Corte costituzionale

Sentenza n. 147/1985

Questione dichiarata infondata · depositata il 14/05/1985 · relatore Giuseppe Ferrari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2671 del

codice civile in relazione all'art. 19, primo comma, legge 25 giugno

1943, n. 540; dell'art. 14 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635, promosso

con l'ordinanza emessa l'11 luglio 1975 dalla Commissione tributaria di

primo grado di Genova sul ricorso proposto da Garrone Carlo ed altri

iscritta al n. 558 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 260 dell'anno 1976.

Udito nella camera di consiglio del 6 febbraio 1985 il Giudice

relatore Giuseppe Ferrari.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza emessa l'11 luglio 1975, la Commissione tributaria di

primo grado di Genova, nel giudizio promosso su ricorso di Samuel Carlo

e Garrone Carlo avverso l'accertamento, effettuato dall'ufficio

registro atti giudiziari di Genova ai fini dell'imposta di trascrizione

e dei diritti catastali, dei valori dei beni trasferiti in forza di una

sentenza non ancora passata in giudicato, ha sollevato d'ufficio

questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e

53 Cost., dell'art. 2671 cod. civ. in relazione all'art. 19, primo

comma, legge 25 giugno 1943, n. 540 (ora art. 14, primo comma, del

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635).

Nel dare ampio conto della vicenda giudiziaria intercorsa tra i

ricorrenti e Lupano Franco, il giudice a quo espone che in data 7

aprile 1966 le parti avevano concluso con scrittura privata un

contratto di permuta di beni immobili, sottoponendolo alla condizione

che la pubblica autorità competente consentisse la voltura della

concessione di uno dei beni oggetto di permuta, costituito da uno

stabilimento balneare insistente su arenile demaniale. Non essendo

stata la voltura autorizzata, il Samuel ed il Garrone avevano adito il

Tribunale di Savona assumendo che la condizione non si era verificata

per fatto del Lupano, del quale chiedevano la condanna all'adempimento

ed al risarcimento del danno. Respinta la domanda dal Tribunale, la

Corte d'appello di Genova, con sentenza del 3 agosto 1972 riteneva che

la condizione aveva natura sospensiva, come da ordinanza di rimessione,

e dichiarava conseguentemente avvenuto il trasferimento dei beni

oggetto della permuta in capo al Samuel ed al Garrone, ancorché essi

corressero il rischio di non conseguire il bene permutato.

Tale sentenza, benché impugnata con ricorso per cassazione da

tutte le parti che, inoltre, con scrittura autenticata nelle firme il

10 e l'11 maggio 1974 si accordavano per porre nel nulla gli effetti

del contratto originario dandosi atto del non intervenuto avveramento

della condizione, veniva tuttavia trasmessa dal cancelliere alle

competenti Conservatorie dei registri immobiliari perché fosse

trascritta a norma degli artt. 2671 cod. civ. e 19, legge 25 giugno

1943, n. 540.

Da qui l'accertamento nella misura di cento milioni di lire per

ciascuna delle parti del valore dei beni trasferiti ed il conseguente

ricorso alla Commissione tributaria di Genova, la quale ritiene che le

norme denunziate, "nella parte in cui impongono al cancelliere di

richiedere la trascrizione di una sentenza, che dispone un

trasferimento immobiliare, (ed impongono conseguentemente alla parte

l'assolvimento del correlativo onere fiscale) non in relazione al

momento in cui il trasferimento diviene operante (passaggio in

giudicato della sentenza) ma in riferimento alla mera pronuncia del

provvedimento", confliggano con entrambi i parametri di cui agli artt.

53 e 3 Cost.. Col primo in quanto solo il passaggio in giudicato della

sentenza rende evidentemente effettivo il trasferimento immobiliare,

rivelando quella capacità contributiva correlativa all'acquisizione di

un diritto reale su un immobile; col secondo poiché si verificherebbe

una disparità di trattamento tributario ingenerata dal diverso regime

previsto per gli atti privati e pubblici da un lato, e le sentenze

dall'altro: mentre, invero, per i primi la trascrizione è richiesta ed

effettuata dopo che gli atti stessi hanno acquistato piena efficacia,

per le seconde la trascrizione va richiesta dal cancelliere entro

trenta giorni dalla pubblicazione, indipendentemente dal fatto che esse

vengano o meno impugnate e sovente ancor prima che inizi a decorrere il

termine per l'impugnazione. In tale ultimo caso, dunque, l'imposta

sarebbe non solo abnormemente dovuta indipendentemente dal passaggio in

giudicato della sentenza costitutiva che opera il trasferimento, ma non

sarebbe neppure consentito ripetere quanto pagato in caso di successiva

riforma o cassazione della sentenza giacché l'imposta, in forza delle

citate disposizioni, sarebbe stata "regolarmente percetta".

Non vi sono stati costituzione o intervento di parti. Considerato in diritto :

1. - Nel nostro ordinamento, le sentenze che trasferiscono beni

immobili sono soggette a trascrizione (art. 2643 c.c.), e l'obbligo di

curare che questa venga eseguita, mentre grava in linea generale sul

"notaio o altro pubblico ufficiale" (art. 2671, primo comma, c.c.),

per le sentenze, invece - ma in genere per gli "atti e provvedimenti

ricevuti dal cancelliere" -, viene posto a carico di quest'ultimo, il

quale è tenuto a farne richiesta al competente ufficio entro trenta

giorni dalla data della loro pubblicazione (art. 14, primo comma,

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635, recante "disciplina delle imposte

ipotecarie e catastali"). La menzionata normativa trova integrazione

nel d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, benché dichiarato oggetto di

questo sia la "disciplina dell'imposta di registro". Ed invero, per

quanto riguarda l'accertamento, la riscossione e la restituzione delle

imposte, siano ipotecarie, siano catastali, il d.P.R. n. 635, statuendo

che al riguardo "sono applicabili le disposizioni in materia di imposte

di registro..." (artt. 9, primo comma, e 22), fa espresso rinvio al

d.P.R. n. 634, il cui art. 35 non solo precisa che sono soggetti

all'imposta "gli atti dell'autorità giudiziaria ordinaria che

definiscono, anche parzialmente, il giudizio", pur se "al momento della

registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili", ma

prevede altresì il "conguaglio o rimborso in base a successiva

sentenza passata in giudicato".

Questo è il sistema vigente dal 1 gennaio 1973 - precisamente da

tale data dispongono la propria entrata in vigore, sia il d.P.R. n. 635

(art. 25), sia il d.P.R. n. 634 (art. 81) -, che non è poi dissimile

(eccettuato il solo punto di cui si dirà ben presto) da quello

anteriore e vigente sino al 31 dicembre 1972: l'art. 14, primo comma,

del d.P.R. n. 635, infatti, riproduce sostanzialmente l'art. 19, primo

comma, della legge 25 giugno 1943, n. 540 ("nuovo testo delle leggi

sulle imposte ipotecarie"), il quale è compreso tra le norme

espressamente abrogate dall'art. 24, primo comma, del d.P.R. n. 635.

La sola innovazione rispetto al sistema caducato è quella

riscontrabile nel menzionato art. 35 del d.P.R. n. 634, e precisamente

nella parte, più sopra trascritta, che prevede la ripetibilità

dell'imposta, ove in seguito a successiva sentenza passata in giudicato

risulti che tale imposta sia stata indebitamente percetta.

Anteriormente, viceversa, ai sensi degli artt. 12 e 14 del regio

decreto 30 dicembre 1923, n. 3269 ("approvazione del testo di legge

del registro"), l'imposta in parola, una volta pagata, non poteva

essere restituita neppure nel caso di riforma o annullamento della

sentenza, in base alla quale detto tributo era stato preteso e versato.

Senonché questa Corte, con sentenza 29 dicembre 1972, n. 200, ha

dichiarato costituzionalmente illegittimi, in riferimento agli artt. 3,

24 e 53 Cost. e relativamente alle sentenze traslative di diritti, gli

artt. 12 e 14 del r.d. n. 3269 del 1923.

Non rileva, ai fini del decidere la presente questione, che

successivamente, con sentenza n. 198 del 1976, è stata ribadita

l'illegittimità costituzionale degli stessi articoli, in riferimento

agli artt. 3 e 24 Cost., e relativamente alle sentenze "in cui si

contenga l'enunciazione di un atto soggetto a registrazione o da cui si

desuma la retrocessione di un diritto". Rileva, invece, tener presente

che, travolto dalla prima delle due citate sentenze il divieto di

restituzione, l'opposto principio della ripetibilità, introdotto con

il già menzionato art. 35 del d.P.R. n. 634 del 1972, è in vigore dal

1 gennaio 1973.

2. - La Corte d'appello di Genova, decidendo in sede di gravame la

controversia di cui in narrativa, nata da un contratto di permuta,

pronunciava, con sentenza 26 maggio-3 agosto 1972, declaratoria di

trasferimento, in capo alle parti, dei beni immobili permutati.

Conseguentemente, il cancelliere, in applicazione dell'art. 19, primo

comma, legge n. 540 del 1943, trasmetteva tale sentenza all'ufficio del

registro atti giudiziari, che la registrava, accertando, ai fini della

liquidazione delle imposte ipotecaria e di catasto, il valore di 100

milioni a carico di ognuna delle parti in causa. Da ciò, il ricorso

alla commissione tributaria di primo grado di Genova, la quale, con

ordinanza emessa l'11 luglio 1975, ha sollevato d'ufficio la questione

di legittimità costituzionale "dell'art. 2671 c.c., in relazione

all'art. 19, primo comma, della legge 25 giugno 1943, n. 540 (ora art.

14, primo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635)". Più propriamente,

detta commissione ritiene che le impugnate norme contrastino con gli

artt. 3 e 53 Cost., in quanto prescrivono che la sentenza, la quale

dispone il trasferimento di beni immobili, deve essere trascritta,

ancorché impugnata o ancora impugnabile. E poiché di conseguenza la

parte è tenuta ad assolvere l'onere fiscale anteriormente

all'effettivo trasferimento del bene - che diviene operante solo in

seguito al passaggio in giudicato della sentenza -, il giudice a quo

ravvisa in tale disciplina "una deviazione dei principi": essa infatti

darebbe "luogo ad una disparità di trattamento tributario fra gli atti

privati e gli atti pubblici, da un lato, per i quali la trascrizione è

richiesta ed effettuata dopo che gli atti stessi hanno acquistato

efficacia operativa, e le sentenze, dall'altro lato, per le quali

l'imposta è sempre dovuta indipendentemente dalla loro operatività";

inoltre confliggerebbe con il principio stabilito dall'art. 53 Cost.,

secondo cui l'imposizione fiscale deve essere in rapporto con la

capacità contributiva", la quale nasce quando "il trasferimento

immobiliare... diventa effettivo".

3. - L'ordinanza di rimessione, oltre quanto più sopra

sintetizzato, contiene qualche oscurità, che potrebbe appannare i

termini della questione, e perciò fuorviare argomentazione e

decisione. Il riferimento è fatto soprattutto all'ambiguità che ad

un'attenta analisi rivelano, sia la indicazione degli articoli di legge

dei quali si chiede una pronuncia d'incostituzionalità, sia la

motivazione a sostegno della sollevata questione di legittimità

costituzionale.

La quaestio legitimitatis su cui la Corte viene chiamata a

pronunciarsi è in sostanza se sia conforme a Costituzione - e

precisamente ai principi di eguaglianza e della capacità contributiva

- l'assoggettamento a trascrizione, prima del loro passaggio in

giudicato, delle sentenze che dispongono trasferimenti immobiliari.

Sono questi i precisi termini della questione, che si ricavano dal

dispositivo dell'ordinanza, ove si lamenta appunto che la trascrizione

risulta disposta "non in relazione al momento in cui il trasferimento

diviene operante (passaggio in giudicato della sentenza) ma in

riferimento alla mera pronuncia del provvedimento". Ed è sulla base di

tale considerazione che viene denunciata la "illegittimità

costituzionale dell'art. 2671 c.c., in relazione all'art. 19, comma

primo, legge 25 giugno 1943, n. 540 (ora art. 14, primo comma, d.P.R.

26 ottobre 1972, n. 635), in rapporto agli artt. 3 e 53 Cost.".

Senonché, a parte ogni considerazione sulla improprietà della

censura formulata nei confronti dell'art. 2671 c.c., in quanto questo

riguarda genericamente ogni atto soggetto a trascrizione - mentre è la

normativa sulle imposte ipotecarie e catastali a disporre

specificamente la trascrizione degli atti ricevuti dal cancelliere - si

deve preliminarmente rilevare che il richiamo all'art. 14, primo comma,

del d.P.R. n. 635 del 1972, fatto in via parentetica e subordinata, è

da ritenersi meramente enunciativo della mutata realtà normativa e non

già indice della volontà di impugnativa autonoma della norma

successivamente intervenuta a regolare la materia.

Da ciò consegue - sia in ragione dei surricordati argomenti

lessicali, peraltro non confutabili e di per sé significativi, sia in

base alla considerazione secondo cui, ove il giudice a quo avesse

effettivamente voluto impugnare anche l'art. 14 del citato d.P.R. n.

635 del 1972, questi sarebbe incorso in un palese vizio nella

proposizione della questione, sì da renderla inammissibile, perché

proposta in via alternativa -, che l'unica questione sollevata e

sottoposta all'esame di questa Corte concerne l'art. 19 della legge n.

540 del 1943.

4. - Il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale

della disposizione in oggetto, ritenendo che essa contrasti con l'art.

3, primo comma, Cost. (in quanto creerebbe "disparità di trattamento

tributario fra gli atti privati e gli atti pubblici, da un lato,... e

le sentenze, dall'altro lato", le quali soltanto vengono assoggettate

al tributo prima di acquistare efficacia), e con l'art. 53, primo

comma, Cost. (in quanto "dissocia la obbligazione fiscale dal momento

costitutivo della capacità contributiva", la quale va valutata al

momento in cui "il trasferimento immobiliare... diventa effettivo").

a) Occorre al riguardo di osservare in primo luogo che l'imposta in

parola, sebbene sia strutturalmente assimilata alle imposte di registro

per ragioni storiche, a rigore non è, tuttavia, al pari di questa,

un'imposta sui trasferimenti di ricchezza: il che rende dubbia la

pertinenza di una censura di violazione del principio della capacità

contributiva, intesa come capacità economica manifestata dal

trapasso-acquisto di un bene. E si può aggiungere che in ogni caso il

nostro sistema tributario abbonda di fattispecie nelle quali l'acquisto

di un bene viene colpito da imposta nella sua mera possibilità e,

quindi, anticipatamente, salvo il rimborso, ove la possibilità non si

attui o la vicenda non si verifichi, come appunto nel caso in esame.

b) Si può in secondo luogo rilevare che la questione di

legittimità costituzionale dell'assoggettamento a trascrizione delle

sentenze ancora sub judice va più correttamente posta in riferimento

al sistema della pubblicità immobiliare ed a quello processuale, prima

ancora che in riferimento ai principi di eguaglianza e della capacità

contributiva. Nella stessa ordinanza in esame si riconosce, proprio con

riguardo al sistema della pubblicità immobiliare, che "nel caso della

trascrizione delle sentenze, l'obbligo imposto al cancelliere (che non

differisce, in punto, da quello imposto ai notai e ad ogni altro

pubblico ufficiale) non costituisce una prevaricazione dello Stato ai

danni del privato", giacché è volta a pervenire "a quella completezza

di effetti verso i terzi ed a quella intangibilità che sono assicurate

dalla trascrizione". E con riguardo al sistema processuale, va rilevato

che il cancelliere non sempre è in grado di conoscere tempestivamente

quando una sentenza, in caso d'impugnazione, passi in giudicato. Ma

allora, l'assoggettamento ad immediata trascrizione delle sentenze non

ancora passate in giudicato, se non costituisce una "prevaricazione" in

danno dei privati, stante la finalità perseguita, risulta

razionalmente disposto nella logica, sia del sistema della pubblicità

immobiliare, sia del sistema processuale. E vale aggiungere che,

comportando l'eventuale caducazione della regola della immediata

trascrizione conseguenze che vanno ben oltre la singola norma - in

sostanza, il riordinamento, se non addirittura il sovvertimento, dei

due suddetti sistemi -, è nel potere del solo legislatore di prevedere

e disciplinare tali conseguenze.

La questione, come circoscritta nei termini di cui sopra, deve,

quindi, dirsi infondata.

5. - L'ordinanza lamenta altresì che la parte, la quale diviene

"intestataria del bene in forza della sentenza... non potrà ripetere

nel caso di successiva riforma o cassazione" l'avvenuto "immediato

pagamento dell'imposta di trascrizione", dato che "in forza delle

citate disposizioni, l'imposta è stata regolarmente percetta". La

doglianza appare, mediante la trascritta considerazione, legare

l'obbligo di immediata trascrizione alla irripetibilità del tributo.

Ora, in proposito non spetta alla Corte costituzionale di pronunciarsi,

bensì al giudice a quo. È questo, infatti, che deve stabilire se,

essendo stata la sentenza della Corte d'appello di Genova pubblicata il

3 agosto 1972, alla controversia tributaria che ne è derivata si

applichi la disciplina vigente sino al 31 dicembre 1972, cioè quella

portata dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269 - il cui art. 12

effettivamente disponeva che "le tasse di registro regolarmente

percette... non possono essere restituite in caso di riforma" - ovvero

la disciplina introdotta, dopo la sentenza di questa Corte n. 200 del

1972, con il d.P.R. n. 634 del 1972 (art. 35), a seguito di che dal 1

gennaio 1973 la detta irripetibilità è stata travolta e sostituita

dall'opposto principio, che prevede il "conguaglio o rimborso in base a

successiva sentenza passata in giudicato". Ma prima ancora rileva che

la disposizione sull'irripetibilità - cioè, il già menzionato art.

12 del r.d. n. 3269 del 1923 - non risulta impugnata, e pertanto la

doglianza, in quanto genericamente ed incidentalmente espressa nella

sola motivazione, non assurge a dignità di censura formale che

richieda apposita statuizione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale,

sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., con l'ordinanza in

epigrafe, dalla Commissione tributaria di primo grado di Genova,

dell'art. 2671 c.c. in relazione all'art. 19, primo comma, della legge

25 giugno 1943, n. 540 (ora art. 14, primo comma, d.P.R. 26 ottobre

1972, n. 635), nella parte in cui impongono al cancelliere di

richiedere la trascrizione di una sentenza che dispone un trasferimento

immobiliare (ed impongono conseguentemente alla parte l'assolvimento

del correlativo onere fiscale) non in relazione al momento in cui il

trasferimento diviene operante (passaggio in giudicato della sentenza)

ma in riferimento alla mera pronuncia del provvedimento.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:147 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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