Corte costituzionale

Sentenza n. 122/1966

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/12/1966 · relatore Francesco Paolo Bonifacio

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 14r.d.l. 1404/1934
  • art. 15r.d.l. 1404/1934

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 14 e 15 del

R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404, sull'istituzione e funzionamento del

tribunale dei minorenni, promosso con ordinanza emessa il 30 settembre

1964 dalla Corte di appello di Torino, Sezione per i minorenni, nel

procedimento penale a carico di Ferreri Livio, iscritta al n. 73 del

Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 139 del 5 giugno 1965.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 23 novembre 1966 la relazione del

Giudice Francesco Paolo Bonifacio;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giovanni

Albisinni, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con provvedimento emesso il 30 settembre 1964 nel procedimento

penale a carico di Livio Ferreri la Sezione per i minorenni della Corte

di appello di Torino, accogliendo un'eccezione proposta dalla difesa

dell'imputato appellante, ha sollevato una questione di legittimità

costituzionale degli artt. 14 e 15 del R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404

(convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835) sulla istituzione e sul

funzionamento del tribunale per i minorenni.

Nell'ordinanza di rimessione la Corte, premesso che la concessione

del perdono giudiziale implica, per ragioni logiche confermate dalla

disciplina positiva dell'istituto, l'affermazione di piena

responsabilità dell'imputato e comporta rilevanti effetti giuridici,

osserva che l'art. 14 impugnato, in quanto statuisce che il tribunale

per i minorenni decide in camera di consiglio sulla richiesta del

Pubblico Ministero, non assicura all'imputato l'esercizio del diritto

di difesa (conoscenza degli atti processuali, contraddittorio,

assistenza tecnica, ecc.) e viola perciò l'art. 24 della

Costituzione. Nello stesso vizio di illegittimità costituzionale

incorre, secondo il giudice a quo, anche il successivo art. 15 nella

parte in cui stabilisce che la Sezione di Corte di appello per i

minorenni provvede egualmente in camera di consiglio sulla impugnazione

della sentenza che abbia dichiarato di non doversi procedere per

concessione del perdono giudiziale.

L'ordinanza, ritualmente comunicata e notificata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 5 giugno 1965. Nel

presente giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.

2. - Nelle deduzioni depositate il 30 novembre 1964 l'Avvocatura

dello Stato chiede che la questione sia dichiarata non fondata ed

osserva che anche se si va al di là dell'aspetto formale della

sentenza di concessione del perdono giudiziale, che è sentenza di

proscioglimento, non può sorgere dubbio sulla legittimità

costituzionale delle norme impugnate, perché l'ordinamento offre

all'imputato tutti gli strumenti necessari all'effettivo esercizio del

diritto di difesa: l'istruttoria relativa ai reati di competenza del

tribunale per i minorenni è, infatti, condotta col rito sommario, ma

nell'ipotesi di concessione del perdono giudiziale essa partecipa della

natura dell'istruttoria formale e perciò, in relazione al principio

enunciato nell'art. 392 del Codice di procedura penale, il tribunale

deve applicare l'art. 372 del Codice di procedura penale e disporre il

deposito in cancelleria degli atti e documenti del procedimento. Se a

ciò si aggiunge che il tribunale, eventualmente sollecitato

dall'imputato, può disporre che il Pubblico ministero compia altri

atti istruttori, si deve concludere, secondo l'Avvocatura, che non

sussiste alcuna violazione dell'art. 24 della Costituzione.

Nella pubblica udienza l'Avvocatura dello Stato ha insistito nelle

tesi e conclusioni esposte nell'atto di intervento. Considerato in diritto :

1. - Secondo l'ordinanza di rimessione la concessione del perdono

giudiziale, anche se inquadrata fra le cause di estinzione del reato

(art. 169 del Codice penale), presuppone l'accertamento della

colpevolezza dell'imputato - e, cioè, della sussistenza degli elementi

obiettivi e subiettivi del reato - e la relativa sentenza irrevocabile

acquista autorità di cosa giudicata nel giudizio civile per le

restituzioni ed il risarcimento dei danni. Tale disciplina

giustificherebbe, ad avviso del giudice a quo, il dubbio sulla

legittimità costituzionale delle norme impugnate, le quali consentono

che un provvedimento di tanta gravità venga adottato in camera di

consiglio, senza che l'imputato minorenne possa esperire quei mezzi di

difesa che solo il dibattimento può assicurare.

La Corte osserva preliminarmente che l'art. 14 del R.D. L. 20

luglio 1934, n. 1404, disciplina la concessione del perdono giudiziale

in sede di definizione dell'istruttoria condotta dal pubblico

ministero, e perciò la sentenza pronunciata dal tribunale in camera di

consiglio né implica l'accertamento di risultati probatori che

legittimerebbe la condanna del minorenne né ha autorità di cosa

giudicata quanto alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità ed

alla responsabilità dell'imputato (effetto che l'art. 27 del Codice di

procedura penale collega solo alla sentenza pronunziata a seguito di

dibattimento). Ciò non esclude, tuttavia, che il provvedimento possa

produrre conseguenze pregiudizievoli al minore prosciolto: esso,

infatti, preclude l'ulteriore concessione di perdono giudiziale (art.

169, ultimo comma, del Codice penale) ed è destinato ad incidere sulla

dignità personale, giacché presuppone un giudizio di sussistenza di

elementi probatori che sarebbero sufficienti ad autorizzare il rinvio a

giudizio dell'imputato (art. 379 del Codice di procedura penale). E

perciò, nonostante si tratti di una pronunzia di non doversi

procedere, la garanzia predisposta dal secondo comma dell'art. 24 della

Costituzione resterebbe inattuata ove l'ordinamento non consentisse al

minorenne di conoscere le prove raccolte a suo carico, di contestare la

loro sufficienza, di eccitare il potere del tribunale di disporre il

compimento di ulteriori atti istruttori: di difendersi, in definitiva,

dall'accusa e di richiedere, con la necessaria assistenza tecnica, la

pronunzia di assoluzione per causa diversa da quella di concessione del

perdono.

2. - La Corte ritiene che sulla decisione della presente questione

di legittimità costituzionale non possano incidere né la circostanza

che il tribunale deve decidere in camera di consiglio né, per altro

verso, la circostanza che l'art. 15 della legge in esame prevede il

potere di impugnativa della sentenza: non la prima, perché il

procedimento in camera di consiglio non può essere ritenuto di per sé

contrastante con l'art. 24 della Costituzione; non la seconda, perché,

se è vero che l'imputato prosciolto per concessione di perdono

giudiziale può cognita causa contestare gli elementi assunti dal

giudice a motivazione della sua pronuncia (e, in particolare, a

motivazione del convincimento di sussistenza di prove che sarebbero

state sufficienti al rinvio a giudizio), è altrettanto certo che la

norma costituzionale esige che il diritto di difesa venga garantito "in

ogni stato e grado del procedimento" e, dunque, anche prima che il

provvedimento sia adottato in primo grado. Sicché appare evidente che

il punto decisivo della questione consiste nell'accertare se il

procedimento che si conclude con la concessione del perdono offra o

meno all'imputato quella possibilità di difesa che valga a soddisfare

il precetto costituzionale.

Giova in proposito rilevare che il procedimento minorile non è

svincolato, se non nei punti espressamente disciplinati dalla legge

speciale, dal rispetto delle norme dettate dal Codice di procedura

penale (art. 34 del R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404; art. 18 del D.P.R.

25 ottobre 1955, n. 932, emanato in forza dell'art. 20 della legge 18

giugno 1955, n. 517). Dal che discendono conseguenze di rilevante

importanza ai fini della decisione della presente questione. Ed

infatti:

a) in virtù delle modifiche apportate al precedente sistema dalla

legge 18 giugno 1955, n. 517, il giudice non può in nessun caso (cfr.

artt. 376, primo comma; 395, quarto comma; 398, quarto comma, del

Codice di procedura penale) dichiarare di non doversi procedere per

concessione del perdono giudiziale "se l'imputato non è stato

interrogato sul fatto costituente l'oggetto dell'imputazione ovvero se

il fatto non è stato enunciato in un mandato rimasto senza effetto";

b) per effetto della sentenza n. 52 del 16 giugno 1965 di questa

Corte all'istruttoria minorile condotta dal pubblico ministero col rito

sommario devono essere applicate tutte le disposizioni contenute negli

artt. 304 bis, ter e quater del Codice di procedura penale;

c) deve infine ritenersi, come esattamente sostiene l'Avvocatura

dello Stato, che il tribunale per i minorenni è anche tenuto

all'osservanza dell'art. 372 del Codice di procedura penale. Ed in

effetti i provvedimenti devoluti alla sua competenza e da adottarsi in

camera di consiglio sono quelli stessi (cfr. art. 13, ultimo comma,

della legge in esame) che il pubblico ministero nell'istruttoria

sommaria ordinaria è tenuto a richiedere al giudice istruttore a norma

dell'art. 395 del Codice di procedura penale. È agevole dedurre da

ciò che il tribunale per i minorenni, investito dalla richiesta del

procuratore della repubblica, deve osservare gli stessi obblighi che il

Codice impone al giudice istruttore prima del provvedimento che chiude

la fase istruttoria; deve, cioè, procedere, nel rispetto dell'art. 372

del Codice di procedura penale, al deposito degli atti e documenti, a

seguito del quale il difensore dell'imputato potrà esercitare quelle

facoltà (estrazione di copie, presentazione di memorie e di istanze)

che la stessa norma gli conferisce.

Dal complesso delle disposizioni fin qui richiamate risulta che

l'imputato minorenne prima che il tribunale adotti i provvedimenti di

sua competenza può difendersi dalla imputazione, aver conoscenza di

tutti gli elementi probatori acquisiti al processo, presentare memorie

e richieste con l'assistenza del difensore e chiedere il

proscioglimento per motivi diversi dalla concessione del perdono

giudiziale. E pertanto gli artt. 14 e 15 del R.D.L. 20 luglio 1934, n.

1404, inquadrati nel sistema processuale e interpretati alla luce di

questo, appaiono non in contrasto con l'art. 24 della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale degli artt. 14 e 15 del R.D.L. 20 luglio

1934, n. 1404 su "Istituzione e funzionamento del tribunale per i

minorenni", sollevata dalla Corte di appello di Torino, Sezione per i

minorenni, in riferimento al secondo comma dell'art. 24 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, 13 dicembre 1966.

ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI.

ECLI:IT:COST:1966:122 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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