Corte costituzionale

Sentenza n. 145/1991

Questione dichiarata infondata · depositata il 05/04/1991 · relatore Enzo Cheli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 416, comma

secondo, del codice di procedura penale (d.P.R. 22 settembre 1988, n.

447), promosso con ordinanza emessa il 16 ottobre 1990 dal Giudice

per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bergamo nel

procedimento penale a carico di Giovanni Linzola iscritta al n. 727

del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 49 prima serie speciale dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 1991 il Giudice

relatore Enzo Cheli;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il pubblico ministero presso il Tribunale di Bergamo

chiedeva, in data 13 giugno 1990, il rinvio a giudizio di Giovanni

Linzola e Giovanni Paolo Codazzi, imputati del reato di detenzione di

sostanze stupefacenti. Successivamente, il giudice per le indagini

preliminari segnalava al p.m. la mancanza nel fascicolo trasmesso di

alcuni atti processuali (fra i quali quelli relativi ad un ricorso

per Cassazione avanzato dallo stesso p.m.) e restituiva il fascicolo

medesimo al p.m. sollecitandone l'integrazione. Questi con propria

missiva del 5 luglio 1990 respingeva la richiesta sostenendo che

l'elencazione degli atti da inserire nel fascicolo a cura del p.m. è

dettagliatamente prevista dall'art. 416, secondo comma, c.p.p. e che

essa non contiene l'obbligo di trasmettere al giudice per le indagini

preliminari l'intero fascicolo processuale. Il p.m. motivava il

diniego richiamandosi anche al ruolo che il giudice per le indagini

preliminari dovrebbe svolgere nell'udienza preliminare: poiché tale

ruolo dovrebbe ritenersi limitato ad un "giudizio di rito", cioè

alla valutazione del corretto esercizio dell'azione penale, non

sarebbe necessaria da parte di tale giudice la cognizione piena del

processo.

Nel corso dell'udienza preliminare, le parti richiedevano

l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., ma il

giudice per le indagini preliminari, con ordinanza emanata il 15

ottobre 1990 (r.o. n. 727/90), ha sollevato questione di

costituzionalità dell'art. 416, secondo comma, c.p.p. in relazione

agli artt. 24, 101 e 102 della Costituzione.

Secondo tale ordinanza la norma impugnata - nell'interpretazione

seguita dal p.m., a cui lo stesso giudice a quo dichiarava di

adeguarsi - sarebbe in contrasto con l'art. 24 Cost. in quanto

consentirebbe al p.m. di sottrarre taluni atti al contraddittorio con

la difesa, violando così il diritto dell'imputato a conoscere tutti

gli elementi a proprio carico e discarico, emersi nel corso delle

indagini preliminari. Nonostante che la mancata trasmissione di un

atto comporti la sua inutilizzabilità nelle successive fasi del

giudizio, l'imputato non sarebbe, comunque, posto in grado di

conoscere eventuali elementi contrastanti con l'accusa, da

utilizzare, nel corso dell'udienza preliminare, anche ai fini della

scelta di riti alternativi.

La norma impugnata violerebbe altresì gli artt. 101 e 102 Cost.

poiché il potere del p.m. di negare la trasmissione di alcuni atti

processuali limiterebbe la cognizione del giudice in modo

incompatibile con le attribuzioni proprie dell'organo giudicante, dal

momento che lo stesso giudice si troverebbe nelle condizioni di

assumere delle decisioni (ad es. sul rinvio a giudizio, sulla

libertà personale, sui riti alternativi), senza la certezza di aver

valutato tutto il materiale raccolto, eventualmente utile alla

questione stessa.

2. - Nel giudizio ha spiegato intervento l'Avvocatura generale

dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei

ministri, concludendo per l'infondatezza della questione.

Secondo la difesa dello Stato, la questione in esame trarrebbe

origine da una interpretazione errata della norma impugnata. Invero,

sia dal combinato disposto degli artt. 416, secondo comma, c.p.p. e

130, disp. att. c.p.p., sia dai lavori preparatori emergerebbe

chiaramente che il p.m. risulta tenuto alla trasmissione integrale

del fascicolo delle indagini con la sola eccezione degli atti che

concernano imputati diversi o imputazioni diverse da quella per cui

viene esercitata l'azione penale.

L'intento del legislatore di rendere chiara la doverosità di una

"discovery" integrale fin dall'udienza preliminare - sempre ad avviso

dell'Avvocatura - risulterebbe palese sia dall'espressione usata

nell'art. 416, secondo comma, c.p.p., ("documentazione relativa alle

indagini espletate"), sia dalla indicazione specifica della

pertinenza al fascicolo di atti che precedono l'attività di indagine

(es. "notizie di reato") o che non si riferiscono direttamente

all'attività investigativa del p.m. (es. "verbali degli atti

compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari"). Pertanto

la sottrazione di atti dal fascicolo da trasmettere al giudice per le

indagini preliminari da parte del p.m., salvo i casi specificamente

previsti nell'art. 130 disp. att. c.p.p., sarebbe un comportamento

illegittimo, idoneo a determinare una nullità ex art. 178, primo

comma, lett. c) del c.p.p. Considerato in diritto

1. - La questione di costituzionalità in esame investe l'art.

416, secondo comma, del codice di procedura penale (d.P.R. 22

settembre 1988, n. 447), dove si dispone che con la richiesta di

rinvio a giudizio il pubblico ministero trasmette al giudice per le

indagini preliminari "il fascicolo contenente la notizia del reato,

la documentazione relativa alle indagini espletate ed i verbali degli

atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari. Il

corpo del reato e le cose pertinenti il reato sono allegati al

fascicolo, qualora non debbano essere custoditi altrove".

Ad avviso del giudice remittente, la disposizione in questione -

ove risulti interpretata nel senso che dalla stessa non discende un

obbligo per il p.m. di mettere a disposizione del giudice per le

indagini preliminari, ai fini dello svolgimento dell'udienza

preliminare, l'intero fascicolo processuale - dovrebbe ritenersi

incostituzionale per violazione: a) dell'art. 24 Cost., in quanto

consentirebbe al p.m. di sottrarre al contraddittorio atti

utilizzabili dalla difesa anche ai fini della scelta di un rito

alternativo; b) degli artt. 101 e 102 Cost., in quanto limiterebbe

indebitamente le attribuzioni spettanti all'organo giudicante,

costringendo il giudice dell'udienza preliminare ad assumere le

proprie determinazioni senza la certezza della conoscenza di tutto il

materiale raccolto, utile ai fini della decisione.

2. - La questione non è fondata.

Ad avviso del giudice remittente la norma impugnata non

determinerebbe a carico del p.m. l'obbligo di trasmettere al giudice

dell'udienza preliminare l'intera documentazione relativa agli atti

compiuti nel corso delle indagini preliminari, consentendo allo

stesso p.m. un potere di scelta degli atti da trasmettere ai fini del

sostegno della domanda di rinvio a giudizio.

Questa interpretazione non può essere accolta, dal momento che la

norma impugnata - nel fare riferimento sia, in generale, alla

"documentazione relativa alle indagini espletate" sia, in

particolare, a taluni atti (quali quelli relativi alla notizia del

reato ed ai verbali raccolti dal giudice per le indagini preliminari)

- pone a carico del p.m. l'obbligo di trasmettere al giudice

dell'udienza preliminare tutti gli atti attraverso cui l'indagine

preliminare si è sviluppata e che concorrono a formare il fascicolo

processuale nella sua interezza.

A dare fondamento a tale lettura della norma concorrono - oltre ai

lavori preparatori, dove il contenuto del fascicolo da trasmettere

con la richiesta di rinvio a giudizio viene indicato con riferimento

all'"intera documentazione degli atti compiuti dalla polizia

giudiziaria e dal pubblico ministero" (cfr. Relazione al progetto

preliminare, pag. 226, sub art. 413) - numerosi e convergenti

elementi di ordine sistematico, da cui è possibile desumere che la

scelta operata su questo punto dal legislatore è stata nel senso di

una "discovery" piena, fin dall'udienza preliminare, degli atti

compiuti nel corso delle indagini preliminari.

A questo proposito va, in primo luogo, sottolineato che la

disciplina espressa dalla norma impugnata trova il suo completamento

nell'art. 130, primo comma, delle disposizioni di attuazione del

codice di procedura penale, secondo cui, quando gli atti

dell'indagine preliminare riguardano più persone o più imputazioni,

"il pubblico ministero forma il fascicolo previsto dall'art. 416,

comma secondo, del codice, inserendovi gli atti ivi indicati per la

parte che si riferisce alle persone ed alle imputazioni per cui viene

esercitata l'azione penale". Questa previsione - se rappresenta una

deroga all'obbligo generale che l'art. 416, secondo comma, pone a

carico del p.m. - non conferisce allo stesso p.m. un potere

discrezionale in ordine alla formazione del fascicolo da trasmettere

al giudice dell'udienza preliminare, dal momento che la separazione

dei fascicoli viene dalla norma collegata non ad un potere di scelta

del p.m., ma all'esigenza oggettiva di procedere alla separazione dei

processi in relazione all'esistenza di diversi imputati o di diverse

imputazioni.

In secondo luogo, va aggiunto il richiamo alla disposizione

formulata nel terzo comma dell'art. 419 dove, con riferimento agli

atti introduttivi dell'udienza preliminare, si prevede che il

giudice, nel dare comunicazione al p.m. dell'avviso relativo a tale

udienza, inviti lo stesso p.m. "a trasmettere la documentazione

relativa alle indagini eventualmente espletate dopo la richiesta di

rinvio a giudizio". Anche questa norma concorre a sottolineare

l'esigenza che la documentazione da sottoporre al vaglio dell'udienza

preliminare non presenti lacune così da consentire al giudice ed

alle parti una conoscenza piena di tutte le attività istruttorie

fino a quel momento espletate.

Occorre, infine, tener presente la disciplina formulata negli

artt. 431 e 433 c.p.p. ai fini della formazione del fascicolo per il

dibattimento e del fascicolo del p.m. Tale disciplina conferisce al

giudice delle indagini preliminari il potere di formulare le

"prescrizioni" che devono guidare, dopo l'adozione del decreto che

dispone il giudizio, la formazione da parte della cancelleria del

fascicolo per il dibattimento, nel quale vengono raccolti gli atti

elencati nell'art. 431, mentre gli atti diversi da quelli previsti

dall'art. 431, insieme agli atti acquisiti nell'udienza preliminare

ed al verbale dell'udienza, vengono trasmessi al p.m. ai fini della

formazione del suo fascicolo. Anche da queste disposizioni risulta

convalidata la tesi della completezza del fascicolo di cui il giudice

per le indagini preliminari deve disporre ai fini dello svolgimento

dell'udienza preliminare. Il fascicolo per il dibattimento, di cui

all'art. 431, ed il fascicolo del p.m., di cui all'art. 433,

raccolgono, infatti, l'intera documentazione assunta fino alla data

del decreto che

dispone il giudizio (non prevedendo la disciplina del processo la

presenza di ulteriori fascicoli), ma tale documentazione non può non

essere conosciuta dal giudice nella sua integralità, ove si voglia

garantire allo stesso il potere, previsto dalla legge, di impartire,

dopo il rinvio a giudizio, le "prescrizioni" volte a indirizzare la

cancelleria sia ai fini della formazione del fascicolo per il

dibattimento che ai fini della trasmissione degli atti residui al

p.m.

3. - Una volta riconosciuto che l'art. 416, secondo comma, c.p.p.,

nella sua corretta lettura, non conferisce al p.m. un potere di

scelta degli atti da trasmettere al giudice per le indagini

preliminari insieme con la richiesta di rinvio a giudizio, imponendo

allo stesso p.m. l'obbligo di trasmettere l'intera documentazione

raccolta nel corso delle indagini, vengono a cadere le censure formulate con l'ordinanza di rimessione in riferimento sia all'art. 24

che agli artt. 101 e 102 Cost. La trasmissione dell'intero fascicolo

processuale da parte del p.m. comporta, infatti, da un lato, che

nessun atto inerente alle indagini espletate fino all'udienza

preliminare possa essere sottratto alla piena conoscenza delle parti;

dall'altro, che nessuna indebita limitazione possa essere apposta

alla cognizione del giudice per le indagini preliminari ai fini

dell'adozione delle determinazioni allo stesso spettanti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

sollevata, con l'ordinanza di cui in epigrafe, nei confronti

dell'art. 416, secondo comma, c.p.p., in relazione agli artt. 24, 101

e 102 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, 20 marzo 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 5 aprile 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:145 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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