Corte costituzionale

Sentenza n. 132/1992

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/03/1992 · relatore Ugo Spagnoli

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 4 febbraio

1966, n. 51 (Obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica),

promosso con ordinanza emessa il 18 aprile 1991 dalla Corte d'appello

di Trento - Sezione per i minorenni nei procedimenti civili riuniti,

promossi con reclami del Procuratore della Repubblica per i minorenni

di Trento nei confronti di Calore Gabriella ed altri, iscritta al n.

537 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 gennaio 1992 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Motivazione

Ritenuto in fatto Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i

minorenni di Trento, avuta notizia dall'ufficiale sanitario che

alcuni genitori avevano omesso di sottoporre i loro figli minori alle

vaccinazioni obbligatorie, tra cui quella antipoliomielitica, e che

l'ufficiale stesso non era riuscito a praticare dette vaccinazioni,

chiese al Tribunale suddetto la dichiarazione di decadenza di tali

genitori dalla patria potestà o, in subordine, l'affidamento

provvisorio dei minori al servizio sociale per la loro sottoposizione

alle prescritte vaccinazioni. Il Tribunale respinse le richieste

ritenendo che le stesse erano funzionalmente dirette a realizzare un

trattamento sanitario coattivo fuori dei casi previsti dalla legge e,

quindi, contro il dettato dell'art. 13 della Costituzione. Il

pubblico ministero propose ricorso contro i decreti con cui tale

decisione era stata assunta, rappresentando che tale situazione

arrecava pregiudizio alla salute dei minori e alla loro istruzione

(poiché ad essi sarebbe stato inibito di frequentare la scuola

dell'obbligo a causa della mancata vaccinazione) e chiedendo, in via

subordinata, la nomina di un curatore speciale il quale,

sostituendosi ai genitori, provvedesse a sottoporre i minori alla

vaccinazione obbligatoria. Investita dell'impugnazione, la Sezione

minorenni della Corte d'appello, con ordinanza del 18 aprile 1991

(r.o. n. 537/91) ha rilevato che la legge 4 febbraio 1966, n. 51, che

prevede l'obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica per i

bambini entro il primo anno di età, non stabilisce la coercibilità

in forma specifica di tale obbligo, limitandosi a prevedere una

sanzione amministrativa per il genitore che vi contravviene. Tale

lacuna, secondo il giudice a quo, appare in contrasto con il diritto

alla salute sia dei minori, sia della collettività, e quindi con

l'art. 32 della Costituzione, nonché con il diritto dei minori

stessi all'istruzione (art. 34), posto che la vaccinazione in

questione rappresenta una condizione per l'ammissione alla scuola

dell'obbligo. Di qui il dubbio sulla costituzionalità della legge 4

febbraio 1966, n. 51, nella parte in cui non dispone la coercibilità

della vaccinazione obbligatoria a mezzo del servizio sanitario sui

minori non sottoposti a tale trattamento da coloro che esercitano su

di essi la potestà genitoriale.

È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite

l'Avvocatura Generale dello Stato, sostenendo, in primo luogo,

l'inammissibilità della questione - perché formulata in modo

generico e rivolta a provocare una pronunzia additiva della Corte -

e, in secondo luogo, la sua infondatezza, posto che gli artt. 330 e

333 cod. civ. già forniscono, un adeguato strumento di coercizione

nel caso in cui il minore non venga sottoposto al trattamento

dall'esercente la potestà genitoriale. Né l'applicazione di tali

norme può ritenersi preclusa dalla comminatoria di una sanzione

amministrativa prevista per l'esercente la patria potestà che non

adempia a tale obbligo. La vaccino-profilassi di massa trascende,

osserva l'Avvocatura, la sfera della protezione individuale per

acquistare un preciso significato di protezione sociale. A tutelare

questo interesse collettivo è rivolta essenzialmente la sanzione

amministrativa ex legge n. 51 del 1966. Gli artt. 330 e 333 cod. civ.

tutelano, invece, gli interessi individuali del minore, che vanno

perseguiti indipendentemente dalla tutela dell'interesse collettivo.

Le due aree di tutela, quindi, non si sovrappongono. Considerato in diritto La Sezione minorenni della Corte d'appello di Trento solleva

incidente di costituzionalità nei confronti della legge 4 febbraio

1966, n. 51, sulla obbligatorietà della vaccinazione

antipoliomielitica, per contrasto con gli artt. 32 e 34. Detta legge

stabilisce che la vaccinazione contro la poliomielite è obbligatoria

per i bambini entro il primo anno di età; attribuisce la

responsabilità per l'osservanza di tale obbligo alla persona che

esercita la potestà o la tutela sul bambino (oltreché al direttore

dell'istituto in cui il bambino stesso è ricoverato o alla persona

cui egli è stato affidato); prevede, per chi contravviene

all'obbligo stesso, una sanzione pecuniaria amministrativa.

I giudici remittenti ritengono che la legge sia incostituzionale

nelle parti in cui, prevedendo come unica sanzione la pena

pecuniaria, non dispone, ai fini della tutela del diritto del minore

alla salute e all'istruzione, e del diritto della collettività alla

salute, la coercibilità della vaccinazione obbligatoria sui minori

non sottoposti a tale trattamento dall'esercente la potestà

genitoriale.

La questione non è fondata.

La legge impugnata, nel prevedere l'obbligo della vaccinazione -

che costituisce uno dei trattamenti sanitari cui fa riferimento

l'art. 32 della Costituzione - ha altresì previsto una sanzione, la

determinazione della quale è rimessa alla discrezionalità del

legislatore e non è censurabile se non arbitraria.

Tale rimedio va peraltro considerato nel quadro delle altre

misure previste dall'ordinamento per la tutela del diritto alla salute della collettività rispetto ai rischi connessi al mancato

adempimento dell'obbligo alla vaccinazione, nonché delle misure che

l'ordinamento prevede per la tutela degli interessi del bambino,

anche nei confronti dei genitori che non adempiano i compiti inerenti

alla cura del minore.

A questo riguardo, va ricordato che la stessa legge n. 51 del 1966

prevede - al fine di scongiurare il diffondersi di malattie infettive

nell'ambito di comunità per effetto della mancata vaccinazione

antipoliomielitica - che l'avvenuta effettuazione della vaccinazione

costituisce condizione per l'accesso del bambino alla scuola

dell'obbligo.

Quanto alla specifica tutela della salute del minore e del suo

diritto all'istruzione - che debbono essere oggetto di primaria

considerazione e che sono pregiudicate anch'esse dalla mancata

osservanza dell'obbligo di vaccinazione - l'ordinamento prevede che

il giudice minorile possa adottare - su ricorso dell'altro genitore,

dei parenti e del pubblico ministero, ovvero anche d'ufficio - ai

sensi degli artt. 333 e 336 cod. civ., i provvedimenti idonei per

sottoporre il bambino alla vaccinazione. E l'operatore sanitario

competente deve, per parte sua, segnalare o denunziare l'omissione o

il rifiuto dei genitori ai soggetti ai quali è riconosciuto il

diritto di azione di cui all'art. 336 (ed in particolare al pubblico

ministero o, in caso di urgente necessità allo stesso Tribunale dei

minori) onde sollecitare l'esercizio di tale potere (sentenza n. 26

del 1991).

L'applicazione degli artt. 333 e 336 cod. civ. non può ritenersi

preclusa in ragione dell'espressa previsione di una sanzione

amministrativa per il caso di violazione dell'obbligo in esame. Gli

interventi previsti dalle norme suddette infatti non hanno natura

sanzionatoria e, pertanto, non può essere fatto richiamo al

principio di specialità. Né può, in generale, ritenersi che sia

precluso il ricorso alle misure istituite per l'attuazione specifica

della legge in ragione del fatto che sono previste sanzioni per la

violazione di essa.

Per effetto delle norme soprarichiamate spetta al giudice

rimuovere o superare decisioni dell'esercente la potestà che, in

violazione di precisi doveri siano pregiudizievoli al minore stesso,

adottando i provvedimenti che egli ritiene convenienti nell'interesse

del minore.

Né l'applicabilità degli art. 333 e 336 cod. civ. per attuare la

vaccinazione antipoliomielitica dei bambini contro la volontà dei

genitori può trovare ostacolo nell'art. 13 della Costituzione. Va

preliminarmente osservato, infatti, che il richiamo a tale norma è

inconferente, in quanto la vaccinazione - o qualunque altro

trattamento sanitario attuato nei confronti del bambino non ancora

capace di intendere e di volere - non è configurabile quale

trattamento coattivo né quando sia attuata dai genitori o su loro

richiesta, né quando sia disposta, in loro sostituzione ed anche

contro la loro volontà, dal giudice dei minori.

Tanto meno può ipotizzarsi che in queste ultime ipotesi si abbia

una restrizione della libertà personale dei genitori, come invece

sembra presupporre il giudice a quo. La potestà dei genitori nei

confronti del bambino è, infatti, riconosciuta dall'art. 30, primo e

secondo comma, della Costituzione non come loro libertà personale,

ma come diritto-dovere che trova nell'interesse del figlio la sua

funzione ed il suo limite. E la Costituzione ha rovesciato le

concezioni che assoggettavano i figli ad un potere assoluto ed

incontrollato, affermando il diritto del minore ad un pieno sviluppo

della sua personalità e collegando funzionalmente a tale interesse i

doveri che ineriscono, prima ancora dei diritti, all'esercizio della

potestà genitoriale. È appunto questo il fondamento costituzionale

degli artt. 330 e 333 cod. civ., che consentono al giudice -

allorquando i genitori, venendo meno ai loro obblighi, pregiudicano

beni fondamentali del minore, quali la salute e l'istruzione - di

intervenire affinché a tali obblighi si provveda in sostituzione di

chi non adempie.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la

questione di legittimità costituzionale delle norme della legge

4 febbraio 1966, n. 51 (Obbligatorietà della vaccinazione

antipoliomielitica) in riferimento agli artt. 32 e 34 della

Costituzione, sollevata, con l'ordinanza in epigrafe, dalla Sezione

minorenni della Corte d'appello di Trento.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 marzo 1992

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 marzo 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:132 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari