Corte costituzionale

Sentenza n. 126/1971

Questione dichiarata infondata · depositata il 09/06/1971 · relatore Luigi Oggioni

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 452, ultimo

comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il

18 ottobre 1969 dal pretore di Bologna nel procedimento penale a carico

di Mezzetti Carlo, iscritta al n. 446 del registro ordinanze 1969 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24 del 28

gennaio 1970.

Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1971 il Giudice

relatore Luigi Oggioni.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza del 18 ottobre 1969 il pretore di Bologna ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 452,

ultimo comma, del codice di procedura penale, il quale dispone che se

non compare il consulente tecnico il dibattimento è proseguito

"senz'altro e in ogni caso", prospettandone il contrasto con l'art. 24,

secondo comma, della Costituzione.

Il giudice a quo osserva che il consulente tecnico è parte

sostanziale della difesa, di cui rappresenta una integrazione talvolta

indispensabile al livello degli aspetti tecnici delle questioni

trattate, e che la disposizione impugnata, con cui sostanzialmente si

negherebbe o limiterebbe alla parte il potere processuale di

rappresentare al giudice la realtà di fatto ad essa favorevole, si

tradurrebbe in una menomazione del diritto di difesa e quindi

contrasterebbe col citato precetto costituzionale, che sancisce

l'inviolabilità del diritto stesso.

Ritenuta pertanto non manifestamente infondata e rilevante la

questione così prospettata, il pretore ha disposto la sospensione del

processo principale e la trasmissione degli atti a questa Corte per i

provvedimenti di competenza.

Non vi è stata costituzione di parti nel presente giudizio. Considerato in diritto :

1. - La questione di legittimità costituzionale dell'ultimo comma

dell'art. 452 del codice di procedura penale è prospettata

dall'ordinanza di rinvio, come anzi detto, sotto il profilo di

contraddittorietà con l,'art. 24 della Costituzione che dichiara

inviolabile il diritto di difesa in ogni stato e grado del

procedimento. Tale diritto parrebbe vulnerato, nel caso di non comparsa

al dibattimento del consulente tecnico di parte citato ad intervenire,

per non essere consentito al giudice qualsiasi potere di differimento

per acquisirne l'audizione: ciò anche se si tratti di mancato

intervento giustificato.

La questione non è fondata.

2. - La Corte osserva anzitutto che la disposizione dell'art. 452,

ultimo comma, non va considerata isolandola in se stessa ma

inquadrandola nel sistema e nel contesto, sul punto, del codice di rito

penale.

La consulenza tecnica di parte, a differenza della perizia che è

atto di collaborazione necessaria col giudice, costituisce atto di

collaborazione eventuale a fianco del difensore giuridico, titolare

della facoltà di nomina in rappresentanza della parte (art. 323

c.p.p.). Al consulente è conferito nella fase istruttoria il potere di

"assistenza" alla perizia, e di fare "osservazioni" da indicare in

verbale, rimanendo poi in facoltà dei difensori di depositare in

cancelleria le osservazioni che ad essi difensori siano state

presentate dai rispettivi consulenti (artt. 324 e 325 c.p.p.).

Il consulente, a differenza del perito, è chiamato a dare il suo

contributo di esperienza tecnica soltanto in funzione della difesa

della parte alla cui assistenza è stato chiamato: ed è per questa sua

unilaterale posizione che non è assoggetato al giuramento.

La relazione ministeriale al progetto di codice di procedura trae,

appunto, da questi rilievi, il motivo che giustifica la non sospensione

del dibattimento, ove i consulenti tecnici, malgrado la citazione, non

si presentino: ciò perché "nessun irreparabile pregiudizio può

derivare alla discussione, trattandosi di semplici difensori tecnici,

il cui intervento non è mai indispensabile, in quanto la loro opera

può essere sostituita da quella degli avvocati, che hanno modo di

informarsi di tutti gli argomenti, che dal consulente tecnico non

comparso si sarebbero potuti addurre".

3. - Ciò premesso, la Corte, nel rapportare il problema generale a

quello particolare della legittimità costituzionale della norma in

questione, osserva che il diritto di difesa deve intendersi garantito

dall'art. 24 della Costituzione non in modo assoluto ed indistinto,

bensì in modo condizionato, che tenga conto delle speciali

caratteristiche dei singoli procedimenti: ciò sino al limite in cui

adattamenti - o anche restrizioni - si appalesino giustificati, da

parte del legislatore ordinario, da altre norme del sistema (sentenza

n. 5 del 1965).

Tale principio trova il suo riscontro e la sua applicazione nella

situazione in esame e nella questione da risolvere.

La struttura dell'istituto della consulenza tecnica di parte, quale

delineata al numero precedente, ne palesa il limitato contenuto ed i

confini. Trattasi di collaborazione prestata, sul piano tecnico, al

difensore giuridico: collaborazione che ne integra facoltativamente il

compito ma che non se ne distacca in modo autonomo né, tanto meno,

l'assorbe.

La Corte, pur senza condividere il punto della citata Relazione

ministeriale in cui si afferma che l'intervento del consulente non è

mai indispensabile, osserva che la mancata presenza personale del solo

consulente al dibattimento non giustifica tuttavia la remora che

all'ordinato andamento del processo si verificherebbe col rinvio per

motivo non strettamente necessario.

Il dubbio di temuta menomazione del diritto di difesa viene ad

essere superato, se si consideri che la partecipazione del consulente

al dibattimento, ove richiesta, ha lo scopo circoscritto di fornire

chiarimenti su quanto già espletato e che la mancata presenza del

consulente non impedisce che si dia lettura in dibattimento delle

relazioni ed osservazioni acquisite in istruttoria (art. 451 c.p.p.):

mentre, qualora si sia rilevata la necessità di accertamenti che non

abbiano anteriormente formato oggetto di esame, ovvero di parere

peritale su questioni anteriormente non esaminate o su nuovi quesiti,

la procedura accorda alla parte interessata congrui e diretti strumenti

per assicurare l'ausilio del consulente (art. 417 c.p.p.).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 452, ultimo comma, del codice di procedura penale, sollevata,

con ordinanza 18 ottobre 1969 del pretore di Bologna, in riferimento

all'art. 24, comma secondo, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1971:126 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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