Corte costituzionale

Sentenza n. 171/1986

Questione dichiarata infondata · depositata il 07/07/1986 · relatore Renato Dell'Andro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi

quarto e sesto, della legge 18 aprile 1975, n. 110 ("Norme integrative

della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e

degli esplosivi"), promossi con ordinanze emesse il 17 luglio 1980 dal

Pretore di Poggibonsi, il 10 febbraio 1982 dal Tribunale di Ravenna, il

10 maggio 1982 dal Pretore di Desio, il 29 maggio 1982 dal Pretore di

Rimini, il 22 marzo 1982 dal Pretore di Lucca, il 3 maggio 1983 dal

Tribunale di Sondrio (n. 2 ordinanze), il 24 novembre 1982 dal Pretore

di Lucca, il 16 febbraio 1984 dal Pretore di Breno, il 26 settembre

1983 dal Tribunale di Bergamo, il 15 febbraio 1984 dal Pretore di

Genova ed il 1 dicembre 1984 dal Pretore di Torino, rispettivamente

iscritte al n. 826 del registro ordinanze 1980, nn. 168, 487 e 753 del

registro ordinanze 1982, nn. 747, 785, 786 e 964 del registro ordinanze

1983, nn. 439, 442 e 1006 del registro ordinanze 1984 e n. 219 del

registro ordinanze 1985 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 41 dell'anno 1981, nn. 206 e 351 dell'anno 1982, n. 88

dell'anno 1983, nn. 46 e 32 dell'anno 1983, nn. 95 e 266 dell'anno 1984

e 34 bis e 173 bis dell'anno 1985.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 gennaio 1986 il Giudice

relatore Renato Dell'Andro.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza del 17 luglio 1980 (reg. ord. n. 826/ 80),

emessa nel corso di un procedimento penale a carico di Martinelli

Claudio, imputato del reato di cui all'art. 5, commi quarto e sesto,

della legge 18 aprile 1975 n. 110, per avere detenuto nella propria

abitazione una pistola giocattolo scacciacani priva del prescritto

tappo rosso, il Pretore di Poggibonsi ha sollevato questione di

legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., del

combinato disposto dei suddetti commi quarto e sesto dell'art. 5 della

legge 18 aprile 1975 n. 110 ("Norme integrative della disciplina

vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli

esplosivi"), in quanto non viene fatta alcuna distinzione di

trattamento penale tra le figure del fabbricante, dell'importatore, del

detentore e del portatore di armi giocattolo.

Osserva il Pretore che è aberrante la disparità di trattamento

tra situazioni che hanno un disvalore sociale e giuridico che

meriterebbe una ben altra considerazione quoad poenam. Tale disparità

viene evidenziata anche dal raffronto con la fattispecie di cui al

precedente art. 4, il quale, per il porto fuori dall'abitazione di

un'arma vera e propria, e cioè per una condotta senz'altro più

pericolosa di quella in esame, prevede pene di entità minore e, per i

casi più lievi, la possibilità di applicare la sola ammenda.

Inoltre, il comma sesto dell'art. 5 non proporziona la misura della

pena al tipo di condotta specifica tenuta dal trasgressore,

contrariamente a quanto accade per colui che contravviene alla

normativa sulla detenzione e sul porto delle armi vere e proprie (art.

4 legge n. 110 del 1975 e artt. 10 e 12 legge 14 ottobre 1974 n. 497).

Vi è altresì, conclude il Pretore, una ingiustificata disparità di

trattamento fra chi detiene nella propria abitazione un'arma giocattolo

priva del tappo rosso, non realizzando certamente una condotta

particolarmente pericolosa e meritevole di una così dura repressione

penale, e chi la porta sulla pubblica via, creando in tal modo una

situazione di effettivo pericolo per la sicurezza dei beni e la

tranquillità dei consociati. La illogicità di una tale parificazione

di figure giuridiche che meriterebbero un trattamento penale

differenziato (detentore, portatore, fabbricante, ecc.) risulta anche

dallo stesso sistema legislativo sancito per le armi in genere, le armi

comuni da sparo e quelle da guerra.

2. - Identica questione è stata sollevata dal Tribunale di Ravenna

con ordinanza del 10 febbraio 1982 (reg. ord. n. 168/82).

Osserva il Tribunale che le disposizioni di cui ai commi quarto e

sesto dell'art. 5 della legge 18 aprile 1975 n. 110 prevedono la pena

edittale della reclusione da uno a tre anni e della multa da lire

100.000 a lire 1.000.000 ed inoltre accomunano nell'identica previsione

punitiva sia l'ipotesi di fabbricazione di giocattoli trasformabili in

armi da guerra o comuni da sparo e di giocattoli aventi la canna priva

di tappo rosso incorporato e sia l'ipotesi di detenzione dei medesimi

giocattoli. Per contro, la detenzione di armi comuni da sparo è punita

con la reclusione da otto mesi a cinque anni e quattro mesi e con la

multa da lire 133.334 a lire 1.000.000. Queste pene possono poi essere

ridotte in misura non eccedente i due terzi quando il fatto debba

ritenersi di lieve entità, mentre tale diminuente non è invece

applicabile all'ipotesi di detenzione di arma giocattolo priva di tappo

rosso. Ritiene pertanto il Tribunale che questo sistema sanzionatorio,

nella fissazione dei minimi edittali, rivela una assolutamente

ingiustificata disparità di trattamento a favore della ipotesi di

detenzione di arma comune da sparo ed a sfavore di quella di detenzione

di arma giocattolo sprovvista di tappo rosso, che invece presenta

evidenti profili di minore pericolosità e gravità.

3. - La medesima questione di legittimità costituzionale dell'art.

5, commi quarto e sesto, della legge 18 aprile 1975 n. 110, in

riferimento all'art. 3, comma primo, Cost., è stata altresì sollevata

dal Pretore di Rimini con ordinanza del 29 maggio 1982 (reg. ord. n.

753/82), dal Pretore di Lucca con ordinanza del 22 marzo 1982 (reg.

ord. n. 747/82) e con altra ordinanza dell'8 novembre 1982 (reg. ord.

n. 964/82), dal Tribunale di Bergamo con ordinanza del 26 settembre

1983 (reg. ord. n. 442/84), e dal Pretore di Genova con ordinanza del

15 febbraio 1984 (reg. ord. n. 1006/84), dal Pretore di Torino con

ordinanza del 1 dicembre 1984 (reg. ord. n. 219/ 85), nonché dal

Tribunale di Sondrio con due ordinanze del 3 maggio 1983 (reg. ord. nn.

785 e 786/83).

Nel merito le prime sei di queste ordinanze svolgono le stesse

considerazioni contenute nell'ordinanza 10 febbraio 1982 del Tribunale

di Ravenna. Il Tribunale di Sondrio sottolinea inoltre che le norme

impugnate puniscono con identica pena sia chi detiene nella propria

abitazione un'arma giocattolo priva del prescritto tappo rosso

incorporato sia chi, invece, la produce o la porta in luogo pubblico, e

che la detenzione ed il porto di un'arma giocattolo sono puniti con

pena edittale superiore nel minimo a quella prevista per la detenzione

ed il porto di arma comune da sparo, ai quali può anche applicarsi

l'attenuante del fatto di lieve entità di cui all'art. 5 della legge 2

ottobre 1967 n. 895, inapplicabile invece al caso in esame.

4. - L'art. 5, ultimo comma, della legge 18 aprile 1975 n. 110,

nella parte in cui prevede la stessa pena edittale per chi fabbrica,

detiene e porta fuori dalla propria abitazione una arma giocattolo

priva del prescritto tappo rosso e nella parte in cui punisce con un

minimo edittale maggiore la sua detenzione rispetto a quella illegale

di arma comune da sparo, per l'inapplicabilità alla prima ipotesi

dell'attenuante del caso di lieve entità, è stato altresì impugnato,

in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Breno con ordinanza del

16 febbraio 1984 (reg. ord. n. 439/84).

Osserva il Pretore che il contrasto con l'art. 3 Cost. si ricava

dalla diversità ontologica delle tre ipotesi (fabbricazione,

detenzione e porto fuori dall'abitazione) identicamente punite, nonché

dal diverso allarme sociale eventualmente destato, in quanto appare

ictu oculi più grave l'ipotesi di chi produce armi giocattolo contra

legem e di chi le porta fuori dalla propria abitazione a contatto con i

cittadini, rispetto a chi le detiene ben riposte in casa (caso questo

in cui appare minimo l'allarme sociale destabile). Né tali conclusioni

contrastano con la ratio ispiratrice della norma, atteso che essa è

stata dettata per il pericolo che l'arma giocattolo, priva del tappo

rosso e così resa irriconoscibile ad un occhio inesperto, possa

eventualmente essere usata per commettere reati, e che dunque non è

ragionevole punire allo stesso modo chi la conserva in casa e chi la

porta fuori casa. D'altra parte la differenza tra le tre ipotesi è

nota al legislatore che punisce in modo differenziato la fabbricazione,

la detenzione e il porto abusivo di armi.

Osserva inoltre il Pretore che appare altresì irrazionale che la

detenzione illegale di armi, ove ricorra il caso di lieve entità, sia

punibile con pena minima di mesi sei di reclusione, mentre la

detenzione di arma giocattolo non conforme alla legge soggiace a pena

più elevata nel minimo, stante l'inapplicabilità dell'attenuante di

cui all'art. 5 della legge 2 ottobre 1967 n. 895.

5. - Tutte le suddette ordinanze sono state regolarmente

comunicate, notificate e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale.

Nei relativi giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,

concludendo per l'infondatezza delle questioni.

Osserva l'Avvocatura che, secondo la giurisprudenza di questa

Corte, spetta al legislatore valutare discrezionalmente parità o

diversità di situazioni, pur nel rispetto dei criteri di

ragionevolezza e degli altri principii costituzionali, e solamente al

legislatore spetta determinare l'entità della pena con un

apprezzamento di politica legislativa che può formare oggetto di

censura solo quando la sperequazione tra reato e pena assuma dimensioni

tali da non riuscire sorretta da ogni benché minima giustificazione.

Nel caso in esame, invece, i giudici a quibus dubitano della

legittimità delle norme impugnate basandosi in realtà esclusivamente

su un giudizio di minore gravità di una certa ipotesi rispetto ad

altra ritenuta di maggiore gravità, giudizio questo che però

certamente non appartiene ad essi, rientrando appunto nella esclusiva

sfera di discrezionalità del legislatore. Deve invero escludersi che

sia consentito porre a base di una denuncia di illegittimità

costituzionale la mera convinzione, o rappresentazione interna, ovvero

una particolare ottica dei giudici a quibus nell'apprezzamento e nella

valutazione di un minore o maggiore disvalore di un certo comportamento

sotto il profilo penale, ai fini di una corrispondente valutazione

della proporzionalità della previsione punitiva, nel minimo o nel

massimo, della condotta antigiuridica, occorrendo invece la fondata

dimostrazione del preteso arbitrio nel quale sarebbe caduto il

legislatore disciplinando diverse fattispecie penali in una materia

così grave, delicata e fondamentale ai fini dell'ordine pubblico.

Ed i giudici a quibus, all'infuori delle loro personali opinioni,

non hanno indicato l'irragionevolezza della scelta legislativa,

ispirata invece ad una giusta valutazione della fattispecie criminosa

sia con riferimento alla "detenzione", sia con riferimento al "porto"

dell'arma giocattolo, coerentemente e razionalmente posti sullo stesso

piano in vista ed a ragione della loro stessa potenziale pericolosità,

fermo restando il potere - dovere dei giudicanti di graduare la pena

nei limiti dettati dalla norma. E, pur trattandosi di questioni di

merito sottratte al sindacato di costituzionalità, non è comunque

ammissibile istituire un raffronto della normativa impugnata con quella

prevista per le armi comuni da sparo e per le armi da guerra

trattandosi all'evidenza di entità "fisicamente" diverse nella

sostanza. Il denunciato contrasto col principio d'eguaglianza è quindi

del tutto inipotizzabile, una volta che le scelte operate dal

legislatore nell'ambito della sfera di sua esclusiva attribuzione

risultano largamente nei confini della ragionevolezza.

6. - Una diversa e particolare questione di legittimità

costituzionale è stata sollevata dal Pretore di Desio con ordinanza

del 10 maggio 1982 (reg. ord. n. 487/82), emessa nel corso di un

procedimento penale a carico di Frigerio Vittorio e Giovanna, accusati

di aver prodotto e posto in commercio pistole giocattolo con tappi

rossi non incorporati all'estremità della canna, ossia facilmente

estraibili. Con tale ordinanza viene denunciato, per contrasto con

l'art. 3 Cost., l'art. 5, comma quarto, della legge 18 aprile 1975 n.

110, nella parte in cui non specifica che la parola "incorporato"

(riferita al tappo rosso che deve chiudere l'estremità della canna

dell'arma giocattolo) debba intendersi nel senso di "comunque non

estraibile".

Il Pretore premette che gli imputati si difendono sostenendo che la

disposizione impugnata, con la parola "incorporato", non intende

riferirsi alla "non estraibilità" del tappo rosso, e premette altresì

una minuziosa descrizione dell'arma in questione, da cui emerge che il

tappo rosso posto all'estremità della canna è facilmente estraibile,

ma da cui risulta anche che l'arma ha caratteristiche tali da far

seriamente dubitare che non si tratti di un'arma giocattolo bensì di

un'arma vera e propria.

Ciò premesso, il Pretore osserva tuttavia che egli ritiene

"pacifico" che trattasi invece di un'arma giocattolo, e che è evidente

che l'espressione "incorporato" debba essere intesa nel senso di "non

estraibilità". La particolare insidiosità commerciale del

comportamento degli imputati consente perciò, continua il Pretore, di

ritenere che essi si trincerino coscientemente dietro una lacuna della

normativa, lacuna che sarebbe colmata se alla parola "incorporato" il

legislatore avesse aggiunto "comunque non facilmente estraibile".

Da ciò consegue, conclude il giudice a quo, che "poiché

nell'interpretazione della dottrina e della giurisprudenza la questione

ha oscillazioni applicative tali da ritenere che l'interprete possa

aderire all'una o all'altra interpretazione con identiche probabilità

di successo", "la questione... (è)... contrastante con i principi di

certezza del diritto e di uguaglianza ricavabili dall'art. 3 Cost. nel

senso che il legislatore non ha fornito un testo della norma idoneo

alla ratio che ispira la disciplina delle armi giocattolo".

L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.

È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo

che, ove ritenuta ammissibile, la questione sia dichiarata infondata.

Osserva invero l'Avvocatura che, a parte le più serie perplessità

sull'ammissibilità della questione, sollevata sulla base di una

motivazione manifestamente contraddittoria ed al limite apparente -

dando per "pacifico" che si tratti di arma giocattolo e fornendo nel

contempo seri elementi per non ritenerla tale (per essere venduta solo

alle e dalle armerie e non dai negozianti di giocattoli e riservando il

munizionamento solo alle prime), nonché seguendo una interpretazione

della norma denunciata dal medesimo giudice a quo ritenuta "di comodo"

e proveniente da imputati che uniformano il loro comportamento a

"particolare insidiosità commerciale", ma in presenza di singolarmente

non citate "oscillazioni applicative" "della dottrina e della

giurisprudenza" - , la medesima è infondata a prima vista.

Innanzitutto, non è comprensibile il richiamo al parametro di

costituzionalità fissato dal principio di eguaglianza, dal quale non

solo non è enucleabile il principio di "certezza del diritto", ma

neanche la "ratio che ispira la disciplina delle armi - giocattolo";

mentre se si pretende denunciare la idoneità del testo della norma,

l'invocato principio di eguaglianza nulla ha a che vedere con

l'inesistente problematica sollevata con l'ordinanza di rimessione.

In secondo luogo, è comunque evidente l'erroneità e la

manchevolezza dell'interpretazione seguita dal giudice a quo, il quale

avrebbe dovuto correttamente leggere l'ultima parte della disposizione

impugnata in collegamento sistematico con la prima parte, nella quale

il legislatore impone l'adozione di determinate cautele idonee ad

impedire la trasformazione delle armi - giocattolo in armi da guerra o

da sparo. In particolare, la disposizione secondo cui i "giocattoli

riproducenti armi" devono avere la "estremità della canna parzialmente

o totalmente occlusa da un visibile tappo rosso incorporato" impone un

ulteriore accorgimento tecnico diretto a rendere concreta ed effettiva

(nonché visibile) la prescrizione contenuta nella prima parte della

disposizione in esame che, pertanto, sarebbe vanificata se fosse

concepibile l'estraibilità del tappo rosso medesimo. Ma l'errore di

interpretazione assume carattere macroscopico ove si ponga mente che

nella lingua italiana, secondo la normale accezione, il termine

"incorporare", esprime il concetto di mescolare, fondere, formare un

solo corpo, amalgamare, secondo quello che in definitiva è il comune

modo di intendere la parola, non residuando così alcun possibile,

ragionevole dubbio che il "tappo rosso", inserito nella struttura

dell'arma giocattolo, venga a far parte integrante di questa e la sua

non estraibilità ne risulta quindi indefettibile corollario. Considerato in diritto :

1. - Le ordinanze di rimessione di cui in narrativa sollevano

identiche ed analoghe questioni: i relativi giudizi possono, pertanto,

essere riuniti e congiuntamente decisi.

2. - Alcune ordinanze di rimessione si soffermano

sull'interpretazione dei commi quarto e sesto dell'art. 5 della legge

n. 110 del 1975. Esse ritengono di non poter prescindere dalla predetta

interpretazione al fine della dimostrazione della fondatezza delle

eccepite questioni di costituzionalità.

Questa Corte deve tener conto, quale premessa, delle conclusioni

interpretative assunte dalle ordinanze di rimessione ora citate e che,

d'altra parte, sono in piena sintonia con la più recente, ed ormai

consolidata, giurisprudenza.

Non v'è dubbio, invero, che, respinta la tesi (che in qualche

decisione giurisprudenziale è stata sostenuta) secondo la quale le

sanzioni di cui al sesto comma dell'art. 5 della legge n. 110 del 1975

si riferirebbero soltanto ai fabbricanti, di cui al quarto comma dello

stesso articolo, non resta che concludere, con la più recente

giurisprudenza regolatrice, che il precitato quarto comma dell'articolo

in esame contiene due precetti, l'uno rivolto ai fabbricanti di armi -

giocattolo ed il secondo diretto a "chiunque". Premesso che l'arma -

giocattolo è quella che ha soltanto l'apparenza dell'arma ma è

inidonea ad offendere; premesso che il legislatore del 1975, tenuto

conto dell'esperienza dalla quale partiva e che tendeva a disciplinare

(nella quale i giocattoli riproducenti armi erano stati usati, in

maniera distorta, al fine di commettere fatti penalmente illeciti)

mirava da un canto a prevenire la fabbricazione di giocattoli aventi

attitudine ad offendere la persona e (o) ad evitare la trasformazione

dei medesimi in armi vere e proprie e dall'altro tendeva a rendere

immediatamente riconoscibili i predetti giocattoli; lo stesso

legislatore, con il quarto comma dell'art. 5 della legge in

discussione, ha anzitutto imposto ai fabbricanti di giocattoli

riproducenti armi di non impiegare tecniche o materiali tali da

consentire la trasformazione dei medesimi in armi da guerra o comuni da

sparo o l'utilizzo del relativo munizionamento od il lancio di oggetti

idonei all'offesa della persona; ed ha poi, allo scopo di rendere

chiaramente riconoscibili le armi - giocattolo, imposto l'occlusione

dell'estremità della canna di queste ultime attraverso un visibile

tappo rosso incorporato.

Qui v'è soltanto da precisare che i due precetti, ai quali si è

ora accennato, non corrispondono perfettamente alle ipotesi previste

rispettivamente nel primo e nel secondo periodo del quarto comma

dell'articolo in discussione; ai fabbricanti è, infatti, non solo

imposto di non usare tecniche e materiali tali da consentire le

trasformazioni sopra ricordate ma anche d'incorporare, all'estremità

della canna delle armi - giocattolo, un visibile tappo rosso; ed a

chiunque, fabbricanti compresi, usi i precitati giocattoli, di non

trasformarli in armi idonee ad offendere la persona ed insieme di non

detenere, acquistare, vendere, portare fuori della propria abitazione

ecc. armi - giocattolo senza le caratteristiche indicate sia nel primo

sia nel secondo periodo del quarto comma dell'articolo in discussione.

Quest'ultimo, nella sintesi delle ipotesi criminose previste, non

impone ai fabbricanti soltanto di non usare tecniche e materiali che

consentano la trasformazione dei giocattoli in armi vere e proprie

(primo periodo del quarto comma dell'art. 5 della legge n. 110 del

1975) ma anche d'incorporare, già all'atto della fabbricazione, il

visibile tappo rosso occlusivo, parzialmente o totalmente,

dell'estremità della canna del giocattolo (secondo periodo dello

stesso comma) mentre fa obbligo a chiunque non solo di non acquistare,

vendere, detenere, portare fuori della propria abitazione ecc. armi -

giocattolo senza il prescritto tappo rosso e di non estrarre (ove fosse

possibile) quest'ultimo (secondo periodo del quarto comma dell'articolo

in esame) ma anche di non acquistare, vendere ecc. armi - giocattolo

fabbricate con materiali tali che ne consentano la trasformazione in

armi vere e proprie (primo periodo del più volte citato comma).

Soltanto questa interpretazione della norma in discussione consente di

rispettare entrambe le finalità dalle quali è partito il legislatore

del 1975: evitare l'uso delle armi - giocattolo per offendere la

persona e rendere le medesime immediatamente riconoscibili.

V'è solo da aggiungere che l'avere il legislatore individuato, nel

primo periodo del comma più volte citato, un solo comportamento tipico

(fabbricare, anche se distinto nel fabbricare con materiali vietati e

nel fabbricare senza tappo rosso) e che l'avere, nel secondo periodo,

attraverso l'uso dell'espressione "devono i giocattoli riproducenti

armi - inoltre avere l'estremità della canna parzialmente o totalmente

occlusa da un visibile tappo rosso incorporato", fatto riferimento a

diversi comportamenti, non compiutamente descritti (comprare, vendere,

detenere ecc. armi - giocattolo senza le caratteristiche indicate) non

deve indurre a ritenere questi ultimi legislativamente confusi od

equiparati nel disvalore, dovendo sempre il giudice (come meglio si

dirà oltre) seguendo la volontà della norma, nell'applicare la pena

tra i limiti edittalmente stabiliti, far riferimento ai diversi

comportamenti realizzati e dovendo, pertanto, sempre distinguerli,

nella struttura e nel disvalore, al fine d'applicare, in concreto, una

pena adeguata, appunto, anche al particolare disvalore oggettivo del

singolo fatto criminoso.

3. - Appunto perché l'interpretazione dell'art. 5, quarto comma,

della legge n. 110 del 1975 conduce all'applicabilità delle sanzioni

di cui al comma sesto dello stesso articolo sia a chi fabbrica sia a

chi importa, a chi detiene, porta fuori della propria abitazione ecc.

armi - giocattolo senza il prescritto tappo rosso, alcune ordinanze di

rimessione sollevano questione di legittimità costituzionale, in

riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., del combinato disposto dei

commi quarto e sesto dell'art. 5 della citata legge in quanto

irrazionalmente parificherebbe il rilievo penale di comportamenti

oggettivamente diversi (fabbricare, importare, detenere, portare, fuori

della propria abitazione, ecc.) senza alcuna valutazione della diversa

incidenza etico - sociale dei medesimi. In particolare, chi detiene un

giocattolo riproducente un'arma senza il prescritto tappo rosso, nella

propria abitazione, così non realizzando un comportamento altamente

pericoloso e non meritevole, pertanto, di sanzioni severe, verrebbe

assurdamente parificato a chi porta fuori della propria abitazione lo

stesso giocattolo, cosi attuando una situazione d'effettivo pericolo

per la sicurezza dei beni e la tranquillità dei consociati.

Aggraverebbe l'indebita parificazione di tutte le condotte di cui

all'articolo in discussione, l'avere il legislatore del 1967 (legge n.

895) nettamente distinto, rispettivamente agli artt. 2 e 4, il detenere

illegalmente armi, munizioni, esplosivi ecc., dal portare illegalmente

in luogo pubblico od aperto al pubblico le stesse armi, munizioni ecc.;

e l'avere il legislatore del 1974 (legge n. 497) rispettivamente agli

artt. 10 e 12 (sostitutivi degli artt. 2 e 4 della legge n. 895 del

1967) confermato la netta separazione, quanto a rilievo penale, delle

ipotesi dell'illegalmente detenere armi da guerra, munizioni ecc. (od

armi comuni da sparo: v. art. 14 della stessa legge del 1974) dalle

ipotesi di portare illegalmente in luogo pubblico od aperto al pubblico

le predette armi.

La proposta questione di legittimità costituzionale è infondata.

Va anzitutto ricordato che spetta al legislatore apprezzare

discrezionalmente parità o disparità di situazioni, nel rispetto,

ovviamente, di criteri di ragionevolezza. Come va ricordato che più

volte questa Corte ha ribadito che solo l'assoluta, manifesta

irragionevolezza, nel trattare ugualmente situazioni diverse, è

soggetta a censura d'incostituzionalità: e, a dire il vero, le

ordinanze di rimessione non offrono elementi dai quali possa desumersi

la manifesta irragionevolezza delle c.d. parificazioni sopra precisate.

Ma è parere di questa Corte che non esista (arbitraria)

parificazione di situazioni ove al giudice (supposto che tali

situazioni siano diverse) sia dato d'applicare, alle medesime, sanzioni

penali diverse, sia pur nei limiti minimo e massimo di pena previsti

della legge. L'operazione attraverso la quale il legislatore descrive,

in un articolo di legge, un determinato modello tipico, distinguendolo

da altro comportamento tipizzato in diverso articolo (quando si

dispongano, ovviamente, diverse sanzioni penali per i due modelli

espressamente descritti) non è sostanzialmente diversa dall'operazione

consistente nell'indicare, in uno stesso articolo, un modello di genere

al quale corrispondano varii modelli di specie: questi ultimi, anche

se non compiutamente descritti, sono ricompresi nel primo modello (di

genere) e devono essere totalmente svelati dal giudice, al fine

d'applicare una pena adeguata, sia pur nei limiti edittalmente

stabiliti, anche alla struttura e qualità oggettive del modello di

specie concretamente realizzato.

Allorché il legislatore determina la pena tra un minimo ed un

massimo, fa riferimento a sottofattispecie diverse, le quali, anche se

non compiutamente descritte, sono tuttavia presenti allo stesso

legislatore: diversamente il medesimo non indicherebbe pene diverse. La

discrezionalità di cui agli artt. 132 e 133 c.p., prima di riguardare

la colpevolezza o le qualità del singolo soggetto attivo del reato (e

cioè caratteristiche relative al singolo, individuale, irripetibile

fatto) attengono all'oggettiva qualità e quantità antigiuridica del

fatto stesso. La sottofattispecie presente nella legge, anche se non

compiutamente descritta, è svelata dal giudice il quale sceglie (deve

scegliere) tra il minimo ed il massimo edittalmente stabiliti, la pena

adeguata, prima che alla soggettività del reo, al tipo oggettivo di

sottofattispecie antigiuridica realizzata in concreto. Il giudice,

dunque, deve, sempre, distinguere, ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p.,

struttura e disvalore delle diverse sottofattispecie incluse in uno

stesso modello di genere, ove nella norma siano comminate pene

diversamente graduabili in concreto.

Il quarto comma dell'art. 5 della legge n. 110 del 1975 (anche se

non ha espressamente distinto il comportamento consistente nel detenere

da quello costituito dal portare un'arma giocattolo fuori della propria

abitazione senza tappo rosso) non ha tuttavia confuso i comportamenti

stessi, se è vero che, nell'individuare il solo modello di genere

(comportamento relativo a giocattoli riproducenti armi senza un

visibile tappo rosso incorporato all'estremità della canna) ha rimesso

al giudice la precisazione della sottofattispecie (ad es. detenere armi

- giocattolo senza tappo rosso) in concreto realizzata e d'applicare

alla medesima, se diversa anche nel disvalore oggettivo tipico da altra

sottofattispecie (ad es. portare fuori dell'abitazione le predette armi

- giocattolo senza tappo rosso) una pena diversa rispetto a quella

eventualmente applicata a quest'ultima.

Né si dimentichi che il giudice, ai sensi del sesto comma

dell'art. 5 della legge n. 110 del 1975, può spaziare, nell'infliggere

la pena, da un minimo di uno ad un massimo di tre anni di reclusione e

da un minimo di duecentomila lire ad un massimo di due milioni di multa

(cfr. art. 113, quarto comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689): il

giudice ha, dunque, ampio margine per differenziare, nella concreta

disciplina penale, il regime delle varie sottofattispecie incluse nel

comma in esame.

La discrezionalità di cui agli artt. 132 e 133 c.p., come peraltro

quella relativa alle attenuanti generiche ed alle aggravanti

indefinite, non si pone in alternativa alla tipicità bensì la

implica, pur essendo vero che la legge, non compiutamente descrivendo

tutte le sottofattispecie, individua soltanto, in maniera completa, la

fattispecie generale, nella quale, tuttavia, le sottofattispecie sono

comunque, nella loro pur diversa struttura e disvalore oggettivo,

realmente comprese.

4. - Non esistendo arbitraria parificazione delle molteplici

ipotesi previste, benché non del tutto specificate, nel quarto comma

dell'art. 5 della legge in discussione, neppure è condivisibile

l'asserita incoerenza del legislatore del 1975 che, si assume dalle

ordinanze di rimessione, avendo parificato le predette ipotesi, avrebbe

contraddetto il sistema legislativo relativo alle armi da guerra ed a

quelle comuni da sparo, conforme quest'ultimo all'art. 3, primo comma,

Cost. in quanto distinguente la detenzione delle predette armi dal

portare in luogo pubblico od aperto al pubblico le medesime.

Senonché, appartiene appunto al sistema vigente, in materia di

armi da guerra e comuni da sparo, l'art. 1 della legge n. 895 del 1967

(sostituito dall'art. 9 della legge n. 497 del 1974; e si tratta di

importanti leggi speciali) che accomuna, ad esempio, in una stessa

previsione ed in una pena edittale specificata nel minimo e nel

massimo, fabbricare, introdurre nello Stato, porre in vendita, cedere a

qualsiasi titolo e, perfino, fare raccolta di armi da guerra o comuni

da sparo (cfr. anche l'art. 14 della legge n. 497 del 1974). E, se è

vero che le ultime citate leggi descrivono in un articolo (2 della

legge 2 ottobre 1967 n. 895 e 10 della legge 14 ottobre 1974 n. 497)

il detenere armi, munizioni, esplosivi ecc. ed in altro articolo (4

della n. 895 del 1967 e 12 della n. 497 del 1974) il portare in luogo

pubblico od aperto al pubblico le stesse armi, munizioni ecc.

prevedendo, per il detenere armi ecc., una determinata pena e, per il

portare in luogo pubblico od aperto al pubblico armi ecc., altra, più

severa, sanzione penale, non molto sarebbe sostanzialmente cambiato ove

il legislatore avesse raccolto in unico articolo, descrittivo di una

sola ipotesi di genere, il detenere ed il portare armi da guerra o

comuni da sparo quali sottofattispecie riconducibili alla predetta

ipotesi, prescrivendo, nello stesso unico articolo, una pena spaziante

tra il minimo della pena più mite ed il massimo della pena più

severa.

Il giudice, infatti, in quest'ultimo caso, avrebbe sempre distinto

le sottofattispecie del detenere e del portare armi da guerra o comuni

da sparo e non avrebbe utilizzato il minimo o pene vicino al minimo

quali sanzioni concrete del portare in luogo pubblico od aperto al

pubblico armi da guerra o comuni da sparo mentre avrebbe utilizzato

tale minimo o pene vicino al medesimo per la detenzione delle stesse

armi. E, s'intende, viceversa sarebbe avvenuto per il massimo o per le

pene tendenti al massimo. Non è, invero, dalla distribuzione delle

ipotesi criminose in un unico articolo od in più articoli di legge che

può, per sé, desumersi l'equiparazione tra le stesse ipotesi, se

previste in un unico articolo, e la separazione delle medesime, se

descritte in diversi articoli; quando, s'intende, la pena disposta nel

preindicato unico articolo fosse non fissa ma variabile da un minimo ad

un massimo.

Vero è che il legislatore, con insindacabile valutazione tecnico -

politica, in materia di armi od equiparati, a volte ha distribuito le

ipotesi criminose in diversi articoli ed a volte le ha raccolte in un

unico articolo, prevedendo in quest'ultimo una pena specificata nel

minimo e nel massimo. E non è assolutamente irrazionale né aver

scelto, per le ipotesi del detenere e del portare armi da guerra o

comuni da sparo, la distribuzione in due diversi articoli né l'aver

preferito, per il detenere ed il portare armi giocattolo senza tappo

rosso, la riunione, quali sottofattispecie, in un unico articolo con la

pena variabile da un minimo ad un massimo.

5. - Alcune delle ordinanze di rimessione, confrontando l'art. 5,

quarto e sesto comma, della legge n. 110 del 1975 con l'art. 4 della

stessa legge (ove è prevista: nel primo comma, l'ipotesi del portar

fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, senza le

prescritte autorizzazioni, armi, mazze ferrate o bastoni ferrati,

sfollagente, noccoliere; nel secondo comma quella del portar fuori

della propria abitazione o delle appartenenze di essa, senza

giustificato motivo, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da

punta e da taglio atti ad offendere, mazze, tubi ecc.; nel quarto comma

il divieto di portare armi nelle riunioni pubbliche anche alle persone

munite di licenza; e nel quinto comma il divieto, fuori dai casi

previsti nel quarto comma, di portare in una riunione pubblica uno

strumento ricompreso nel primo e nel secondo comma) eccepiscono che le

sanzioni penali determinate dall'art. 4 per le fattispecie ora

indicate, sono di gran lunga inferiori a quelle che l'art. 5 dispone

per ipotesi di minore incidenza etico - sociale. Il portar fuori della

propria abitazione armi (ai sensi dell'art. 4 della legge 18 aprile

1975 n. 110) ad esempio è, si sostiene, certamente più grave del

detenere o del portar fuori della propria abitazione un'arma -

giocattolo senza tappo rosso incorporato (ai sensi dell'art. 5 della

stessa legge): eppure le pene comminate dall'art. 4 per la prima

ipotesi sono di gran lunga meno severe di quelle disposte per la

detenzione o per il porto di giocattoli riproducenti armi senza il

prescritto tappo rosso.

Senonché, di contro, deve osservarsi che il raffronto, tenuto

conto delle diverse e differentemente graduabili pene edittali

comminate, non va operato tra una delle ipotesi di cui al quarto comma

dell'art. 5 della legge n. 110 del 1975 (detenere o portar fuori della

propria abitazione un'arma - giocattolo senza tappo rosso incorporato)

ed una delle ipotesi di cui all'art. 4 della stessa legge (portar armi

fuori della propria abitazione).

Intanto, le ipotesi previste dall'art. 5 della legge in esame sono

incriminate a titolo di dolo, trattandosi di delitti, mentre quelle

previste dall'art. 4 della stessa legge sono contravvenzionali e,

pertanto, incriminate indifferentemente a titolo di dolo o colpa. E va

aggiunto che l'art. 4 della legge in discussione si occupa soltanto del

portar fuori della propria abitazione od in riunioni pubbliche gli

oggetti ivi indicati senza alcun riferimento al titolo della detenzione

(anzi, nel quarto comma del precitato articolo è espressamente vietato

portare armi nelle riunioni pubbliche anche a chi è munito di

licenza).

Ma, soprattutto, come s'è accennato, un corretto raffronto, valido

ai nostri fini, non può esser operato ponendo in relazione, da una

parte una delle ipotesi (una delle numerose sottofattispecie)

incriminate dal precitato art. 5, e le pene, graduabili diversamente in

concreto, comminate dallo stesso articolo e, dall'altra parte, una

delle ipotesi previste dall'art. 4 e le diverse pene, differentemente

graduabili in concreto, comminate da quest'ultimo articolo.

È, invece, doveroso, ai fini qui in esame, confrontare una delle

ipotesi previste da una norma con tutte le altre individuate dalla

stessa norma e stabilire se la prima ipotesi sia più o meno grave

delle altre. Vale, poi, confrontare la concreta sanzione penale che

presumibilmente sarà irrogata per l'ipotesi esaminata con quella che,

del pari in concreto, presumibilmente sarà applicata ad una diversa

ipotesi, a sua volta, confrontata con tutte le altre Previste da altra

norma.

E chiariamo: nell'ambito di tutte le fattispecie tipiche previste

dall'art. 4 della legge in esame, il portar armi fuori della propria

abitazione od in riunioni pubbliche è la più grave: è certamente

più grave del portar mazze, tubi, catene, fionde e gli altri oggetti

indicati nello stesso articolo. Il legislatore, pertanto, con

riferimento al portar armi ha determinato il massimo della pena e

conseguentemente ha previsto che il giudice, nel sanzionare, in

concreto, il portar armi fuori della propria abitazione od in riunioni

pubbliche applicherà, a parità di altre condizioni, una pena tendente

al massimo o quest'ultimo (arresto di un anno e multa di lire

quattrocentomila per il portar armi fuori della propria abitazione;

arresto di tre anni e multa di lire ottocentomila per il portar armi in

riunioni pubbliche). Nell'ambito, invece, di tutte le ipotesi previste

dall'art. 5 della legge in esame, il detenere od il portar fuori della

propria abitazione un'arma - giocattolo senza tappo rosso incorporato

costituiscono le ipotesi meno gravi: meno gravi, certamente, del

fabbricare, importare, acquistare, vendere ecc. giocattoli riproducenti

armi senza il prescritto tappo rosso. Il legislatore, conseguentemente,

nell'indicare il minimo della pena edittale, si è riferito alle

ipotesi meno gravi prevedendo che il giudice, nel sanzionare, in

concreto, la semplice detenzione od il portar armi - giocattolo senza

visibile tappo rosso incorporato, presumibilmente applicherà, a

parità di altre condizioni, una pena tendente al minimo o quest'ultimo

(un anno di reclusione e lire duccentomila di multa).

Da ciò si desume che, in definitiva, non risponde a verità la

grave sperequazione, eccepita dalle ordinanze di rimessione. Tutto sta

a raffrontare, fra di loro, tutte le ipotesi individuate nell'art. 4 da

una parte e tutte quelle previste dall'art. 5 della legge in esame

dall'altra. Stabilito che, nell'ambito delle prime, il portar armi

fuori della propria abitazione od in riunioni pubbliche è la più

grave (e, pertanto, presumibilmente, sarà, in concreto, applicato, a

parità di altre condizioni, il massimo della pena edittale od una pena

tendente al massimo) raffrontando tale massimo con il minimo della pena

comminata dall'art. 5 della legge in esame (posto che, tra tutte le

ipotesi previste da quest'ultimo articolo, il detenere ed il portar

fuori della propria abitazione armi - giocattolo senza il prescritto

tappo rosso, costituiscano quelle meno gravi e che, pertanto,

presumibilmente sarà, in concreto, applicato il minimo della pena od

una pena tendente al minimo) si chiarisce appieno l'insostenibilità

dell'eccezione sollevata dalle ordinanze in discussione in ordine al

raffronto tra reati e pene, rispettivamente previsti negli artt. 4 e 5

della legge oggetto d'impugnativa.

Soltanto se nell'art. 4 fosse incriminato, ad un certo titolo di

colpevolezza, un solo comportamento con pena fissa e se nell'art. 5

fosse soltanto incriminato uguale od analogo comportamento, allo stesso

titolo di colpevolezza, con diversa pena fissa, potrebbe esser operato

un conclusivo, ai nostri fini, raffronto tra gli artt. 4 e 5 della

legge in esame. Tenuto conto, invece, delle numerose e varie, per

qualità e quantità, ipotesi base, alternativamente previste,

nell'art. 4 e delle diverse, diversissime, sottofattispecie incriminate

nell'art. 5 della legge in esame; tenuto conto della relativamente

notevole variazione delle pene edittali, rispettivamente comminate

nell'art. 4 e nell'art. 5; ribadita ancora l'eterogeneità tra fatti

delittuosi (che offendono interessi e valori ritenuti dal legislatore

rilevanti) e fatti contravvenzionali, che spesso pongono soltanto in

pericolo situazioni socialmente degne di considerazione (la tutela

realizzata attraverso l'incriminazione di fatti contravvenzionali è,

se non sempre, almeno spesso, tutela anticipata di beni e valori);

tenuto altresì conto che non è stato offerto alcun altro termine

valido di confronto, al fine di dimostrare l'assoluta incongruenza, del

rapporto tra fatti incriminati e conseguenti sanzioni penali;

sottolineato che la norma della quale è impugnata la legittimità è

stata emanata in situazioni d'emergenza e tendeva, pertanto, a

prevenire fatti delittuosi anche attraverso l'accrescimento della

capacità intimidativa dovuta all'aumento delle pene comminate per i

fatti che si volevano, energicamente, evitare (le norme di cui all'art.

4 della stessa legge seguono, invece, in materia di armi ed oggetti

idonei ad offendere le persone, il tradizionale schema delle

incriminazioni contravvenzionali, accolto nel codice penale del 1930 e

che, appunto, è stato, in parte mutato dalla legislazione penale

d'emergenza); confermato che le posizioni del legislatore, in tema di

giocattoli riproducenti armi, rappresentano una scelta di fondo, non

irrazionale nell'eccezionalità dell'emergenza, mirata a prevenire,

energicamente, usi distorti, fraudolentemente criminosi, frequenti

all'epoca dell'emanazione della legge in relazione alla quale le

ordinanze di rimessione sollevano questioni di legittimità

costituzionale, va, in conclusione, respinta, come infondata, la

questione discussa in questo paragrafo.

6. - L'ultimo tentativo di dimostrare l'incongruenza del rapporto

tra disvalore dei fatti incriminati e sanzioni penali comminate

dall'art. 5, quarto e sesto comma, della legge n. 110 del 1975, è

realizzato da molte ordinanze di rimessione attraverso il raffronto,

non più tra gli artt. 4 e 5 della stessa legge, ma tra i reati

previsti e le pene comminate dal combinato disposto del quarto e sesto

comma dell'art. 5 della predetta legge da una parte ed i reati e le

relative pene di cui agli artt. 2 e 7 della legge 2 ottobre 1967 n. 895

(sostituiti dagli artt. 10 e 14 della legge n. 497/74) dall'altra.

Poiché la pena edittale comminata dal sesto comma dell'art. 5 della

legge impugnata è della reclusione da uno a tre anni e della multa da

lire duecentomila a due milioni (e tale pena va applicata anche

all'ipotesi di detenzione di giocattoli, riproducenti armi, senza tappo

rosso incorporato) mentre la pena edittale comminata per la detenzione

di armi comuni da sparo è della reclusione da otto mesi a cinque anni

e quattro mesi oltre alla diminuita pena pecuniaria, si assume che il

sistema sanzionatorio ora precisato, nel comminare un minimo di

reclusione (un anno) anche per la detenzione di armi - giocattolo senza

tappo rosso incorporato ed un diverso minimo di reclusione, più mite

(otto mesi) per la detenzione di arma comune da sparo, rivelerebbe una

disparità di trattamento, a sfavore della detenzione di arma -

giocattolo senza tappo rosso, ipotesi quest'ultima che presenta minore

pericolosità rispetto alla detenzione di arma comune da sparo. E, di

più, per quest'ultima previsione, è applicabile l'attenuante speciale

di cui all'art. 5 della legge n. 895 del 1967 (riduzione della pena in

misura non eccedente i 2/3, quando il fatto è di lieve entità)

attenuante non applicabile alla detenzione di arma - giocattolo senza

il prescritto tappo rosso.

All'eccezione ora richiamata va anzitutto risposto ribadendo che il

giudizio sulla maggiore o minore pericolosità di fattispecie tipiche,

raffrontate fra loro, spetta non al giudice ma al legislatore, il quale

confronta, nel valutarle, le diverse fattispecie in relazione al

complesso sistema di valori ed interessi che intende tutelare, alla

gerarchia dei predetti ed alla realtà, di fatto, normale od

eccezionale nella quale, con maggiore o minore frequenza, con diverse

modalità e, pertanto, con diversa incidenza sociale, le fattispecie

stesse si realizzano. E va aggiunto che non esistono ontologiche

differenze qualitative dei fatti: esistono, o possono esistere,

strutture ontologiche dell'essere (delle condotte) come è stato

sottolineato da notevole parte della dottrina tedesca ma la valutazione

delle differenti strutture ontologiche, come ha precisato già da tempo

la dottrina italiana, spetta al legislatore, al suo oggettivo, prudente

giudizio etico - politico; e tale valutazione varia nel tempo

(oltrecché nello spazio) anche in relazione alla normalità od

all'eccezionalità della realtà concreta.

Nell'approfondire il merito dell'eccezione in esame va qui usato un

metodo analogo a quello utilizzato nel paragrafo precedente.

È ben vero che il minimo della reclusione edittalmente stabilita

per l'illegale detenzione di arma comune da sparo (otto mesi) è

inferiore al minimo (un anno) della reclusione comminata per la

detenzione di arma - giocattolo senza tappo rosso incorporato. Ma, al

fine di precisare se attraverso tale diversità di minimo edittale di

reclusione sia stato violato l'art. 3, primo comma, Cost., ammesso che

la detenzione di arma comune da sparo sia, oggi, da valutarsi (tenuto

conto dell'intero sistema dell'esperienza giuridica, legislativa e non,

e della concreta realtà storica) più pericolosa della detenzione di

arma - giocattolo senza tappo rosso incorporato, non vanno poste a

raffronto da una parte una soltanto delle varie fattispecie tipiche

previste da una norma, che commina una determinata pena, individuata in

un minimo ed in un massimo (ad es. gli artt. 2 e 7 della legge n. 895

del 1967, sostituiti dagli artt. 10 e 14 della legge n. 497 del 1974) e

dall'altra, una soltanto delle varie ipotesi previste da una diversa

norma (es. l'art. 5, quarto e sesto comma, della legge n. 110 del 1975)

che commina altra, differente pena, individuata pur essa in un edittale

minimo e massimo.

I citati articoli delle leggi n. 895 del 1967 e n. 497 del 1974 non

prevedono, sanzionandola con pena edittalmente determinata nel minimo e

nel massimo, soltanto l'illegale detenzione di arma comune da sparo

bensì anche altre fattispecie tipiche, alcune delle quali, come, ad

es., il detenere parti di arma comune da sparo, può essere nei diversi

casi meno pericolosa della detenzione di arma - giocattolo senza tappo

rosso incorporato. Or se, nell'ambito del quarto comma dell'art. 5

della legge n. 110 del 1975, può anche ritenersi che la

sottofattispecie del detenere giocattoli riproducenti armi, senza tappo

rosso incorporato, sia meno pericolosa delle altre sottofattispecie ivi

previste, nell'ambito della norma di cui agli artt. 2 e 7 della legge

895 del 1967 (sostituiti dagli artt. 10 e 14 della legge n. 497 del

1974) la condotta meno pericolosa è, od almeno può rivelarsi, nei

singoli casi, il detenere una parte di arma comune da sparo. Come è

stato anche ricordato dalla dottrina, l'arma - giocattolo senza il

prescritto tappo rosso può essere impiegata quale strumento

d'intimidazione mentre una parte di arma comune da sparo può

rilevarsi, in concreto, inidonea sia a recare offesa alla persona sia

ad esercitare significative, gravi minacce. Per stabilire

l'irrazionalità dei due diversi minimi di reclusione (otto mesi, ai

sensi dei citati articoli delle leggi n. 895 del 1967 e n. 497 del

1974, ed un anno, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 110 del 1975) va

istituito un confronto fra tutte le ipotesi previste nei primi articoli

e tutte quelle previste dall'ultimo articolo citato, nel senso che va

individuata la meno pericolosa delle previsioni di cui ai primi

articoli e confrontata con la meno pericolosa delle ipotesi di cui

all'art. 5 della legge n. 110 del 1975. A seguito di questa operazione

di raffronto si chiarisce, in maniera inequivocabile, che non

irrazionalmente il legislatore, nella previsione del meno pericoloso

dei comportamenti di cui ai citati articoli delle leggi del 1967 e del

1974 (ossia detenzione di parte di arma comune da sparo) ha determinato

il minimo edittale di otto mesi di reclusione mentre, nella previsione

del meno pericoloso (detenere un'arma giocattolo senza tappo rosso) dei

comportamenti previsti dall'art. 5 della legge n. 110 del 1974, ha

determinato il minimo edittale di un anno di reclusione.

Non essendo state dimostrate irrazionalità, degne di rilievo in

questa sede, dal prospettato raffronto fra le precitate disposizioni

delle leggi ricordate in questo paragrafo, non può neppure

condividersi, come aggravante dell'assunta irrazionalità,

l'applicabilità, alla detenzione di arma comune da sparo,

dell'attenuante di cui all'art. 5 della legge n. 895 del 1967 e la non

applicabilità della medesima alla detenzione di arma - giocattolo

priva del prescritto tappo rosso.

A prescindere da ogni altra considerazione, l'attenuante citata è

del tutto incompatibile con l'ipotesi delittuosa da ultimo ricordata.

L'art. 5 della legge n. 895 del 1967 prescrive l'applicazione

dell'attenuante in esame quando "per la quantità o per la qualità

delle armi, munizioni, esplosivi od aggressivi chimici, il fatto debba

ritenersi di lieve entità". Si tratta, come è sostenuto anche in

dottrina, di valutazioni tecniche relative alle sole armi da guerra, da

sparo ecc. e non riferibili, pertanto, ai giocattoli riproducenti armi.

Né la qualità né la quantità dei giocattoli fabbricati, detenuti

ecc. (a parte la discrezionalità del giudice di cui agli artt. 132 e

133 c.p.) può costituire elemento significativo per applicare

l'attenuante speciale, prevista dall'ora citato art. 5 della legge in

esame.

Anche l'ultima eccezione, tesa a dimostrare l'incongruenza, nel

sistema delle norme dirette al controllo delle armi ed alla lotta

contro la criminalità, del rapporto tra il disvalore oggettivo dei

reati previsti e le relative sanzioni penali comminate dal combinato

disposto del quarto e sesto comma dell'art. 5 della legge n. 110 del

1975 va, dunque, respinta.

7. - Un'ultima questione di costituzionalità della norma di cui

all'art. 5, quarto comma, della legge n. 110 del 1975 è stata proposta

dal Pretore di Desio, con riferimento all'art. 3 Cost.. Sostiene lo

stesso Pretore esservi una "lacuna" nella legge ora citata, lacuna che

verrebbe colmata ove fosse aggiunta alla parola "incorporato" (relativa

al tappo rosso che deve occludere, parzialmente o totalmente,

l'estremità della canna dell'arma - giocattolo) l'espressione

"comunque non facilmente estraibile".

Le motivazioni addotte dalla precitata ordinanza appaiono alquanto

singolari: fra l'altro, il Pretore afferma che della norma impugnata

possono darsi due interpretazioni, l'una contrastante e l'altra

conforme alla Costituzione.

A tutto ciò è agevole rispondere che, allorché il giudice si

trova di fronte a due interpretazioni, l'una conforme e l'altra

difforme alla Costituzione, deve, attraverso l'esegesi "adeguatrice",

scegliere, senza alcun dubbio, l'interpretazione conforme alla

Costituzione. E, comunque, allorché si nutrano dubbi esegetici sulla

norma impugnata, competente a risolverli è il giudice a quo. Va

aggiunto che, risultando chiaramente individuata, nel nostro caso, come

sostiene il giudice remittente, la ratio della norma, al giudice non

resta che correggere l'eventuale lacuna della lettera della norma

stessa.

In ogni caso, l'impugnativa in discussione è palesemente

infondata: la norma impugnata, anche senza l'aggiunta della espressione

"comunque non facilmente estraibile", certamente non viola l'art. 3

Cost..

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi relativi alle ordinanze in epigrafe, dichiara non

fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle

ordinanze stesse, relative al combinato disposto dei commi quarto e

sesto dell'art. 5 della legge 18 aprile 1975 n. 110, in riferimento

all'art. 3 Cost..

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA

PERGOLA - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE

PESCATORE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:171 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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