In caso di mancanza o impedimento temporanei di un funzionario di cancelleria o segreteria o di un dattilografo, il capo dell'ufficio giudiziario superiore in sede puo', per urgenti necessita', disporre che ne faccia le veci un funzionario o dattilografo addetto ad altro ufficio giudiziario del luogo da lui dipendente. In mancanza di cancelliere o segretario il capo dell'ufficio dispone che ne assuma le funzioni un notaio esercente o il segretario o il vice segretario comunale. Al notaio, al segretario o al vice segretario comunale, chiamati a sostituire i funzionari di cancelleria e segreteria, per ogni giornata di effettivo servizio e corrisposto un gettone di presenza di importo pari a quello stabilito per i gettoni spettanti ai segretari delle Commissioni operanti nelle Amministrazioni dello Stato. Alla liquidazione si provvede di ufficio.

Testo vigente dal 29 ottobre 1960

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 125/1980

    Questione infondata
    23 luglio 1980

    In materia di sciopero dei pubblici dipendenti, non puo` contestarsi la legittimita` di misure (normative e organizzative), quali la sostituzione degli scioperanti con altro personale, che, senza in nulla coartare la liberta` del lavoratore il quale abbia inteso scioperare, tendano a contenere gli effetti dannosi dello sciopero stesso, specie ove ricadano su servizi pubblici essenziali come, nel caso delle disposizioni denunciate, la funzione giurisdizionale. Ne` e` violato il principio di eguaglianza, in quanto la possibilita` di sostituire i funzionari scioperanti (nella specie, cancellieri) con altro personale si fonda sulla particolare importanza delle loro funzioni e l'indifferibilita` del loro espletamento. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 40 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 34 del d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, e - in riferimento agli artt. 3 e 40 Cost. - dell'art. 74 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, i quali rispettivamente prevedono la sostituzione, in caso di mancanza o impedimento, degli ufficiali giudiziari e dei cancellieri e segretari con messi di conciliazione e con notai e segretari comunali).

    Art. 40 cost. · Art. 74 Ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1960-10-23;1196~art74 · fonte del testo

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