Corte costituzionale

Sentenza n. 147/1973

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/07/1973 · relatore Ercole Rocchetti

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 137 e 138

del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 21 luglio 1971

dalla sezione istruttoria della Corte d'appello di Palermo nel

procedimento penale a carico di La Mattina Angelo, iscritta al n. 329

del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 290 del 17 novembre 1971.

Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1973 il Giudice

relatore Ercole Rocchetti.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

In data 7 settembre 1957, il cittadino italiano Angelo La Mattina

veniva arrestato in Nuova Zelanda per rispondere del reato di omicidio

volontario a scopo di rapina commesso a Wellington nei confronti di un

connazionale. Condannato in data 2 dicembre 1957 alla pena capitale,

successivamente commutata in ergastolo, il La Mattina, dopo dieci anni

di detenzione veniva graziato e ricondotto in Italia, dove su ordine di

cattura per il medesimo reato, il 28 maggio 1968 veniva arrestato ai

sensi dell'art. 11 del codice penale. Con sentenza istruttoria del 25

marzo 1970 egli veniva rinviato a giudizio per rispondere, in stato di

custodia preventiva, del delitto di omicidio volontario e di rapina.

Su istanza presentata il 12 maggio 1970 dal difensore del La

Mattina, diretta ad ottenere la scarcerazione dell'imputato per

decorrenza dei termini di custodia preventiva, la sezione istruttoria

della Corte d'appello di Palermo, con ordinanza 9 giugno 1970,

disponeva la scarcerazione dell'imputato sulla base del rilievo che la

sentenza di rinvio a giudizio era stata depositata dopo che era

interamente decorso il termine di due anni previsto per la carcerazione

preventiva, in quanto, alla carcerazione preventiva sofferta in Italia

(dal 28 maggio 1968 al 25 marzo 1970) doveva aggiungersi quella

scontata in Nuova Zelanda dal 7 settembre al 2 dicembre 1957.

In seguito a ricorso promosso dal pubblico ministero, la Corte di

cassazione con sentenza 30 marzo 1971, annullava senza rinvio

l'ordinanza della sezione istruttoria, ritenendo che nel termine legale

previsto per la carcerazione preventiva non potesse essere computato il

periodo di custodia preventiva sofferta dall'imputato in Nuova Zelanda.

Con ordinanza emessa il 21 luglio 1971, la sezione istruttoria

della Corte d'appello di Palermo riteneva rilevante e non

manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale,

proposta dal difensore dell'imputato, degli artt. 137 e 138 del codice

penale, nella parte in cui escludono la incidenza della carcerazione

preventiva sofferta all'estero dall'imputato nel computo della

carcerazione preventiva sofferta nello Stato per lo stesso reato.

Secondo il giudice a quo, le norme impugnate sarebbero in contrasto con

gli artt. 2, 3 e 13 della Costituzione, "relativi ai diritti

inviolabili dell'uomo e di eguaglianza di tutti i cittadini davanti

alla legge, nonché alle disposizoni che regolano i limiti della

carcerazione preventiva".

Nel giudizio innanzi a questa Corte non vi è stata Costituzione di

parti, né intervento della Presidenza del Consiglio dei ministri e

pertanto la causa viene decisa in camera di consiglio ai sensi

dell'art. 9 delle Norme integrative. Considerato in diritto :

Viene proposta alla Corte questione di costituzionalità degli

artt. 137 e 138 del codice penale, dal cui combinato disposto risulta

che, quando nei confronti di un cittadino o di uno straniero il

giudizio penale seguito all'estero è rinnovato nello Stato, si tiene

conto della carcerazione preventiva subita all'estero, ma solo ai fini

dello scomputo della pena e - come deve intendersi nel silenzio della

legge - non anche a quelli della durata della stessa carcerazione

preventiva cui l'imputato viene sottoposto nello Stato e della

decorrenza del connesso termine per la scarcerazione automatica.

Secondo il giudice a quo, la mancata previsione legislativa, che

non consente di considerare e computare ai fini della carcerazione

preventiva da subire nello Stato quella cui l'imputato è già stato

sottoposto all'estero, violerebbe gli artt. 2, 3 e 13 della

Costituzione.

La questione non è fondata.

1. - La carcerazione preventiva ha scopi essenzialmente connessi al

processo e natura prevalentemente cautelare (sentenze nn. 64 e 96 del

1970). Essa è perciò limitata, nei suoi effetti, all'ambito del

processo nel corso del quale è stata disposta, sì che non è

immaginabile che possa assolvere alla funzione che le è propria una

precedente carcerazione preventiva subita dall'imputato, benché per

gli stessi fatti, ma in altro processo celebrato all'estero e secondo

le norme di un altro ordinamento giuridico.

2. - Perciò, nel giudizio che contro l'imputato viene rinnovato

nello Stato, la carcerazione da lui subita all'estero, benché produca

effetti ai fini della durata della pena dalla quale deve essere

scomputata, non ne produce alcuno rispetto alla carcerazione preventiva

cui egli, nel nuovo giudizio debba essere sottoposto. Essa non può

pertanto né escluderne l'attuazione né influire sul termine massimo

di durata.

La differenza di efficacia nei due casi non viola il principio di

eguaglianza, stante la diversità dei loro presupposti.

Infatti, la carcerazione preventiva, come parte, anche se

anticipata, della pena, ha lo stesso contenuto afflittivo, comunque e

dovunque sofferta, mentre la cautela processuale che in essa si

estrinseca ha scopi propri in ciascuno dei due processi, quello

svoltosi all'estero e quello che si rinnova nello Stato.

Sotto questo profilo le due situazioni giuridiche sono diverse e

perciò non si configura, nel caso, la denunziata violazione dell'art.

3, comma primo, della Costituzione.

3. - Né ha consistenza la pur dedotta violazione dell'articolo 2,

rispetto alla quale ogni considerazione può essere omessa, perché è

stata proposta censura anche in riferimento all'art. 13 della

Costituzione, più specificatamente pertinente nella materia in esame,

in cui si discute del diritto del cittadino alla libertà personale e

del limite massimo della carcerazione preventiva.

4. - Ma anche la questione così posta, in riferimento alla norma

dell'art. 13, comma quinto, è da ritenersi non fondata.

Deve osservarsi in proposito che, solo basandosi su un equivoco,

può dirsi che, nel caso, non sarebbe posto dalla legge un limite o che

quello da essa imposto possa in fatto venir superato.

E l'equivoco deriva dalla convinzione del giudice a quo che la

durata della carcerazione preventiva sofferta dall'imputato all'estero

possa o debba sommarsi con la durata di quella cui egli nel processo

contro di lui rinnovato venga poi sottoposto per soddisfare le esigenze

di cautela processuale che le sono proprie.

Ora una tale operazione non è concepibilie tra due periodi di

carcerazione preventiva che non sono fra loro fungibili, in quanto,

secondo si è già detto, ognuno di essi è volto a soddisfare esigenze

proprie in ciascuno dei due processi e non idoneo perciò a spiegare

alcun effetto nell'altro.

La reiterazione della misura cautelare nel processo che si rinnova

è una conseguenza naturale e ineliminabile della stessa rinnovazione

del processo, prevista in norme del codice penale della cui

legittimità costituzionale non si dubita e rispetto alle quali,

comunque, nessuna questione è stata posta nell'ordinanza di rinvio.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 137 e 138 del codice penale, proposta, con l'ordinanza

indicata in epigrafe, in riferimento agli artt. 2, 3, comma primo, e

13, comma quinto, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1973:147 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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