto giustificazione

nel complesso sistema che, riconoscendo effetti civili al matrimonio

così come disciplinato dal diritto canonico, non irrazionalmente

devolve ai tribunali ecclesiastici la cognizione delle cause di

nullità del matrimonio. Può aggiungersi che l'intervento del giudice

italiano in certa misura si realizza, sia pure con cognizione limitata,

nello speciale procedimento di delibazione affidato alla Corte

d'appello, con le relative garanzie.

Le questioni dedotte dagli artt. 24, 25 e 102, secondo comma, della

Costituzione, si possono considerare assorbite da quanto precede. Può

soltanto ricordarsi, secondo quanto già ripetutamente affermato, che

giudice naturale è quello "precostituito per legge", e tale

espressamente risulta quello designato dalle norme impugnate, come pure

che i tribunali ecclesiastici sono estranei all'ordinamento giuridico

interno e non costituiscono giudici speciali nel senso indicato dalla

Costituzione (sentenza n. 30 del 1971).

4. - In ordine alla differenza di trattamento, con violazione del

principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), fra cittadini che vogliano

contrarre matrimonio concordatario e cittadini che non vogliano

contrarlo, è da rilevarsi che tutti i cittadini italiani, nelle

condizioni personali volute indistintamente dalla legge, possono

contrarre matrimonio civile. Anche i cittadini di fede cattolica, se

non vogliono rinunciare alla giurisdizione statale in tema di

matrimonio, possono contrarre prima le nozze civili e poi quelle

religiose.

Una piena libertà di scelta, con le conseguenze diverse che essa

può eventualmente comportare, non viola il principio di uguaglianza.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1 della legge 27 maggio 1929, n. 810, nella parte in cui dà

esecuzione ai commi quarto, quinto e sesto dell'art. 34 del Concordato

tra l'Italia e la Santa Sede, sollevata, con l'ordinanza in epigrafe

indicata, in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 3, primo comma,

11, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 101, primo comma, 102,

primo e secondo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1973:175 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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