Corte costituzionale

Sentenza n. 140/1982

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/07/1982 · relatore Alberto Malagugini

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 102 del

codice penale, promosso con ordinanza emessa il 26 gennaio 1978 dal

magistrato di sorveglianza del Tribunale di Bologna, negli atti

relativi ad applicazione ed esecuzione di misure di sicurezza a carico

di Celeghini Franco, iscritta al n. 214 del registro ordinanze 1978 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 186 del 5

luglio 1978.

Udito nell'udienza pubblica del 10 febbraio 1982 il Giudice

relatore Alberto Malagugini.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza in data 26 - 1 - 1978 il magistrato di sorveglianza

del Tribunale di Bologna, in sede di decisione sulla richiesta del

Procuratore della Repubblica di Ferrara di dichiarare Celeghini Franco

- ricorrendone i presupposti - delinquente e contravventore abituale,

sollevava d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art.

102 c.p., assumendone il contrasto con l'art. 25 Cost.

Premessa la "assoluta rilevanza" della questione, si osservava

nell'ordinanza che nel vigente codice penale il legislatore aveva

inteso risolvere la contraddizione conseguente al fatto di far derivare

"da un solo comportamento antigiuridico due conseguenze sostanzialmente

punitive" (pena e misure di sicurezza) assegnando a quest'ultime un

contenuto "educativo e risocializzante attraverso il lavoro inteso come

ergoterapia". "La chiave di volta di tutto il sistema" delle misure di

sicurezza - prosegue l'ordinanza - è costituita dalla "pericolosità

sociale" (categoria definita come "assolutamente metagiuridica"), e ad

essa, "per il combinato disposto degli artt. 199 c.p. e 25 Cost., va

esteso il principio distretta legalità": sicché nessuno può essere

sottoposto a misure di sicurezza se non ritenuto socialmente

pericoloso, e ciò non può avvenire se non nei casi previsti dalla

legge (arg. Ex art. 207 c.p.), in taluni dei quali si richiede

l'accertamento di detta qualità (art. 204 cpv ). Questa, "secondo lo

stesso sistema previsto dal codice, non può essere ricavata

prescindendo dal dato soggettivo" e dall'accertamento della

pericolosità in concreto da parte del giudice: accertamento che

l'art. 203 c.p. ancora ai criteri contenuti nell'art. 133 c.p.

Al di fuori di tale sistema si porrebbe invece, secondo il giudice

a quo, la norma di cui all'art. 102 c.p. "Parlare infatti - si legge

testualmente nell'ordinanza - di una abitualità presunta, quindi di

una pericolosità presunta per legge, più che una contraddizione è

una tautologia"; e "presumere per legge che un individuo sia

socialmente pericoloso vuol dire in sostanza sottoporlo a misura di

sicurezza, prescindendo dall'accertamento della pericolosità sociale,

qualità da individuare di volta in volta ed in relazione al singolo

soggetto, al di fuori dei casi previsti dalla legge e quindi in

contrasto con quanto dispone in materia l'art. 25 Cost.".

L'ordinanza, notificata e comunicata come per legge, veniva

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 5 luglio 1978.

Nel giudizio così instaurato non sono intervenuti né il

Presidente del Consiglio dei Ministri, né la parte privata. Considerato in diritto :

1. - L'art. 102 cod. pen. stabilisce che "è dichiarato delinquente

abituale chi, dopo essere stato condannato alla reclusione in misura

superiore complessivamente a cinque anni per tre delitti non colposi,

della stessa indole, commessi entro dieci anni, e non contestualmente,

riporta un'altra condanna per un delitto non colposo, della stessa

indole, e commesso entro i dieci anni" (computati nei modi stabiliti

dal secondo comma) "successivi all'ultimo dei delitti precedenti". La

dichiarazione di abitualità importa (art. 109 c.p.) l'applicazione di

una misura di sicurezza - assegnazione ad una colonia agricola o a una

casa di lavoro per un periodo non inferiore a 2 anni (artt. 216 e 217

c.p.); ricovero in un riformatorio giudiziario di durata non inferiore

a tre anni, se si tratta di minore degli anni 18 (art. 226 c.p.) -

nonché altri effetti previsti da particolari disposizioni di legge.

Ove non ricorrano le condizioni stabilite dall'art. 102, il codice

penale prevede (art. 103) che possa essere dichiarato delinquente

abituale anche chi, ricorrendo determinati presupposti (condanna per

due delitti non colposi, seguita da altra condanna per delitto, pure

non colposo), sia ritenuto dal giudice dedito al delitto, in base alla

valutazione di una serie di circostanze indicate nell'art. 133 del

codice penale.

2. - Il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale del

sopra riportato art. 102 del codice penale, in riferimento all'art. 25

Cost. Ciò perché "presumere per legge che un individuo sia

socialmente pericoloso" "prescindendo dall'accertamento" in concreto,

caso per caso, "della pericolosità sociale", alla stregua dei criteri

dettati dall'art. 203 del codice penale, significherebbe "sottoporlo a

misura di sicurezza" "al di fuori dei casi previsti dalla legge e

quindi in contrasto con quanto dispone in materia l'art. 25 Cost.".

Così argomentando, il giudice a quo, in realtà, pone in

discussione il sistema normativo (artt. 102, 109, primo comma, 204,

secondo comma, 216, primo comma, numero 1, 226 del codice penale) che

presume la pericolosità sociale del delinquente abituale e lo

assoggetta perciò a misura di sicurezza detentiva, mentre è evidente

che il parametro invocato è costituito dal terzo ed ultimo comma

dell'art. 25 Cost.

Invero, la presunzione legislativamente posta (art. 102 del codice

penale) di abitualità nel delitto si identifica con la presunzione di

pericolosità sociale del delinquente abituale (art. 204, secondo

comma, c.p.) e comporta, obbligatoriamente ed automaticamente,

l'applicazione della misura di sicurezza detentiva dell'assegnazione a

una colonia agricola o ad una casa di lavoro o ad un riformatorio

giudiziario (art. 109, primo comma, 216, primo comma n. 1, 226 del

codice penale) per la durata minima legislativamente prevista (artt.

217 e 226 del codice penale).

Nel sollevare la questione peraltro, il giudice a quo sembra

presupporre che il sistema delle misure di sicurezza contenuto nel

vigente codice penale sia informato al principio dell'accertamento

giudiziale, in concreto e caso per caso, della pericolosità sociale

del soggetto cui le misure in questione vanno applicate; principio col

quale contrasterebbe la presunzione ex lege della pericolosità del

delinquente abituale. Un esame della normativa sulle misure di

sicurezza porta invece, agevolmente e pacificamente a riconoscere che

si tratta di un sistema "misto", fondato in parte sulla pericolosità

accertata dal giudice ed in parte sulla pericolosità presunta dalla

legge. Le disposizioni sopra richiamate in tema di abitualità nel

delitto sono, dunque, perfettamente coerenti con tale sistema.

3. - Ciò posto, giova ricordare che questa Corte ha più volte, ed

anche recentemente (sentenza n. 139/82) riconosciuto la legittimità

in via di principio, nel campo delle misure di sicurezza, del ricorso a

presunzioni legali di pericolosità, cioè a tecniche normative di

tipizzazione di "fattispecie di pericolosità" cui collegare

l'applicazione obbligatoria ed automatica di determinate misure,

indipendentemente da ogni altra considerazione e da eventuali ulteriori

accertamenti. Ha precisato inoltre, che qualora tali presunzioni siano

razionalmente fondate su "comuni esperienze" (cioè sull'id quod

plerumque accidit), esse, lungi dal contrastare col principio di

legalità contenuto nell'art. 25, ultimo comma, Cost., ne costituiscono

una diretta e naturale applicazione, essendo insita in tale principio

"l'esigenza di una determinazione legale sufficientemente precisa dei

presupposti delle misure di sicurezza" (sent. n. 139/82). La riserva di

legge sancita nell'art. 25, ultimo comma, Cost., in altri termini,

demanda alla competenza esclusiva del legislatore la determinazione

degli elementi costitutivi delle fattispecie condizionanti

l'applicazione delle misure: sicché rientra nella discrezionalità del

legislatore stesso anche lo stabilire se e quali spazi sia opportuno

riservare all'accertamento ed alla valutazione discrezionale del

giudice in relazione al singolo caso concreto.

4. - Sulla base di tali considerazioni è agevole riconoscere il

fondamento razionale della qualificata presunzione di pericolosità

criminale che si esprime nell'abitualità nel delitto. In essa, il

giudizio prognostico - e quindi fondato, anche testualmente (art. 203

del codice penale) su criteri probabilistici - circa la commissione di

nuovi fatti di reato da parte del soggetto in esame è desunto non

dalla semplice reiterazione di fatti delittuosi già giudizialmente

accertati e ritenuti di una certa gravità (in ragione della pena

complessiva irrogata), ma dal trovarsi, essi fatti, in un rapporto

temporale significativo aifini di tale giudizio e dall'essere, in

quanto della stessa indole, rivelatori di un'identica, specifica

capacità criminale.

È quindi ragionevole - come la Corte ha già avuto modo di

rilevare (cfr. sentenze 168/62 e 19/74) - che a tale combinazione di

elementi la legge attribuisca "generalizzata significazione - al fine

della prevenzione criminale" - e che perciò ne tragga - così

garantendo anche uguaglianza di trattamento - una regola di giudizio

vincolante. Si tratta, invero, di valutazioni desunte dalla comune

esperienza e corrispondenti ad indicazioni socio - criminologiche il

cui apprezzamento è rimesso alla discrezionalità del legislatore: il

quale è, perciò, libero di riconnettervi la regolamentazione

giuridica ritenuta più appropriata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 102 cod. pen. sollevata in riferimento all'art. 25 Cost. dal

giudice di sorveglianza presso il Tribunale di Bologna con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:140 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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