Corte costituzionale

Sentenza n. 145/1974

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/05/1974 · relatore Ercole Rocchetti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 29,

secondo comma, della legge 25 novembre 1962, n. 1684 (Provvedimenti per

l'edilizia, con particolari prescrizioni per le zone sismiche),

promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 24 novembre 1971 dal pretore di San Giovanni

Rotondo nel procedimento penale a carico di Palladino Ruggero, iscritta

al n. 32 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 78 del 22 marzo 1972;

2) ordinanza emessa il 23 maggio 1972 dal pretore di San Giovanni

Rotondo nel procedimento penale a carico di Delli Muti Vincenzo,

iscritta al n. 335 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 304 del 22 novembre 1972;

3) ordinanza emessa il 1 dicembre 1972 dal pretore di San Giovanni

in Fiore nel procedimento penale a carico di Romano Antonio, iscritta

al n. 180 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 176 dell'11 luglio 1973;

4) ordinanza emessa il 14 maggio 1973 dal pretore di Rossano nel

procedimento penale a carico di Allevato Mario, iscritta al n. 396 del

registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 294 del 14 novembre 1973.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 3 aprile 1974 il Giudice relatore

Ercole Rocchetti;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso del procedimento penale a carico di Palladino

Ruggero, imputato del reato di cui all'art. 25 della legge 25 novembre

1962, n. 1684, per aver eseguito una sopraelevazione abusiva ad un suo

fabbricato, il pretore di San Giovanni Rotondo, con ordinanza 24

novembre 1971, ha proposto, con riferimento agli artt. 24 e 3 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 29,

secondo comma, della citata legge n. 1684 del 1962, nella parte in cui

consente all'ingegnere capo del genio civile di compiere accertamenti

di carattere tecnico in ordine alle violazioni delle norme previste

dalla legge antisismica.

Secondo il giudice a quo, tale disposizione violerebbe il diritto

di difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione, in quanto

conferirebbe all'ingegnere capo del genio civile, da ritenere agisca

come ufficiale di polizia giudiziaria, la facoltà di compiere indagini

tecniche, senza assicurare all'imputato, o all'indiziato di reato,

quelle garanzie previste dagli artt. 304 bis, ter e quater del codice

di procedura penale, garanzie attuabili in concreto con la nomina del

difensore, ai sensi dell'art. 390 dello stesso codice.

L'ordinanza di rinvio assume inoltre che la norma impugnata sotto

un diverso profilo potrebbe violare il diritto di difesa e il principio

di eguaglianza in quanto, attribuendo all'ingegnere capo del genio

civile la facoltà di esperire indagini di polizia, consentirebbe la

citazione immediata di un determinato imputato a giudizio, con

disparità di trattamento con altro imputato nei cui confronti quelle

stesse indagini fossero svolte dal pretore, previo il necessario

interrogatorio sui fatti oggetto dell'imputazione.

La dedotta questione, secondo il pretore, sarebbe rilevante anche

se, in concreto, nel giudizio a quo non risulta che siano state

espletate indagini da parte dell'ingegnere capo del genio civile,

perché la rilevanza deve valutarsi ex ante, in relazione alla

probabilità che l'accertamento tecnico intervenga ed abbia

l'attitudine di incidere sulla definizione del giudizio.

L'ordinanza è stata ritualmente notificata comunicata e

pubblicata.

2. - Con altre due ordinanze, emesse il 23 maggio 1972 e il 1

dicembre 1972, rispettivamente nei procedimenti penali a carico di

Delli Muti Vincenzo e Romano Antonio, lo stesso pretore di San Giovanni

Rotondo e quello di San Giovanni in Fiore hanno proposto, con

riferimento al solo art. 24 della Costituzione, la questione di

legittimità costituzionale del citato art. 29, secondo comma, nella

parte in cui consente all'ingegnere capo del genio civile di compiere

accertamenti di carattere tecnico, senza assicurare all'indiziato di

reato le garanzie previste dagli artt. 390, 304 bis, ter e quater del

codice di procedura penale.

Negli stessi termini la questione è stata altresì proposta dal

pretore di Rossano con ordinanza 14 maggio 1973 emessa nel procedimento

penale a carico di Allevato Mario.

3. - Nel giudizio promosso con ordinanza 24 novembre 1971, è

intervenuto dinanzi alla Corte il Presidente del Consiglio dei

ministri, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che

venga dichiarata infondata la dedotta questione di legittimità

costituzionale.

La difesa dello Stato osserva che il vigente art. 225 del codice di

procedura penale, nel testo di cui all'art. 3 della legge 18 marzo

1971, n. 62, stabilisce che devono, nel caso delle indagini di polizia

giudiziaria, osservarsi le norme sulla istruzione formale, comprese

quelle relative alla assistenza dei difensori a determinati atti, tra

cui gli accertamenti tecnici. Questa disposizione è, secondo

l'Avvocatura, una norma generale di procedura, che si applica a tutte

le indagini di polizia, anche a quelle previste da leggi speciali, a

meno che queste, oltre all'attribuzione della competenza, non

dispongano diversamente in ordine alle forme e al procedimento da

seguire nel compimento delle attività istruttorie. Ora, poiché la

norma impugnata non contiene alcuna disposizione del genere,

l'Avvocatura ritiene che l'ingegnere capo del genio civile, nel

compiere gli accertamenti di carattere tecnico di cui all'art. 29 della

legge n. 1684 del 1962, deve attenersi alle regole poste dall'art. 225

c.p.p., ivi compresa quella fondamentale della nomina del difensore, e

al rispetto delle formalità relative all'esecuzione delle perizie.

All'udienza di discussione la difesa dello Stato si è riportata

alle proprie deduzioni scritte. Considerato in diritto :

1. - Le ordinanze indicate in epigrafe sollevano una identica

questione di legittimità costituzionale. I relativi giudizi vanno

pertanto riuniti e definiti con unica sentenza.

2. - Nelle ordinanze di rinvio si deduce che l'art. 29 della legge

25 novembre 1962, n. 1684, contrasterebbe con gli artt. 24, secondo

comma, e 3, primo comma, della Costituzione perché conferisce

all'ingegnere capo del genio civile (che ha il compito di raccogliere e

di trasmettere, all'autorità giudiziaria, con le sue deduzioni, le

denunzie in materia di violazione di norme antisismiche) la facoltà di

effettuare, se ne ravvisa la necessità, "ulteriori accertamenti di

carattere tecnico", senza assicurare all'indiziato di reato le garanzie

di difesa previste negli artt. 390, 304 bis, ter e quater del codice di

procedura penale.

3. - La questione non è fondata.

Ritiene la Corte che le premesse da cui muovono le ordinanze di

rimessione debbano essere senz'altro condivise: non può invero

dubitarsi che, nel compiere gli accertamenti di carattere tecnico

previsti dal citato art. 29, l'ingegnere capo del genio civile agisca

come ufficiale di polizia giudiziaria (art. 221, ultimo comma c.p.p.),

e che in tale qualità egli sia tenuto ad osservare nei confronti

dell'indiziato di reato tutte le garanzie difensive a quest'ultimo

spettanti in sede di indagini preliminari della polizia giudiziaria.

Da tali premesse, tuttavia, non può dedursi la illegittimità

costituzionale della norma denunziata per il solo fatto che essa si

limita ad attribuire al predetto funzionario il potere di compiere

determinati atti istruttori, nulla prescrivendo in merito alla

disciplina processuale da attuare per assicurare il rispetto di quelle

garanzie. È evidente, infatti, che quando una norma di una legge

speciale attribuisce a taluno il potere di procedere all'accertamento

di fatti costituenti reato, senza stabilire le modalità di esercizio

di tale potere, i relativi atti processuali vanno effettuati applicando

le disposizioni generali che, secondo la tipologia per essi prevista,

sono stabilite dal codice di procedura penale, anche per ciò che

concerne la tutela dei diritti di libertà assicurati dalla

Costituzione. Deve, pertanto, affermarsi, con riferimento alla norma

impugnata, che "gli accertamenti di carattere tecnico", cui è

autorizzato l'ingegnere capo del genio civile, vanno compiuti col

rispetto delle norme sancite per l'istruzione formale, e quindi con

tutte le garanzie del diritto di difesa, secondo quanto risulta

dall'art. 225 c.p.p. (nel testo di cui alla legge 18 marzo 1971, n. 62)

e dall'art. 223 dello stesso codice, nella formulazione risultante dopo

la sentenza di questa Corte n. 148 dell'anno 1969.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 29, secondo comma, della legge 25 novembre 1962, n. 1684,

contenente "Provvedimenti per l'edilizia, con particolari prescrizioni

per le zone sismiche", questione proposta con le ordinanze indicate in

epigrafe dai pretori di San Giovanni Rotondo, di San Giovanni in Fiore

e di Rossano, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 3, primo

comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 maggio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:145 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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