Corte costituzionale

Sentenza n. 136/1968

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/12/1968 · relatore Vincenzo Trimarchi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 94 e 98 del

Codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 14 giugno

1967 dal pretore di Livorno nel procedimento penale a carico di Bianchi

Daniela, iscritta al n. 196 del registro ordinanze 1967 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 271 del 28 ottobre 1967.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 23 ottobre 1968 la relazione del

Giudice Vincenzo Michele Trimarchi;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco

Casamassima, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel procedimento penale, con istruzione sommaria, iniziato dal

pretore di Livorno a carico di Daniela Bianchi per il reato di lesioni

colpose che questa avrebbe commesso in occasione di un incidente

stradale, nei confronti di Elio Citti, questi, persona offesa dal reato

e querelante, si costituiva parte civile, nominando un proprio

difensore di fiducia, e notificava copia del relativo atto alla

Bianchi. Il pretore disponeva perizia medica del Citti, ma non ordinava

che si procedesse agli avvisi prescritti dal combinato disposto degli

artt. 389, ultimo comma, 392 e 304 ter del Codice di procedura penale

perché riteneva rilevanti e non manifestamente infondate le questioni

di legittimità costituzionale dell'art. 98 del Codice di procedura

penale, ed in subordine, e sotto un duplice profilo, dell'art. 94 del

Codice di procedura penale, in relazione all'art. 91, comma primo, e

all'art. 92, comma primo, stesso codice, in riferimento agli artt. 24 e

3 della Costituzione. E con ordinanza del 14 giugno 1967, sollevava

formalmente codeste questioni.

2. - Ritenuto che dall'art. 98 del Codice di procedura penale "deve

desumersi che l'imputato, nel procedimento pretorile con istruzione

sommaria, non può fare opposizione alla costituzione di parte civile

durante tale fase", il pretore ravvisava in questo divieto una "grave

violazione del diritto di difesa dell'imputato (inteso, nella specie,

come diritto a dedurre vizi di forma o di sostanza contro l'avvenuta

costituzione)" garantito dall'art. 24 della Carta costituzionale.

In particolare, secondo il pretore, la facoltà di opporsi alla

costituzione di parte civile costituisce un aspetto preminente del

diritto di difesa dell'imputato sia in relazione agli aspetti

civilistici che vengono introdotti nel processo penale sia in relazione

agli effetti che ne possono derivare sul piano strettamente

penalistico. Con la costituzione di parte civile, infatti, accanto

all'accusa pubblica, entra in causa un soggetto, parimenti interessato

contro l'imputato sia a sostenerne e a dimostrarne la responsabilità

(ai fini dell'an debeatur), sia a dedurre e a dimostrare il quantum

debeatur. Codesto soggetto, da un canto coadiuva, seppure a fini

propri, la funzione della accusa pubblica e si pone contro l'imputato

come contraddittore, e dall'altro si presenta come elemento di

notevole, ma legittimo, disturbo di un bene pubblico, rappresentato dal

diritto dell'imputato, e di tutti, al sollecito svolgimento del

processo penale. D'altronde alla parte civile, pur nella fase

istruttoria, competono un autonomo e specifico potere di iniziativa e

di stimolo processuale e una serie di poteri di interferenza, il cui

rispetto comporta un appesantimento procedurale. Sin da quella fase,

per tanto, viene contrastata e può essere sensibilmente pregiudicata

la posizione processuale dell'imputato. Da ciò deriva l'interesse

dell'imputato ad opporsi alla costituzione di parte civile e cioè a

negare in radice l'anzidetta serie di poteri.

Per il pretore, non varrebbe, in contrario, opporre la qualifica di

precarietà o provvisorietà che spetta, durante la fase istruttoria,

alla costituzione di parte civile e alla decisione sulla eventuale

opposizione, quale deve intendersi strutturalmente delineata dal codice

di rito con i commi sesto e settimo dell'art. 97.

Non potrebbe, del pari, efficacemente sostenersi l'argomento che si

volesse desumere dai commi quarto e quinto dell'art. 97 del Codice di

procedura penale, circa un preteso scarso rilievo da darsi in sede

istruttoria all'opposizione, stante la possibilità di differire la

decisione su di essa ad altro momento dell'istruzione formale, o,

addirittura, al dibattimento.

Non potrebbe, altresì, opporsi che valida garanzia per l'imputato,

anche nella fase dell'istruzione sommaria pretorile, sia il disposto

dell'art. 99 del Codice di procedura penale, per il quale la

costituzione di parte civile può essere dichiarata inammissibile anche

di ufficio in qualsiasi stato del procedimento di primo grado.

Ed infine non si potrebbe sostenere che la peculiare struttura

della sommaria giustifichi il divieto di opposizione.

3. - Ad avviso del giudice a quo, il divieto per l'imputato di far

sentire formalmente la sua voce durante l'istruzione sommaria

pretorile, in difesa di quegli interessi che la parte civile mira a

pregiudicare, contrasta anche con l'art. 3 della Costituzione, tenuto

conto dei diritti che, al riguardo, spettano all'imputato

nell'istruzione formale. Non è da pensare, infatti, che l'istruzione

sommaria nei procedimenti per reati di competenza del pretore si

profili in situazioni diverse (reati di minore importanza) da quelle in

cui si inserisce l'istruttoria formale. Basti, infatti, considerare,

tra l'altro, che per motivi di connessione con un qualsiasi reato di

competenza superiore (e tali motivi, in certi casi, non potrebbero da

soli comportare una diversità di situazioni), un reato di competenza

del pretore meriterebbe anche per sé solo (stante il disposto

dell'art. 46, ultimo comma, del Codice di procedura penale) il

procedimento con rito formale (con la conseguente spettanza del diritto

di opposizione). Tutto ciò porta ad una evidente e incostituzionale

disparità di trattamento tra chi è perseguito dal pretore e chi da un

giudice di competenza superiore, anche per uno stesso reato.

4. - In linea subordinata il pretore di Livorno proponeva il

problema sotto il profilo dell'interpretazione dell'articolo 94 del

Codice di procedura penale. Se, infatti, codesta norma, contro

l'orientamento di giurisprudenza e dottrina, dovesse interpretarsi nel

senso che l'offeso dal reato può costituirsi parte civile nel corso

della sommaria pretorile, ma non è titolare di alcuno dei poteri

propri della parte civile, allora la norma, anche in relazione all'art.

91 del Codice di procedura penale, sarebbe in contrasto con l'art. 24,

comma primo, della Costituzione per violazione del diritto di azione e

si avrebbe un'ingiustificata disparità di trattamento per la parte

civile a seconda del tipo di istruzione. Interpretandosi, invece, la

norma del senso corrente, anche in rapporto all'art. 92 del Codice di

procedura penale, sarebbe violato il diritto di difesa dell'imputato

perché alla costituzione di parte civile, con tutti i poteri e le

facoltà che ne derivano, si contrapporrebbe l'impossibilità per

l'imputato d'opporsi.

5. - Affrontando da ultimo il problema della rilevanza della

sollevata questione, il pretore osservava che la rituale instaurazione

del contraddittorio fra le parti costituisce premessa essenziale di

qualsiasi procedimento e che, nella specie, all'accertamento peritale

(assolutamente necessario ai fini della decisione e per ciò disposto)

non può procedersi senza il preventivo avviso ai difensori delle parti

legittimamente in causa, e nel processo de quo tra queste non

rientrerebbe il Citti, qualora dovesse essere dichiarata

l'illegittimità costituzionale dell'art. 98 del Codice di procedura

penale e sino a quando, conseguentemente, non fosse consentito

all'imputato di opporsi alla costituzione della parte civile

(rendendosi applicabile a sensi dell'art. 392, comma primo, del Codice

di procedura penale, e con i prescritti adattamenti interpretativi,

l'art. 97 del Codice di procedura penale).

6. - E pertanto, il pretore di Livorno, con l'anzidetta ordinanza,

sollevava d'ufficio, in riferimento agli artt. 24 e 3 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale:

- dell'art. 98 del Codice di procedura penale in quanto con le

parole "contro la costituzione della parte civile... avvenuta

anteriormente può essere fatta opposizione al dibattimento", esclude

che l'imputato, nel procedimento pretorile con istruzione sommaria,

abbia il diritto di fare opposizione alla costituzione di parte civile

durante la fase istruttoria sommaria;

- ovvero, in subordine, dell'art. 94 del Codice di procedura

penale, in relazione all'art. 91, comma primo, dello stesso codice, in

quanto, con le parole "nei procedimenti di competenza del pretore la

dichiarazione è presentata nella cancelleria del giudice competente

per il giudizio", impedisce che la parte civile (pur costituita in

pendenza dell'istruzione sommaria) sia formalmente presente in giudizio

durante la stessa istruzione, non attribuendole alcuno dei poteri di

cui agli artt. 104, 304 bis, 304 ter, 304 quater e 323 e segg. del

Codice di procedura penale;

- ovvero, in via più subordinata dello stesso art. 94 del Codice

di procedura penale, in relazione all'art. 92, comma primo, dello

stesso codice, in quanto, con le parole ora riportate, il detto art. 94

del Codice di procedura penale consente, durante l'istruzione sommaria

pretorile, la formale presenza della parte civile con gli stessi

diritti e poteri che ad essa spettano nel corso dell'istruzione

formale, senza che l'imputato possa fare opposizione alla costituzione

di parte civile.

7. - L'ordinanza, notificata e comunicata regolarmente, veniva

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 28 ottobre 1967.

Nel giudizio spiegava intervento il Presidente del Consiglio dei

Ministri, con atto depositato il 17 novembre 1967 ed a mezzo

dell'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le sollevate

questioni fossero dichiarate non fondate. L'art. 98 del Codice di

procedura penale, infatti, non viola l'art. 24 della Costituzione

perché la parte civile non si pone sullo stesso piano dell'accusa

pubblica, coadiuvandone sia pure a fini propri la funzione e influendo

sull'accertamento delle verità materiali cui tende il processo penale.

La costituzione di parte civile concreta un tipico caso di intervento

del titolare di un'azione nel processo ad essa pregiudiziale, e la

ragione dell'istituto risiede in un interesse esclusivamente

civilistico e non in una finalità pubblicistica (quale potrebbe essere

quella di concorrere alla repressione del reato). E non rileva che in

fatto la parte civile possa influire, o si ritiene che possa influire,

sullo svolgimento del processo penale.

Il diritto per l'imputato d'opporsi alla costituzione di parte

civile attiene alla sua posizione di eventuale obbligato verso la parte

lesa dal reato. E dal disposto dell'art. 98 del Codice di procedura

penale non viene limitato minimamente. Nessun impedimento è frapposto

all'attività difensiva dell'imputato, e questi, difendendosi sul piano

penale, si difende altresì su quello civile, che è subordinato,

secondario ed eventuale rispetto al primo.

All'imputato non è precluso in alcun modo di contrastare la

pretesa della parte civile, ed è assicurato che la decisione in ordine

ad essa venga resa nel contraddittorio delle parti. Vi è solo una

limitazione del diritto di sollevare immediatamente questioni

concernenti la costituzione di parte civile, ma tale limitazione è

temporanea e giustificata dal sistema, perché l'opposizione alla

costituzione di parte civile è prevista nell'interesse generale della

rapidità e sveltezza della procedura (come risulta, tra l'altro, dagli

artt. 110, primo comma, 99, 97 e 98 del Codice di procedura penale e

come è comprovato dal disposto dello stesso art. 100, comma secondo).

Né può dirsi - osserva ancora l'Avvocatura dello Stato - che la parte

civile si presenta come elemento di notevole disturbo del diritto

dell'imputato e di tutti al sollecito svolgimento del processo e che

l'esercizio dei poteri ad essa spettanti contrasta e può pregiudicare

sensibilmente la posizione dell'imputato fin nella fase istruttoria.

Siffatto disturbo, attesa l'officialità del processo penale, si pone

esclusivamente su un piano di mero fatto e per ciò irrilevante; e

qualora si dovesse pensare che la presenza della parte civile elimina

le eventuali carenze del titolare dell'azione penale o del giudice, è

da escludere che negligenze e manchevolezze di tal genere possano

rientrare nella sfera del diritto di difesa dell'imputato.

È da considerare, infine, che il bene pubblico rilevante è non

solo il diritto dell'imputato al sollecito svolgimento del processo, ma

anche il diritto della parte lesa di vedersi risarciti i danni

conseguenti al reato.

Circa la pretesa illegittimità costituzionale dell'art. 98 del

Codice di procedura penale in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, l'Avvocatura dello Stato deduceva che la diversità della

disciplina, nell'istruzione sommaria ed in quella formale, trae origine

dalla diversità della situazione giuridica che le norme contemplano. I

due riti rispondono ad esigenze differenti, e dipende dal fatto

obiettivo rappresentato dal reato e dalle sue circostanze se l'imputato

debba essere perseguito con il rito sommario o con quello formale. E

nulla, infine, può ricavarsi, nel caso di connessione, dall'attrazione

presso il giudice superiore anche del reato di competenza del giudice

inferiore, perché l'imputato di detto reato si trova, nelle due

ipotesi, in una situazione affatto diversa obiettivamente.

In ordine alle questioni, profilate subordinatamente e gradatamente

nell'ordinanza, concernenti l'art. 94 del Codice di procedura penale,

l'Avvocatura dello Stato osservava che la prima è priva di fondamento

in quanto si presupponga che, nonostante la costituzione in pendenza

dell'istruzione sommaria, la parte civile non abbia (o non possa

esercitare) nessuno dei poteri ad essa conferiti dalla legge nella fase

istruttoria, e ciò perché la dottrina, la giurisprudenza, la prassi e

la logica negano ogni validità a detta interpretazione, ed è del pari

infondata la seconda questione, in quanto si presupponga che la parte

civile possa durante l'istruzione sommaria esercitare quei poteri e

l'imputato non abbia il potere di proporre opposizione, e ciò perché,

in tal caso, soccorrono decisamente gli argomenti sopra riportati e

sufficienti a dimostrare l'infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 98 del Codice di procedura penale (della quale

quella ora indicata rappresenta un semplice corollario). Considerato in diritto :

1. - La sollevata questione di legittimità costituzionale

dell'art. 98, comma primo, del Codice di procedura penale in

riferimento agli artt. 24, comma secondo, e 3 della Costituzione non

risulta fondata.

Con le parole: "contro la costituzione della parte civile avvenuta

durante le formalità di apertura del dibattimento o anteriormente può

essere fatta opposizione nel dibattimento", il legislatore esclude che

l'imputato durante l'istruzione sommaria pretorile possa proporre

opposizione contro la costituzione della parte civile avvenuta durante

la stessa fase. E tale divieto non comporta alcuna violazione del

diritto di difesa dell'imputato.

Codesto diritto va considerato nella sua interezza e non può

essere valutato solo con riferimento a specifiche articolazioni o a

particolari modi di essere. Nel processo penale la difesa per

l'imputato si sostanzia nella possibilità allo stesso riconosciuta di

contrastare l'accusa pubblica al fine di ottenere una pronuncia di

proscioglimento con la formula più ampia e, qualora dal reato

ascrittogli sia ipotizzabile la derivazione di un danno, di

insussistenza dei relativi presupposti soggettivi ed oggettivi.

Anche a volersi riportare a siffatto contenuto (che è il più

ampio possibile) del diritto di difesa, non ricorre l'assenta

violazione di esso a causa del detto disposto dell'art. 98, comma primo

del Codice di procedura penale.

Tenuto conto della struttura dell'istruzione sommaria (e che, nella

specie, il processo si è svolto davanti al pretore con istruzione

sommaria) e delle garanzie in essa spettanti all'imputato, deve

riconoscersi che sostanzialmente il diritto di difesa dell'imputato, in

generale, non è negato nella sua titolarità, né compresso nel suo

contenuto o ostacolato nel suo esercizio.

Con l'ordinanza di rimessione, invece, si assume che quel diritto

sarebbe gravemente violato per ciò che di esso costituisce aspetto

preminente la facoltà di opporsi alla costituzione di parte civile e

cioè di "dedurre vizi di forma o di sostanza contro l'avvenuta

costituzione".

Ma anche valutando il problema sotto questo specifico profilo, non

pare che si debba pervenire a diversa conclusione.

Con la costituzione di parte civile, il soggetto (che si ritiene)

danneggiato dal reato opera una scelta di fronte alle possibilità

offertegli dal legislatore, di esercitare l'azione civile davanti al

giudice civile ovvero nel procedimento penale. Perché la costituzione

diventi efficace, alla presentazione della relativa dichiarazione (nei

modi ed entro i termini di cui agli artt. 93 e segg. del Codice di

procedura penale) deve seguire la notificazione della stessa al

pubblico ministero e all'imputato (art. 95) ed eventualmente al

responsabile civile, sempre che la costituzione della parte civile non

avvenga durante le formalità di apertura del dibattimento e quindi con

la conoscenza o la conoscibilità da parte dei detti soggetti e

specificamente dell'imputato.

L'esigenza di un regolare contraddittorio tra il soggetto

danneggiato dal reato (costituitosi parte civile) e l'imputato (in

quanto obbligato a risarcire il danno o tenuto alle restituzioni) è, a

tal riguardo, certamente soddisfatta con la notificazione o con la

conoscenza (o conoscibilità) della dichiarazione di costituzione della

parte civile.

Instauratosi il contraddittorio, l'imputato è posto in grado, come

si è detto, di difendersi.

E non rileva in senso contrario la disposizione posta a base della

questione di legittimità costituzionale in esame.

Astrattamente, rientra nel diritto di difesa dell'imputato -

soggetto obbligato sul terreno della responsabilità - la possibilità

di contrastare l'esistenza delle condizioni e dei presupposti

dell'azione e la fondatezza nel merito. Vi rientra, quindi, la facoltà

di negare l'ammissibilità dell'azione, per vizi di forma o di sostanza

della costituzione.

Senonché il divieto di proporre codesta opposizione durante

l'istruzione sommaria (pretorile), non costituisce, ad avviso di questa

Corte, violazione del diritto di difesa dell'imputato. L'opposizione

tende a provocare una pronuncia pregiudiziale del giudice

sull'ammissibilità della costituzione. Sul terreno, poi,

dell'esercizio dell'azione civile, codesta fase di giudizio

(sull'ammissibilità) non trova riscontro nelle garanzie (ritenute

sufficienti) per l'esercizio della stessa azione davanti al giudice

civile. Ed infatti, se l'azione dovesse essere esercitata in sede

civile, tale fase non sarebbe né prevista né possibile. Sopra codesto

piano, non può dirsi che, a causa di quel limitato o temporaneo

divieto, il diritto di difesa dell'imputato-obbligato sia violato. Non

rileva in contrario che la opposizione è consentita durante la

istruzione formale e nel dibattimento (immediatamente dopo compiute per

la prima volta le formalità di apertura del dibattimento: art. 98,

comma secondo), perché sul terreno dell'art. 24 non gioca il fatto che

in altri casi la facoltà sia riconosciuta. Il legislatore ha ritenuto

nell'ipotesi considerata di non dover ammettere l'opposizione (senza

pregiudicare il diritto di difesa dell'imputato, nella sostanza), in

ragione di diversità riportabili alle speciali caratteristiche

dell'istruzione sommaria e pretorile.

Va considerato altresì che alla pronuncia pregiudiziale di

inammissibilità si può pervenire anche su opposizione del P. M. (che,

nella specie, però, è lo stesso pretore) o d'ufficio (art. 99 del

Codice di procedura penale).

In ogni caso l'opposizione, proposta durante l'istruzione formale,

impone al giudice di provvedere, e quindi, ove fosse ammessa durante

l'istruzione sommaria, non potrebbe produrre effetti diversi.

A sensi dell'art. 98, ultimo comma, del Codice di procedura penale,

infatti, il giudice decide con ordinanza senza ritardo, ma può

differire la decisione ad un altro momento della istruzione; e può

provvedere nel dibattimento, qualora, per il tempo in cui è proposta

l'opposizione, la decisione su di essa ritarderebbe la chiusura della

istruzione.

E perciò, in mancanza del divieto, il pretore non sarebbe

necessariamente tenuto a decidere in ogni caso durante la istruzione.

Dalla doverosità in dipendenza dell'opposizione di provvedere

normalmente durante l'istruzione, non può, pur sempre, farsi

discendere l'assenta violazione del diritto di difesa, perché, anche

se non è consentito sostenere che ricorra l'impossibilità per la

parte civile di porre in essere validamente ed efficacemente attività

processuali, fino a quando non intervenga tacitamente, implicitamente e

espressamente la pronuncia di ammissione della costituzione della parte

civile, il provvedimento di inammissibilità, se concesso, non

escluderebbe la riproponibilità dell'opposizione nel dibattimento

(art. 97, penultimo comma).

2. - Dall'esclusione dell'opposizione durante l'istruzione sommaria

e pretorile si ricava che l'imputato sarebbe messo in condizione di non

potere impedire il compimento durante l'istruzione stessa da parte del

soggetto costituitosi parte civile di determinati atti, e precisamente

e tra l'altro che la parte civile proponga (durante l'istruzione) mezzi

di prova per accertare i fatti e determinare i danni (art. 104 del

Codice di procedura penale); che si faccia assistere durante

l'istruzione da un difensore (art. 24, comma secondo, del codice di

procedura penale); che assista per mezzo del difensore e del consulente

tecnico a quegli atti istruttori cui hanno diritto di presenziare il

difensore ed il consulente tecnico dell'imputato (art. 304 bis), e che,

infine, prenda visione in cancelleria tramite il difensore dei verbali

relativi ad ogni atto istruttorio (artt. 304 quater, 320, 372, del

Codice di procedura penale).

Ma non può dirsi che, solo perché la parte civile può durante

l'istruzione sommaria compiere codesti atti, anche se la costituzione

sia inammissibile e per ciò che non è stata dichiarata tale, sia

violato il diritto di difesa dell'imputato, quando si consideri che

alla possibilità per la parte civile di proporre mezzi di prova si

contrappone il potere dell'imputato di contrastarne l'ammissione e che

agli altri atti consentiti alla parte civile fanno riscontro gli stessi

atti per l'imputato, e che comunque i mezzi istruttori proposti possono

essere disposti d'ufficio, che durante l'espletamento di essi

l'imputato può difendersi e che ad essi, sia pure su richiesta del P.

M. (e nella specie, d'ufficio, dal pretore), può essere autorizzata ad

assistere la persona offesa dal reato.

3. - Quando fin qui notato, rileva sul terreno civilistico.

Rileva altresì direttamente su quello penalistico e sotto il

profilo delle implicazioni penalistiche dell'attività svolta in

funzione della pronunzia sull'azione civile.

Non si può perciò ammettere come afferma l'ordinanza che la parte

civile "stia sullo steso piano dell'accusa pubblica, coadiuvandone in

certo senso la funzione" e per "l'accertamento della verità

materiale". Dal punto di vista ora esaminato, la parte civile rimane

tale anche se la sua attività in fatto pesa sul corso del procedimento

penale e sul risultato dello stesso. Ma non è possibile ritenere che

la parte civile disturbi il diritto dell'imputato e di tutti, al

sollecito svolgimento del processo penale. La parte civile, infatti,

ha una sua funzione nel processo penale come le altre parti e la sua

presenza va giustificata sulla base dell'interesse che sta a fondamento

dell'istituto. Esercitando la parte civile un'azione nel processo ad

essa pregiudiziale, ne è evidente l'interesse, considerato dal

legislatore meritevole di tutela, a che venga accertata la

responsabilità, sotto i profili dell'an e del quantum debeatur. E

codesto interesse non deve necessariamente cedere di fronte a quello

relativo alla celerità del processo penale.

Si può dunque escludere che la posizione processuale

dell'imputato, solo perché della costituzione di parte civile non

possa essere pronunciata durante la istruzione l'eventuale

inammissibilità, sia, sin da questa fase, sensibilmente (ed

illegittimamente, se la costituzione fosse inammissibile) pregiudicata.

Comunque non bisogna trascurare che la peculiare struttura della

istruzione sommaria giustifica il divieto d'opposizione. Pur

considerando che con le sentenze nn. 11 e 52 del 1965 di questa Corte,

per assicurare l'ampia e sicura garanzia del diritto di difesa

dell'imputato e delle altre parti e la migliore osservanza del

principio di eguaglianza, le differenze tra l'istruzione formale e

quella sommaria si sono attenuate, questa riflette sempre l'esigenza di

una maggiore snellezza e celerità, ed a tale esigenza obbedisce il

divieto in esame, specie se si consideri che l'imputato a causa di esso

non viene a subire alcun sostanziale pregiudizio.

4. - Deve ritenersi del pari infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 98 del Codice di procedura penale in

riferimento all'art. 3 della Costituzione.

L'argomento addotto dal pretore e che si vuol trarre dalla mancanza

di diversità circa le situazioni (reati) in cui si profilano

l'istruttoria sommaria del pretore e quella formale, non regge fino a

tanto che (e nonostante quanto sopra notato) permangono le due forme di

istruzione che sono previste per reati e procedimenti di differente

natura.

E ancor meno giova sostenere - come fa anche il pretore - che ciò

sarebbe maggiormente evidente di fronte ad un reato di competenza del

pretore, attratto, per connessione, nella competenza di un giudice

superiore. Qui non c'è un trattamento differenziato in ordine ad uno

stesso reato, ma un trattamento differente in ordine ad una situazione

diversa e tale deve dirsi la situazione determinata dalla connessione

che comporta anche per il reato attratto nella competenza del giudice

superiore la disciplina propria del reato principale.

5. - Sul presupposto che, in base all'art. 94 del Codice di

procedura penale, la persona danneggiata dal reato possa durante la

istruzione sommaria costituirsi parte civile ma che non assuma potere

alcuno per interferire nell'istruzione stessa, il pretore di Livorno

ha, in subordine, prospettato la illegittimità costituzionale di

detto art. 94 del Codice di procedura penale in relazione all'art. 91,

comma primo, dello stesso Codice, in riferimento all'art. 24, comma

primo, della Costituzione, deducendo una lesione del diritto d'azione

della parte civile e una conseguente disparità di trattamento tra

parti civili nei procedimenti con istruzione formale e parti civili in

quelli con istruzione sommaria.

Ma, come avverte lo stesso pretore, contro siffatta interpretazione

dell'art. 94 sarebbero la dottrina, la giurisprudenza, la prassi e la

logica. E per ciò non mette conto di ragionarne.

Restando invece valida l'altra interpretazione di detto art. 94 ed

in armonia con quella operata nei confronti dell'art. 98 del Codice di

procedura penale, e che, troverebbe riscontro nel disposto dell'art.

92, comma primo, del Codice di procedura penale per il pretore sarebbe

non manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 94 nella parte in cui prevede che la parte

civile, durante l'istruzione sommaria del pretore, sia formalmente

presente "con gli stessi diritti e poteri che ad essa spettano nel

corso dell'istruzione formale".

Ma così argomentando, si torna praticamente a toccare ancora una

volta il precetto, enucleato dall'art. 98 del Codice di procedura

penale, in relazione al quale questa Corte ha ritenuto di dover

dichiarare la conformità agli artt. 24 e 3 della Costituzione. E non

rilevano diversi o più ampi profili meritevoli di autonoma

considerazione e valutazione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale,

sollevate con ordinanza 14 giugno 1967 dal pretore di Livorno,

dell'art. 98 del Codice di procedura penale, in riferimento agli artt.

3 e 24 della Costituzione, e dell'art. 94 del Codice di procedura

penale, in riferimento all'art. 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 dicembre 1968.

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE.

ECLI:IT:COST:1968:136 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

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Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari