Corte costituzionale

Sentenza n. 157/1972

Questione dichiarata infondata · depositata il 15/11/1972 · relatore Paolo Rossi

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 114,

primo comma, della legge 25 settembre 1940, n. 1424 (legge doganale),

promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanze emesse il 22 luglio 1970 dal giudice. di sorveglianza

del tribunale di Firenze nei procedimenti per misure di sicurezza a

carico di Zecchino Antonio, Stella Antonio e Lombardi Renato, iscritte

ai nn. 323, 324 e 325 del registro ordinanze 1970 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 299 del 25 novembre 1970;

2) ordinanza emessa il 9 dicembre 1970 dal giudice di sorveglianza

del tribunale di Firenze nel procedimento per misure di sicurezza a

carico di Pizzolante Michele, iscritta al n. 30 del registro ordinanze

1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 74 del

24 marzo 1971.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'11 ottobre 1972 il Giudice

relatore Paolo Rossi;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas,

per il Presidene del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso del procedimento di applicazione di misure di

sicurezza nei confronti di tale Stella Antonio, il giudice di

sorveglianza presso il tribunale di Firenze sollevava, con ordinanza

del 22 luglio 1970, questione incidentale di legittimità

costituzionale dell'art. 114, primo comma, della legge doganale -

secondo cui la dichiarazione di abitualità in contrabbando produce gli

stessi effetti della abitualità a delinquere -, in riferimento agli

artt. 3, primo comma, e 25, terzo comma, della Costituzione.

Nell'ordinanza di rimessione si premette che la questione è

ammissibile nella sede in cui è stata sollevata perché, nonostante la

scadenza dei termini per l'impugnazione del provvedimento che ha

applicato la misura di sicurezza, il giudice di sorveglianza conserva

il potere di riesaminare il provvedimento stesso quando sia

erroneamente applicativo di una misura di sicurezza, non formandosi in

proposito la cosa giudicata.

Osserva il giudice a quo che, pur essendo l'abitualità nel

contrabbando (art. 112 legge doganale) diversa da quella prevista

nell'art. 102 del codice penale, alla prima, in virtù della norma

impugnata, sono collegati i medesimi effetti che conseguono alla

seconda e segnatamente la misura di sicurezza dell'assegnazione ad una

colonia agricola o ad una casa di lavoro per la durata minima di due

anni.

Tale rinvio puro e semplice alla disciplina sancita dagli artt.

109, 216 e 217 del codice penale, contrasterebbe, ad avviso del giudice

a quo, con l'art. 25, terzo comma, della Costituzione, secondo cui

"nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi

previsti dalla legge", perché la norma impugnata, ricollegando ad una

certa fattispecie di pericolosità sociale una misura di sicurezza non

propria di essa, ma di altra e diversa specie, eluderebbe, attraverso

un rinvio generico ad una diversa disciplina normativa, il precetto

costituzionale secondo cui è necessaria un'apposita previsione di

legge.

Inoltre, prosegue l'ordinanza di rimessione, la statuizione di

uguali effetti per due distinte ipotesi violerebbe il principio

costituzionale d'uguaglianza, per ingiustificata equiparazione di

situazioni diverse, sotto i seguenti profili: a) la situazione di

pericolosità sociale ravvisata nel contrabbando abituale (art. 112

legge doganale) è di minor rilievo di quella prevista dall'art. 102

del codice penale, che richiede la condanna a gravi pene detentive,

mentre la prima suppone anche lievi violazioni, per le quali i diritti

sottratti non siano inferiori complessivamente alle 50.000 lire; b)

nessun limite di tempo è previsto dall'art. 112 della legge doganale,

diversamente da quanto disposto dall'art. 102 cod. pen., per

l'ulteriore condanna che comporta, in aggiunta alle tre precedenti, la

dichiarazione di abitualità.

È intervenuto in questa sede il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

con atto di intervento depositato il 21 ottobre 1970, chiedendo

dichiararsi l'infondatezza della questione proposta.

Osserva l'Avvocatura dello Stato che il presupposto accolto dal

giudice di merito, secondo cui la pericolosità sociale dell'abituale

in contrabbando è minore di quella del delinquente abituale comune,

non risulta fondato. Al contrario, la speciale normativa degli artt.

112 e 114 della legge doganale appare ispirata a particolare rigore,

richiamando gli stessi effetti previsti dagli artt. 109 e 216 cod.

pen., proprio perché diretta a tutelare l'interesse generale alla

riscossione dei tributi, il quale riceve dalla Costituzione una

specifica tutela che vale a qualificarlo come un interesse

particolarmente differenziato (cfr. sentenze della Corte costituzionale

n. 50 del 1965 e n. 45 del 1963).

Pertanto il legislatore, nell'ambito della sua discrezionalità in

sede di politica criminale, legittimamente ha disposto l'applicazione a

colui che è stato dichiarato delinquente abituale in contrabbando

delle stesse misure di sicurezza previste per il delinquente abituale

comune.

Soggiunge infine la difesa dello Stato che non contrasta con

l'invocato principio di legalità (art. 25, comma terzo, della

Costituzione) la statuizione, effettuata dal legislatore, anche

mediante generico rinvio ad altra normativa, di applicare le medesime

misure di sicurezza a situazioni di pericolosità sociale che,

nell'ambito della sua discrezionalità, ha considerato equivalenti.

2. - Nel corso dei procedimenti di applicazione di misure di

sicurezza nei confronti di Zecchino Antonio e di Lombardi Renato il

giudice di sorveglianza presso il tribunale di Firenze sollevava, con

due distinte ordinanze di identico tenore, ed uguali a quella sopra

indicata, la medesima questione di legittimità costituzionale

dell'art. 114, primo comma, della legge 25 settembre 1940, n. 1424

(c.d. legge doganale) in riferimento agli stessi artt. 3, primo comma,

e 25, terzo comma, della Costituzione.

3. - Identica questione di legittimità costituzionale è stata

sollevata dal medesimo giudice di sorveglianza, nel procedimento a

carico di Pizzolante Michele, con ordinanza del 9 dicembre 1970, nella

quale si dà conto, con richiami di giurisprudenza, del perché venga

in questione, ai fini del decidere, l'art. 114 della legge doganale,

anziché l'art. 83 della legge sul monopolio del sale e del tabacco,

richiamato nella sentenza di condanna della Corte d'appello di Firenze. Considerato in diritto :

Attesa l'identità dell'oggetto, i giudizi vanno riuniti e decisi

con unica sentenza.

Le questioni sollevate dalle diverse ordinanze sono due:

a) se l'art. 114, primo comma, della legge 25 settembre 1940, n.

1424, secondo cui gli effetti della dichiarazione di abitualità nel

contrabbando sono quelli stessi stabiliti dall'art. 109 del codice

penale che disciplina l'abitualità a delinquere comune, non contrasti

con il principio d'uguaglianza sancito nell'art. 3 della Costituzione,

in quanto parifica, agli effetti di misure detentive, due ipotesi

diverse, quella del contrabbandiere abituale che abbia riportato

quattro condanne a pene eventualmente lievi, e quella del delinquente

comune la cui abitualità non può essere dichiarata se non in seguito

a gravi condanne;

b) se l'impugnato art. 114, primo comma, della legge 25 settembre

1940, n. 1424, non contrasti con il principio di legalità garantito

dalla Costituzione anche in tema di misure di sicurezza (art. 25, terzo

comma, Cost.), in quanto col semplice richiamo all'art. 109 del codice

penale attribuisca ad una certa specie di pericolosità sociale

(l'abitualità in contrabbando) le conseguenze previste per una specie

diversa.

Entrambe le questioni sono infondate.

1. - La valutazione della pericolosità dei singoli reati, e il

compito di graduare per ciascuno le pene e le eventuali misure di

sicurezza, spetta al legislatore, entro i limiti imposti dai principi

generali e specificamente dagli artt. 2 e 27 della Costituzione. Ben

può il legislatore, perseguendo ragionevoli fini di politica

criminale, punire un reato in modo più severo di un altro che appaia a

taluni meno dannoso o riprovevole; allo stesso modo può regolarsi per

l'applicazione delle misure di sicurezza, che sono legittimamente

previste anche per fatti non punibili.

Né si comprende perché la recidiva abituale in contrabbando

dovrebbe meritare un trattamento diverso e più favorevole della comune

recidiva abituale. Il contrabbando non soltanto è un reato diretto

contro un interesse generale dello Stato, costituzionalmente protetto

(artt. 53 e 14, terzo comma, Cost.), ma è capace di creare situazioni

di pericolo e di pubblico allarme.

Il ricorso al principio di uguaglianza, sotto l'aspetto di un minor

rilievo penale dell'abitualità in contrabbando rispetto alla generica

abitualità nel delitto, è del tutto fuori luogo.

2. - Non sussiste in alcun modo la violazione del principio di

legalità giustamente esteso dalla Costituzione anche alle misure di

sicurezza (art. 25, terzo comma). L'art. 114, primo comma, della legge

doganale, che con il preciso rinvio all'art. 109 del codice penale

prevede per la dichiarazione di abitualità in contrabbando i medesimi

effetti stabiliti per l'abitualità a delinquere, costituisce una

completa, tassativa e non equivoca previsione legislativa.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 114, primo comma, della legge 25 settembre 1940, n. 1424

(legge doganale), sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma,

e 25, terzo comma, della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe

indicate.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 novembre 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - COSTANTINO

MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1972:157 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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