Corte costituzionale

Sentenza n. 127/1979

Questione dichiarata infondata · depositata il 14/11/1979 · relatore Michele Rossano

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 378, primo

comma, p.p., e 381, secondo comma, u.p., del codice di procedura

penale, promosso con ordinanza emessa il 27 settembre 1976 dal giudice

istruttore presso il tribunale di Roma nel procedimento penale a carico

di Bernoldi Giuseppe, iscritta al n. 692 del registro ordinanze 1976 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 346 del 29

dicembre 1976.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 18 aprile 1979 il Giudice relatore

Michele Rossano;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del procedimento penale a carico di Bernoldi Giuseppe -

imputato dei delitti di cui agli artt. 56, 519, cpv., n. 1, 521, cpv.,

530 e 527 cod.pen. - il giudice istruttore del tribunale di Roma ha

sollevato, di ufficio, con ordinanza 27 settembre 1976, le questioni di

legittimità costituzionale degli artt. 378, comma primo, parte prima,

e 381, comma secondo, parte ultima, cod.proc.pen. - nella parte in cui

dispongono che il giudice istruttore e non il giudice del dibattimento

deve dichiarare non doversi procedere nei confronti di persona non

imputabile, perché incapace di intendere e di volere per infermità

psichica, e ordinare il suo ricovero in manicomio giudiziario - in

riferimento agli artt. 25, comma primo, 3, comma primo, e 24, comma

secondo, della Costituzione.

L'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 346 del

29 dicembre 1976.

Nel giudizio davanti a questa Corte non si è costituita la parte

privata.

E intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocato Generale dello Stato, con atto

depositato l'11 gennaio 1977, chiedendo che le questioni di

legittimità costituzionale, proposte dal giudice istruttore del

tribunale di Roma, siano dichiarate infondate. Considerato in diritto :

Il giudice istruttore del tribunale di Roma ha prospettato il

dubbio che gli artt. 378, comma primo, parte prima, e 381, comma

secondo, parte ultima, c.p.p., siano in contrasto con i principi del

giudice naturale, del diritto di difesa e di eguaglianza, sanciti dagli

artt. 25, comma primo, 24, comma secondo, e 3, comma primo, della

Costituzione, in quanto dispongono che il giudice istruttore e non il

giudice del dibattimento deve dichiarare non doversi procedere nei

confronti di persona non imputabile perché incapace di intendere e di

volere per infermità psichica e ordinarne il ricovero in manicomio

giudiziario per periodo non inferiore a due anni.

Secondo il giudice a quo giudice naturale sarebbe il giudice del

dibattimento dato che il giudice istruttore ha solo il compito di

acquisire le prove, mentre il giudice del dibattimento ha la funzione

di approfondire e valutare definitivamente le prove, accertare

l'esistenza del reato e attribuirlo all'imputato. Il diritto di difesa

verrebbe "ridotto e compresso in unica frase processuale, cosiddetta

istruttoria" e la misura di sicurezza sarebbe applicata sulla base di

elementi di prova che, se relativi a persona imputabile,

giustificherebbero solo il rinvio a giudizio.

2. - Le questioni non sono fondate.

Il principio sancito dall'art. 25, comma primo, della Costituzione,

a partire dalla sentenza n. 29 del 1958, è stato da questa Corte

inteso nel senso che la locuzione "giudice naturale" corrisponde a

quella di "giudice precostituito per legge". E, come questa Corte ha

anche di recente precisato (sentenza n. 77 del 1977), detta norma

tutela essenzialmente l'esigenza che la competenza degli organi

giudiziari, al fine di una garanzia rigorosa della loro imparzialità,

venga sottratta ad ogni possibile arbitrio attraverso la

precostituzione per legge del giudice in base a criteri fissati in

anticipo e non in vista di singole controversie. Pertanto se, come pone

in risalto l'ordinanza, il giudice del dibattimento è giudice naturale

precostituito per legge, che, a seguito dell'ordinanza di rinvio, deve

approfondire l'indagine ed affermare o meno l'esistenza del reato e la

responsabilità o meno dell'imputato, anche il giudice istruttore, ai

termini dell'art. 25, comma primo, della Costituzione, è giudice

naturale precostituito per legge ed ha l'obbligo di compiere

prontamente e soltanto quegli atti che, in base agli elementi raccolti

e allo svolgimento dell'istruzione, appaiono necessari per

l'accertamento della verità.

3. - Né il primo comma dell'art.25 stabilisce una garanzia

costituzionale nei limiti ritenuti dal giudice istruttore.

Questa Corte, con sentenza n. 27 del 20 aprile 1959, ebbe ad

affermare che per il principio di prevenzione sociale l'ordinato e

pacifico svolgimento dei rapporti fra i cittadini deve essere

garantito, oltre che dal sistema di norme repressive di fatti illeciti

penali, anche da un parallelo sistema di adeguate misure preventive

contro il pericolo del loro verificarsi nell'avvenire; esigenza questa

e regola fondamentale di ogni ordinamento, accolta e riconosciuta

dall'art. 13 Cost., il quale, con lo stabilire che le restrizioni alla

libertà personale possono essere disposte soltanto per atto motivato

dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge,

ha anche previsto, per ciò stesso, la possibilità di restrizioni in

via di principio; e dall'art. 25, terzo comma, Cost., il quale, con

riaffermare il principio, già espresso dall'art. 199 del codice

penale, che nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non

nei casi stabiliti dalla legge, ha accolto nell'ordinamento il sistema

di misure di sicurezza a carico degli individui socialmente pericolosi.

E in coerenza con tale pronuncia e successiva giurisprudenza (cfr.

sentenza n.96 del 1970), questa Corte, con sentenza n. 19 del 24

gennaio 1974, affermò che nella realtà del sistema costituzionale le

misure di sicurezza e le pene avevano diversa struttura e funzioni e

l'art. 25 Cost. ricalcava le disposizioni del codice penale sui

principi di legalità e irretroattività: rispettivamente, gli artt. 1

e 2 per la pena e 199 cod. pen. per la misura di sicurezza.

4. - Ammesso il fondamento costituzionale delle misure di sicurezza

nell'art. 25, deve escludersi che gli artt. 378 e ultima parte

dell'art. 381 c.p.p. siano tuttora censurabili per contrasto con il

principio, enunciato nel secondo comma dell'art. 24 Cost., che la

difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Tale principio sarebbe violato in quanto il giudice istruttore deve

accertare l'esistenza del fatto preveduto come reato, attribuirlo

all'infermo di mente senza quella ampiezza di prove consentite nel

dibattimento e applicare la grave misura di sicurezza dell'internamento

in manicomio giudiziario per pericolosità presunta ai termini

dell'articolo 222 cod. pen., con violazione anche del principio di

parità di trattamento.

5. - Il principio enunciato nel secondo comma dell'art. 24 Cost.

è stato inteso da questa Corte, con giurisprudenza costante a partire

dalla sentenza n. 46 del 1957, in unico contesto con quello enunciato

nel primo comma dello stesso art. 24, secondo cui tutti possono agire

in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. In

questo modo, è posto in risalto nella indicata sentenza, è reso

concreto e non soltanto apparente il diritto alla prestazione

giurisdizionale in ogni ordinamento basato sulle esigenze indefettibili

della giustizia. Il diritto della difesa, pertanto, è collegato alla

esplicazione del potere giurisdizionale e il concreto esercizio del

diritto medesimo deve essere inteso come potestà effettiva della

assistenza tecnica e professionale nello svolgimento di qualsiasi

processo in modo che venga assicurato il contraddittorio e rimosso ogni

ostacolo a far valere le ragioni delle parti. Ma, fermato questo

carattere del diritto di difesa, fu aggiunto e posto in particolare

risalto che le modalità dell'esercizio sono regolate secondo le

speciali caratteristiche della struttura dei singoli procedimenti,

senza che le modalità stesse feriscano o menomino l'esistenza del

diritto allorché vengano assicurati lo scopo e la funzione perseguiti.

Tali principi sono stati confermati con giurisprudenza costante e,

per quanto attiene all'istruttoria formale compiuta dal giudice

istruttore, questa Corte con sentenza n. 110 del 7 giugno 1963,

affermò che l'art. 25 Cost. non si riferisce soltanto al giudice

competente per la pronuncia finale e il fondamento di garanzia, che lo

ispira, permette di comprendere nel suo tenore anche l'istruttoria

formale, che, a parte altri rilievi, potendo concludersi con una

sentenza di proscioglimento, ha in sé per ciò solo gli estremi della

giurisdizione. La sentenza di proscioglimento contiene una espressa

pronuncia sul fondamento della accusa, al pari di quella pronunciata

nel dibattimento. La sentenza tuttavia dichiarò l'illegittimità del

secondo comma dell'art. 234 c.p.p. in quanto, nel corso dell'istruzione

formale, prima della sentenza del giudice istruttore o prima del

decreto di citazione quando si procedeva a istruzione sommaria,

attribuiva al procuratore generale l'insindacabile discrezionalità di

rimettere l'istruzione alla sezione istruttoria, togliendo così alla

parte il doppio grado di giurisdizione e in contrasto con il principio

secondo cui la competenza del giudice deve dipendere necessariamente

dall'accertamento di fatti ipotizzati dalla legge, da verificarsi nel

futuro e non già verificati.

6. - Ora la competenza inderogabile del giudice istruttore ad

accertare il fatto preveduto dalla legge come reato e a pronunciare

sentenza di proscioglimento, con applicazione della misura di sicurezza

nel manicomio giudiziario prevista dall'art. 222 cod.pen., è stabilita

dal legislatore nell'esercizio del suo potere discrezionale di regolare

le giurisdizioni alla stregua dei principi costituzionali. E la

competenza del giudice istruttore è stabilita nei confronti

dell'infermo di mente, in quanto tale, incapace di intendere e di

volere e quindi non. imputabile (artt. 85 e 88 cod.proc.pen.);

situazione soggettiva questa che esclude una cosciente efficace

attività difensiva dell'imputato.

Invece, la competenza del giudice del dibattimento ha fondamento

costituzionale e presupposti diversi. Per l'esigenza fondamentale e

primaria di repressione dei reati e di applicazione della pena il

fondamento costituzionale è stabilito nell'art. 27 della Costituzione,

e presupposti sono la capacità dell'imputato e il diritto di svolgere,

nei limiti della disciplina del dibattimento, un'attività

nell'esercizio del diritto di difesa ai fini dell'accertamento delle

prove per quanto attiene all'esistenza del reato e all'affermazione

della responsabilità penale ai fini dell'applicazione della pena. Ed

è proprio in ragione di questa possibile dinamica difensiva che il

dibattimento si svolge nell'osservanza del principio della oralità,

che ha riflessi anche su quello del contraddittorio; principi che anche

nel dibattimento non possono essere osservati nel caso che risultino

gravi e fondati indizi che rendano necessaria un'indagine sullo stato

di mente dell'imputato. In questi casi il giudice dispone perizia o, se

lo ritiene, pronuncia sentenza di proscioglimento (artt. 455, 456 e 88

cod. proc.pen.).

7. - Quanto poi all'assunto del tutto generico, contenuto

nell'ordinanza, che l'accertamento in istruttoria sia del tutto

insufficiente, va rilevato che con sentenza n. 174 del 14 luglio 1976

questa Corte ha dichiarato non fondata questione simile all'attuale

considerando che nella fase istruttoria, attraverso il deposito degli

atti e documenti del processo e la facoltà dei difensori di trarne

copia e di presentare le istanze e le memorie che ritengono opportune,

la difesa ha possibilità di realizzarsi nell'intero arco della fase

istruttoria con pienezza di diritti. Ciò comporta anche la piena

facoltà di richiedere al giudice istruttore l'espletamento di ogni

altro mezzo di prova ritenuto necessario per l'accertamento della

verità e allo stesso fine di richiedere, anche, la reiterazione di

quei mezzi di prova già espletati, ma ritenuti incompleti o comunque

contraddittori, di eccepire le eventuali nullità incorse

nell'istruttoria stessa e di provocare la rinnovazione o la rettifica

degli atti viziati di nullità.

Né, d'altra parte, il giudice istruttore puo ignorare le istanze

della difesa sulle quali è obbligato a provvedere con ordinanza o con

sentenza al fine di garantire ogni ulteriore rimedio giuridico.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

degli artt. 378, comma primo, parte ultima, 381, comma secondo, parte

ultima, cod.proc.pen., sollevate dal giudice istruttore del tribunale

di Roma, con ordinanza 27 settembre 1976, in riferimento agli artt. 25,

comma primo, 3, comma primo, e 24, comma secondo, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIA RELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1979:127 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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