Corte costituzionale

Sentenza n. 169/1975

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/07/1975 · relatore Nicola Reale

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 408 del

codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 24 luglio

1973 dal pretore di Avigliano nel procedimento penale a carico di

Caivano Angela Maria Carmela ed altri, iscritta al n. 394 del registro

ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 294 del 14 novembre 1973.

Udito nella camera di consiglio del 10 aprile 1975 il Giudice

relatore Nicola Reale.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di procedimento penale a carico di Caivano Angela Maria

Carmela e altri, il pretore di Avigliano ha sollevato, con ordinanza

del 24 luglio 1973 e in riferimento all'articolo 24, primo e secondo

comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 408 c.p.p., nella parte in cui non prevede che il decreto di

citazione a giudizio sia notificato anche agli eredi della persona

offesa dal reato e del querelante, che siano deceduti prima di

costituirsi parte civile.

Ritualmente notificata, comunicata e pubblicata l'ordinanza ed

instaurato il giudizio innanzi alla Corte, nessuna delle parti si è in

questo costituita né è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri. Considerato in diritto :

1. - L'art. 408 c.p.p. non prevede che, in caso di decesso della

persona offesa dal reato o del querelante non ancora costituiti parte

civile, il decreto di citazione a giudizio sia notificato agli eredi.

La mancata previsione di tale obbligo, secondo il giudice a quo,

impedirebbe a questi soggetti di essere tempestivamente informati della

data fissata per il dibattimento (le cui formalità d'apertura segnano

il momento preclusivo per la costituzione in giudizio della parte

civile) e, quindi, comprometterebbe la facoltà, che ad essi è

espressamente riconosciuta (art. 22 c.p.p.), di intervenire nel

processo penale per far valere nei confronti dell'autore del reato il

diritto al risarcimento dei danni subiti in dipendenza dell'illecito.

In conseguenza di ciò, essi potrebbero agire per la tutela dei loro

diritti soltanto in un separato giudizio civile, nel quale, peraltro, a

causa dei principi in materia di efficacia riflessa del giudicato

penale (artt. 25, 27 e 28 c.p.p.), l'accertamento dei fatti e della

responsabilità e la stessa proponibilità dell'azione sarebbero

variamente condizionati dalle risultanze del processo penale. Di qui il

contrasto con l'art. 24, primo e secondo comma, della Costituzione.

2. - La questione non è fondata.

Per vero, come questa Corte ha già chiarito con la sentenza n. 206

del 1971, la citazione a giudizio prevista dalla norma impugnata mira

ad assicurare la partecipazione, al processo penale, di soggetti che

siano in grado di fornire un contributo all'accertamento della verità

dei fatti e al convincimento del giudice, quali sono, appunto, l'offeso

dal reato, il querelante o il denunziante, laddove il semplice

danneggiato lamenta il pregiudizio che ha sofferto e ne chiede il

ristoro al di fuori della dialettica del processo. Si comprende quindi

perché la norma impugnata non estenda l'obbligo della notifica del

decreto di citazione a giudizio agli eredi della persona offesa dal

reato e del querelante. Detti soggetti sono infatti meri titolari di

pretese risarcitorie e, pertanto, non possono, salvo che si siano

costituiti parte civile, non essere considerati estranei al processo

penale, il cui oggetto specifico consiste nell'accertamento del reato.

Tale sistema, che risponde pienamente alle esigenze di

concentrazione e di speditezza del processo penale (le quali

rischierebbero di essere gravemente compromesse dalla spesso difficile

ricerca individuale di tutti i possibili eredi) e al carattere di

preminenza, che la giurisdizione penale riveste rispetto a quella

civile (sent. n. 190 del 1971), non può dirsi in contrasto con i

precetti costituzionali sanciti nei primi due commi dell'art. 24 Cost.,

i quali non vietano che il legislatore ordinario possa variamente

disciplinare il diritto di difesa in funzione delle peculiari

caratteristiche dei diversi tipi di procedimento e dei superiori

interessi di giustizia, purché il suo esercizio sia garantito in modo

effettivo ed adeguato alle circostanze (sent. n. 255 del 1974).

3. - Invero, proprio in considerazione di siffatte esigenze, questa

Corte, con la sentenza n. 55 del 1971, ha dichiarato la illegittimità

costituzionale dell'art. 28 c.p.p. nella parte in cui dispone che nel

giudizio civile o amministrativo l'accertamento dei fatti materiali che

furono oggetto di un giudizio penale sia vincolante anche nei confronti

di coloro che sono rimasti ad esso estranei perché non posti in grado

di intervenirvi. Tale orientamento è stato successivamente ribadito

con la sentenza n. 99 del 1973, che ha dichiarato l'illegittimità

costituzionale dell'art. 27 c.p.p. nella parte in cui prevede che nel

giudizio civile o amministrativo la pronunzia penale abbia autorità di

cosa giudicata, quanto alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità

e alla responsabilità del condannato o di colui al quale sia stato

concesso il perdono giudiziale, anche nei confronti del responsabile

civile che sia rimasto estraneo al giudizio penale perché non posto in

grado di parteciparvi. Da ultimo, con la sentenza n. 165 del 1975,

questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 25

c.p.p., nella parte in cui stabilisce che la preclusione all'esercizio

dell'azione civile, in dipendenza della formula assolutoria con cui

siasi concluso il giudizio penale, operi anche nei confronti dei

soggetti che a detto giudizio sono rimasti estranei in quanto non

legittimati a costituirsi in esso parte civile o, comunque, di fatto,

non posti in grado di parteciparvi.

4. - Per effetto di tali pronuncie, che hanno modificato la

disciplina del codice di rito in materia di efficacia riflessa del

giudicato penale, al danneggiato che per qualsivoglia ragione non sia

stato posto in grado di intervenire nel processo penale è ormai

assicurata la possibilità di far valere i propri diritti in un

separato giudizio civile senza essere condizionato da preclusioni

derivanti dallo svolgimento o dall'esito di quel processo.

E ciò è sufficiente, secondo i principi costantemente ribaditi

dalla giurisprudenza di questa Corte, per escludere che la mancata

previsione, nella norma impugnata, della notifica del decreto di

citazione a giudizio anche agli eredi della persona offesa e del

querelante, comporti violazione della garanzia costituzionale del

diritto di difesa nel suo duplice aspetto di diritto alla tutela

giurisdizionale e di diritto al contraddittorio.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 408 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento

all'art. 24, primo e secondo comma, della Costituzione, dal pretore di

Avigliano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:169 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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