Art. 3 — Divieto di nuovi contratti di mezzadria

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere stipulati nuovi contratti di mezzadria. I contratti stipulati in violazione del divieto di cui al precedente comma sono nulli. La nullita' ai sensi della precedente disposizione non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione. Agli effetti del primo comma non si considerano nuovi contratti quelli stipulati per estendere il fondo oggetto del contratto al fine di adeguarlo alle esigenze della famiglia colonica e della buona conduzione.

Testo vigente dal 22 settembre 1964

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1964-09-15;756~art3 · fonte del testo

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