Corte costituzionale

Sentenza n. 138/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/04/1998 · relatore Carlo Mezzanotte

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 62, n. 6, prima

parte, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 18 marzo

1997 dalla Corte d'appello di Trieste, iscritta al n. 252 del

registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 gennaio 1998 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento penale, la Corte d'appello di

Trieste, con ordinanza del 18 marzo 1997, ha sollevato, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 62, n. 6, prima parte, del codice penale,

che prevede come circostanza attenuante l'avere, prima del giudizio,

riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso.

Il giudice a quo rileva che, secondo il prevalente orientamento

interpretativo della Corte di cassazione, andrebbe esclusa

l'applicabilità dell'attenuante in esame allorché al risarcimento

del danno cagionato alla persona offesa abbia provveduto, in forza di

contratto di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi,

la compagnia assicuratrice, mentre la stessa attenuante sarebbe,

invece, applicabile al "soggetto non assicurato che abbia quindi

personalmente provveduto al risarcimento del danno".

Così interpretata, la disposizione censurata sarebbe in contrasto,

ad avviso del remittente, con l'art. 3 della Costituzione per

l'ingiustificato privilegio accordato al soggetto che, in contrasto

con la legge, non si assicura per la responsabilità civile contro

terzi.

La questione sarebbe, d'altra parte, rilevante nel giudizio a quo

poiché l'imputato avrebbe provato l'avvenuto risarcimento del danno

ad opera della sua compagnia di assicurazione e, tuttavia, allo

stato, non potrebbe fruire dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6,

del codice penale.

2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

In primo luogo, l'Avvocatura osserva che la giurisprudenza della

Corte di cassazione richiamata dal giudice a quo non costituirebbe

"diritto vivente" poiché la stessa Corte si sarebbe pronunciata

anche in senso difforme, riconoscendo l'applicabilità

dell'attenuante in ipotesi di risarcimento del danno da parte

dell'assicuratore in forza di contratto di assicurazione stipulato

dall'imputato o comunque nell'interesse del medesimo. Pertanto, in

presenza di una oscillazione giurisprudenziale, il remittente ben

avrebbe potuto (o addirittura dovuto) conformarsi all'interpretazione

ritenuta maggiormente aderente al parametro costituzionale.

In via subordinata, l'Avvocatura rileva che l'orientamento della

Cassazione richiamato dal giudice a quo sarebbe conforme sia alla

ratio della norma (la resipiscenza dell'imputato) che ai parametri

costituzionali invocati. In particolare, la Corte d'appello di

Trieste avrebbe errato nella individuazione del tertium comparationis

poiché l'esistenza di un contratto di assicurazione per la

responsabilità civile non impedirebbe all'imputato, a norma

dell'art. 1917 del codice civile, di risarcire personalmente il danno

e, quindi, di godere dell'attenuante in esame, assumendosi l'onere ed

il relativo rischio di richiedere poi all'assicurazione il pagamento

delle somme a tale titolo versate. Considerato in diritto

1. - Viene all'esame di questa Corte la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 62, n. 6, prima parte, del codice penale,

che prevede come circostanza attenuante l'avere prima del giudizio

riparato interamente il danno mediante il risarcimento di esso.

Secondo la Corte d'appello di Trieste, questa disposizione,

nell'interpretazione assunta dalla prevalente giurisprudenza di

cassazione, che ne esclude l'applicabilità nell'ipotesi in cui il

risarcimento sia stato effettuato, in forza di contratto di

assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi, dall'ente

assicuratore, contrasterebbe con l'art. 3 della Costituzione, per

l'ingiustificata disparità di trattamento tra chi abbia adempiuto

all'obbligo di stipulare un contratto per l'assicurazione contro la

responsabilità civile verso terzi derivante da circolazione di

veicoli o natanti a motore e chi invece, violando la legge, un tale

contratto non abbia stipulato.

2. - La questione non è fondata nei sensi di seguito precisati.

È vero che la prevalente giurisprudenza della Corte di cassazione,

della quale è espressione la sentenza delle sezioni unite 17 aprile

1989, n. 5909, ritiene non applicabile l'attenuante della riparazione

del danno prevista dall'art. 62, n. 6, del codice penale, nel caso di

risarcimento compiuto dall'ente assicuratore. Questo tradizionale

orientamento, che risale alla relazione al codice, è imperniato sul

rilievo che la circostanza di cui al citato art. 62, n. 6, prima

parte, ha natura soggettiva e si deve perciò risolvere in un

comportamento che denoti la volontà dell'imputato di riparare il

danno prodotto con la sua condotta criminosa, e quindi in una

tangibile manifestazione di resipiscenza che non potrebbe essere

riscontrata quando il risarcimento non sia effettuato personalmente e

direttamente dall'imputato medesimo, ma sia intervenuto ad opera

della compagnia assicuratrice.

Rileva però correttamente l'Avvocatura dello Stato che, nonostante

la richiamata giurisprudenza, non vi sono ostacoli a che il giudice

adotti della disposizione censurata una interpretazione adeguatrice,

tale cioè da risolvere immediatamente, e senza la necessità di una

pronuncia caducatoria di questa Corte, il dubbio di legittimità

costituzionale.

L'interpretazione fatta propria dal remittente non è, infatti, la

sola possibile, né l'orientamento che in essa si esprime può essere

considerato in questa sede diritto vivente. Successive sentenze della

stessa Corte di cassazione (ad es.: sez. III, 18 dicembre 1991, n.

12760), proprio muovendo dai profili di incostituzionalità connessi

alla prevalente interpretazione, affermano l'esigenza di svincolare

l'attenuante del risarcimento del danno dalla sua tradizionale

collocazione nel novero delle attenuanti soggettive e di ritenerla

tale solo quanto agli effetti, ai sensi dell'art. 70 cod. pen., ma

non anche ai fini del suo contenuto, l'analisi del quale dovrebbe

invece indurre a qualificarla come essenzialmente oggettiva. E

invero, a favore della qualificazione dell'attenuante in senso

oggettivo, sotto l'aspetto contenutistico, depongono concordi

argomenti testuali, logici e sistematici. In primo luogo, nessun

elemento, nella formulazione legislativa, conduce a ritenere che il

legislatore abbia assunto come fine dell'attenuante il ravvedimento

del reo.

Dal punto di vista logico, il fatto che il risarcimento debba

essere integrale e che non sia quindi ammessa una riparazione

parziale è, al contrario, indice non solo della irrilevanza degli

stati psicologici o dell'atteggiamento interiore del reo, ma del

preminente risalto che si intende dare alla figura della persona

offesa e all'esigenza che il pregiudizio da questa subìto a causa

del comportamento criminoso del colpevole sia interamente ristorato.

La considerazione dell'integralità del risarcimento è talmente

esclusiva che nemmeno il più evidente tra gli indici di

ravvedimento, quale in astratto potrebbe essere il trasferimento

spontaneo di tutti i beni dell'imputato a favore della persona

offesa, varrebbe a rendere operante l'attenuante se il riequilibrio

patrimoniale non risultasse pieno. È questo il segno che nel

conflitto di interessi tra reo e vittima del reato, regolato

dall'art. 62, n. 6, prima parte, cod. pen., l'interesse della vittima

non lascia alcuno spazio a pur eloquenti manifestazioni di

ravvedimento del reo, per le quali soccorrono oggi altri istituti del

diritto penale.

In verità, la pretesa che nel riconoscimento dell'attenuante debba

aversi riguardo al pentimento del reo, desunto dal sacrificio

patrimoniale a cui si sottopone personalmente come indice di

diminuita capacità a delinquere, sospingerebbe l'obbligazione verso

la finalità rieducatrice che è propria della pena. Ma non è questo

il fine dell'obbligazione risarcitoria che incombe sull'autore del

reato: nel sistema del codice penale tale obbligazione ha natura

civilistica ed è dotata di una finalità di emenda non maggiore di

quanta non ne possieda la generalità delle obbligazioni civili

nascenti da fatto illecito. L'art. 185 cod. pen. prevede che ogni

reato che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale

obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle

leggi civili, debbano rispondere per il fatto altrui; l'adempimento

di tale obbligazione può provenire indifferentemente dal reo o dal

responsabile civile, restando, nell'un caso e nell'altro, identica la

finalità della disposizione, che è quella del soddisfacimento della

pretesa del danneggiato mediante la reintegrazione del suo

patrimonio. Non diversa finalità, per la chiara correlazione

sistematica tra le due disposizioni, possiede l'art. 62, n. 6, prima

parte, del codice penale, col suo prevedere che il risarcimento del

danno sofferto dalla parte lesa debba essere integrale, ossia che

l'obbligazione civile nascente dal reato debba essere adempiuta, e

quindi estinta, prima del giudizio.

La sola variante che l'art. 62 introduce al regime delle

obbligazioni nascenti dal reato, rispetto al diritto civile, è che

agli effetti dell'attenuante non sono consentite dilazioni di

pagamento né sono ammessi modi di estinzione dell'obbligazione

diversi dall'adempimento. Ma è questa una variante che, lungi dal

deporre nel senso di una qualche finalità di rieducazione o di

emenda del reo, rafforza ancor più il carattere essenzialmente

oggettivo dell'attenuante e il suo essere ordinata al ristoro della

parte offesa onde risulti, con valutazione ex post meno grave la

vulnerazione dell'ordine giuridico provocata dal reato.

3. - Decisiva, ai fini di una corretta lettura della disposizione

censurata, è la considerazione che l'interpretazione dell'attenuante

in chiave meramente soggettiva, che ravvisasse in essa una finalità

rieducativa, contrasterebbe con l'art. 3 della Costituzione sotto i

molteplici profili evidenziati dal giudice remittente e dalla più

recente giurisprudenza della Corte di cassazione. Ne seguirebbe

infatti una arbitraria svalutazione dell'istituto dell'assicurazione

obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla

circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (legge 24 dicembre

1969, n. 990), istituto che svolge nel nostro ordinamento una

insostituibile funzione riequilibratrice, in attuazione degli

imperativi contenuti nell'art. 3 della Costituzione.

Alla base della scelta di politica sociale a favore

dell'assicurazione obbligatoria sta l'enorme sviluppo che ha avuto

negli ultimi decenni la motorizzazione civile. Se il fine preminente

è quello della tutela delle vittime della circolazione, non è

disgiunta da tale scelta, ed anzi le è inscindibilmente connessa, la

creazione di un contesto di generale sicurezza patrimoniale (alla

sicurezza tecnica provvedono altri istituti) quale condizione minima

di accettabilità degli attuali livelli del fenomeno. Di qui,

appunto, l'obbligo imposto ad ogni proprietario di veicolo di

trasferire ad un imprenditore specializzato, sottoposto a penetranti

controlli pubblici, il rischio della propria responsabilità civile,

affinché tale rischio sia ripartito fra tutti i proprietari di mezzi

di trasporto a motore in modo che il sacrificio di ciascuno sia

ridotto al minimo, e siano corrispondentemente massimizzate le

garanzie patrimoniali dei danneggiati, secondo un principio di

solidarietà che già questa Corte ha riconosciuto come fondamento

della legge n. 990 del 1969 (sentenze nn. 560 del 1987, 77 del 1983 e

56 del 1975).

Ebbene, l'interpretazione seguita dal giudice remittente,

nell'imporre all'imputato, con la cogenza che è propria delle norme

penali, l'onere di non avvalersi dell'assicurazione e di provvedere

personalmente al ristoro dei danni, finirebbe col negare l'anzidetta

funzione dell'assicurazione obbligatoria proprio nei frangenti nei

quali se ne rende più manifesta l'essenzialità: danni alle persone

e conseguenti obblighi risarcitori eccedenti le normali condizioni

patrimoniali dei proprietari di veicoli. E così, il risarcimento

del danno, strutturato nell'ordinamento generale attorno al principio

di solidarietà, verrebbe privato di quell'insieme organizzato di

garanzie patrimoniali che per volontà del legislatore

indefettibilmente l'accompagnano, e ridotto a prestazione personale

del danneggiante isolatamente considerato, secondo una visione

premoderna dell'istituto della responsabilità civile in questo

settore; una visione che non solo comporterebbe una macroscopica

disparità di trattamento tra danneggianti a seconda delle loro

condizioni patrimoniali, ma si risolverebbe in un inammissibile

restringimento del diritto alla resipiscenza o al ravvedimento che

verrebbe riservato alle sole persone provviste di mezzi finanziari

che siano in grado di provvedere personalmente all'integrale ristoro

dei danni. Ne risulterebbero, simmetricamente, coinvolte le parti

offese: la disposizione censurata, anziché assicurare quella tutela

risarcitoria completa e tempestiva che il testo dell'art. 62, n. 6,

prima parte, mostra di voler perseguire, verrebbe in una qualche

misura a limitare le loro opportunità di un risarcimento rapido,

riducendo la probabilità di un intervento sollecitatorio presso

l'ente assicuratore che un imputato, che potesse contare su

un'accezione oggettiva dell'attenuante, sarebbe, di norma,

interessato a compiere.

4. - Il principio di superiorità della Costituzione impone ai

giudici di scegliere tra più soluzioni astrattamente possibili

quella che pone la legge al riparo da vizi di legittimità

costituzionale. E nella specie l'interpretazione dell'art. 62, n. 6,

prima parte, del codice penale, non contraddetta dalla formulazione

testuale, tale da lasciare indenne la disposizione dal vizio di

costituzionalità che altrimenti la inficerebbe, è nel senso che

l'attenuante del risarcimento del danno in essa prevista sia operante

anche quando l'intervento risarcitorio, comunque riferibile

all'imputato, sia compiuto, prima del giudizio, dall'ente

assicuratore.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 62, n. 6, prima parte, del

codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dalla Corte d'appello di Trieste con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 aprile 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:138 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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