[1]Ricovero degli invalidi per infermita' mentale in istituti ospedalieri con spese a carico dello Stato

[2]L'onere per le spese di degenza degli invalidi, militari o civili, ammessi in istituti ospedalieri e sottoposti a trattamento sanitario obbligatorio per malattia mentale contratta a causa di guerra, e' a carico dello Stato. Al rimborso delle rette di degenza alle amministrazioni e agli enti interessati provvedono le competenti direzioni provinciali del tesoro con i fondi stanziati in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Durante il periodo di degenza, nei confronti degli invalidi di cui al primo comma del presente articolo, verra' effettuata, dalle competenti direzioni provinciali del tesoro, una ritenuta non superiore ad un terzo del trattamento pensionistico complessivo. Gli istituti che ricoverino gli invalidi di cui al primo comma del presente articolo sono tenuti a dare immediata notizia dell'avvenuto ricovero alla direzione provinciale del tesoro, che ha in carico la partita di pensione dell'invalido, per gli adempimenti di competenza.

Testo vigente dal 29 gennaio 1979

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 125/1985

    Questione infondata
    2 maggio 1985

    dichiara inammissibile, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 del d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 (sostitutivo del secondo comma dell'art. 117 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915) nella parte in cui è previsto un termine quinquennale di prescrizione per la richiesta della pensione di guerra, sollevata dalla Corte dei conti, in riferimento all'art. 3 della Costituzi…

    Art. 3 cost. · Art. 117 Testo unico pensioni di guerra · Art. 26 Testo unico pensioni di guerra

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-12-23;915~art26 · fonte del testo

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