Corte costituzionale

Sentenza n. 135/1969

Questione dichiarata infondata · depositata il 15/07/1969 · relatore Giuseppe Chiarelli

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2242 del

Codice civile, promosso con ordinanza emessa il 5 dicembre 1967 dal

pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Saba Filomena e

Dreyfus Renato, iscritta al n 47 del Registro ordinanze 1968 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 120 dell'11

maggio 1968.

Visti gli atti di costituzione di Saba Filomena e d'intervento del

Presidente del Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 18 giugno 1969 la relazione del

Giudice Giuseppe Chiarelli.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con citazione 20 dicembre 1966, la signora Filomena Saba,

premesso di aver lavorato alle dipendenze e nell'abitazione del prof.

Renato Dreyfus a far data dal 7 settembre 1966, con servizio

giornaliero non inferiore alle quattro ore; di essere stata ricoverata

in ospedale il 30 ottobre, operata il 3 novembre e dimessa

dall'ospedale l'8 novembre; di aver dovuto proseguire la cura per il

decorso della malattia, terminato il 16 dicembre; di essere stata

licenziata il 13 novembre, perdurando lo stato di malattia; conveniva

davanti al pretore di Milano il prof. Dreyfus, chiedendone la condanna

al pagamento di lire 182.906 per: differenze retribuzione di ottobre,

retribuzione novembre e dicembre ex art. 2110 del Codice civile,

equivalente vitto per i periodi anzidetti e per ferie non godute,

tredicesima mensilità, indennità sostitutiva di preavviso e di

anzianità.

Si costituiva in giudizio il prof. Dreyfus, con comparsa di

risposta 27 novembre 1967. In essa si esponeva che a partire dal 30

ottobre la Saba si era assentata dal lavoro; ripresentatasi il 13

novembre con una gamba ingessata, aveva dichiarato di considerarsi

tuttora in servizio, riservandosi di comunicare quando avrebbe potuto

riprendere il lavoro. Il prof. Dreyfus le aveva fatto presente di aver

dovuto provvedere altrimenti per il disbrigo delle faccende domestiche.

In diritto il Dreyfus opponeva che al rapporto in contestazione non

erano applicabili le disposizioni proprie del rapporto di lavoro

nell'impresa, concernenti la conservazione del posto e il pagamento

della retribuzione in caso di malattia. Si riconosceva debitore di una

parte delle somme richieste, e insisteva perché il pretore convocasse

le parti per il tentativo di conciliazione a norma dell'art. 185 del

Codice di procedura civile.

2. - Il pretore, con ordinanza 5 dicembre 1967, premesso che la

norma applicabile nella specie è quella contenuta nell'art. 2242 del

Codice civile, secondo cui "il prestatore di lavoro (domestico) ammesso

alla convivenza familiare ha diritto... per le infermità di breve

durata, alla cura e alla assistenza medica", rilevava che tale

disposizione lascia privi di tutela i lavoratori non ammessi alla

convivenza familiare, e, a parte tale discriminazione, offre ai

lavoratori domestici una tutela minore di quella assicurata agli altri

lavoratori dall'art. 2110 del Codice civile.

Sollevava pertanto d'ufficio la questione di legittimità

costituzionale del detto art. 2242, limitatamente alla riportata

disposizione, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della

Costituzione.

L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e

pubblicata.

3. - Si è costituita nel presente giudizio la signora Saba,

rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Laurelli, con deduzioni

depositate il 22 gennaio 1968.

In esse si rileva la insussistenza della questione sollevata dal

pretore, perché l'art. 2242 riguarda la cura e l'assistenza medica e

non il trattamento economico del lavoratore durante la malattia,

previsto dall'art. 2110, di cui si sostiene l'applicabilità al

rapporto di lavoro domestico. D'altra parte si osserva che, anche

relativamente al punto della cura e assistenza medica, l'art. 2242 è

stato superato dalla legge 18 gennaio 1952, n. 35, sulla estensione

dell'assicurazione obbligatoria malattie ai lavoratori domestici, la

quale tuttavia non contiene una normativa del trattamento economico;

resta pertanto applicabile l'art. 2110 del Codice civile.

Si chiede quindi che la Corte disattenda le questioni poste dal

pretore, perché esiste la disciplina del trattamento economico a

favore del lavoratore domestico in caso di malattia.

4. - Si è anche costituito il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

con deduzioni depositate il 31 maggio 1968.

In esse si osserva che l'obbligo della cura e dell'assistenza

medica, previsto dal primo comma dell'art. 2242, non esclude

l'assicurazione obbligatoria contro le malattie, anche per i non

conviventi. Per quanto riguarda l'applicabilità dell'art. 2110 del

Codice civile al rapporto di lavoro domestico, si rileva

preliminarmente che, in virtù dell'art. 2239 del Codice civile, sono

estese a tutti i rapporti di lavoro subordinato le disposizioni della

sezione III, titolo II, dello stesso Codice, in quanto compatibili con

la specialità del rapporto, e tra le norme richiamate è compresa

quella del detto art. 2110. Si rileva quindi che era onere del pretore,

ai fini del giudizio di rilevanza, esaminare se la normativa dell'art.

2242 implicasse o non esclusione della disciplina di cui al predetto

art. 2110, e che in ogni caso era suo onere ricercare la normativa di

rinvio (legge, usi ed equità) in relazione al diritto di recesso, in

caso di malattia, nei confronti del lavoratore non convivente.

Posto che l'assistenza per malattia è stata per tutti puntualmente

disciplinata dalla legge, si conclude per l'infondatezza delle

questioni dedotte. Considerato in diritto :

1. - L'ordinanza di rimessione a questa Corte prospetta la

questione della legittimità costituzionale dell'art. 2242 del Codice

civile, limitatamente alla parte in cui dispone che il prestatore di

lavoro domestico, ammesso alla convivenza familiare, ha diritto, per le

infermità di breve durata, alla cura e all'assistenza medica. Si

assume nell'ordinanza che tale norma contrasta con gli artt. 3 e 38

della Costituzione, perché pone una ingiustificata discriminazione tra

lavoratori ammessi e lavoratori non ammessi alla convivenza familiare,

e perché offre ai lavoratori domestici, rispetto all'evento di

malattia, una tutela assai minore di quella assicurata agli altri

lavoratori dall'art. 2110 dello stesso Codice civile.

La questione è infondata sotto entrambi i profili.

La norma impugnata riguarda le malattie che, per la loro breve

durata, esauriscono il loro corso nell'ambito familiare, e la cui cura

presuppone la continua presenza in casa dell'infermo. In

considerazione di tale situazione, differente da quella del prestatore

di lavoro che non partecipa alla convivenza, sono assicurate al

lavoratore, oltre la prestazione in danaro, le cure e l'assistenza che

sono proprie della vita familiare.

La norma non pone, pertanto, data l'obbiettiva diversità delle

situazioni, una ingiustificata discriminazione, all'interno della

categoria dei prestatori di lavoro domestico, tra conviventi e non

conviventi in famiglia.

Né, d'altra parte, è esatto che, per effetto della disposizione

impugnata, restino privi di qualsiasi tutela, per il caso di malattia,

i lavoratori non ammessi alla convivenza.

Infatti, indipendentemente dall'obbligo di prestare le cure

familiari ai conviventi, previsto dal primo comma dell'articolo 2242,

il secondo comma dello stesso articolo dispone che le parti debbano

contribuire alle istituzioni di previdenza e di assistenza, nei casi e

nei modi stabiliti dalla legge, ed è noto che la legge 18 gennaio

1952, n. 35, diretta all'attuazione dei principi di cui all'art. 38

della Costituzione, ha esteso l'assicurazione obbligatoria di malattia

a tutti i lavoratori addetti ai servizi personali e domestici,

indipendentemente dalla convivenza, e con la sola condizione che

prestino la loro opera almeno per quattro ore giornaliere.

La censura di incostituzionalità della norma impugnata non ha

pertanto fondamento, sia in riferimento all'art. 3 che all'art. 38

della Costituzione.

2. - Egualmente infondato è il motivo con cui si deduce

l'illegittimità costituzionale della norma perché da essa deriverebbe

ai prestatori di lavoro domestico una tutela limitatissima come si

esprime l'ordinanza, e assai minore di quella assicurata per l'evento

della malattia agli altri lavoratori dall'art. 2110 del Codice civile.

A parte la genericità con cui la censura è formulata, va notato

che anch'essa si basa sul presupposto che la disposizione contenuta nel

primo comma dell'art. 2242 racchiuda tutto il trattamento di malattia

che il legislatore ha voluto assicurare ai prestatori di lavoro

domestico, escludendo ogni altro trattamento per i casi diversi da

quello in essa considerato.

Se non che tale presupposto è inesatto, sia per la ragione già

detta che lo stesso art. 2242 contempla forme di previdenza e

assistenza, che hanno compreso, nella legislazione successiva,

l'assistenza per il caso di malattia, sia perché la norma impugnata

non preclude l'eventuale applicazione, al rapporto di lavoro domestico,

di norme relative al rapporto di lavoro inerente all'esercizio di

un'impresa.

Va considerato in proposito che le peculiari caratteristiche che

distinguono il rapporto di lavoro domestico dal rapporto di lavoro che

si svolge nell'organizzazione di un'impresa costituiscono la ragione

della speciale disciplina del rapporto, contenuta, oltre che nelle

norme del Codice civile, nella ricordata legge 18 gennaio 1952, n. 35,

e nella legge 2 aprile 1958, n. 339. Tale disciplina trova la sua

integrazione negli usi e nelle convenzioni, in quanto più favorevoli

al lavoratore (articolo 2240 del Codice civile), ma non esclude, per

quanto non sia da essa regolato, il ricorso alle norme relative al

rapporto di lavoro in impresa, in quanto compatibili con la specialità

del rapporto di lavoro domestico, ai sensi dell'art. 2239 del Codice

civile.

È competenza del giudice di merito valutare, tenuta presente

l'intera legislazione regolatrice della materia, se nella specie vi è

ragione di ricorrere all'art. 2110 del Codice civile e se le

disposizioni ivi contenute siano compatibili con la disciplina del

rapporto di lavoro domestico.

Tale indagine non trova ostacolo nella norma di cui al primo comma

dell'art. 2242, la quale non ha il contenuto negativo che l'ordinanza

le attribuisce. Non deriva pertanto da essa né una ingiustificata

discriminazione, a danno della categoria dei prestatori di lavoro

domestico, né un ostacolo all'attuazione, a favore di essa, dei

principi di cui all'art. 38 della Costituzione.

Non sussistendo il denuciato contrasto della norma impugnata con

gli artt. 3 e 38 della Costituzione, va dichiarata la infondatezza

della proposta questione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2242, comma primo, del Codice civile, secondo cui "il

prestatore di lavoro (domestico) ammesso alla convivenza familiare ha

diritto... per le infermità di breve durata, alla cura e

all'assistenza medica", sollevata, con ordinanza del pretore di Milano

5 dicembre 1967, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 1 luglio 1969.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1969:135 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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