Corte costituzionale

Sentenza n. 125/1980

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/07/1980 · relatore Alberto Malagugini

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 34 del

d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229 (Ordinamento degli uffici giudiziari e

degli aiutanti ufficiali giudiziari) e dell'art. 74, secondo comma,

della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 (Ordinamento del personale delle

Cancellerie e Segreterie giudiziarie) promossi con le seguenti

ordinanze:

1) due ordinanze emesse il 20 marzo 1975 dal giudice istruttore del

tribunale di Lucera nei procedimenti civili vertenti tra Celozzi

Giuseppe e Celozzi Matteo e il Consorzio Bonifica della Capitanata

rispettivamente iscritte ai nn. 228 e 229 del registro ordinanze 1975 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 202 del 30

luglio 1975;

2) ordinanza emessa il 26 febbraio 1975 dal pretore di Catania nel

procedimento penale a carico di Mirabella Domenica, iscritta al n. 277

del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 221 del 20 agosto 1975.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 23 aprile 1980 il Giudice relatore

Alberto Malagugini;

udito l'avvocato dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - In due distinti procedimenti civili, il giudice istruttore

(civile) del tribunale di Lucera - chiamato a decidere sulla contumacia

del convenuto e quindi a controllare la regolarità della notificazione

della citazione (art. 291 c.p.c.) - ha rilevato che la notificazione

era stata eseguita dal messo di conciliazione in base a decreto del

presidente del tribunale ai sensi dell'art. 34 del d.P.R. 15 dicembre

1959, n. 1229, stante l'assenza dell'ufficiale giudiziario e

dell'aiutante ufficiale giudiziario. Essendo tale assenza determinata

dalla partecipazione ad uno sciopero di categoria, in atto da epoca

precedente alla data della notificazione, il giudice istruttore, con

ordinanze in data 20 marzo 1975, ha ritenuto rilevante e non

manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 34 sopra citato, in relazione all'art. 40 Cost., nella parte

in cui consente di sostituire nell'attività di notificazione il messo

comunale agli organi normalmente competenti (ufficiale giudiziario e

aiutante ufficiale giudiziario) qualora la loro assenza sia determinata

dall'esercizio del diritto di sciopero.

2. - L'Avvocatura generale dello Stato, intervenendo nel giudizio

avanti la Corte costituzionale, contesta la legittimazione del giudice

istruttore civile a sollevare questioni di legittimità costituzionale,

richiamando precedenti pronunce della Corte costituzionale (n. 109/62;

n. 90/68). Nel merito sostiene l'infondatezza della questione

prospettata, in quanto "l'area costituzionalmente protetta dall'art. 40

Cost. non è neanche scalfita dalla norma impugnata", la quale "è

diretta ad assicurare il normale funzionamento dell'amministrazione

della giustizia - anche in caso d'"impedimento" dell'ufficiale

giudiziario, irrilevante apparendo che tale impedimento legittimamente

deriva dall'esercizio del diritto di sciopero - nel rispetto e

nell'attuazione di principi costituzionalmente protetti, quali quelli

sanciti ad esempio dagli artt. 24, 97 e 113 Cost.".

3. - In un dibattimento penale, nel quale - a causa di uno sciopero

dei dipendenti dello Stato cui aderivano i cancellieri - le funzioni

del cancelliere erano state affidate a un notaio, con provvedimento del

capo dell'ufficio ai sensi dell'art. 74 della legge 23 ottobre 1960, n.

1196, il pretore di Catania, con ordinanza in data 26 febbraio 1975, ha

sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale della

norma predetta, con riferimento agli artt. 3 e 40 della Costituzione.

Argomenta il giudice a quo (premessa l'inesistenza di norme nel

nostro ordinamento che disciplinino l'esercizio del diritto di sciopero

da parte dei cancellieri) che il fine dei lavoratori in sciopero è il

blocco dell'attività da essi svolta; ma, "mentre gli altri "servizi "

dello Stato subiscono una effettiva sospensione per tutta la durata

dello sciopero, la funzione giurisdizionale continua ad essere

esercitata in virtù della norma che consente di utilizzare i notai al

posto dei cancellieri, con la conseguenza che detti funzionari vedono

in buona parte frustrato l'effetto della loro manifestazione. Va

infatti considerato che il momento più appariscente della funzione dei

cancellieri è quello della loro partecipazione alle pubbliche udienze

dibattimentali giacché da tempo, come è noto, la macchina della

giustizia fa a meno, a causa della loro carenza numerica, dei detti

funzionari tutte le volte che la loro presenza non sia necessaria a

pena di nullità. E così, mediante l'applicazione dei notai, lo

sciopero dei cancellieri perde il potere di far conoscere al pubblico

la protesta di tali lavoratori e quello di lasciare inattuata quella

parte dell'attività giurisdizionale che deve svolgersi in giorni

prefissati (mentre, ovviamente, il lavoro interno di ufficio rimane

sempre a carico dei cancellieri che dovranno curarlo una volta cessato

lo sciopero)".

Oltre al contrasto con il diritto di sciopero, garantito dall'art.

40 Cost., il giudice a quo ravvisa anche una violazione del principio

d'uguaglianza, consistente in una "arbitraria ed irrazionale

differenziazione dei pubblici dipendenti rispetto al diritto di

sciopero". Mentre infatti per alcuni (la generalità) l'esercizio di

questo diritto determina la sospensione delle attività di istituto,

per altri (i cancellieri) è previsto che l'attività stessa continui

mediante l'intervento di persone che non hanno la qualifica di

dipendenti dello Stato.

Vero è che, stante il carattere primario della funzione

giurisdizionale, sarebbe consentito prevedere per legge una particolare

regolamentazione dello sciopero dei cancellieri; ma appare peraltro

"evidente che, nella attuale formulazione, la norma, la cui

applicazione è stata recentemente riconosciuta come legittima dal

Consiglio di Stato (sezione IV, 12 giugno 1973) anche per l'ipotesi di

assenza del cancelliere dovuta alla partecipazione ad uno sciopero,

contrasti con gli artt. 3 e 40 della Costituzione nella parte in cui

non prevede limiti predeterminati entro i quali i notai possono essere

chiamati ad assumere le funzioni dei cancellieri per sostituire

funzionari che esercitano il diritto di sciopero".

4. - Intervenendo nel giudizio davanti alla Corte costituzionale,

l'Avvocatura generale dello Stato osserva che la norma denunciata "si

inquadra in un generale sistema di disposizioni che sempre allo scopo

di assicurare lo svolgimento della funzione giurisdizionale prevedono

l'attribuzione a particolari soggetti di funzioni nel caso di assenza

degli ordinari titolari delle funzioni stesse (cfr. le disposizioni

concernenti il pubblico ministero nell'udienza dinnanzi al pretore; gli

ufficiali giudiziari ecc...).

Tali disposizioni non comportano la sostituzione degli ordinari

titolari nella loro posizione di dipendenti dello Stato, ma si limitano

ad autorizzare l'esercizio da parte di soggetti particolarmente

qualificati di alcune funzioni, indispensabili allo svolgimento della

funzione giurisdizionale".

Tale disciplina "non compromette in alcun modo la libertà di

sciopero dei cancellieri, né può avere rilievo il fatto che sul piano

pratico le conseguenze concrete dello sciopero possano essere

influenzate dall'attività sostitutiva di soggetti a ciò autorizzati

dalla legge.

Una tale situazione è infatti comune a tutti i settori del lavoro

laddove esistano possibilità alternative per gli utenti dei servizi

interessati né ciò è stato mai ritenuto in contrasto con il

principio della libertà di sciopero.

In particolare, nel settore dei servizi pubblici e del pubblico

impiego esistono, nel nostro ordinamento, numerose disposizioni che

consentono alle pubbliche autorità di adottare le misure necessarie ad

assicurare, anche in caso di sciopero, lo svolgimento dei pubblici

servizi necessari ad evitare un eccessivo turbamento della cittadinanza

e una paralisi delle attività fondamentali per la stessa vita

consociata.

Tutte queste disposizioni appaiono del tutto conformi ai principi

della nostra Carta costituzionale la quale nel garantire la libertà

dei singoli e anzi allo specifico fine di dare ad essi una garanzia

effettiva non ha certo inteso di consentire o addirittura di secondare

forme di paralisi totale nelle attività fondamentali della vita

consociata con i gravi e ben intuibili pericoli per la stessa

stabilità politica delle istituzioni democratiche su cui si basa,

proprio in forza del dettato costituzionale, la nostra Repubblica". Considerato in diritto :

1. - Le ordinanze del giudice istruttore del tribunale di Lucera e

del pretore di Catania, pur riguardando due norme diverse, propongono

la medesima questione di legittimità costituzionale, circa il rapporto

fra il diritto di sciopero (degli ufficiali giudiziari o dei

cancellieri) tutelato dall'art. 40 Cost. e la possibilità, prevista

dalle norme denunciate, di sostituzione dei funzionari scioperanti con

altro personale. Le cause vanno pertanto riunite e decise con unica

sentenza.

2. - Preliminarmente va disattesa l'eccezione sollevata

dall'Avvocatura dello Stato, circa il preteso difetto di legittimazione

del giudice istruttore civile. Secondo il costante orientamento di

questa Corte, la legittimazione del giudice istruttore civile a

sollevare questioni di legittimità costituzionale va affermata o

negata, secondo che la questione concerna o non concerna disposizioni

di legge che il giudice istruttore debba applicare per provvedimenti di

competenza sua propria (sentenza n. 62/66; ed anche le sentenze n.

109/62 e n. 90/68, citate dall'Avvocatura dello Stato, che hanno

escluso la legittimazione del giudice istruttore nei casi concreti, ma

non in via di principio). Nella specie, la questione prospettata dal

giudice istruttore del tribunale di Lucera attiene ad un presupposto

(regolarità della notificazione, in quanto eseguita o meno da organo a

ciò competente) della dichiarazione di contumacia del convenuto, vale

a dire di un provvedimento di competenza dello stesso giudice

istruttore, ex artt. 291 e 171 cod. proc. civ. Da ciò la

legittimazione del giudice istruttore civile a sollevare la questione

di legittimità costituzionale di una disposizione di cui egli stesso

(e non il collegio) era chiamato a fare (indiretta) applicazione.

3. - Nel merito le questioni non sono fondate.

L'art. 34 del d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229 (ordinamento degli

ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari) prevede che

"ove manchino o siano impediti l'ufficiale giudiziario e l'aiutante

ufficiale giudiziario e ricorrano motivi di urgenza il capo

dell'ufficio dispone... che le notificazioni siano eseguite dal messo

di conciliazione". L'art. 74 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196

(ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie)

prevede a sua volta che "in mancanza di cancelliere o segretario il

capo dell'ufficio dispone che ne assuma le funzioni un notaio esercente

o il segretario o il vice segretario comunale". Di entrambe le

disposizioni si assume il contrasto con l'art. 40 Cost., nella parte in

cui si applicano al caso di assenza per sciopero. Il pretore di Catania

prospetta inoltre una lesione del principio d'uguaglianza, in quanto

dalla disposizione denunciata la situazione dei cancellieri verrebbe

resa deteriore rispetto a quella degli altri pubblici dipendenti, in

ordine agli effetti dell'esercizio del diritto di sciopero.

4. - Questa Corte, pronunciando su norme positivamente incidenti

sull'esercizio dello sciopero dei dipendenti pubblici, nel riconoscere

anche a questi ultimi il diritto di sciopero (sentenze n. 31/69 e n.

222/76) ne ha peraltro messo in rilievo le possibili interferenze con

interessi e servizi "essenziali", e le conseguenti delimitazioni in

ordine all'esercizio del diritto stesso. A maggior ragione, non può

contestarsi la legittimità di misure (dettate, in via generale, per

supplire alla mancanza o all'impedimento degli ufficiali giudiziari,

degli aiutanti ufficiali giudiziari, dei cancellieri o dei segretari)

che, senza in nulla coartare la libertà del lavoratore il quale abbia

inteso scioperare, tendano a contenere gli effetti dannosi dello

sciopero stesso, specie ove ricadano su servizi pubblici "essenziali",

come, nel caso delle disposizioni denunciate, la funzione

giurisdizionale. La tutela di interessi coinvolti dallo sciopero viene

ricercata mediante misure (normative e organizzative) diverse

dall'intervento sul diritto stesso; una violazione dell'art. 40 Cost.

appare perciò esclusa in radice.

5. - Parimenti infondata è la censura di violazione del principio

d'uguaglianza, mossa dal pretore di Catania con riguardo

all'ordinamento dei cancellieri. La possibilità di sostituire i

cancellieri in sciopero (ma non solo essi, come mostra la parallela

disciplina delle attività degli ufficiali giudiziari) è infatti

fondata sulla particolare importanza delle loro funzioni e

l'indifferibilità del loro espletamento, che bene giustificano una

disciplina particolare.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale:

- dell'art. 34 del d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229 sollevate, in

riferimento all'art. 40 Cost., dal giudice istruttore del tribunale di

Lucera con le ordinanze indicate in epigrafe;

- dell'art. 74 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 40 Cost., dal pretore di Catania, con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 luglio 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1980:125 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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