Corte costituzionale

Sentenza n. 156/1971

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 06/07/1971 · relatore Costantino Mortati

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1 e

7, primo e secondo comma, della legge 14 luglio 1959, n. 741 (norme

transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo

ai lavoratori), e dell'articolo unico del d.P.R. 11 settembre 1960, n.

1326 (norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori

dipendenti dalle imprese grafiche e affini), promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 12 giugno 1969 dal tribunale di Vigevano nel

procedimento civile vertente tra Graziotto Maria e Magnani Pietro,

iscritta al n. 356 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 269 del 22 ottobre 1969;

2) ordinanza emessa il 12 dicembre 1969 dalla Corte suprema di

cassazione - sezione 2ª civile - nel procedimento civile vertente tra

la società Azienda grafica e affini (SAGRAF) ed Esposito Salvatore,

iscritta al n. 57 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 76 del 25 marzo 1970.

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 18 maggio 1971 il Giudice relatore

Costantino Mortati;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso della causa civile promossa da Graziotto Maria per

conseguire il pagamento di retribuzioni e somme accessorie dovutele in

seguito alle prestazioni di lavoro svolte alle dipendenze di Magnani

Pietro e da determinarsi dal giudice ai sensi degli artt. 36 della

Costituzione e 2099 e seguenti del codice civile, il convenuto eccepiva

che il rapporto di lavoro in questione era regolato dal contratto

collettivo nazionale per i lavoratori addetti alle aziende fabbricanti

maglierie e calzetterie, stipulato il 24 maggio 1957 e reso efficace

erga omnes con decreto presidenziale 28 agosto 1960, n. 1325, e che,

avendo le relative clausole acquisito forza di legge, esse non potevano

venir disapplicate dal giudice, neppure in virtù dei poteri di cui

agli artt. 36 della Costituzione e 2099 del codice civile.

L'attrice assumeva invece che il contratto collettivo 24 maggio

1957 era stato superato da altri più recenti (17 maggio 1962 e 25

maggio 1965) e che pertanto il giudice ben poteva rifarsi ad essi per

determinare la retribuzione sufficiente, indipendentemente

dall'appartenenza delle parti alle organizzazioni sindacali stipulanti.

Nell'ordinanza in data 12 giugno 1969 il tribunale di Vigevano,

ritenuto che le clausole dei contratti collettivi rese efficaci erga

omnes hanno forza di legge e non possono essere disapplicate dal

giudice, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli

artt. 1 e 7, primo e secondo comma, della legge 14 luglio 1959, n. 741,

dai quali deriva il conferimento ad esse della forza di legge, per

violazione dell'art. 36 della Costituzione.

Se infatti le norme delegate in questione presentano

caratteristiche particolari, in quanto non possono "essere in

contrasto" con norme imperative di legge (art. 5, legge citata) e

possono invece essere modificate da "accordi e contratti collettivi

aventi efficacia verso tutti gli appartenenti alla categoria" (art. 7),

deve ciò nondimeno ritenersi, a giudizio del tribunale, che il giudice

ordinario non possa disapplicarle, anche ove le ritenga in contrasto

con la Costituzione. Il contrasto fra clausole di contratto collettivo

e norme imperative di legge non rende inoperante la recezione, ma solo

viziate da illegittimità costituzionale sotto il profilo dell'eccesso

di delega le norme delegate: il giudice perciò non può considerare

tali clausole come "non immesse" e disapplicarle, ma deve rimettere

alla Corte costituzionale l'esame della questione.

La dedotta inadeguatezza dei minimi salariali fissati per legge si

risolve quindi, a parere del tribunale, in una violazione dell'art. 36

della Costituzione da parte delle norme che operano il conferimento a

tali clausole della forza di legge, cioè degli artt. 1 e 7, primo e

secondo comma, della legge n. 741 del 1959. In tale legge, infatti,

non vi è nulla che consenta di ritenere conferito al giudice

l'eccezionale potere di adeguare una retribuzione legislativamente

fissata al limite sancito dall'art. 36 della Costituzione. Anzi, il

contrario sembra desumibile dai commi secondo e terzo dell'art. 7, in

virtù dei quali, fino a quando non interverranno successive modifiche

di legge o contratti collettivi aventi efficacia verso tutti gli

appartenenti alla categoria, solo l'accordo tra il datore di lavoro ed

il lavoratore, sia esso concretato in un contratto individuale o in un

contratto collettivo di diritto comune, può portare ad una

modificazione dei minimi salariali fissati dalla legge delegata.

2. - Dopo che l'ordinanza è stata regolarmente comunicata,

notificata e pubblicata, è intervenuto nel processo avanti la Corte il

Presidente del Consiglio dei ministri e l'Avvocatura generale dello

Stato che lo rappresenta ha concluso per l'infondatezza della

questione, richiamando il precedente contrario offerto dalla sentenza

n. 129 del 1963 di questa Corte ed assumendo che, con la norma del

secondo comma dell'art. 7 della legge n. 741 del 1959, è stata attuata

una opportuna ed anzi indispensabile saldatura normativa tra la

scadenza dei contratti collettivi, estesi erga omnes, e la stipulazione

dei nuovi contratti collettivi di categoria.

3. - Nel corso di analoga controversia proposta da Esposito

Salvatore contro la società SAGRAF avanti il tribunale di Napoli, dopo

che la tesi della diretta applicabilità dell'art. 36 della

Costituzione era stata accolta in prime cure ed in appello, la stessa

questione è stata sollevata dalla Corte di cassazione, adita con

ricorso della convenuta; nell'ordinanza in data 12 dicembre 1969,

tuttavia, essa ha impugnato, sempre con riferimento all'art. 36 della

Costituzione, anziché le norme della legge n. 741 del 1959 cui si era

rifatto il tribunale di Vigevano, il decreto presidenziale 11 settembre

1960, n. 1326, che aveva reso efficace erga omnes il contratto

collettivo per i tipografici 1 ottobre 1959, di cui la convenuta

reclamava l'applicazione e che l'attore affermava invece essere

superato dal contratto collettivo di diritto comune stipulato il 6

gennaio 1962.

Secondo la Corte di cassazione, la norma che consente al giudice

ordinario di stabilire la nuova retribuzione da corrispondersi ad un

determinato lavoratore, utilizzando un contratto collettivo

postcorporativo, di per sé non efficace rispetto alle parti in causa,

come criterio orientativo per applicare l'art. 36 della Costituzione,

è l'art. 2099 del codice civile, per cui quando, come nella specie,

l'apprezzamento e la valutazione della conformità dei minimi

retributivi al precetto costituzionale sono già stati effettuati dal

legislatore, sia pure mediante decreti delegati, il potere

discrezionale-equitativo, conferito al giudice dall'art. 2099 del

codice civile viene meno ed egli non può sostituirsi al legislatore.

Allo stesso risultato conduce altresì la considerazione che l'art.

5 della legge n. 741 del 1959, con l'espressione "norme imperative di

legge", potrebbe aver inteso stabilire l'inapplicabilità da parte del

giudice ordinario delle clausole di contratto collettivo contrastanti

con le sole norme di legge ordinaria, mentre nel caso di contrasto con

norme costituzionali sarebbe rimasto fermo l'obbligo del giudice di

sollevare incidente di costituzionalità.

Nel corso della motivazione la Corte si sofferma quindi ad

analizzare la portata della sentenza n. 129 del 1963 della Corte

costituzionale per concludere che essa non dice esplicitamente che il

giudice ordinario adito dal lavoratore possa provvedere alla

disapplicazione della clausola senza sollevare l'eccezione

d'incostituzionalità della legge delegata in riferimento all'art. 36

della Costituzione; né sarebbe possibile interpretare la sentenza nel

senso che lo dica implicitamente, sia per i rilievi sopra enunciati a

proposito dell'art. 2099, capoverso, del codice civile, al quale la

Corte costituzionale non si era richiamata perché estraneo al suo

decidere, sia perché la stessa aveva interpretato, in riferimento

all'art. 36 della Costituzione, l'art. 7 e non anche l'art. 5 della

legge, sia infine poiché in quel caso il giudice a quo aveva

denunciato l'art. 7 della legge di delegazione e non la legge delegata.

4. - Anche in questo giudizio è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato come per legge dall'Avvocatura

generale dello Stato, la quale ha concluso perché la questione sia

dichiarata inammissibile o infondata.

In primo luogo l'interveniente osserva che la denuncia

dell'"incostituzionalità sopravvenuta" del decreto presidenziale n.

1326 del 1960 per effetto dei contratti collettivi di diritto comune

stipulati successivamente non può essere considerata come una

questione di legittimità costituzionale, ma piuttosto come una

questione di interpretazione ed applicazione di norme giuridiche,

riservata al giudice ordinario.

Se infatti si ammette che questo testo legislativo era

originariamente valido non sembra concepibile che l'incostituzionalità

possa derivare dal mutato valore dei salari, che è un mero fatto

economico e non giuridico. Quanto mai, da questo punto di vista,

avrebbe dovuto essere tacciato d'incostituzionalità, piuttosto che il

decreto presidenziale, l'art. 7 della legge n. 741 del 1959, cui deve

farsi risalire questa sorta di "principio nominalistico" conseguente

alla dichiarata ultrattività dei minimi salariali fissati con effetto

erga omnes, che rappresenta la causa prima degli inconvenienti

lamentati.

Ma, secondo l'Avvocatura, la questione sarebbe infondata anche se

riferita all'art. 7 della legge n. 741 del 1959, come risulta dalla

decisione di questa Corte n. 129 del 1963, della quale la Corte di

cassazione ha adottato una interpretazione inaccettabile. Se infatti la

Corte costituzionale avesse inteso subordinare l'esercizio del potere

del giudice di adeguare i minimi salariali ad una previa dichiarazione

d'incostituzionalità della legge delegata, essa non avrebbe certamente

potuto affermare che "nessun dubbio sorge circa la legittimazione dei

lavoratori non associati ai sindacati che ebbero a dar vita ai

contratti collettivi recepiti nella legge di chiedere ed ottenere la

rivalutazione del trattamento economico stabilito nei contratti

medesimi".

Né ha maggior pregio l'argomento fondato sull'art. 2099 del codice

civile, poiché il potere del giudice di adeguare i minimi salariali in

relazione ai lavoratori non iscritti ai sindacati (o il cui datore di

lavoro non sia iscritto) trova la sua base nell'art. 36 della

Costituzione, di cui è indubbio il carattere precettivo, e che quindi,

lungi dall'impedire, rappresenta il fondamento dell'applicazione

dell'art. 2099.

All'argomento fondato sull'art. 5 della legge delega, infine,

l'Avvocatura replica osservando che il contrasto fra le clausole di

contratto collettivo rese efficaci erga omnes e le norme costituzionali

non sussiste poiché quelle tendevano ad assicurare un trattamento

minimo, mentre l'art. 36 della Costituzione prescrive l'attuazione - se

del caso attraverso l'intervento del giudice - di un trattamento

sufficiente. Considerato in diritto :

1. - Le due cause attengono alla stessa questione e pertanto si

rende opportuna la loro riunione e la decisione con unica sentenza.

2. - L'ordinanza del tribunale di Vigevano denuncia gli artt. 1 e

7, primo e secondo comma, della legge 14 luglio 1959, n. 741, mentre

quella della Corte di cassazione si riferisce al decreto presidenziale

delegato n. 1326 dell'11 settembre 1960: ma entrambe deducono la

violazione dell'art. 36 della Costituzione, ritenendo che detti testi,

con l'imporre l'uno l'obbligatorietà erga omnes delle clausole dei

contratti collettivi di lavoro stipulati anteriormente all'entrata in

vigore della legge 741, e l'altro, emesso in esecuzione di

quest'ultima, l'osservanza coattiva dei minimi salariali stabiliti con

il contratto collettivo per i lavoratori dell'industria grafica del 1

ottobre 1959 hanno precluso al giudice di merito il potere di adeguare

i minimi salariali stessi alle esigenze di vita dei lavoratori quando

fossero sopravvenuti mutamenti nella situazione economico-sociale tali

da rendere i minimi contrattuali non più idonei a soddisfarle.

Sicché l'eliminazione da parte della Corte delle norme denunciate si

rende necessaria affinché possa trovare applicazione il principio del

primo comma dell'art. 36.

3. - Per valutare l'esattezza delle censure così formulate occorre

ricordare che la legge n. 741 volle porre riparo alla situazione

anomala verificatasi pel fatto che, non essendo subentrato

all'ordinamento corporativo, abrogato con il d.l.l. 23 novembre 1944,

n. 769, il nuovo assetto organizzativo cui l'art. 39 Cost. affida la

formazione dei contratti collettivi di diritto pubblico, era venuta a

mancare, nei confronti di vasti gruppi di lavoratori, per i quali non

vigevano contratti di tal genere, quella garanzia di un trattamento

minimo voluta affidare agli accordi fra le contrapposte associazioni di

categoria. A siffatta carenza la legge predetta intese provvedere

delegando il Governo ad emanare norme con forza di legge aventi a

contenuto le stesse clausole dei preesistenti contratti collettivi di

diritto comune, proponendosi così di conseguire risultati analoghi a

quelli stabiliti dal citato art. 39 ma senza l'impiego delle diverse

forme e dei procedimenti previsti da quest'ultimo.

La soluzione adottata non poteva non rivestire carattere

provvisorio, transitorio ed eccezionale, e solo con riguardo ad esso la

Corte, con la sentenza n. 106 del 1962, poté riconoscerne la

legittimità costituzionale.

Se si tiene presente la finalità voluta conseguire con la

emanazione della legge, sembra logico inferire che la statuizione

dell'ultrattività delle clausole rese obbligatorie per tutti gli

appartenenti alla categoria, fino al sopravvenire di nuove disposizioni

di legge o di contratti collettivi, corrispondeva al presupposto di un

non lontano adempimento del precetto costituzionale che avrebbe reso

possibile il regolare esercizio di quell'autonomia sindacale

considerata dalla Costituzione quale più idoneo strumento di

disciplina dei rapporti di lavoro.

Intendere tale ultrattività come svincolata dal detto presupposto

e considerarla espressione di una volontà di mantenere ferme a tempo

indeterminato le clausole dei contratti recepiti, anche in presenza di

circostanze sopravvenute che abbiano svuotato il valore protettivo ad

esse proprio, significherebbe contrastare al proposito perseguito. Tale

contrasto avrebbe assunto carattere di estrema gravità ove

l'ultrattività fosse stata riferita alla parte relativa al trattamento

salariale, così da mantenerlo rigidamente fermo anche quando fattori

intervenuti successivamente ai contratti collettivi in atto avessero

reso questo insufficiente, in modo grave ed evidente, al minimo vitale.

Infatti l'interesse alla determinazione del salario in modo da

soddisfare le esigenze minime di vita, mentre assume una rilevanza

prioritaria rispetto agli altri presi ad oggetto della contrattazione

collettiva, in quanto in certo modo ne condiziona il pieno ed effettivo

godimento, rimane poi assai più di questo suscettibile di venire

compromesso per effetto dei mutamenti che più frequentemente si

verificano nel mercato del lavoro, o per effetto del deterioramento del

valore della moneta. In corrispondenza a tali peculiarità l'art. 36,

primo comma, Cost. ha stabilito per il diritto alla retribuzione

sufficiente una disciplina particolareggiata che ne rende possibile una

diretta tutela per opera del giudice, anche all'infuori di apposite

norme di legge applicative.

Da quanto precede si può dedurre che l'opinione espressa nelle

ordinanze circa la necessità di una previa pronuncia di

incostituzionalità delle disposizioni denunciate per rendere possibile

l'intervento perequativo del giudice, si sarebbe potuta accogliere solo

nel caso in cui fosse stato sancito un espresso divieto di siffatto

intervento. Non verificandosi l'ipotesi prospettata si deve ritenere

sottintesa la volontà del legislatore di non pregiudicare comunque

l'esperimento delle comuni azioni giudiziarie allo scopo della

disapplicazione delle clausole sul salario divenute inadeguate e della

loro sostituzione con altre conformi al precetto dell'art. 36.

Sarebbe infatti aberrante far discendere da una legge che si

proponeva lo scopo di consentire ai lavoratori non vincolati a

contratti collettivi di beneficiare del trattamento più favorevole da

questi disposto l'effetto contrario di ricostituire la sperequazione

salariale voluta eliminare.

Non potrebbe obiettarsi che, così ritenendo, si verrebbe ad

estendere la portata della legge n. 741 facendola valere (in contrasto

con quanto statuito con la citata sentenza n. 106) anche nei confronti

di contratti collettivi successivi all'entrata in vigore della

medesima, dato che, secondo l'interpretazione accolta, non questi sono

da assumere a parametro della pronuncia richiesta al giudice bensì

l'art. 36, mentre la sussistenza di tali contratti (che potrebbero

anche mancare senza che la fattispecie ipotizzata subisca mutamento)

assume un valore di fatto, quale indice (o uno degli indici) rivelatore

di una nuova situazione, da tenere presente al limitato effetto di

decidere circa la congruità del salario.

4. - Le considerazioni ora prospettate erano alla base della

sentenza della Corte n. 129 del 1963, con la quale ebbe a ritenersi che

l'art. 7 in contestazione fosse da interpretare non già secondo la sua

formulazione letterale, bensì con riferimento alle finalità volute

perseguire (anche se dovute raggiungere con l'impiego di mezzi di per

sé inadatti) e perciò, da applicare in modo tale da non porre

ostacolo all'intervento correttivo dell'autorità giudiziaria nel senso

prima chiarito.

Quest'interpretazione non ha convinto i giudici a quibus, i quali

hanno opposto ad essa rilievi vari, che risultano più analiticamente

puntualizzati dalla Corte di cassazione. Essa ha osservato, che mentre

manca nella sentenza un'esplicita statuizione circa l'applicabilità al

caso, per opera del giudice, dell'art. 36 Cost., non se ne può neanche

argomentare una implicita perché la norma di raffronto allora invocata

era l'art. 3 Cost. e non già, come ora, l'art. 36, ed altresì perché

essa non aveva tenuto conto né dell'art. 2099, capoverso, del codice

civile, né dell'art. 5 della legge n. 741.

A tali argomentazioni si può opporre anzitutto che

l'interpretazione che si censura era stata assunta dalla Corte anche

con preciso e testuale riferimento all'art. 36, la cui violazione

risultava denunciata da una delle ordinanze, la quale allegava

considerazioni analoghe a quelle ora prospettate. In secondo luogo il

mancato riferimento all'art. 2099 appare irrilevante perché questa

disposizione è anteriore all'entrata in vigore della Costituzione, e

si inserisce in un ordinamento dei rapporti di lavoro che predisponeva,

con l'art. 77, ultimo comma, del d.l.l. 1 luglio 1926, n. 1130,

congegni idonei ad assicurare la corrispondenza della contrattazione

collettiva ai mutamenti delle situazioni di fatto, così che il

condizionamento con esso disposto dell'intervento del giudice alla

mancanza di norme corporative lascia intatto il problema, ora agitato,

della diretta efficacia della norma costituzionale nei confronti di

norme di legge di carattere provvisorio ed eccezionale.

Quanto infine all'art. 5 della legge n. 741 non sembra dubbio che

le norme imperative cui esso si riferisce siano quelle, legislative o

equiparate, considerate nell'art. 1399 del codice civile, sicché se ne

deve ritenere l'irrilevanza nella presente questione, la cui

risoluzione, come si è detto, deve farsi derivare dal coordinamento

fra l'art. 7 della legge predetta e l'art. 36 della Costituzione.

5. - Quanto precede dovrebbe portare alla conclusione della

infondatezza delle censure di incostituzionalità. Tuttavia, in

presenza dei dubbi sull'interpretazione prospettata e fatta valere con

la precedente sentenza, ed in considerazione dell'eventualità, sia di

una loro persistenza, con conseguente futura proposizione di altre

questioni di eguale contenuto, sia di quella, ancora più grave, che si

giunga, sulla base di una interpretazione letterale degli artt. 1 e 7,

al disconoscimento del diritto al salario sufficiente da parte di

giudici di fronte ai quali non venga prospettata la questione di

costituzionalità, o che non la sollevino di ufficio, la Corte è

dell'avviso che debba essere dichiarata fondata l'allegata violazione

dell'articolo 36 Cost., in quanto con la legge di delegazione si sia

inteso inibire al giudice di adeguare (al di sopra dei minimi

prescritti dai decreti delegati) il trattamento economico previsto dai

contratti individuali di lavoro alle situazioni sopravvenute. Eguale

statuizione deve emettersi nei confronti dell'articolo unico del d.P.R.

11 settembre 1960, n. 1326, il solo denunciato dalla Corte di

cassazione, nella parte in cui, in fedele adempimento del potere

delegato, rende obbligatorie tutte le clausole del contratto collettivo

nazionale di lavoro 1 ottobre 1959 per i dipendenti delle aziende

grafiche ed affini e quindi vincola all'osservanza anche di quelle

relative ai minimi salariali, pur quando sia accertato un mutamento

nella situazione di fatto che li abbia resi insufficienti.

Dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 7

della legge n. 741 del 1959, nel senso specificato, deriva la

conseguenza della illegittimità di tutti i decreti presidenziali

delegati emessi in applicazione dell'articolo predetto, nella parte in

cui, imponendo l'efficacia erga omnes dei contratti collettivi con essi

recepiti, precludono al giudice l'adeguazione dei minimi salariali, in

essi stabiliti, alle situazioni sopravvenute che li abbiano resi

insufficienti.

Ciò in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale:

a) dell'art. 7, secondo comma, della legge 14 luglio 1959, n. 741,

nella parte in cui esclude che la sopravvenuta non corrispondenza dei

minimi economici al salario sufficiente conferisca al giudice ordinario

i poteri che gli vengono dall'art. 36 della Costituzione;

b) dell'articolo unico del d.P.R. 11 settembre 1960, n. 1326, nella

parte in cui esclude che la sopravvenuta non corrispondenza dei minimi

salariali fissati nel contratto collettivo nazionale di lavoro 1

ottobre 1959, per i dipendenti delle industrie grafiche e affini,

conferisca al giudice ordinarie l'esercizio del potere derivante

dall'art. 36 della Costituzione;

2) in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,

dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli unici di tutti

i decreti del Presidente della Repubblica aventi forza di legge,

emanati in base alla delega di cui agli artt. 1 e 7 della legge 14

luglio 1959, n. 741, limitatamente alla parte in cui escludono che la

sopravvenuta non corrispondenza dei minimi salariali fissati nei

contratti collettivi resi con essi validi per tutti gli appartenenti

alle rispettive categorie conferisca al giudice ordinario l'esercizio

del potere attribuito dall'art. 36 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1971:156 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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