Corte costituzionale

Sentenza n. 141/1969

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 20/11/1969 · relatore Paolo Rossi

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 66 del testo

unico delle norme sulla finanza locale approvato con R.D. 14 settembre

1931, n. 1175 (conciliazione amministrativa per le trasgressioni in

materia di imposte di consumo), promosso con ordinanza emessa il 124

aprile 1968 dal pretore di Recanati nel procedimento penale a carico di

Principi Attilio, iscritta al n. 98 del Registro ordinanze 1968 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 170 del 6

luglio 1968.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udito nell'udienza pubblica del 15 ottobre 1969 il Giudice relatore

Paolo Rossi;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

A seguito di verbale della guardia di finanza, trasmesso

direttamente all'autorità giudiziaria (ed in secondo originale a

quella amministrativa), Principi Attilio veniva tratto a giudizio dal

pretore di Recanati per rispondere del delitto di evasione fraudolenta

dell'imposta di consumo, previsto e punito dall'art. 55 del testo

unico delle norme per la finanza locale (R.D. 14 settembre 1931, n.

1175).

Prima dell'apertura del dibattimento, il Principi chiedeva d'essere

ammesso all'oblazione processuale, determinandosi la somma da pagare ai

sensi degli artt. 66 e 59 del citato testo unico, e il pretore

respingeva tale istanza, osservando che le norme da applicarsi nella

specie (art. 66 del testo unico e artt. 235 e seguenti del R.D. 30

aprile 1936, n. 1138) non consentivano l'accoglimento della richiesta,

essendo riservato ogni potere in proposito all'autorità

amministrativa.

Eccepita l'illegittimità costituzionale del citato art. 66 ad

opera dell'imputato e del P.M., il giudice a quo dichiarava non

manifestamente infondata la questione, e con ordinanza 24 aprile 1968

rimetteva gli atti alla Corte costituzionale.

Mediante atto depositato il 5 luglio 1968 interveniva in giudizio

il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo dichiararsi

l'infondatezza del proposto giudizio di illegittimità.

La questione sottoposta all'esame della Corte si articola in

diversi aspetti che possono così enunciarsi:

1) Se l'art. 66, in relazione agli artt. 55, 59, 90 del R.D. 14

settembre 1931, n. 1175 (T.U. finanza locale) costituendo, in ipotesi,

"un esempio isolato di assoluta discrezionalità di una autorità

amministrativa non soltanto nel determinare la somma da versarsi per

estinguere il reato, ma in radice, nel decidere se ammettere o non

ammettere all'oblazione", dia luogo ad un potere arbitrario, in

contrasto con l'art. 3 della Costituzione, e se la norma impugnata,

conferendo al Sindaco (o alla Commissione consorziale) i poteri

sopraindicati, con esclusione di ogni controllo sull'esercizio dei

medesimi ad opera del giudice ordinario, non contrasti con l'art. 113

della Costituzione.

2) Se la norma impugnata, consentendo all'autorità amministrativa

di valutare se sussista o meno l'estremo della frode, elemento

discretivo tra i delitti e le contravvenzioni in tema di imposte di

consumo, dia luogo all'esercizio di funzioni giurisdizionali in

contrasto con l'art. 102 della Carta, e nel contempo non possa

precludere l'esercizio dell'azione penale, che è imposta al P.M.

dall'art. 112 della Costituzione, qualora l'autorità locale, esclusa

la frode, abbia ammesso il trasgressore alla definizione amministrativa

del reato.

3) Se la norma impugnata, e lo speciale procedimento in essa

previsto, disciplinato anche dall'art. 236 del relativo regolamento

(R.D. 30 aprile 1936, n. 1138), assicurino convenientemente l'esercizio

del diritto di difesa e se l'onere del deposito di una somma non

superiore ad un quarto del massimo dell'ammenda, a garanzia

dell'istanza di oblazione, non costituisca ostacolo all'esercizio di un

diritto, con conseguente violazione dell'art. 24 della Carta.

Quanto al denunziato contrasto dell'art. 66 T.U. finanza locale con

gli artt. 3 e 113 della Costituzione la Presidenza del Consiglio si

richiama alla decisione 8 luglio 1967, n. 95, con la quale questa Corte

dichiarò non fondate le questioni di legittimità costituzionale sorte

in tema di oblazione per le contravvenzioni alle norme sulla caccia e

ai regolamenti comunali.

Circa l'ipotizzata violazione degli artt. 102 e 112 della Carta, la

difesa dello Stato osserva che l'art. 66 T.U. finanza locale, mentre

non dà luogo ad un tipo di valutazione diverso da quello che viene

abitualmente svolto dalla pubblica amministrazione nella definizione

amministrativa delle contravvenzioni, non preclude l'esercizio

dell'azione penale da parte del P.M., esercizio che rimane pieno nella

ipotesi delittuosa e condizionato, invece, alla mancata conciliazione

nelle fattispecie contravvenzionali.

In ordine alla denunziata violazione degli artt. 113 e 24 della

Costituzione, la Avvocatura osserva che il provvedimento del Sindaco (o

della Commissione consorziale) non è sottratto alla tutela

giurisdizionale, in quanto può essere impugnato (art. 90 T.U. finanza

locale) davanti al Consiglio di Stato.

Infine al rilievo di un possibile contrasto con il principio

sancito dall'art. 24 della Costituzione derivante dall'obbligo di

accompagnare la domanda di oblazione con un deposito stabilito

dall'ufficio delle imposte in misura non superiore al quarto del

massimo dell'ammenda (art. 236 regolamento approvato con R.D. 30 aprile

1936, n. 1138), si oppone che il denunciato, ove ritenga di non essere

responsabile, non ha che da affrontare il giudizio, nulla depositando a

garanzia, libero di difendersi nel modo da lui ritenuto migliore. Considerato in diritto :

Il pretore di Recanati ha sottoposto all'esame della Corte la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 66 del testo unico

per la finanza locale sotto i seguenti profili: a) che il potere

discrezionale attribuito all'autorità amministrativa di ammettere o

meno un soggetto all'oblazione, potrebbe violare il principio

costituzionale di eguaglianza nonché l'art. 113 della Carta, essendo

espressamente escluso il sindacato giurisdizionale su di esso; b) che

il suddetto potere, implicando la valutazione della sussistenza

dell'estremo della frode, elemento discretivo tra i delitti e le

contravvenzioni in tema di imposte di consumo, potrebbe dar luogo

all'esercizio di funzioni giurisdizionali e alla preclusione

dell'azione penale, in contrasto con gli artt. 102 e 112 della

Costituzione; c) che il denunciato procedimento di oblazione,

condizionando l'esame della domanda di conciliazione al previo deposito

di una cauzione (art. 236 del regolamento) violerebbe il diritto di

difesa.

1. - Va in primo luogo rilevato che la norma impugnata, con

l'attribuire al Sindaco e alla Commissione consorziale il potere di

determinare volta per volta la somma da versare a titolo di oblazione,

soddisfa l'esigenza di adeguare il disposto normativo alla

particolarità del caso concreto, il che è indispensabile per

realizzare nei suoi veri termini il principio di eguaglianza, che si

traduce, in siffatti casi, in un principio di giusta proporzione

(sentenza n. 95 del 1967).

Aggiungasi, per quanto attiene al più ampio potere di decidere se

ammettere o meno un soggetto alla conciliazione amministrativa, che

esso non si risolve in una mera facoltà non legittimando la norma

impugnata un trattamento differenziato di casi uguali. Invero

l'esercizio di tale potere, regolato dai comuni principi che assicurano

la legittimità dell'azione amministrativa, è suscettibile di riesame

mediante i ricorsi amministrativi.

Non può tuttavia ignorarsi che la disposizione impugnata, pur

ammettendo espressamente i ricorsi amministrativi contro la decisione

sull'istanza di oblazione, sembra aver voluto escludere ogni forma di

ulteriore tutela giurisdizionale mediante l'inciso "e non compete

gravame davanti all'autorità giudiziaria".

Tale disposto contrasta con il principio costituzionale secondo cui

contro gli atti della pubblica Amministrazione è sempre ammessa la

tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi

agli organi di giurisdizione ordinaria e amministrativa (art. 113 della

Costituzione).

Eliminato il predetto inciso, la discrezionalità in esame, del cui

esercizio la pubblica amministrazione deve dar conto, è certamente

sindacabile in sede di controllo giurisdizionale di legittimità ed il

privato può in tal modo far accertare l'eventuale vizio di disparità

di trattamento, sicché si palesa insussistente l'asserita violazione

dell'art. 3 della Costituzione. Esula poi dalla competenza di questa

Corte l'esame dei limiti temporali entro i quali l'istanza di

conciliazione amministrativa può essere presentata.

2. - Deve ancora riaffermarsi il principio che "non può dirsi

esercizio di giurisdizione il potere di valutazione, che, come nel caso

dell'istanza di oblazione, viene attribuito alla autorità

amministrativa, potere che, pur importando una valutazione del singolo

caso, rimane di natura amministrativa e si svolge prima ed al di fuori

del processo giurisdizionale" (sentenza n. 95 del 1967).

Né può ritenersi che la facoltà della pubblica Amministrazione

di conciliare la trasgressione in caso ravvisi l'insussistenza della

frode, precluda necessariamente l'esercizio della azione penale per

delitto da parte degli organi che ne sono investiti qualora ne

ricorrano gli estremi. Invero l'avvenuta oblazione non può impedire

l'azione penale per una imputazione a titolo di delitto, per

fattispecie riconosciute diverse e delittuose dall'organo giudiziario.

Si palesa quindi insussistente anche l'asserita violazione degli

artt. 102 e 112 della Costituzione.

3. - In ordine, infine, al preteso contrasto tra l'art. 24 della

Carta e l'onere di versare una cauzione perché l'istanza di ohlazione

possa essere presa in esame, occorre osservare, da un lato, che la

richiesta garanzia non incide sul diritto alla tutela giudiziale di

colui che ritenga di non aver commesso alcuna infrazione, il quale

potrà far valere tutte le sue ragioni, senza oneri, nel procedimento

penale; dall'altro, che il versamento di una modesta somma a garanzia

soddisfa l'esigenza di evitare domande meramente dilatorie e non

contrasta, secondo il costante orientamento della Corte, con l'invocato

art. 24 della Costituzione.

Né può ignorarsi che un eventuale conflitto tra la norma di legge

impugnata e la disposizione regolamentare, che prevede la suddetta

cauzione (art. 236 citato RD.), rientra nella competenza dell'autorità

giudiziaria ordinaria.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 66 del RD. 14

settembre 1931, n. 1175 (T.U. delle norme per la finanza locale),

limitatamente all'inciso "e non compete gravame davanti all'autorità

giudiziaria".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 novembre 1969.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1969:141 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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