Corte costituzionale

Sentenza n. 161/1985

Questione dichiarata infondata · depositata il 24/05/1985 · relatore Alberto Malagugini

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 5 della

legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di

attribuzioni di sesso) promosso con ordinanza emessa il 15 aprile 1983

dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Borriello Pasquale

c/il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Napoli, iscritta

al n. 783 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 60 del 1984.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 5 febbraio 1985 il Giudice relatore

Alberto Malagugini;

udito l'Avvocato dello Stato Franco Chiarotti per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con sentenza n. 1726 del 12 ottobre-23 novembre 1979

confermativa di quella di primo grado, la Corte d'appello di Napoli

rigettava la domanda di Borriello Pasquale intesa ad ottenere la

rettificazione del sesso - e conseguentemente del nome - attribuitogli

nei registri dello Stato civile, intendendo determinante, ai fini

dell'attribuzione di sesso, il carattere maschile dei cromosomi, delle

gonadi e degli originali organi genitali esterni (sia pure atrofici), e

negando rilevanza alla caratterizzazione psichica e comportamentale in

senso femminile manifestata dal soggetto fin dalla più tenera età ed

all'intervento chirurgico di demolizione dei genitali esterni e

ricostruzione di un simulacro di vagina cui il medesimo si era

sottoposto.

Decidendo sul ricorso proposto dal Borriello, la Corte di

cassazione rilevava essere sopravvenuta, in pendenza del giudizio, la

legge 14 aprile 1982, n. 164 recante "Norme in materia di

rettificazione e attribuzione di sesso" e che, essendosi già svolte

nelle precedenti fasi processuali le essenziali condizioni previste da

tale legge (domanda, istruttoria, consulenze tecniche), questa doveva

ritenersi di immediata applicazione nel giudizio in corso, ed essa

Corte doveva perciò dettare, ai fini della pronuncia definitiva di

merito, principi conformi ai nuovi criteri dalla medesima legge

introdotti.

Ciò premesso, la Corte, dopo aver osservato che dubbi di

costituzionalità erano a suo avviso prospettabili nei confronti di

tutte le disposizioni della predetta legge 164/82, riteneva rilevanti e

non manifestamente infondate le questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 1 e 5 della medesima: questioni che perciò

sollevava, con ordinanza del 15 aprile 1983, assumendo il contrasto di

tali disposizioni con gli artt. 2, 3, 29, 30 e 32 Cost..

La Corte rimettente rilevava innanzitutto che il citato art. 1

della legge, pur se di formulazione vaga e indeterminata ("attribuire

ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a

seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali")

doveva sul piano interpretativo ritenersi tale da legittimare la

rettificazione degli atti di stato civile anche nei casi - come quello

di specie - di mutamento di sesso del tutto artificiale, nei quali

cioè "sulla base di una dichiarata psicosessualità in contrasto con

la presenza di organi chiaramente dell'altro sesso, si intervenga, con

operazioni demolitorie e ricostruttive, ad alterare gli organi

esistenti per conferire al soggetto la mera apparenza del sesso

opposto". A tale conclusione la Corte rimettente perveniva assumendo:

a) che la proposta (De Cataldo ed altri) da cui la legge 164 era

scaturita era esplicitamente motivata in base all'esigenza di superare

la giurisprudenza della stessa Cassazione secondo cui la rettificazione

non era consentita nei casi suddetti, ma solo in quelli "di

sopravvenute modificazioni dei caratteri sessuali per una evoluzione

naturale ed obiettiva di una situazione originariamente non ben

definita o solo apparentemente definita, ancorché coadiuvate da

interventi chirurgici diretti ad evidenziare organi già esistenti ed a

promuovere il normale sviluppo"; b) che la proposta intendeva altresì

raccogliere l'invito della Corte costituzionale (sent. 98/79) che, pur

ritenendo legittime le norme allora vigenti interpretate nel senso

suddetto, aveva segnalato la possibilità di una diversa soluzione del

problema per via legislativa; c) che nel successivo iter legislativo la

proposta medesima, pur di fronte a inviti di precisazioni (della

Commissione affari costituzionali), proposte limitative (Rosi ed altri)

e pareri contrari (della Commissione Igiene e Sanità del Senato), era

rimasta - a suo avviso - sostanzialmente inalterata; d) che nello

stesso senso deponevano sia l'art. 2 cpv. - "che prevedendo per un

soggetto con moglie e figli la legittima possibilità di farsi

trasformare in donna, contempla l'ipotesi di un soggetto con organi

copulativi e generativi maschili che vengono parzialmente trasformati

non ope naturae sed artis" - sia la mancata specificazione dei casi in

cui il tribunale può autorizzare trattamenti medico-chirurgici (art.

3).

Tanto rilevato, la Corte rimettente richiamava i limiti normativi

alla disponibilità del proprio corpo (artt. 5 c.c. 579 e 580 c.p., 32

cpv. Cost.), ed assumeva che le citate norme costituzionali (artt. 2,

3, 29, 30, 32) tutelano la persona umana "soprattutto nella sua vita di

relazione", e che sotto questo profilo andavano considerate le

implicazioni che un'alterazione meramente artificiale del sesso può

comportare sia rispetto alle "persone che entrano in rapporto" con il

soggetto, sia rispetto ai diversi doveri e comportamenti che ne

conseguono "(basti pensare al servizio militare ed agli stabilimenti

penitenziari)". Ad avviso della Corte di cassazione, inoltre, il

legislatore avrebbe travalicato i "limiti in ordine al matrimonio"

discendenti dalla tutela della famiglia come società naturale e

segnalati nella citata sentenza 98/79. I mutamenti artificiali di sesso

comportano infatti un'inversione del ruolo naturale di uno dei coniugi

e, determinando uno squilibrio nella diversità di figure genitoriali

necessarie ad un normale svolgimento della vita familiare,

consentirebbero a costui di sottrarsi ai suoi fondamentali doveri nei

confronti dei figli.

D'altra parte la legge, determinando lo scioglimento del precedente

matrimonio (con conseguente alterazione dell'istituto del divorzio) e

consentendo al transessuale di contrarne uno nuovo - senza che il

coniuge possa conoscerne lo status anagrafico originario -

legittimerebbe la celebrazione di un matrimonio inesistente per

mancanza del requisito della diversità di sesso, o quanto meno

radicalmente nullo, posto che il coniuge viene messo in condizione di

cadere nell'errore di cui all'art. 122 n. 1 c.c. (gli interventi

chirurgici non conferiscono infatti gli organi necessari per svolgere

le funzioni copulative e generative dell'altro sesso). Di qui, ad

avviso della Corte rimettente, la lesione "dei principi costituzionali

sull'istituto matrimoniale e circa il rispetto della persona dell'altro

coniuge, ingannato da siffatto comportamento".

Sotto il profilo, poi, della tutela della salute e dell'integrità

psico-fisica del transessuale (art. 32 Cost.), la Corte rimettente

sosteneva che gli interventi chirurgici diretti ad eliminare la

dissociazione tra soma e psiche "finiscono per complicare l'anormalità

del soggetto" in quanto da un lato riescono ad attribuire un sesso

diverso dall'originario solo in modo "parziale e sostanzialmente

apparente", e dall'altro privano irreversibilmente l'individuo della

funzione endocrina testicolare e della capacità procreativa.

Quanto, infine, all'art. 5 l. 164/82, la Corte rimettente assumeva

che tale norma, precludendo in modo assoluto ai terzi di conoscere i

dati anagrafici originari del transessuale, "pone in pericolo delle

irrinunziabili esigenze di certezza (ai fini del matrimonio e di altri

importanti aspetti della vita di relazione), che appaiono prevalenti su

quelle della riservatezza": le quali ultime possono essere, invero, "in

certa misura salvaguardate attraverso il sistema dell'autorizzazione

giudiziale".

2. - Intervenendo nel giudizio così instaurato in rappresentanza

del Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura dello Stato, in

riferimento alle censure mosse all'art. 1 della legge, osservava: a)

che la decisione circa il trattamento medico-chirurgico non è rimessa

all'arbitrio del singolo, in quanto la legge 164/82, tenendo conto del

divieto di atti di disposizione del proprio corpo, stabilisce

espressamente che esso debba essere preventivamente autorizzato; b) che

la rimozione del divieto corrisponde ad un interesse essenziale del

soggetto, oggettivamente (e non soggettivamente) considerato, che deve

prevalere su ogni altro interesse in quanto "involge la dignità della

persona umana, il suo diritto fondamentale al libero sviluppo della

personalità, lo stesso diritto alla salute, anche e soprattutto come

salute psichica"; c) che "non si genera uno sconvolgimento della vita

di relazione, perché nella quasi totalità dei casi i soggetti che

chiedono di sottoporsi agli interventi hanno già un'apparenza

esteriore inequivoca nell'indicare l'appartenenza all'altro sesso e

come tali conseguentemente si comportano"; d) che "l'art. 4 della legge

164/1982 prevede lo scioglimento del matrimonio, ma fa salvi gli

effetti del matrimonio precedente", sicché la tutela degli interessi

dei figli è assicurata dall'applicabilità delle norme comuni in

materia (in particolare, artt. 155 c.c. e 6 l. 898/1970); e) che le

esigenze di certezza dei rapporti intersoggettivi e di tutela di chi

venga a contatto intimo col transessuale si tutelano meglio dando

giuridica rilevanza agli interventi di mutamento di sesso piuttosto che

qualificando come di sesso maschile soggetti che si sentono ed appaiono

appartenenti al sesso opposto; f) che il matrimonio col transessuale

può essere invalidato dal coniuge che ne ignorasse il sesso

originario, atteso che l'impotentia generandi rientra tra i casi di

errore sulle qualità del coniuge previsti dall'art. 122 c.c.; g) che

la legge prevede adeguate garanzie "per accertare l'obiettiva

necessità dell'intervento rivolto ad evitare effetti negativi sulla

salute e sul comportamento dell'interessato", affidando al giudice la

valutazione sull'opportunità di addivenirvi ed attribuendo nel

relativo procedimento un ruolo fondamentale alla consulenza

medico-legale mirante ad accertare le effettive condizioni

dell'istante. In riferimento alle censure mosse all'art. 5 della legge,

l'Avvocatura negava che tale norma precluda all'interessato "la

possibilità di conoscere la vicenda legata alla rettificazione

dell'attribuzione del sesso", atteso che essa non contrasta con l'art.

185 dell'ordinamento dello stato civile (r.d. 9 luglio 1939, n. 1238)

"il quale prevede espressamente che l'ufficiale di stato civile possa

rilasciare copia integrale dell'atto quando ne è fatta espressa

richiesta, previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica (v.

art. 13 r.d. cit.). D'altra parte, la tutela di chi ha contratto

matrimonio col transessuale ignorando la vicenda relativa alla

rettificazione è assicurata dalla già rilevata possibilità di

ottenerne l'annullamento per errore sulle qualità del coniuge. Considerato in diritto :

1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di cassazione,

sezione prima civile, solleva questioni di legittimità costituzionale

degli artt. 1 e 5 della legge 14 aprile 1982 n. 164 - recante norme in

materia di rettificazione di attribuzione di sesso - prospettandone il

contrasto con gli artt. 2, 3, 29, 30 e 32 Cost..

I disposti di legge indubbiati prevedono rispettivamente "la

rettificazione di cui all'art. 454 del codice civile" anche "in forza

di sentenza di Tribunale passata in giudicato che attribuisce ad una

persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a

seguito di intervenuta modificazione dei suoi caratteri sessuali" (art.

1) ed il rilascio "con la sola indicazione del nuovo sesso e nome"

delle "attestazioni di stato civile riferite a persona della quale sia

stata giudizialmente rettificata l'attribuzione di sesso" (art. 5).

2. - Il giudice rimettente, dopo aver offerto una sua ricostruzione

dell'iter parlamentare della legge in esame, perviene alla conclusione

per cui la rettificazione giudiziale dell'attribuzione di sesso è

consentita non più "soltanto nel caso di evoluzione naturale di

situazioni originariamente non ben definite, ancorché coadiuvate da

interventi chirurgici diretti ad evidenziare organi già esistenti ed a

promuoverne il normale sviluppo" - così come ritenuto dalla costante

giurisprudenza precedentemente formatasi in materia - "ma anche", in

forza della normativa denunziata, "nel caso in cui, sulla base di una

dichiarata psicosessualità in contrasto con la presenza di organi

dell'altro sesso, si intervenga con operazioni demolitorie e

ricostruttive ad alterare gli organi esistenti per conferire al

soggetto, la mera apparenza del sesso opposto".

Resta così chiarito che la Corte di cassazione censura i disposti

di legge sopra specificati soltanto in quanto o, se si vuole, nella

parte in cui consentono di rettificare l'attribuzione di sesso anche

nelle ipotesi di transessualismo.

3. - Si rende, allora, opportuno soffermarsi, per quanto

necessario, sul fenomeno del transessualismo, la cui considerazione ha

determinato l'intervento legislativo del quale qui si discute,

provocato anche, come risulta esplicitamente dai lavori preparatori

della legge n. 164/1982, dall'avviso espresso da questa Corte con la

sentenza n. 98 del 1979.

Transessuale, secondo la dottrina medico-legale, viene considerato

il soggetto che, presentando i caratteri genotipici e fenotipici di un

determinato sesso (ma alcuni autori preferiscono parlare di "genere")

sente in modo profondo di appartenere all'altro sesso (o genere), del

quale ha assunto l'aspetto esteriore ed adottato i comportamenti e nel

quale, pertanto, vuole essere assunto a tutti gli effetti ed a prezzo

di qualsiasi sacrificio.

Il desiderio invincibile del transessuale di ottenere il

riconoscimento anche giuridico dell'appartenenza all'altro sesso si

esprime, da parte sua, nella volontà di sottoporsi ad intervento

chirurgico demolitorio e ricostruttivo che operi, per quanto possibile,

la trasformazione anatomica (degli organi genitali); intervento visto

come una liberazione, in quanto la presenza dell'organo genitale (del

sesso rifiutato) dà luogo a disgusto ed a stati di grave sofferenza e

di profonda angoscia.

Invero, allo stadio attuale delle conoscenze scientifiche, si

riconosce che la sindrome transessuale non può essere efficacemente

curata né con terapie ormonali né con interventi di psicoterapia e

che soltanto l'operazione chirurgica, demolitoria-ricostruttiva, può

dare risultati positivi, come è stato verificato nella grande

maggioranza dei casi considerati.

Nel transessuale, infatti, l'esigenza fondamentale da soddisfare è

quella di far coincidere il soma con la psiche (come ebbe ad esprimersi

il Bundesverfassungsgericht nella nota sentenza dell'11 aprile 1978),

ed a questo effetto, di norma, è indispensabile il ricorso

all'operazione chirurgica.

Il transessuale sul quale sia stata operata la trasformazione

anatomica degli organi genitali è capace, di regola, di normali

rapporti sessuali con un partner dell'altro sesso (quello cioè al

quale egli era originariamente ascritto), mentre gli è preclusa,

sempre allo stato attuale delle conoscenze e capacità scientifiche, la

facoltà di generare.

Ciò che conta, però, è che l'intervento chirurgico e la

conseguente rettificazione anagrafica riescono nella grande maggioranza

dei casi, come si è detto, a ricomporre l'equilibrio tra soma e

psiche, consentendo al transessuale di godere una situazione di, almeno

relativo, benessere, ponendo così le condizioni per una vita sessuale

e di relazione quanto più possibile normale.

4. - Sulla scorta dei cennati elementi conoscitivi si è mosso

anche il legislatore italiano, accogliendo un concetto di identità

sessuale nuovo e diverso rispetto al passato, nel senso che ai fini di

una tale identificazione viene conferito rilievo non più

esclusivamente agli organi genitali esterni, quali accertati al momento

della nascita ovvero "naturalmente" evolutisi, sia pure con l'ausilio

di appropriate terapie medico-chirurgiche, ma anche ad elementi di

carattere psicologico e sociale. Presupposto della normativa impugnata

è, dunque, la concezione del sesso come dato complesso della

personalità determinato da un insieme di fattori, dei quali deve

essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiando - poiché la

differenza tra i due sessi non è qualitativa, ma quantitativa - il o i

fattori dominanti.

Conclusivamente, si deve riconoscere che il legislatore è

intervenuto, senza certamente né provocarla né agevolarla, su di una

realtà fenomenica nota, anche se di dimensioni quantitative assai

modeste, per apprestare adeguata tutela ai soggetti affetti da sindrome

transessuale.

E poiché il transessuale, più che compiere una scelta

propriamente libera, obbedisce ad una esigenza incoercibile, alla cui

soddisfazione è spinto e costretto dal suo "naturale" modo di essere,

il legislatore ha preso atto di una simile situazione, nei termini

prospettati dalla scienza medica, per dettare le norme idonee, quando

necessario, a garantire gli accertamenti del caso ovvero a consentire -

sempre secondo le indicazioni della medicina - l'intervento chirurgico

risolutore, e dare, quindi, corso alla conseguente rettificazione

anagrafica del sesso.

In definitiva, la legge n. 164 del 1982 si è voluta dare carico

anche di questi "diversi", producendo una normativa intesa a consentire

l'affermazione della loro personalità e in tal modo aiutarli a

superare l'isolamento, l'ostilità e l'umiliazione che troppo spesso li

accompagnano nella loro esistenza.

Così operando il legislatore italiano si è allineato agli

orientamenti legislativi, amministrativi e giurisprudenziali, già

affermati in numerosi Stati, fatti propri, all'unanimità dalla

Commissione della Corte Europea dei Diritti dell'uomo (decisione 9

maggio 1978, nel caso Daniel OostenWijck contro Governo belga) e la cui

adozione in tutti gli Stati membri della comunità è stata caldeggiata

con una proposta di risoluzione presentata al Parlamento Europeo nel

febbraio 1983.

La legge n. 164 del 1982 si colloca, dunque, nell'alveo di una

civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori, di

libertà e dignità, della persona umana, che ricerca e tutela anche

nelle situazioni minoritarie ed anomale.

5. - L'ordinanza di rimessione contiene un elenco delle questioni

di legittimità costituzionale "astrattamente prospettabili" che

"investirebbero tutti gli articoli" della legge denunziata. La Corte di

cassazione esclude però la rilevanza delle questioni relative agli

artt. 6 e 7 mentre ritiene che quelle relative agli artt. 2, 3 e 4

siano "utilizzabili per argomentare sulla non manifesta infondatezza

dei dubbi di costituzionalità degli artt. 1 e 5, ma non si presentano

in modo tale da assumere una autonoma consistenza".

Il giudice rimettente afferma quindi la rilevanza "del punto di

vista sostanziale" delle proposte questioni di legittimità, in

relazione agli artt. impugnati (1 e 5) in quanto "l'attuale formula

normativa" di essi "è potenzialmente idonea a conferire alla parte

della presente causa... un arco di diritti e di comportamenti con

carattere di novità e di gravità, nella sua condizione individuale e

nella sua vita di relazione".

6. - A parte l'affermazione della rilevanza "dal punto di vista

processuale", che il giudice a quo deduce dalla immediata

applicabilità dello jus superveniens ai giudizi in corso, e quindi

anche a quello davanti ad esso pendente nonché dall'esigenza "di

affermazione di principi" da parte della Corte di legittimità "ai fini

della pronunzia definitiva di merito"; il modo di argomentare del

giudice rimettente, più sopra riportato, non può che lasciare

perplessi. Invero, l'aver fatto confluire nella motivazione a sostegno

delle proposte questioni di costituzionalità, quelle "astrattamente

prospettabili" in relazione a disposti del medesimo testo legislativo,

non coinvolti, però, nell'incidente (o talune addirittura giudicate

irrilevanti), non vale a cancellare l'identità di quelle medesime

questioni e ad evitare il giudizio di rilevanza in relazione alle

specifiche norme impugnate ed in riferimento ai parametri

costituzionali invocati.

Neppure la "potenziale" (e perciò meramente eventuale) idoneità

di una data "formula normativa" a produrre determinati effetti

giuridici esime dal valutare se la specifica norma sia applicabile nel

giudizio a quo e se quegli effetti si siano, in esso, prodotti.

Deve cioè farsi corretta applicazione dell'art. 23 della legge n.

87 del 1953, tenendo presente, come risulta dall'ordinanza di

rimessione e dagli atti processuali, che nel giudizio a quo è dedotta

la domanda, proposta anteriormente alla data di entrata in vigore della

legge n. 164 del 1982, da un soggetto transessuale al fine di ottenere

la rettificazione dell'attribuzione di sesso; che nel corso del

medesimo giudizio era già stata svolta l'istruttoria ed esperita la

consulenza tecnica, prevista dalla normativa sopravvenuta; che

l'attore, celibe, era affetto da impotenza generandi prima ancora di

essersi sottoposto, all'estero, ad intervento chirurgico

demolitorio-ricostruttivo.

7. - Alla stregua delle considerazioni sin qui svolte, si deve

preliminarmente riconoscere l'irrilevanza delle questioni che hanno ad

oggetto l'art. 5 della legge denunziata, con riferimento agli artt. 2,

3, 29, 30 e 32 Cost.. A parte ogni considerazione sulla pertinenza dei

parametri invocati, non solo non risulta che nel giudizio a quo possa o

debba farsi applicazione del disposto di legge censurato, ma è

assolutamente certo il contrario, volta che il rilascio

dell'attestazione di cui all'art. 5 presuppone l'avvenuta

rettificazione giudiziale dell'attribuzione di sesso ed il conseguente

adempimento, da parte dell'ufficiale di stato civile competente,

dell'ordine di effettuare la rettificazione medesima.

La questione va perciò dichiarata inammissibile per irrilevanza.

8. - In relazione all'art. 1 della legge n. 164 del 1982 il giudice

a quo solleva una pluralità di questioni in riferimento agli artt. 2,

3, 29, 30 e 32 Cost..

La disposizione di legge denunziata ha carattere e portata

generali, innovando - in parte qua - la normativa contenuta nell'art.

454 del codice civile. Essa riguarda tutte le ipotesi di rettificazione

giudiziale dell'attribuzione di sesso, in quanto accertato diverso da

quello enunciato nell'atto di nascita, a seguito di intervenute

modificazioni dei caratteri sessuali dell'interessato, senza, peraltro,

che il disposto in esame prenda in considerazione il modo in cui le

modificazioni medesime si sono verificate, se naturalmente ovvero a

seguito di intervento medico-chirurgico.

Quest'ultima ipotesi è specificamente disciplinata dall'art. 3

del medesimo testo normativo, dove è prevista, come necessaria,

l'autorizzazione con sentenza del Tribunale adito, che, accertata

l'effettuazione del trattamento autorizzato, dispone la rettificazione

in camera di consiglio.

Il successivo art. 4, secondo comma, prevede, per quanto può

rilevare ai fini del presente giudizio, che la sentenza di

rettificazione di attribuzione di sesso "provoca lo scioglimento del

matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla

trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso. Si applicano

le disposizioni del codice civile e della legge 1 dicembre 1970, n. 898

e successive modificazioni".

9. - Così chiarito il quadro normativo, per la parte che qui può

interessare, prima di venire all'esame delle diverse questioni

sottoposte a questa Corte, giova ribadire che esse muovono tutte dalla

concezione, alla quale il giudice a quo si attiene, per cui l'identità

sessuale è soltanto quella determinata dagli organi genitali esterni,

quali accertati al momento della nascita, o modificati per naturale

evoluzione ancorché coadiuvata da interventi chirurgici diretti ad

evidenziare organi già esistenti ed a promuoverne il normale sviluppo.

Coerentemente, il giudice a quo, non ritiene neppure ipotizzabile il

mutamento di sesso del transessuale, dal momento che la nuova identità

sessuale conseguente alla modificazione anatomica ottenuta con

l'intervento chirurgico è puramente apparente in quanto non dovuta a

cause naturali.

Si è già confutata questa tesi (sub 3 e 4). Qui vale soltanto

rilevare che, tale essendo il presupposto di tutte le censure avanzate

dal giudice a quo, le sue argomentazioni si risolvono, per lo più, in

mere petizioni di principio.

10. - La prima questione (di cui sub V, a della ordinanza di

rimessione) è sollevata con riferimento agli artt. 2 e 32 Cost.,

assumendosi che il disposto di legge denunziato violerebbe i limiti

alla disponibilità del proprio corpo ("art. 5 del cod. civ.; artt.

579 e 580 cod. pen.") posti a tutela della persona umana.

La questione non è fondata.

Anche a tacere del rilievo che il principio dell'indisponibilità

del proprio corpo è salvaguardato, nella legge in esame, dalla

necessità del previo intervento autorizzatorio del Tribunale (ma tale

disposto - art. 3 - non è applicabile nel giudizio a quo), resta

comunque che, per giurisprudenza costante, gli atti dispositivi del

proprio corpo, quando rivolti alla tutela della salute, anche psichica,

devono ritenersi leciti. La natura terapeutica che la scienza assegna

all'intervento chirurgico - e che la legge riconosce - nella

fattispecie considerata ne esclude la illiceità, mentre le norme che

lo consentono, dettate a tutela della persona umana e della sua salute

"fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività"

non offendono per certo i parametri costituzionali invocati.

Ciò vale anche in relazione al diverso profilo, enunciato dal

giudice a quo (che lo svilupperà nello svolgimento di altre questioni

correlate a differenti parametri) con riguardo alle persone che nella

vita di relazione entrano in rapporto con il transessuale il quale

abbia ottenuto la dichiarazione giudiziale di mutamento di sesso.

Non si vede, infatti, quale possa essere il diritto fondamentale

della persona che viene offeso quando un soggetto entra in rapporto con

il transessuale che abbia vista riconosciuta la propria identità e

conquistato - per quanto possibile - uno stato di benessere in cui

consiste la salute; bene, quest'ultimo che la Costituzione, come si è

ricordato, considera "interesse della collettività".

Che se la censura fosse da ritenersi proposta in riferimento al

solo art. 2 Cost., e la si volesse, in questi termini, ritenere

ammissibile, certo è che tale disposto non è violato quando e per il

fatto che sia assicurato a ciascuno il diritto di realizzare, nella

vita di relazione, la propria identità sessuale, da ritenere aspetto e

fattore di svolgimento della personalità. Correlativamente gli altri

membri della collettività sono tenuti a riconoscerlo, per dovere di

solidarietà sociale.

Quanto, infine, al turbamento dei rapporti sociali che il giudice a

quo sembra adombrare in conseguenza della rettificazione

dell'attribuzione di sesso del transessuale, pur essendo arduo

individuare il parametro di riferimento, è certo che il far coincidere

l'identificazione anagrafica del sesso alle apparenze esterne del

soggetto interessato o, se si vuole, al suo orientamento psicologico e

comportamentale, favorisce anche la chiarezza dei rapporti sociali e,

così, la certezza dei rapporti giuridici.

11. - Alle stesse considerazioni qui sopra svolte, si riconduce il

giudizio di infondatezza della distinta questione proposta dal giudice

a quo (sub V, d dell'ordinanza di rimessione) in riferimento al solo

art. 32 Cost., sempre con riguardo all'intervento medico-chirurgico che

produce la trasformazione anatomica degli organi sessuali. Come si è

già ripetutamente osservato, il giudice a quo negando l'esistenza, nei

termini scientificamente definiti, del transessualismo, nega, di

conseguenza il valore terapeutico che la medicina affida all'operazione

chirurgica e disconosce che la legge impugnata prevede i mezzi di prova

ritenuti necessari per accertare le condizioni psicosessuali del

soggetto interessato.

12. - Il giudice a quo solleva ancora (sub V, b e c dell'ordinanza

di rimessione) questione di legittimità costituzionale del medesimo

art. 1 della legge n. 164 del 1982, in riferimento all'art. 29 Cost. su

un duplice versante.

Da un lato, cioè, prende in considerazione, l'ipotesi del

transessuale che abbia contratto matrimonio prima di aver ottenuto la

dichiarazione giudiziale di rettificazione dell'attribuzione di sesso,

e, dall'altro, si prospetta la diversa ipotesi del transessuale che

contragga o celebri matrimonio dopo la dichiarazione giudiziale

medesima.

Le questioni così prospettate sono però chiaramente inammissibili

per due ordini di considerazioni.

Anzitutto, perché lo scioglimento del matrimonio o la cessazione

degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio

celebrato col rito religioso è provocata non dalla rettificazione

anagrafica dell'attribuzione di sesso, di cui all'art. 1 della legge

impugnata, ma dalla sentenza che tale rettificazione dispone (art. 454

del codice civile; art. 4 della legge 164 del 1982).

In secondo luogo la norma o meglio le norme censurate vengono

indubbiate sulla base della ricorrente argomentazione per cui, essendo

il mutamento di sesso del transessuale meramente apparente, di talché

costui continua, in realtà, ad appartenere al sesso originario, lo

sconvolgimento dell'"ordine naturale della società familiare"

conseguente alla rettificazione giudiziale dell'identità sessuale, del

tutto ingiustificata, offenderebbe il dedotto parametro costituzionale

sia nell'ipotesi di scioglimento del precedente matrimonio sia qualora

il transessuale, ottenuta la rettificazione giudiziale, contraesse

(nuovo) matrimonio.

Ora a tacere della considerazione che, nella prima delle ipotesi

considerate, l'ordine naturale della società familiare è sconvolto

non dalla rettificazione anagrafica del mutamento di sesso e neppure

dalla sentenza che lo riconosce, ma dalla sindrome transessuale da cui

è affetto il soggetto interessato, limitandosi il legislatore a

disciplinare gli effetti giuridici di una situazione di fatto

preesistente, che impone, operata la trasformazione anatomica, lo

scioglimento del matrimonio tra persone (divenute) dello stesso sesso;

a tacer ancora che, nella seconda ipotesi, il giudice a quo, quando non

prospetta conseguenze meramente eventuali e di fatto del riconosciuto

mutamento di sesso, per le quali, peraltro, l'ordinamento prevede

adeguati rimedi (ci si riferisce alla circostanza che il transessuale

abbia taciuto al coniuge la propria condizione), perviene ad

affermazioni erronee, come nel passo in cui sostiene che il

transessuale dopo l'intervento chirurgico non ha capacità copulativa,

o in quello dove assume addirittura l'inesistenza del matrimonio da

costui contratto, e così arbitrariamente attribuisce alla capacità

generativa il carattere di requisito essenziale per la validità e

l'esistenza stessa di tale matrimonio; decisivo è il rilievo che

l'attore nel giudizio a quo non ha mai contratto matrimonio, mentre la

circostanza che egli possa contrarlo in futuro, ottenuta che avesse la

rettificazione giudiziale dell'attribuzione del sesso, è puramente

eventuale.

13. - Uguale conclusione di inammissibilità si impone per la

questione sollevata con riferimento all'art. 30 Cost..

A parte che anche il transessuale, ove mai avesse avuto figli da un

matrimonio in precedenza contratto o dovesse averne - ma non da lui

generati - dal "nuovo" matrimonio, sarebbe tenuto all'adempimento degli

obblighi (di mantenimento, educazione ed istruzione) posti dalla legge

a carico dei coniugi, (secondo anche la specifica previsione di cui

all'art. 4 del testo normativo denunziato), certo è che il giudizio a

quo riguarda un soggetto incapace di procreare già prima

dell'intervento chirurgico e che non risulta abbia avuto o abbia figli

adottivi.

Né la conclusione di inammissibilità può cambiare perché la

questione è prospettata in modo tale da ritenere illegittimo non già

il semplice fatto che il transessuale possa svolgere le funzioni di

genitore, anzi di genitrice, nella eventuale (nuova) famiglia, ma per

l'altrettanto eventuale accavallarsi di funzioni parentali di segno

diverso nella famiglia che il transessuale eventualmente costituisse

rispetto a quelle esercitate nella (non mai esistita) "vecchia"

famiglia. L'assenza di prole, infatti, toglie, nel caso in esame,

qualunque rilevanza alla questione così sollevata.

14. - Tra i parametri costituzionali di riferimento figura anche

l'art. 3 Cost. che, però, nell'ordinanza di rimessione (sub 11, d ed

e) risulta specificamente richiamato soltanto nel preliminare elenco

delle questioni "astrattamente prospettabili", in relazione agli artt.

6 e 7 della legge denunziata.

Poiché il giudice a quo ha considerato irrilevanti le predette

questioni e poiché, nella motivazione delle questioni proposte

concernenti gli artt. 1 e 5 della legge impugnata, non vi è

riferimento alcuno all'art. 3 Cost. ritiene questa Corte di non potere

e dovere pronunciarsi al riguardo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibili:

a) le questioni di costituzionalità dell'art. 5 della legge 14

aprile 1982, n. 164, sollevate, con riferimento agli artt. 2, 3, 29, 30

e 32 Cost., dalla Corte di cassazione, sezione prima civile, con

l'ordinanza di cui in epigrafe;

b) le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 della

legge n. 164 del 1982, sollevate, con riferimento agli artt. 29 e 30

Cost., dalla Corte di cassazione, sezione prima civile, con l'ordinanza

indicata in epigrafe;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1 della legge n. 164 del 1982, sollevata, in riferimento agli

artt. 2 e 32 Cost., dalla Corte di cassazione, sezione prima civile,

con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 maggio 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:161 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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