Corte costituzionale

Sentenza n. 160/1982

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/07/1982 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 100 e 101

della legge 22 dicembre 1975, n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e

sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi

stati di tossicodipendenza), promosso con ordinanza emessa il 23 giugno

1977 dal Tribunale di Cagliari nel procedimento civile relativo a

Cilliano Raffaello, iscritta al n. 432 del registro ordinanze 1977 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 313 del 16

novembre 1977.

Udito nell'udienza pubblica del 28 aprile 1982 il Giudice relatore

Giovanni Conso.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del procedimento ex art. 100 della legge 22 dicembre

1975, n. 685, riguardante il tossicodipendente Cilliano Raffaello, il

Tribunale di Cagliari, con ordinanza in data 23 giugno 1977, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 100 e

101 della legge n. 685 del 1975, in riferimento agli artt. 24, secondo

comma, e 13 della Costituzione.

Premette il Tribunale che, dovendo stabilire se il Cilliano (nel

frattempo sottopostosi a cure disintossicanti) necessitasse di terapie

diverse da quelle praticate e se fosse disposto ad assoggettarsi

volontariamente al trattamento medico necessario, con decreto in data 9

maggio 1977 aveva ordinato la comparizione personale dell'interessato

in camera di consiglio ed aveva disposto consulenza tecnica, avvertendo

il Cilliano della facoltà di farsi assistere da un difensore e da un

consulente tecnico di fiducia (art. 101, settimo comma, legge n. 685

del 1975): il Cilliano però né si era presentato né aveva provveduto

alla nomina del difensore o del consulente tecnico.

Tanto premesso, rileva il giudice a quo che, non prevedendo le

norme impugnate l'assistenza obbligatoria di un difensore (mentre non

è conferito al tribunale il potere di nominarne uno d'ufficio, una

tale disciplina, considerato il pregiudizio che può derivare alla

libertà personale dell'interessato dall'adozione dei provvedimenti

restrittivi di cui all'art. 100, terzo comma (che comportano anche il

ricovero ospedaliero coattivo del tossicomane), viola il diritto di

difesa garantito dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione. E

ciò soprattutto in quanto tale disposizione venga intesa in relazione

all'art. 13 Cost., assumendo rilievo avanti al giudice l'interesse

dell'individuo alla libertà personale che richiede sempre il diritto

allo svolgimento di un'integrale difesa.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 313 del 1977.

Ha spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri,

rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato con atto

depositato il 5 settembre 1978, quindi oltre i termini previsti dagli

artt. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 3 delle "Norme integrative

per i giudizi davanti alla Corte costituzionale". Considerato in diritto :

1. - L'ordinanza del Tribunale di Cagliari denuncia

l'illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 13 e 24

Cost., degli artt. 100 e 101 legge 22 dicembre 1975, n. 685, muovendo

dalla costatazione che queste due disposizioni, nel prevedere e

disciplinare gli interventi del tribunale - sezione specializzata

civile, quando si tratti di maggiorenni, e tribunaleper i minorenni

negli altri casi - in materia di trattamento medico ed assistenziale

delle persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope, non

contemplano l'assistenza tecnica obbligatoria dell'interessato da parte

di un difensore e, quindi, escludono implicitamente la nomina di un

difensore d'ufficio allorché l'interessato non abbia nominato un

difensore di fiducia.

È bene precisare, anzitutto, che la normativa oggetto di denuncia

viene indicata nel dispositivo dell'ordinanza in termini talmente

generali da risultare esorbitanti: pur essendo vero, infatti, che gli

artt. 100 e 101 della legge n. 685 del 1975, rispettivamente dedicati

all'individuazione dei provvedimenti adottabili ed alla

regolamentazione delle competenze e del rito processuale, in nessuna

parte accennano alla nomina di un difensore d'ufficio, è altrettanto

vero che, fra i molti, un apposito comma si occupa direttamente

dell'assistenza tecnica nei procedimenti in esame. Trattasi, per

l'esattezza, del settimo e penultimo comma dell'art. 101, il quale, con

il disporre che"l'interessato può farsi assistere da un difensore",

oltreché da consulenti tecnici, sancisce chiaramente una soluzione

ispirata al concetto della presenza facoltativa del difensore, sianel

senso che l'interessato può nominare o - come accaduto nella specie -

non nominare un suo difensore, sia nel senso che, qualora tale nomina

vi sia stata, il difensore può in concreto intervenire o non

intervenire.

Tanto puntualizzato in ordine alla disposizione di legge ordinaria

su cui incide la questione dedotta, è altresì opportuno sottolineare,

quanto ai parametri costituzionali invocati, che, per il giudice a quo,

sarebbe violato "il diritto alla difesa sancito dall'art. 24, secondo

comma, della Costituzione, inteso in relazione con l'art. 13 che

afferma l'inviolabilità della libertàpersonale". L'accostamento dei

due parametri, anzi il loro reciproco combinarsi, trova la sua

spiegazione nel fatto che fra i provvedimenti previsti dall'art. 100

della legge n. 685 del 1975 ed adottabili dal tribunale a conclusione

del procedimento di cui all'art. 101 figura il ricovero ospedaliero

coattivo, misura chiaramente limitativa della libertà personale

comunque intesa, parlando l'art. 13, secondo comma, Cost., oltreché di

"detenzione, ispezione o perquisizione personale", di "qualsiasi altra

restrizione della libertà personale" (v., inproposito, le sentenze n.

74 del 1968 e n. 223 del 1976 di questa Corte, relative al ricovero

coattivo in manicomio dipersone sospettate di malattie mentali).

2. - La questione non è fondata.

Proprio ciò che la Corte nelle due occasioni or ora menzionate

ebbe a decidere in ordine all'adozione dei provvedimenti di ricovero

provvisorio e di ricovero definitivo in manicomio degli alienati

mentali, ai sensi dell'art. 2 legge 14 febbraio 1904, n. 36, smentisce

le deduzioni che l'ordinanza di rimessione vorrebbe trarre da quanto

"ha già statuito la Corte costituzionale nei procedimenti nei quali

viene in questione davanti ad un giudice l'interesse dell'individuo

alla libertàpersonale".

Se è innegabile che l'obbligatorietà dell'assistenza difensiva

(l'ordinanza di rimessione parla. in proposito, di un diritto allo

svolgimento di un'integrale difesa), con la susseguente necessità che

il giudice provveda alla nomina di un difensore d'ufficio in mancanza

di un difensore di fiducia, è stata più volte affermata da questa

Corte (v. le sentenze n. 53 del 1968, n. 86 del 1968, n. 69 e 76 del

1970, n. 168 del 1972, n. 69 del 1975, ecc.), non bisogna dimenticare

che tale affermazione si ritrova sempre e soltanto con riferimento al

processo penale di cognizione, agli incidenti di esecuzione penale, al

processo per le misure di sicurezza, tra cui il ricovero in manicomio

giudiziario, ed al processo per le misure di prevenzione, espressamente

modellato dall'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, sullo schema

degli artt. 636 e 637 c.p.p.: procedimenti caratterizzati, tutti, dal

compimento di indagini e valutazioni preordinate all'adozione ed

esecuzione di misure penali o di misure "che trovano causa nella

pericolosità sociale - criminale" del soggetto (v. le sentenze n. 168

del 1972 e n. 69 del 1975).

Ciò è tanto vero che, in entrambe le occasioni inizialmente

ricordate (sentenze n. 74 del 1968 e n. 223 del 1976), pur avendo

riconosciuto apertamente che "il provvedimento di ricovero coattivo di

un soggetto sospettato di malattie mentali si inquadra tra quelli

restrittivi della libertà personale" e che "il precetto dell'art. 24,

secondo comma, della Costituzione" dev'essere adeguatamente

"soddisfatto" nei procedimenti per il ricovero provvisorio non meno che

nei procedimenti per il ricovero definitivo, così da pervenire ad

altrettante pronunce di illegittimità, la Corte ha dichiarato

illegittimo l'art. 2, secondo comma, della legge n. 36 del 1904,

limitatamente alle parti in cui non consentiva la difesa dell'infermo

né nei procedimenti preordinati al ricovero definitivo né nei

procedimenti aventi ad oggetto il ricovero provvisorio.

Nonostante l'indubbia maggior gravità di un ricovero coattivo in

manicomio rispetto ad un ricovero coattivo in ospedale ordinario,

questa Corte ha, dunque, ritenuto costituzionalmente necessario, ma al

tempo stesso sufficiente, che, in vista dell'adozione di provvedimenti

del genere, il legislatore non escluda, cioè permetta, la difesa

dell'infermo. Il che è, ovviamente, da intendersi sia nei riguardi

della difesa personale sia nei riguardi della difesa tecnica, donde la

conseguenza che il legislatore ordinario può anche non spingersi sino

al punto di imporre la difesa tecnica, restando così libero di

prescrivere o no la nomina del difensore d'ufficio in mancanza del

difensore di fiducia e, a maggior ragione, di prescrivere o no

l'intervento obbligatorio del difensore nel concreto svolgersi del

procedimento.

3. - Nel consentire all'interessato di farsi assistere da un

difensore, oltreché da consulenti tecnici, l'art. 101, settimo comma,

della legge n. 685 del 1975, pur restando al livello minimale di

rispetto dei due parametri costituzionali invocati in combinato

disposto dal giudice a quo, non si è, dunque, discostato da tali

parametri, come interpretati nei precedenti più diretti di questa

Corte. Il tutto a prescindere sia da quelle altre pronunce che, su un

piano più generale, hanno ritenuto il diritto di difesa garantito a

sufficienza da norme in forza delle quali, analogamente a quella in

esame, viene assicurata alla parte privata la "possibilità" di

tutelare in giudizio le proprie ragioni facendosi assistere da un

difensore (v., ad es., le sentenze n. 184 del 1974 e n. 202 del 1975),

sia dall'ormai ben nota giurisprudenza in base alla quale il diritto

inviolabile di difesa, garantito dall'art. 24, secondo comma, Cost.,

non comporta che il suo esercizio debba essere disciplinato

all'identico modo in ogni tipo di procedimento ed in ogni fase

processuale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 100 e 101 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, sollevata

in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 13 della Costituzione,

dall'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 luglio 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

LORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:160 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari