Corte costituzionale

Sentenza n. 127/1985

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 02/05/1985 · relatore Aldo Corasaniti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 6,

7, 8 e 9 legge 7 luglio 1901, n. 283 (Sugli onorari dei procuratori e

sul patrocinio legale nelle preture), nonché degli artt. 1, commi

primo, secondo e terzo del R.D.L. 13 agosto 1926, n. 1459 (Norme

riguardanti i patrocinatori legali), e dell'art. 1 della legge 28

giugno 1928, n. 1415 (Norme per il patrocinio innanzi alle preture), in

riferimento agli artt. 3, comma primo, 24, comma secondo, e 33, comma

quinto, Cost., promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa l'8 febbraio 1980 dal pretore di Salò nei

procedimenti civili riuniti vertenti tra Pelizzari Virgilio e Hofman

Victor ed altra iscritta al n. 194 del registro ordinanze 1980 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 138 dell'anno

1980;

2) ordinanza emessa il 13 aprile 1981 dal Tribunale di Pistoia

sull'istanza proposta da Casubolo Giuseppe iscritta al n. 476 del

registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 297 dell'anno 1981;

3) ordinanza emessa il 25 giugno 1981 dal Pretore di Padova nel

procedimento civile vertente tra Furegon Giuseppe e Vavalle Roberto

iscritta al n. 673 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26 dell'anno 1982;

4) ordinanza emessa il 28 luglio 1983 dal Tribunale di Pisa

sull'istanza proposta da Pantani Andrea iscritta al n. 95 del registro

ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 190 dell'anno 1984.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 5 marzo 1985 il Giudice relatore

Aldo Corasaniti;

udito l'avvocato dello Stato Carlo Carbone per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso di un procedimento di opposizione all'esecuzione di

convalida di sfratto davanti al pretore di Salò, nel quale gli opposti

Hofman Victor e Tonolini Matilde si erano costituiti col ministero di

un patrocinatore legale abilitato al patrocinio ai sensi dell'art. 7

della l. 7 luglio 1901, n. 283, il pretore, su iniziativa di parte, con

ordinanza emessa il 9 febbraio 1980, sollevava questione di

legittimità costituzionale degli artt. 6, lett. b), e 7 della legge

suindicata - i quali consentono, nei comuni sede soltanto di pretura,

l'esercizio del patrocinio davanti al pretore, sia in materia civile

che penale: a) ai notai, ai laureati in legge ovvero a chi abbia

superato determinati esami di detta facoltà; b) alle persone di

incensurata condotta, fornite di licenza liceale o di istituto tecnico

o di licenza normale superiore, o del diploma di segretario comunale, o

agli ex funzionari di cancelleria o di segreteria presso le autorità

giudiziarie, abilitate con decreto del Tribunale adottato in camera di

consiglio - per contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 33, quinto

comma, Cost..

Premesso che la questione è rilevante, per la sua incidenza sulla

ritualità della costituzione in giudizio degli opposti, osserva

l'ordinanza che cardini dell'ordinamento delle professioni di avvocato

e di procuratore, ai sensi del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578,

convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sono: l'iscrizione

all'albo professionale (art. 1) ed il possesso della laurea in

giurisprudenza (art. 17, n. 4). Nella medesima legge, il patrocinio

legale davanti alle preture nel distretto della corte d'appello è

previsto, per gli iscritti nel registro speciale dei praticanti,

soltanto in rapporto al tirocinio professionale e per un periodo di

tempo limitato a quattro anni dalla legge (art. 8).

Per contro, le disposizioni di cui agli artt. 6, lett. b), e 7 l.

n. 283/1901 consentono il patrocinio illimitato, nei comuni sede

soltanto di pretura, anche a non laureati (nella specie il

patrocinatore era un cancelliere in pensione) con abilitazione concessa

dal tribunale con provvedimento amministrativo.

Ne deriva la violazione dell'art. 3, primo comma, Cost., in quanto

l'esercizio della stessa professione, avanti all'organo giudiziario di

base, non può essere disciplinato da norme contrastanti fra loro, con

l'effetto di porre sullo stesso piano professionisti con titolo di

studio diverso; soggetti a regole disciplinari ben determinate gli uni

ed estremamente vaghe gli altri (dovere di "probità e delicatezza"

previsto dall'art. 9 della l. n. 283/1901); con diverso regime

previdenziale (per i patrocinatori non v'è possibilità di

pensionamento).

Va inoltre considerato - sempre ad avviso del pretore - che mentre

nella legge professionale forense il patrocinio davanti al pretore è

strutturato quale fatto temporaneo e finalizzato ad un tirocinio

pratico, nella l. n. 283/1901 tale patrocinio ha natura stabile e

definitiva, il che, se era giustificabile agli albori del secolo, in

relazione alla limitata competenza del pretore, non appare più

compatibile con la struttura attuale della pretura, caratterizzata da

un contenzioso di crescente complessità e di illimitata competenza.

Appare inoltre violato - prosegue l'ordinanza - l'art. 33, quinto

comma, Cost., atteso che, per l'evoluzione della legislazione e per la

crescente importanza e complessità del contenzioso civile e penale

davanti al pretore, non può ritenersi consentita la deroga al

principio della necessità dell'esame di Stato per il conseguimento

dell'abilitazione professionale, ritenuta ammissibile dalla Corte

costituzionale, con la sentenza n. 58 del 1963 e con successiva

ordinanza n. 75 del 1976, in base al rilievo che davanti al pretore le

parti possono stare in giudizio di persona, poiché tale possibilità

è subordinata comunque ad una autorizzazione del giudice ed appare

ormai puramente teorica.

Nessuna parte privata si è costituita. È intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri, che ha contestato la fondatezza

della questione.

Osserva l'Avvocatura, circa il preteso contrasto con l'art. 3

Cost., che la posizione degli abilitati al patrocinio ex artt. 6,

lett. b), e 7 l. n. 283/1901 è differenziata rispetto a quella dei

procuratori legali, in quanto i primi possono patrocinare soltanto nei

comuni ove non esiste che la pretura, mentre i procuratori possono

operare davanti ai pretori dell'intero distretto di corte d'appello, e,

in tale ambito, davanti a tutti gli organi giudiziari non supremi. È

quindi del tutto ragionevole che solo per questi ultimi l'ordinamento

pretenda una maggiore preparazione ed una più accurata qualificazione

professionale. Alla segnalata differenza di posizione si ricollega poi

la diversità di disciplina, nell'ambito della quale appare irrilevante

la diversità di trattamento pensionistico.

Quanto all'asserito contrasto con l'art. 33, quinto comma, Cost.,

la sua sussistenza è già stata esclusa dalla Corte costituzionale con

la sentenza n. 58 del 1963 (ribadita con l'ordinanza n. 75 del 1976).

Né vale opporre l'accresciuta difficoltà del contenzioso pretorile,

in quanto trattasi di circostanze sopravvenute, la cui valutazione

rientra nell'apprezzamento discrezionale del legislatore.

2. - Il pretore di Padova, nel corso di procedimento civile tra

Furegon Giuseppe e Vavalle Roberto, in cui l'attore era patrocinato da

persona abilitata con provvedimento del Tribunale di Padova, adottato

ai sensi degli artt. 6 e 7 della l. n. 283/1901, con ordinanza emessa

il 25 giugno 1981 sollevava d'ufficio questione di legittimità

costituzionale degli artt. 6, 7, 8 e 9 della l. n. 283/1901 e della

legge 28 giugno 1928, n. 1415, che le predette norme tiene ferme, in

riferimento agli artt. 33, quinto comma, e 24, secondo comma, Cost.,

ritenendola rilevante, per la sua incidenza sullo ius postulandi del

procuratore costituito, e non manifestamente infondata.

Osserva l'ordinanza che, consentendo le norme denunciate alle

persone abilitate la possibilità di esercizio del patrocinio avanti al

pretore in via generale e senza la necessità della autorizzazione

prevista per la difesa personale dall'art. 82 c.p.c., ed essendo quella

del patrocinatore un'opera intellettuale professionale in tutto

identica a quella degli avvocati e procuratori, non si vede perché i

primi debbano essere esonerati dall'esame di Stato prescritto per i

secondi, sicché appare violato l'art. 33, quinto comma, Cost.,

diversamente da quanto ritenuto dalla Corte costituzionale con la

sentenza n. 58 del 1963.

Nel caso di procedimento penale, per reato per il quale è

obbligatoria l'assistenza del difensore (art. 125 c.p.p.), la

attribuzione del patrocinio a persone di cui non si è accertata

l'idoneità ad esercitarlo appare inoltre in contrasto con l'art. 24,

secondo comma, Cost., in quanto il diritto alla difesa deve essere

inteso come potestà effettiva di valida assistenza tecnica.

Né vale richiamare i criteri di ragionevolezza, sottesi alla

normativa denunciata, enunciati dalla ricordata sentenza n. 58 del

1963, poiché essi appaiono ormai incompatibili con l'avvenuto

accrescimento della competenza civile e penale dei pretori, e non

giustificati dalla difficoltà, non più sussistente, di reperire un

difensore nei piccoli comuni dotati della sola pretura.

Del resto, va altresì sottolineata l'assurdità di una disciplina

che consente, mediante l'ammissione al patrocinio, lo esercizio della

professione a persone per le quali sarebbe ormai preclusa, a causa del

mancato superamento, nel termine di quattro anni dall'iscrizione

all'albo dei praticanti, dell'esame di procuratore legale (ipotesi,

questa, ricorrente nella specie).

Nessuna parte privata si è costituita. È intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri, sostenendo l'infondatezza della

questione.

L'Avvocatura contesta la violazione dell'art. 33, quinto comma,

Cost., in base alle stesse argomentazioni già riassunte al n. 1.

Quanto alla dedotta violazione dell'art. 24, secondo comma, Cost.

in relazione ai giudizi penali, si eccepisce l'irrilevanza del profilo

di illegittimità ai fini della decisione di merito, dovendo il pretore

decidere una causa civile.

Si osserva, infine, che l'ammissione al patrocinio di persone che,

già iscritte all'albo dei praticanti procuratori, non abbiano superato

nei termini l'esame di procuratore, deriva da una mera occasionalità

di fatto.

3. - Il Tribunale di Pistoia, nel corso del procedimento in camera

di consiglio instaurato da Casubolo Giuseppe, laureato in

giurisprudenza, per conseguire l'abilitazione al patrocinio ai sensi

dell'art. 7 della l. n. 283/1901, con ordinanza emessa il 13 aprile

1981, sollevava d'ufficio questione di legittimità costituzionale

degli artt. 6, lett. b), 7 e 9 della l. n. 283/1901, nonché degli

artt. 1, primo comma, 2 e 3 del R.D.L. 13 agosto 1926, n. 1459, e

dell'art. 1 della legge 28 giugno 1928, n. 1415, in riferimento

all'art. 33, quinto comma, Cost., ritenendola rilevante, in quanto

incidente sulla concessione o meno dell'abilitazione, e non

manifestamente infondata.

Il giudice remittente osserva che, in base alle norme denunciate,

da ritenere tuttora in vigore, il patrocinatore è abilitato ad

esercitare, davanti alle preture site in comuni ove non esiste il

tribunale, con provvedimento adottato dal tribunale a seguito di

procedimento in camera di consiglio, previo accertamento

dell'incensurata condotta e del possesso di determinati titoli di

studio (o di servizio), senza indagini sulla idoneità professionale

dell'aspirante.

Il patrocinatore abilitato, in base al vigente ordinamento, svolge

una attività professionale accomunata, almeno in alcuni degli aspetti

più caratterizzanti, a quella dell'avvocato e del procuratore, anche

se limitata ai giudizi pretorili nei comuni non sede di tribunale.

Ciò comporta, specie ove si consideri l'estensione attuale della

competenza del pretore in materie di rilevante importanza sociale e di

complessa disciplina giuridica (lavoro, locazioni ecc.), l'esigenza di

un elevato livello di preparazione tecnica, che il superamento

dell'esame di Stato ex art. 33, quinto comma, Cost., è idoneo a

garantire.

È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, instando

per la dichiarazione di infondatezza della questione, in base alle

osservazioni già riferite nel n. 1.

4. - Il Tribunale di Pisa, provvedendo in camera di consiglio

sull'istanza presentata da Pantani Andrea, diretta a conseguire

l'abilitazione al patrocinio presso la pretura di S. Miniato ex art. 7

l. n. 283/1901, ha sollevato d'ufficio questione di legittimità

costituzionale degli artt. 6, lett. b), 7 e 9 l. n. 283/1901, nonché

degli artt. 1, primo comma, 2 e 3 del R.D.L. n. 1459/1926 e dell'art. 1

della l. n. 1415/1928, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 33,

quinto comma, e 24, secondo comma, Cost., ritenendola rilevante, in

quanto il suo accoglimento impedirebbe la concessione della

abilitazione, e non manifestamente infondata.

L'ordinanza, dopo aver richiamato le ordinanze del Pretore di

Salò, in data 9 febbraio 1980, del Pretore di Padova, in data 25

giugno 1981, e del Tribunale di Pistoia, in data 13 aprile 1981, in

precedenza ricordate, fa proprie le argomentazioni ivi svolte al fine

di denunciare: la violazione dell'art. 33, quinto comma, Cost., in

quanto i patrocinatori sono ingiustificatamente esenti (in relazione

all'attuale vasta competenza pretorile) dall'esame di Stato; la

violazione dell'art. 24, secondo comma, Cost., per l'insufficienza

della difesa tecnica garantita da persone la cui idoneità

professionale non sia stata vagliata nelle forme previste dal suddetto

art. 33, quinto comma, Cost.; la violazione dell'art. 3, primo comma,

Cost., per essere posti sullo stesso piano, ai fini dell'esercizio

della professione davanti al pretore, professionisti soggetti a regime

diverso (sul punto viene sostanzialmente riassunta l'ordinanza del

Pretore di Salò, alla quale si rinvia).

È intervenuto soltanto il Presidente del Consiglio dei ministri,

che ha contestato la fondatezza della questione, svolgendo

argomentazioni eguali a quelle sopra riferite. Considerato in diritto :

1. - Le ordinanze sopra indicate riguardano questioni fra loro

identiche o connesse, sicché i relativi giudizi possono essere riuniti

e definiti con unica sentenza.

2. - Sono impugnate davanti a questa Corte le norme dettate dagli

artt. 6, lett. b), 7, 8 e 9 della legge 7 luglio 1901, n. 283

(concernente gli onorari dei procuratori ed il patrocinio legale nelle

preture) nonché quelle, dirette a tener ferme le prime, dettate

dall'art. 1, comma primo, del R.D.L. 13 agosto 1926, n. 1459

(contenente norme riguardanti i patrocinatori legali) e dall'art. 1

della legge 28 giugno 1928, n. 1415 (recante norme per il patrocinio

innanzi alle preture), nonché quelle dettate dagli artt. 2 e 3 del

suindicato R.D.L. n. 1459 del 1926, in quanto applicabili ai

patrocinatori di cui all'art. 6, lett. b), della suddetta l. n. 283 del

1901.

È cioè indubbiata la legittimità costituzionale delle norme

suindicate, le quali disciplinano l'esercizio del patrocinio legale

davanti alla pretura, la cui sede non sia sede di tribunale o di

capoluogo di provincia, riservandolo a soggetti iscritti, sulla base di

requisiti culturali di vario grado, in un albo formato presso la

pretura stessa, sia pure in alternativa all'esercizio del patrocinio

legale da parte degli avvocati e procuratori, che ha carattere giù

generale.

Si assume, in primo luogo, da tutte le ordinanze che il detto

esercizio professionale, pur essendo qualitativamente omogeneo rispetto

a quello proprio degli avvocati e procuratori, è ingiustificatamente

attribuito a categorie professionali diverse nei requisiti e nel

trattamento normativi ed è altrettanto ingiustificatamente esonerato

dall'esame di Stato imposto dalla legge professionale forense in

conformità dell'art. 33, comma quinto, Costituzione.

Secondo due delle ordinanze (quella del Pretore di Padova e quella

del Tribunale di Pisa) la carenza di un controllo mediante esame di

Stato sull'adeguatezza tecnica dei detti esercenti il patrocinio legale

importerebbe altresì lesione del diritto alla difesa assicurato

dall'art. 24, comma secondo, Cost..

La prima questione è posta in relazione a due parametri

interferenti fra loro: quelli costituiti rispettivamente dall'art. 33,

comma quinto, e dall'art. 3, comma primo, Cost.. Ciò in conformità

all'impostazione data al problema da questa Corte con la sentenza n. 58

del 1963, secondo la quale la prescrizione dell'esame di Stato per

l'abilitazione all'esercizio professionale può essere derogata solo

per un giustificato motivo.

La questione è fondata.

Quando la legge riserva l'esercizio di un'attività professionale a

dati soggetti, iscritti in un albo sulla base di requisiti culturali,

dà essa stessa una valutazione di rilevanza al carattere tecnico

dell'attività e quindi implicitamente postula la necessità di un

controllo sulla idoneità tecnica dei soggetti in parola.

Ma in tal caso la mancata previsione di detto controllo, anzi la

mancata elevazione di esso a livello di esame di Stato ai sensi

dell'art. 33, comma quinto, Cost. va giustificata razionalmente.

Tale, come si è accennato, è il presupposto argomentativo della

sentenza di questa Corte sopra richiamata, la quale ha ravvisato il

giustificato motivo della esenzione nella minore difficoltà tecnica

che l'attività difensiva presenterebbe nelle cause davanti al pretore,

contrassegnate da scarsa importanza in connessione con la facoltà di

autodifesa data alla parte. E nel medesimo senso argomenta l'Avvocatura

dello Stato quando ravvisa una giustificazione della deroga - e in pari

tempo della disciplina differenziata - nella ridotta competenza delle

preture minori di cui si tratta.

Ma tali motivi più non ricorrono o non hanno più il valore

giustificativo ad essi attribuito.

Va considerato infatti:

che nelle cause davanti al pretore la parte può assumere

l'autodifesa soltanto se autorizzata;

che, comunque, l'autodifesa - ammessa in materia penale solo per

limitate ipotesi (cfr. art. 125 c.p.p.) - implica che la parte possa

scegliere fra autodifesa e difesa tecnica, non già che, se presceglie

la difesa "tecnica", questa possa essere sprovvista di garanzie per

quel che riguarda la sua "tecnica" adeguatezza;

che il criterio discretivo costituito dalla presumibile maggior o

minor frequenza di liti di scarsa importanza è estrinseco rispetto al

tipo di esercizio professionale, al tipo di processo e al tipo di

competenza del giudice, che sono identici per tutte le preture, senza

distinzione fra quelle aventi sede in comuni che siano sede di

tribunale o capoluoghi di provincia e le altre;

che in ogni caso la competenza del pretore è andata gradualmente

aumentando, per qualità e quantità (cfr. fra l'altro: r.d. 15 gennaio

1934, n. 56, sulla competenza esclusiva del pretore, nelle sedi ove

manchi il tribunale, in tema di impugnazione delle delibere delle

assemblee condominiali; art. 700 c.p.c. sui provvedimenti di urgenza;

l. 15 luglio 1966, n. 604, l. 20 maggio 1970, n. 300 e l. 11 agosto

1973, n. 533, in tema di lavoro; l. 23 maggio 1950, n. 253, l. 1

maggio 1955, n. 368 e l. 27 luglio 1978, n. 392, in tema di locazioni

urbane; l. 25 luglio 1966, n. 571 e l. 31 luglio 1984, n. 399,

sull'aumento dei limiti di competenza del pretore; l. 31 luglio 1984,

n. 400, sulla competenza penale del pretore);

che la censurata disciplina fu introdotta in considerazione della

non facile reperibilità nei centri minori di avvocati e procuratori,

derivante dalla non facile accessibilità dei centri stessi mediante i

mezzi di comunicazione allora in uso: motivo, questo, che già da tempo

è divenuto inattuale.

D'altra parte il procedimento diretto all'iscrizione negli albi

degli esercenti secondo la normativa impugnata, anche se implica una

qualche valutazione, non può considerarsi equipollente dell'esame di

Stato prescritto dall'art. 33, comma quinto, Cost., che implica una

prova tecnica, circondata da particolari garanzie.

4. - Per le espresse considerazioni l'abilitazione all'esercizio

del patrocinio legale di cui si tratta, non preceduta da controllo

dell'idoneità tecnica costituito da esame di Stato o da equipollente

di esso, di una categoria di soggetti diversa da quella degli avvocati

e procuratori, per di più senza limiti di tempo e al di fuori di

qualsiasi apprezzabile esigenza, costituisce una ingiustificata deroga

all'art. 33, comma quinto, e così violazione del medesimo e dell'art.

3, comma primo, Cost..

Le norme impugnate vanno dunque dichiarate illegittime in

riferimento ai due detti parametri, mentre rimane assorbita la

questione di illegittimità delle stesse in riferimento all'art. 24

Cost..

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i procedimenti relativi alle ordinanze in epigrafe,

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 6, lett. b),

7, 8 e 9 della legge 7 luglio 1901, n. 283, nonché dell'art. 1, comma

secondo, del R.D.L. 13 agosto 1926, n. 1459 e dell'art. 1 della legge

28 giugno 1928, n. 1415, nella parte in cui tengono ferme le suddette

disposizioni della legge n. 283 del 1901, nonché degli artt. 2 e 3 del

R.D.L. 13 agosto 1926, n. 1459, in quanto applicabili ai patrocinatori

di cui all'art. 6, lett. b), della legge n. 283 del 1901.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 29 aprile 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO

GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:127 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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