Corte costituzionale

Sentenza n. 13/1975

Altra decisione · depositata il 21/01/1975 · relatore Vezio Crisafulli

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio sul conflitto di competenza, sollevato dal Giudice

istruttore presso il tribunale di Roma, nei confronti della Commissione

parlamentare inquirente per i giudizi d'accusa, con ordinanza emessa il

28 giugno 1974 nel procedimento penale a carico di Scialotti Aldo ed

altri.

Udito nella camera di consiglio del 9 gennaio 1975 il Giudice

relatore Vezio Crisafulli;

uditi l'on. avv. prof. Giuseppe Codacci Pisanelli, rappresentante

della Commissione parlamentare inquirente per i giudizi d'accusa, e il

dott. Renato Squillante, Giudice istruttore presso il tribunale di

Roma.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza emessa il 28 giugno 1974 nel corso di un

procedimento penale a carico di Scialotti Aldo ed altri, il Giudice

istruttore presso il tribunale di Roma denunciava un conflitto di

giurisdizione-competenza, ai sensi dell'art. 13, secondo comma, della

legge 25 gennaio 1962, n. 20, nei confronti della Commissione

parlamentare inquirente per i giudizi di accusa, assumendo che questa -

ottenuto in visione l'incarto processuale relativo a quel procedimento,

con la sola eccezione dei documenti acquisiti in sequestro ed

indispensabili ad indagini peritali già commesse - dopo aver

successivamente disatteso un invito a restituire anche solo in copia

fotostatica gli stessi atti, comunicava attraverso una lettera del 22

maggio 1974, a firma del Presidente della Camera dei deputati,

richiesta formale per la loro acquisizione, congiunta peraltro ad una

autorizzazione al proprio presidente a trasmettere la fotocopia

autentica degli atti necessari all'autorità giudiziaria e gli

originali di quelli non pertinenti ai fini della propria competenza.

Rimasta priva di esito una ulteriore nota, indirizzata sia alla

Presidenza della Camera dei deputati sia a quella della Commissione ed

intesa a ricevere la materiale restituzione dell'intero incarto

processuale, come pure copia della motivazione dell'atto conclusivo

della Commissione stessa, il Giudice istruttore ha rimesso alla Corte

la risoluzione del conflitto così insorto, chiedendo in via principale

una pronuncia favorevole alla propria giurisdizione-competenza

nell'assunto della inapplicabilità al caso di specie dell'art. 13,

primo comma, della legge n. 20 già ricordata, ed in via subordinata,

per l'ipotesi cioè che tale norma fosse ritenuta applicabile, una

dichiarazione di illegittimità della stessa per violazione degli artt.

101, secondo comma, 112, 102, primo comma, 24, secondo comma, 25, primo

comma, e 3, primo comma, della Costituzione.

2. - Il Consigliere istruttore presso il tribunale di Roma, con una

successiva ordinanza del 3 luglio, nell'assegnare a sé medesimo

l'istruttoria in corso, riservava ogni altra decisione per la

prosecuzione della stessa all'esito delle delibere che sarebbero state

prese dalla Commissione inquirente od all'esito della pronuncia di

questa Corte. Nella sua motivazione tale seconda ordinanza esprime,

peraltro, il convincimento che non potesse ancora parlarsi di un vero e

proprio "contrasto", risultando che la Commissione sarebbe stata

prossima ad evadere l'ultima richiesta inoltratale dall'ufficio

istruzione e sussistendo così le premesse per superare agevolmente e

rapidamente la questione. Ed infatti lo stesso giorno 28 giugno, data

dell'ordinanza che elevava il conflitto, il Presidente della

Commissione inquirente aveva comunicato al Presidente della Camera e

per conoscenza al Consigliere istruttore che la Commissione, "accedendo

alla richiesta del Consigliere istruttore" aveva deliberato che gli

atti a suo tempo inviati in visione venissero restituiti, appena

ultimata la riproduzione in fotocopia degli stessi, già in fase

avanzata; al contempo la Commissione chiedeva copia dei restanti atti

processuali.

3. - Il 18 luglio successivo la Commissione inquirente, a norma

dell'art. 13 della legge n. 20 del 1962 e dell'art. 49 c.p.p.,

"ritenuta opportuna la separazione del procedimento contro Scialotti ed

altri" e richiamata la propria ordinanza del 21 maggio che veniva unita

in copia, deliberava di trasmettere all'autorità giudiziaria il

fascicolo processuale in questione, richiedendo al contempo la

restituzione in originale di alcuni atti indicati in allegato alla

delibera stessa, in ordine ai quali "la Commissione ha dichiarato la

propria competenza per i fatti da essi emergenti e configurabili come

ipotesi di responsabilità ministeriali". Decideva altresì di chiedere

all'autorità giudiziaria copia della documentazione relativa agli atti

medesimi.

Le due delibere della Commissione inquirente, nonché le ordinanze

del Giudice istruttore Squillante e del Consigliere Gallucci sono state

trasmesse alla Corte dallo stesso Consigliere istruttore, con missiva

in data 22 luglio.

4. - Alla pubblica udienza del 9 ottobre 1974 questa Corte, prima

di procedere al sorteggio dei giudici aggregati, accogliendo

un'eccezione proposta dalla difesa di una delle parti civili, sollevava

innanzi a sé medesima questione di legittimità costituzionale

dell'art. 11, secondo comma, della legge n. 20 del 1962, nella parte in

cui dispone che la decisione sui conflitti tra Commissione inquirente

per i procedimenti di accusa o Parlamento in seduta comune e autorità

giudiziaria debba farsi dalla Corte nella composizione integrata di cui

all'ultimo comma dell'art. 135 della Costituzione: e ciò per contrasto

con gli artt. 134 e 135 della Costituzione. Altra questione

relativamente alla stessa disposizione, nella parte in cui prescrive

che la decisione sul conflitto debba avvenire "sentito un

rappresentante della Commissione inquirente", e non anche l'autorità

giudiziaria, veniva poi sollevata d'ufficio, in riferimento agli artt.

24 e 134 della Costituzione. Entrambe le questioni erano poi discusse

alla pubblica udienza del 6 novembre e decise con la sentenza n. 259

del 1974, che dichiarava la illegittimità delle norme impugnate.

5. - Il 9 gennaio 1975, la Corte riunita in camera di consiglio

sentiti il Giudice istruttore dott. Squillante e il rappresentante

della Commissione inquirente, on. Codacci Pisanelli, esaminava

preliminarmente il problema relativo all'asserito diritto del pubblico

ministero del processo a quo di prender parte alla udienza nella sua

qualità di rappresentante dell'autorità giudiziaria insieme al

Giudice istruttore, emanando al riguardo la seguente ordinanza della

quale veniva data immediata lettura:

"La Corte

"Ritenuto che il contraddittorio innanzi a questa Corte deve essere

limitato al rappresentante della Commissione parlamentare inquirente ed

all'autorità giudiziaria legittimata a sollevare il conflitto;

"che nel corso di una istruttoria formale legittimato a sollevare

il conflitto è il Giudice istruttore e non anche il pubblico

ministero;

"che pertanto nell'attuale procedimento legittimato a partecipare

al contraddittorio è il Giudice istruttore che ha sollevato il

conflitto,

respinge

l'istanza del Giudice istruttore".

Nel corso della discussione successiva il Giudice istruttore

insisteva per l'accoglimento delle conclusioni principali ed

eventualmente di quelle subordinate contenute nella sua ordinanza del

28 giugno, mentre il rappresentante della Commissione inquirente, in

via preliminare, sollevava eccezione di illegittimità costituzionale:

a) in riferimento agli artt. 96 e 134 Cost., dell'art. 13 della legge

n. 20 del 1962, nella parte in cui stabilisce che, solo quando vi sia

un procedimento dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria a carico di

alcune delle persone indicate negli artt. 90 e 96 della Costituzione,

la Commissione inquirente può informare il Presidente della Camera dei

deputati perché richieda all'autorità giudiziaria gli atti del

processo; b) in riferimento agli artt. 3,24 e 134 Cost., dell'art. 11

della stessa legge, nella parte in cui tale disposizione legittima

l'autorità giudiziaria, e non anche la Commissione inquirente, a

sollevare conflitto innanzi alla Corte costituzionale per la decisione

sulle rispettive competenze. Sulla prima delle due questioni il Giudice

istruttore esprimeva l'avviso che fosse rilevante e non manifestamente

infondata; sulla seconda, che fosse anch'essa non manifestamente

infondata, ma, a differenza della precedente, irrilevante nell'attuale

giudizio.

In pari tempo, il rappresentante della Commissione inquirente

chiedeva declaratoria della avvenuta cessazione della materia del

contendere deducendo che tutti gli atti del procedimento Scialotti

erano stati ormai restituiti all'autorità giudiziaria, conformemente a

quanto risulta dalla lettera del Presidente della Commissione in data

28 giugno 1974. La tesi era contestata dal Giudice istruttore, sulla

base della richiesta, contenuta nell'ordinanza del 18 luglio della

Commissione inquirente, di restituzione "in originale" di alcuni atti

del procedimento. Considerato in diritto :

1. - Conviene anzitutto prendere in esame le richieste avanzate dal

rappresentante della Commissione inquirente nel corso della discussione

in camera di consiglio, che hanno carattere pregiudiziale o comunque

assorbente.

Viene per prima in considerazione, in ordine logico, la tesi stando

alla quale, a seguito della disposta - e poi materialmente effettuata -

restituzione degli atti dell'intero procedimento contro Scialotti ed

altri all'Ufficio istruzione, come dalla nota a firma del Presidente

della Commissione inquirente in data 28 giugno 1974, inviata al

Presidente della Camera e per conoscenza all'Ufficio istruzione

medesimo, dovrebbe dichiararsi cessata la ragione del contendere.

Ma all'accoglimento di siffatta tesi osta, se non altro, il testo

della successiva ordinanza della stessa Commissione in data 18 luglio,

contenente la richiesta "in originale" di determinati atti del

procedimento, unitamente alla deliberazione "di trasmettere

all'autorità giudiziaria ordinaria il fascicolo processuale relativo"

al (restante) procedimento contro Scialotti ed altri, del quale era

ritenuta - in premessa - "opportuna separazione". Per effetto di tale

deliberazione, l'area del conflitto risulta, bensì, ridotta, nei

confronti di quella emergente dalle precedenti determinazioni della

Commissione, senza tuttavia che possano dirsene venuti meno i

presupposti e l'oggetto: quest'ultimo circoscrivendosi, ora, alla

legittima sussistenza o meno di un obbligo dell'Ufficio istruzione di

rimettere alla Commissione, ed in originale, quei tali documenti,

spogliandosi con ciò stesso, ed almeno temporaneamente, di ogni potere

in merito ai fatti cui gli stessi hanno riferimento.

Né vale obiettare, come ha fatto nella discussione orale il

rappresentante della Commissione inquirente, che l'ordinanza del 18

luglio sarebbe atto meramente "interno", non essendo stata comunicata

all'autorità giudiziaria per il tramite del Presidente della Camera,

così come sarebbe previsto in genere dall'art. 13 della legge n. 20,

poiché non vi ha dubbio che essa sia stata portata ufficialmente a

conoscenza dell'autorità giudiziaria, che ne era, anzi, la naturale

destinataria, nulla rilevando ai fini che qui interessano eventuali

irregolarità formali della procedura seguita per la comunicazione.

Che la situazione sulla quale la Corte è chiamata a pronunciarsi

si atteggi, dunque, al momento attuale, nei termini testé descritti,

è ulteriormente confermato dalla circostanza che anche la più volte

ricordata ordinanza del 18 luglio della Commissione inquirente è

inclusa nel fascicolo degli atti del conflitto trasmessi a questa Corte

dal Consigliere istruttore dott. Gallucci con la nota del 22 luglio,

nella quale viene espressamente precisato che entrambe le ordinanze

della Commissione (e cioè, così quella del 21 maggio come l'altra del

18 luglio) sono allegate in copia "per l'integrazione degli elementi

necessari alla formazione del giudizio" di spettanza della Corte. Tanto

più che lo stesso Consigliere istruttore nella sua ordinanza del 3

luglio riteneva, "onde fornire alla Corte costituzionale una più

completa motivazione", che la precedente ordinanza in data 28 giugno,

con cui il Giudice istruttore aveva inizialmente sollevato il

conflitto, potesse utilmente essere integrata dalle determinazioni che

la Commissione inquirente, secondo quanto frattanto preannunciato in

una lettera del suo Presidente, era sul punto di adottare, e adottò in

effetti con l'ordinanza del 18 luglio.

La richiesta del rappresentante della Commissione inquirente che

sia dichiarata la cessazione della ragione del contendere deve pertanto

essere disattesa.

2. - In alternativa, il predetto rappresentante della Commissione

inquirente ha sollevato questioni di legittimità costituzionale: a)

dell'art. 13 della legge n. 20, nella parte in cui limita il potere

della Commissione di richiedere (o di provocare la richiesta) degli

atti di un procedimento penale davanti all'autorità giudiziaria alla

sola ipotesi che detto procedimento senza carico di alcune delle

persone indicate negli artt. 90 e 96 della Costituzione", derivandone,

secondo l'assunto, violazione del principio dello stesso art. 96 (per

quanto rileva nel caso in oggetto), che riserva al Parlamento il

promovimento dell'accusa nei confronti dei ministri per reati commessi

nell'esercizio delle loro funzioni; b) dell'art. 11 della legge

medesima, nella parte in cui legittima l'autorità giudiziaria, e non

anche la Commissione inquirente, a sollevare conflitto dinanzi alla

Corte costituzionale per la delimitazione delle rispettive competenze,

con violazione (come si afferma) degli artt. 3 e 24 Cost., stante la

disparità di trattamento che ne risulterebbe tra i due poteri quanto

ai mezzi esperibili a tutela delle proprie ragioni.

Quest'ultima eccezione è manifestamente irrilevante, non dovendosi

nel presente giudizio fare applicazione dell'art. 11, che concerne

l'ipotesi di due procedimenti simultaneamente pendenti, in sede

parlamentare e davanti ad una autorità giudiziaria, per gli stessi

fatti: laddove nella specie, non risulta, né viene comunque sostenuto

dalla Commissione inquirente, che anteriormente all'ordinanza da essa

adottata il 21 maggio, dalla quale trae origine il sollevato conflitto,

fosse pendente davanti alla Commissione medesima, e sia pure nella fase

delle indagini preliminari, alcun procedimento per gli stessi fatti che

erano e sono oggetto del procedimento in corso di istruttoria contro

Scialotti ed altri.

Rilevante sarebbe, invece, la questione concernente l'articolo 13,

poiché su questo esplicitamente dichiarano di fondarsi l'ordinanza 21

maggio della Commissione inquirente e la conseguente richiesta di

trasmissione degli atti inviata il giorno successivo dal Presidente

della Camera all'Ufficio istruzione, nonché la più recente ordinanza

della Commissione medesima del 18 luglio; e d'altro canto, proprio

muovendo dall'assunto di una errata applicazione della disposizione

stessa, il conflitto è stato sollevato dal Giudice istruttore. Al che

nulla toglie qualche oscillazione, ravvisabile nelle determinazioni

della Commissione susseguitesi lungo l'arco dell'intera vicenda, tra

l'ipotesi dell'art 13 e quella di connessione di procedimenti, regolata

dall'art. 16 della legge n. 20 (richiamato, ad esempio, sia pure

collateralmente, nella ordinanza 21 maggio, insieme agli artt. 45, 49 e

50 cod. proc. pen.; mentre la stessa "separazione" del procedimento

Scialotti, di cui all'ultima ordinanza del 18 luglio, sembra suggerita

da quanto previsto nel secondo comma dell'art. 16 e nel testo di tale

ordinanza si fa d'altronde riferimento, oltre che all'articolo 13 della

legge, all'art. 49 del codice predetto, disciplinante tra l'altro la

competenza della cessata Alta Corte di giustizia a conoscere di reati

connessi.

Ma la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, anche

se rilevante (non potendosi da tale disposizione comunque prescindere

nel presente giudizio), ne presuppone una angusta e formalistica

lettura, omettendo di inquadrarla - come si deve, secondo guanto si

verrà mostrando in prosieguo - nel sistema complessivo tracciato dalla

legge n. 20: da ricondursi armonicamente, a sua volta, ai principi di

grado costituzionale che presiedono alla disciplina della materia in

oggetto.

3. - Parimenti inadeguata, per identiche ragioni, è

l'interpretazione da cui muove l'ordinanza del Giudice istruttore, a

cominciare da quel che concerne, prima ancora che l'art. 13, le

condizioni alle quali sarebbe subordinata la facoltà della Commissione

di attivarsi in presenza di possibili reati ministeriali (o

presidenziali) sostenendosi - in ordine a questo primo punto - che ad

essa sarebbe preclusa qualsiasi iniziativa ove non sia stata

sollecitata da una notitia criminis qualificata, a norma dell'art. 2

della legge e degli artt. 13 e 14 del regolamento parlamentare, ovvero

non sia stata investita da un'autorità giudiziaria, a norma dell'art.

10 della legge.

Siffatta impostazione è contraddetta, peraltro, dal secondo comma

dell'art. 3 della legge, alla stregua del quale la Commissione, oltre

ad avere gli stessi poteri "compresi quelli coercitivi e cautelari

attribuiti dal codice di procedura penale al pubblico ministero

nell'istruzione sommaria", come afferma il primo comma, "esercita anche

gli altri poteri attribuiti al pubblico ministero dallo stesso codice,

salvo che sia diversamente disposto dalla presente legge". Non vi ha

dubbio, invero, che tra i poteri del pubblico ministero, rientri, e sia

anzi fondamentale, quello di promuovere l'azione penale, a norma del

combinato disposto degli artt. 74 e 1 cod. proc. pen. (e cioè, come

previsto da quest'ultimo, in seguito a rapporto, referto, denuncia "o

ad altra notizia del reato") e di compiere gli atti di istruzione

preliminare strumentalmente necessari (art. 2321; né si rinvengono,

nel testo della legge n. 20, norme che possa ritenersi dispongano

"diversamente", realizzando così l'eccezione ipotizzata dall'inciso

finale del citato art. 3, secondo comma, della legge stessa.

Sembrano, a prima impressione, avere una portata più restrittiva

gli artt. 13 e 14 del regolamento, nei quali (diversamente dal

menzionato art. 1 cod. proc. pen.) non si accenna ad altra notizia del

reato, all'infuori del rapporto, referto o denuncia, e sono regolate

poi analiticamente le modalità con cui rapporto, referto o denuncia

sono dal Presidente della Camera (che ne accerta, "se del caso",

l'autenticità) trasmessi alla Commissione, estendendosi tali modalità

anche all'ipotesi di cui all'art. 10 della legge.

Ma, anche a prescindere dal problema se limiti ai poteri del

pubblico ministero spettanti alla Commissione inquirente possano

validamente essere introdotti da fonte diversa da quella stessa legge,

che testualmente li consente in quanto risultanti da disposizioni in

essa ricomprese, una più attenta riflessione induce a concludere che

il regolamento ha semplicemente inteso disciplinare i rapporti interni

tra Presidente della Camera e Commissione inquirente, avendo presente

l'id quod plerunque accidit e senza escludere ipotesi diverse: come, ad

esempio, quella di denuncia pervenuta direttamente alla Commissione o

come quella di notizie di fatti suscettibili di adombrare reati

ministeriali, di pubblico dominio, perché apparse sulla stampa

quotidiana e periodica, ed aventi - per di più - riferimento a

procedimenti giudiziari in corso.

4. - In secondo luogo, ed in stretto collegamento con il primo

rilievo che si è preso in esame al punto precedente, l'ordinanza del

Giudice istruttore contesta che la Commissione inquirente possa

disporre l'avocazione di un procedimento o chiederne in visione gli

atti (fuori dei casi di connessione con altro, dinanzi ad essa

pendente), se non si tratti di procedimento "a carico" di taluno dei

soggetti di cui all'articolo 96 Cost., poiché soltanto a questa

specifica ipotesi avrebbe riguardo l'art. 13 della legge. Viene perciò

in considerazione, a questo punto, il problema del significato

sistematicamente attribuibile al detto art. 13, coinvolgendo sia

l'eccezione di incostituzionalità dello stesso (ove se ne dia

l'interpretazione letterale e restrittiva accolta dal Giudice),

proposta dal rappresentante della Commissione sia le questioni di

legittimità costituzionale prospettate, in ordine alla medesima

disposizione, nell'ordinanza del Giudice istruttore, subordinatamente -

invece - all'opposta ipotesi, di una interpretazione estensiva, quale

sarebbe implicita nelle determinazioni adottate e nei comportamenti

posti in essere dalla Commissione inquirente.

Al riguardo deve muoversi dalla sicura premessa che, a norma degli

artt. 90, 96, 134 e 135 Cost., esclusivamente competente a promuovere

l'azione penale contro i ministri per i reati commessi nell'esercizio

delle loro funzioni (così come contro il Presidente della Repubblica

per alto tradimento e attentato alla Costituzione) è il Parlamento in

seduta comune al quale è altresì riservato di compiere le indagini

istruttorie a tal fine necessarie (come risulta anche testualmente

dall'articolo 12 della legge cost. n. 1 del 1953, laddove prevede che

l'accusa sia deliberata a Camere riunite "su relazione di una

Commissione costituita di dieci deputati e di dieci senatori eletti da

ciascuna Camera ogni volta che si rinnova, con deliberazione

adottata... in conformità del proprio regolamento"); mentre, a sua

volta, esclusivamente competente a giudicare delle accuse così

promosse è la Corte costituzionale, nella speciale composizione

"integrata" di cui all'ultimo comma dell'art. 135. È dunque la stessa

Costituzione che deroga, così, ai principi richiamati dal Giudice

istruttore, contenuti nel Titolo IV della sua Parte seconda, relativi

alla indipendenza dei giudici, ed in particolare alla autonomia e

indipendenza dell'ordine giudiziario da ogni altro potere, nonché

della obbligatorietà dell'azione penale, esercitata dal pubblico

ministero (che non significa, tuttavia, come questa Corte ha già avuto

occasione di rilevare, ed è riconosciuto nella ordinanza del Giudice

istruttore, esclusiva spettanza della stessa a quest'organo), e ciò

allo scopo di garantire d'altro lato la indipendenza del potere

politico contro ogni indebita ingerenza suscettibile di alterare la

reciproca parità e la necessaria distinzione tra i poteri dello Stato.

Discende, in primo luogo, dalla premessa che procedimenti "a

carico" delle persone indicate negli artt. 90 e 96 Cost., neppure nel

più ampio senso che a questa formula deve darsi per effetto delle

modifiche al codice, successive alla legge n.20, di cui alle leggi 5

dicembre 1969, n. 932, e 15 dicembre 1972, n. 773, non possono

essercene, salvo che nella circoscritta ipotesi di reati non

ministeriali (o non ritenuti tali dall'autorità giudiziaria)

soggettivamente riferibili a taluna di quelle persone, prevista

nell'art. 12 della legge nonché, nella sua dizione letterale, dallo

stesso art. 13. Del che si ha conferma a livello di normazione

ordinaria nell'art. 2 della legge de qua. prescrivente che l'autorità

(qualunque essa sia, compresa una autorità giudiziaria, a norma

dell'art. 7 cod. proc. pen.), alla quale sia stato presentato

rapporto, referto o denuncia relativamente ad un fatto di cui all'art.

96 e all'art. 90 Cost., "deve curarne l'immediata trasmissione al

Presidente" della Camera, che dovrà a sua volta investirne la

Commissione inquirente (art. 14, reg. parl.).

Dal coordinamento degli artt. 12 e 13 della legge si trae

ulteriormente con sicurezza che, se la Commissione, andando in diverso

avviso, "ritiene che il fatto integra alcuna delle ipotesi previste

dagli stessi articoli" (90 e 96 Cost.), ne informa il Presidente della

Camera dei deputati, il quale richiede all'autorità giudiziaria la

trasmissione degli atti; quest'ultima potendo esimersi

dall'ottemperare, soltanto sollevando conflitto dinanzi a questa Corte

per rivendicare la propria competenza. Ma, affinché la Commissione

inquirente sia in grado di ritenere che il reato abbia natura

ministeriale (o rientri nell'art. 90), deve poter prendere conoscenza

degli atti del procedimento, anche chiedendone copia, in tutto od in

parte, secondo le circostanze. La possibilità, quindi, di una simile

richiesta della Commissione è da ritenersi implicitamente presupposta

dall'art. 13, anche ad assumerne il significato più restrittivo.

5. - Dalla premessa di ordine costituzionale sopra affermata

discende altresì un secondo corollario, e precisamente che poteri

analoghi a quelli testé descritti non possono non spettare alla

Commissione inquirente, sempre con l'onere dell'autorità giudiziaria,

che non intenda aderire, di sollevare conflitto, anche in ogni altra

ipotesi di fatti suscettibili di integrare gli estremi di reati

ministeriali, dei quali la Commissione abbia notizia e che siano

comunque emersi nel corso di procedimenti giudiziari, pur se

originariamente non "a carico" di ministri. Se così non fosse, coloro

che tale ufficio ricoprono od hanno ricoperto potrebbero eventualmente

essere sottratti ad ogni responsabilità, non essendo lecito - da un

lato - ad alcuna autorità giudiziaria (ordinaria o militare) di

compiere nei loro confronti, per fatti inerenti alle loro funzioni,

atti istruttori né tanto meno di promuovere azione penale e di

giudicarli per accertarne le responsabilità; ed essendo - d'altro lato

- inibita al Parlamento, e per esso anche alla Commissione inquirente,

qualsiasi iniziativa a ciò rivolta: che non è, certamente, il

risultato che la riserva costituzionale agli organi parlamentari

(quanto all'accusa) ed alla Corte costituzionale (quanto al giudizio su

di essa) è diretta a conseguire.

Passando ora alla legge n. 20, alla luce dei predetti criteri, è

da rilevarsi anzitutto che soltanto negli artt. 12 e 13 detta legge ha

testuale riferimento all'elemento soggettivo (necessario, ma non

sufficiente, ad integrare le ipotesi degli artt. 90 e 96 Cost.); in

tutte le altre sue disposizioni che interessano il punto in esame, si

parla invece di "fatto" (o di "fatti", al plurale), oggetto di

rapporto, referto o denuncia (art. 2), o di un procedimento penale

pendente, in qualsiasi fase, davanti ad un'autorità giudiziaria (art.

10), ovvero di un simultaneo processo in sede giudiziaria e

parlamentare (art. 11); o in relazione al quale sia intervenuta

dichiarazione di incompetenza del Parlamento o della Commissione,

perché "diverso" da quelli di cui agli artt. 90 e 96. Ed è ancora

agli "stessi fatti" che ha riguardo l'art. 15 nello stabilire che la

definizione del procedimento di accusa per una causa che non sia

l'incompetenza ha efficacia preclusiva dell'azione penale.

È da rilevare, in secondo luogo, che il potere di sollevare

conflitto a tutela della propria competenza è dato soltanto

all'autorità giudiziaria; ma la situazione, che sarebbe così

sbilanciata a svantaggio degli organi parlamentari ed in contrasto con

la sopra ricordata normativa costituzionale, può essere riequilibrata

considerando che a questi ultimi è riconosciuto, invece, il potere di

richiedere gli atti del procedimento, ponendo l'autorità giudiziaria,

destinataria della richiesta, nell'alternativa di soddisfarla oppure di

sollevare il conflitto.

Ma è chiaro che a tali conclusioni può giungersi soltanto se si

ammette che il congegno previsto dall'art. 13 sia del pari applicabile

nelle ipotesi degli artt. 10 e 11, quando la Commissione inquirente

abbia motivo di ritenere che l'autorità giudiziaria possa avere omesso

di provvedere d'ufficio in conformità a quanto ivi prescritto: fermo

restando, ovviamente, il controllo di questa Corte, qualora sia adita

dietro ricorso dell'autorità giudiziaria medesima.

Così rettamente interpretato, l'art. 13 si sottrae alle censure di

incostituzionalità proposte dal rappresentante della Commissione, che

devono perciò ritenersi manifestamente infondate.

6. - Accertato, dunque, che la Commissione inquirente può

attivarsi per svolgere indagini sulla base di notizie di possibili

reati di sua competenza, ancorché non tipiche o qualificate, e che

può altresì, a tal fine, richiedere all'autorità giudiziaria

ordinaria o militare, in visione, gli atti o parte degli atti di

procedimenti in corso anche fuori della specifica e circoscritta

ipotesi ivi letteralmente denunciata, di guisa che, sotto questi

aspetti, le doglianze del Giudice istruttore sono da respingere,

bisogna peraltro soggiungere che alla Commissione non spetta

l'ulteriore potere di avocare procedimenti, precludendo all'autorità

giudiziaria dinanzi alla quale essi pendono di proseguire

nell'assolvimento dei suoi doveri istituzionali, senza prima avere

affermato in concreto la propria competenza, dichiarando, formalmente,

aperta l'inchiesta, a norma dell'art. 19 del regolamento parlamentare,

o comunque personalizzando le indagini preliminari di cui al precedente

art. 17, nei confronti di taluno dei soggetti indicati negli artt. 90 e

96 della Costituzione.

Se, infatti, dai principi costituzionali sopra richiamati al punto

4 si ricava l'esigenza di garantire che la Commissione inquirente ed il

Parlamento siano messi in grado di esplicare i poteri istruttori ed

accusatori ad essi riservati senza essere condizionati da discrezionali

valutazioni dell'autorità giudiziaria, dagli altri principi

costituzionali, cui pure si è in quel luogo fatto cenno, che

disciplinano la funzione giurisdizionale e le competenze degli organi

che concorrono ad esercitarla, si trae parimenti, per altro verso, che

il normale corso della giustizia penale non può essere paralizzato a

mera discrezione degli organi parlamentari, potendo e dovendo

arrestarsi unicamente nel momento in cui l'esercizio di questa verrebbe

illegittimamente ad incidere su fatti soggettivamente ed oggettivamente

ad essa sottratti e in ordine ai quali sia stata ritenuta la competenza

degli organi parlamentari.

Né sarebbe sufficiente, al riguardo, richiamare l'art. 14 della

legge, che prevede l'eventuale declaratoria di incompetenza di questi

ultimi, con la conseguente restituzione degli atti all'autorità

giudiziaria (ipotesi, questa, che non contraddice a quanto sin qui

osservato, ben potendo accadere che, in esito agli accertamenti

istruttori compiuti, la competenza inizialmente affermata si riveli poi

insussistente), poiché non è da escludere, stante l'assenza di

qualsiasi prescrizione in proposito, che, per un qualunque motivo, le

indagini abbiano a protrarsi per un tempo così lungo da determinare

conseguenze non riparabili.

Così ulteriormente precisato il significato da darsi alla

disposizione dell'art. 13, anche le censure prospettate nell'ordinanza

28 giugno del Giudice istruttore, subordinatamente all'accoglimento di

una più lata interpretazione, che con quanto precede si è qui

disattesa, risultano assorbite e manifestamente infondate.

7. - Consegue dalle considerazioni precedenti che le doglianze del

Giudice istruttore vanno accolte, invece, nella parte in cui si

riferiscono alla richiesta, contenuta nell'ordinanza del 18 luglio

della Commissione inquirente, degli atti elencati in allegato alla

stessa, in originale, disponendo la separazione dei medesimi dal

procedimento contro Scialotti ed altri.

Con tale ordinanza, infatti, la Commissione, dopo aver avuto

visione degli atti dell'intero procedimento, non ha adottato una nuova

e specifica declaratoria di competenza "in concreto", sia pure

limitatamente ad una parte soltanto del detto procedimento, ma ha

semplicemente richiamato e confermato, entro un ambito più

circoscritto, la dichiarazione di competenza già risultante dalla

precedente ordinanza del 21 maggio: che era, peraltro, genericamente

ipotetica, e poteva quindi giustificare la presa in visione degli atti,

ma non anche la loro acquisizione formale (o l'acquisizione formale di

alcuni tra essi), e cioè l'avocazione (totale o parziale)

dell'istruttoria sui fatti da essi emergenti. Che questo sia il

significato dell'ordinanza del 18 luglio si evince così dall'uso del

verbo al passato ("in ordine ai quali ha dichiarato la propria

competenza"), come dal puntuale richiamo all'ordinanza del 21 maggio,

contestualmente trasmessa all'Ufficio istruzione del tribunale di Roma.

Le due successive delibere si integrano, cioè, a vicenda e devono

qui essere valutate nella loro correlazione, d'altronde espressamente

affermata. La competenza di cui è parola - al passato - nell'ordinanza

del 18 luglio è dunque di compiere "tutti gli accertamenti utili a

verificare la reale sussistenza dell'ipotesi" che "siano adombrate

responsabilità a carico di persone indicate nell'art. 96 della

Costituzione" (come si legge nell'ordinanza del 21 maggio), e solo se e

quando siffatta verificazione sarà stata compiuta e avrà dato esito

positivo, potrà porsi un problema di avocazione degli atti, ed

eventualmente - poi - di connessione tra il procedimento così aperto

davanti alla Commissione e quello frattanto proseguito in sede

giudiziaria.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara, nei sensi di cui in motivazione e allo stato attuale del

procedimento contro Scialotti ed altri:

a) che spetta alla Commissione parlamentare inquirente compiere

indagini dirette ad accertare se ricorrano ipotesi di responsabilità

per fatti previsti nell'art. 96 della Costituzione;

b) che alla Commissione predetta, ai fini di tali indagini, spetta

il potere di prendere visione degli atti del procedimento, anche

ottenendone copia e senza che ciò comporti sospensione

dell'istruttoria in corso davanti all'autorità giudiziaria sugli

stessi fatti, nell'ambito della sua competenza;

annulla, in conseguenza, l'ordinanza 18 luglio 1974 della

Commissione medesima, limitatamente alla parte in cui richiede

l'acquisizione in originale di atti del procedimento sopra menzionato.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 gennaio 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:13 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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