Corte costituzionale

Sentenza n. 118/1957

Questione dichiarata infondata · depositata il 08/07/1957 · relatore Aldo Sandulli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale della legge 29

maggio 1956, n. 500, promossi con le seguenti ordinanze:

1) Ordinanza 18 novembre 1956 del Pretore di Perugia, emessa nella

causa civile vertente tra Scorpioni Marsilio e Rizzoli Franca,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11 del 12

gennaio 1957 ed iscritta al n. 341 del Registro ordinanze 1956;

2) Ordinanza 5 dicembre 1956 del Pretore di Città di Castello,

emessa nella causa civile vertente tra Marziali Giuseppe e Taffini

Giovanni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11

del 12 gennaio 1957 ed iscritta al n. 344 del Reg. ord. 1956;

3) Ordinanza 2 novembre 1956 del Pretore di Perugia, emessa nella

causa civile vertente tra Tedeschi Lorenzo e Baldelli Dante, pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.27 del 30 gennaio 1957 ed

iscritta al n. 5 del Reg. ord. 1957;

4) Ordinanza 31 gennaio 1957 del Tribunale di Arezzo, emessa nella

causa civile vertente tra Frangipani Domenico e Randellini Luigi ed

altri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 90 del 6

aprile 1957 ed iscritta al n. 37 del Reg. ord. 1957;

5) Ordinanza 20 febbraio 1957 del Pretore di Gubbio, emessa nella

causa civile vertente tra Martini Ubaldo e Fagioli Guido Gregorio ed

altri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 97 del

13 aprile 1957 ed iscritta al n. 41 del Reg. ord. 1957;

6) Ordinanza 22 febbraio 1957 del Pretore di Gubbio, emessa nella

causa civile vertente tra Rosini Mariano e Caseti Domenico, pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 97 del 13 aprile 1957 ed

iscritta al n. 42 del Reg. ord. 1957;

7) Ordinanza 22 marzo 1957 del Pretore di Città della Pieve,

emessa nella causa civile vertente tra Tassini Umberto e Cini

Aristodemo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 97

del 13 aprile 1957 ed iscritta al n. 49 del Reg. ord. 1957.

Viste le dichiarazioni di intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 5 giugno 1957 la relazione del

Giudice Aldo Sandulli;

uditi gli avvocati Giovanni Clementi, Arturo Carlo Jemolo, Giuseppe

Ferri e Giuseppe Guarino per i concedenti, gli avvocati Gaetano

Salciarini, Carlo Furno e Sandro Diambrini Palazzi per i mezzadri, ed

il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò per il

Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con atto di citazione notificato il 13 ottobre 1956 Tedeschi

Lorenzo, già mezzadro di Baldelli Dante nel periodo 1942-1950, citava

quest'ultimo innanzi alla Pretura di Perugia per sentirlo condannare al

pagamento di L. 108.330, in applicazione dell'art. 2 della legge 29

maggio 1956, n. 500 (c. d. legge Salari).

Tale legge si intitola: "Norme interpretative in materia di

consegna e riconsegna delle scorte vive nei contratti di mezzadria".

Essa dispone: "Art. 1: Quando nei contratti di mezzadria le scorte

vive sono state conferite dal concedente e consegnate al mezzadro a

stima in base ai prezzi di mercato, in caso di scioglimento del

contratto il mezzadro ha diritto a percepire dal concedente la metà

della differenza tra il valore delle scorte al momento della consegna,

calcolato in base ai prezzi allora correnti, ed il valore delle stesse

calcolato in base ai prezzi correnti all'atto della riconsegna". Art.

2: Il mezzadro ha diritto a percepire dal concedente la metà della

differenza dei valori previsti dall'articolo precedente anche quando

sia avvenuto lo scioglimento del contratto anteriormente alla entrata

in vigore della presente legge e le parti non abbiano comunque definito

i loro rapporti in ordine alle scorte vive".

Nel rapporto di mezzadria tra il Baldelli e il Tedeschi il

concedente aveva all'inizio del rapporto, nel 1942, consegnato al

Tedeschi scorte vive a stima, per un valore che dal libretto colonico

risulta essere di L. 9.800. Nel 1950, il concedente Baldelli, allo

scadere del rapporto di mezzadria, aveva - secondo l'assunto

dell'attore - prelevato dal "capitale colonico comune" (e cioè dal

capitale d'esercizio) il cosiddetto "plusvalore" delle scorte vive

(consistente nella differenza di valore tra il 1942 e il 1950, in

conseguenza della svalutazione monetaria, delle scorte consegnate al

mezzadro nel 1942). Per tal modo il Tedeschi, alla chiusura dei conti,

era rimasto debitore del Baldelli di L. 32.838. Col riferito atto di

citazione il Tedeschi chiedeva invece - in applicazione della legge

Salari - l'attribuzione a sé della metà del c.d. "plusvalore", e

pertanto la condanna del Baldelli alla restituzione di L. 108.330,

oltre gli interessi dal 1950.

Il convenuto sollevò in giudizio eccezione di incostituzionalità

della legge Salari, sotto vari profili.

Su tale eccezione il Pretore di Perugia si pronunciò con ordinanza

2-24 novembre 1956.

Esclusa la natura interpretativa della legge in questione rispetto

all'art. 2163 Cod. civ. e alle norme corporative, ma escluso a un

tempo che solo per ciò la legge potesse, in quanto retroattiva, esser

considerata incostituzionale; e ritenuta quindi manifestamente

infondata la questione sollevata al riguardo dal convenuto, come pure

l'altra questione circa la violazione del principio di divisione dei

poteri, inerente al preteso intento legislativo di eludere la

giurisprudenza affermatasi in materia, il Giudicante - pur escludendo

la violazione degli artt. 3 e 23 Cost., affermata dal convenuto -

ritenne di dover rimettere alla Corte costituzionale l'altra questione

sollevata dal convenuto, riflettente la violazione dell'art. 42

Costituzione. Ciò in quanto l'aver disposto che tra gli incrementi di

valore del bestiame da prendere a base della ripartizione tra

concedente e mezzadro vadano compresi anche quelli inerenti alla

svalutazione monetaria tra il momento della consegna del bestiame al

mezzadro e quello della riconsegna da parte di costui, si risolverebbe

in una espropriazione, senza indennizzo, della metà di una ricchezza

(il valore effettivo - intrinseco - delle scorte a suo tempo conferite

dal concedente) di pertinenza esclusiva del concedente.

A cura della cancelleria della Pretura l'ordinanza venne notificata

alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri, e di essa venne

data comunicazione ai Presidenti dei due rami del Parlamento. A istanza

del Presidente della Corte costituzionale essa venne pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 1957.

Nei termini di rito si sono costituiti nella cancelleria di questa

Corte l'attore e il convenuto del giudizio pendente innanzi al Pretore

di Perugia, sostenendo, rispettivamente, la insussistenza e la

sussistenza della illegittimità costituzionale rilevata dal Pretore.

È altresì intervenuto, nei termini, il Presidente del Consiglio dei

Ministri, negando qualsiasi illegittimità costituzionale.

2. - Analogo giudizio venne promosso innanzi alla Pretura di

Perugia, con atto di citazione notificato il 7 novembre 1956, dal

mezzadro Scorpioni Marsilio, il quale, asserendo non definiti alla fine

della mezzadria i rapporti con le concedenti signore Fiorita e Franca

Rizzoli, e dichiarando di non conoscere il recapito della prima di

esse, trasferitasi in Inghilterra, conveniva a in giudizio la seconda

per sentirla condannare - ai sensi della legge Salari - al pagamento di

L. 129.537, costituente il "credito colonico a stime reali".

Il Pretore ritenne preminente sulla necessità di ordinare la

integrazione del contraddittorio l'eccezione di incostituzionalità

sollevata dalla convenuta. Eppertanto, con ordinanza 18 novembre 1956,

riferiti dettagliatamente i profili di incostituzionalità da essa

esposti, sospese il giudizio, ordinando la rimessione degli atti alla

Corte costituzionale per la decisione delle seguenti questioni di

legittimità costituzionale della legge Salari: a) L'art. 2 violerebbe

gli artt. 24, 25, 101, 102, 104 Cost., in quanto con esso il

legislatore si sarebbe venuto a sostituire ai giudici nella decisione

di controversie in atto o in grado di insorgere sulla base di norme

preesistenti, ledendo in tal modo sia il principio della divisione dei

poteri, sia il diritto dei cittadini di agire in giudizio a tutela dei

propri diritti e interessi legittimi, sia il loro diritto alla difesa

in giudizio. Per giunta, non risultando conforme alla realtà

l'esposizione dello stato attuale della giurisprudenza fatta nelle

relazioni parlamentari, l'ordinanza osserva che potrebbe altresì

configurarsi un eccesso di potere del legislatore, sia sotto il profilo

dello sviamento che sotto quello dell'errore di fatto. b) L'art. 2

della legge Salari - pur prescindendo dalla artificiosità della

definizione di legge interpretativa, attribuitasi dalla legge stessa -

violerebbe il principio dell'irretroattività della legge, il quale

risulterebbe indirettamente affermato attraverso gli artt. 24, 25, 75 e

136 Cost., e si presenterebbe comunque come principio sicuro in

relazione a tutte le leggi abrogatrici e modificatrici di precedenti

situazioni di diritto. Gli artt. 24 e 25 Cost. solleverebbero comunque

il problema della irretroattività della legge, quanto meno rispetto

alle materie in cui predominano l'autonomia della volontà privata e

l'interesse dei singoli. c) L'art. 1 della legge Salari incorrerebbe

in violazione dell'art. 42 Cost., ponendo in essere "un trasferimento

coattivo di ricchezza, che è del tutto autonomo rispetto al rapporto

fondamentale di mezzadria, e che non può trovare in questo la sua

causa"; infatti, "nel suo risultato pratico", disporrebbe che "il

concedente, il quale abbia conferito il bestiame a stima, sia spogliato

d'autorità della metà della differenza tra il valore delle scorte

consegnate e il valore delle scorte riconsegnate, e cioè della

proprietà del bestiame o della somma corrispondente, nella misura che

corrisponde alla incidenza della svalutazione monetaria, in modo del

tutto indipendente dal lavoro del mezzadro, e comunque oltre quella

misura che, per aver il mezzadro provveduto al mantenimento delle

scorte, potrebbe spettargli". E l'espropriazione in tal modo realizzata

sarebbe in contrasto con l'art. 42 Cost. perché: 1) nella specie non

si ravviserebbero i richiesti motivi di interesse generale; 2)

mancherebbe il giusto indennizzo; 3) la espropriazione sarebbe

realizzata dalla legge stessa e non mediante atto applicativo della

legge. d) La legge Salari incorrerebbe infine in violazione degli artt.

23, 3 e 41 Costituzione. Del primo, in quanto, in base a questo,

l'imposizione di una prestazione patrimoniale (quale - una volta

escluso il carattere espropriativo - sarebbe quella posta a carico dei

concedenti dalla legge Salari) potrebbe aver luogo soltanto nei limiti

in cui sia indispensabile per il soddisfacimento dell'interesse

pubblico, e soltanto in base a disposizioni generali e astratte -

condizioni che entrambe non ricorrerebbero per gli artt. 1 e 2 della

legge Salari; inoltre sarebbe da esaminare se le prestazioni ammesse

dall'art. 23 Cost. possono essere imposte retroattivamente. Dell'art.

3, in quanto la legge Salari, col considerare soltanto i diritti del

mezzadro verso il concedente, e non anche quelli del concedente verso

il mezzadro, tratterebbe in modo disuguale le due categorie di

partecipanti al rapporto mezzadrile; e, d'altro canto, col considerare

soltanto i conferimenti di scorte vive a stima, e non anche quelli

fatti con altri sistemi, determinerebbe sperequazioni rispettivamente

tra gli stessi mezzadri e tra gli stessi proprietari concedenti.

Dell'art. 41, il quale garantirebbe la libertà contrattuale e la

autonomia privata, consentendo quindi al legislatore "di disciplinare

il tipo astratto dei contratti", ma interdicendogli - salvo

"circostanze eccezionali, ovvero per la tutela della sicurezza, della

libertà e della dignità umana" - di "obbligare il singolo a stipulare

un determinato contratto, di cui già siano stati determinati il

contenuto, la controparte e il prezzo": di tale articolo la legge

Salari, - la quale considererebbe il bestiame "come se fosse stato

venduto per metà dal conferente al mezzadro al prezzo di mercato

corrente al momento della consegna" - costituirebbe violazione in

quanto in realtà "implicherebbe, rispetto agli effetti, l'obbligo di

una vendita; ed operando retroattivamente (art. 2), determinerebbe in

modo cogente tutti gli elementi di tale contratto: contenuto, prezzo,

venditore e compratore". In questo modo l'autonomia privata

risulterebbe violata, pur non ricorrendo le condizioni richieste

dall'art. 41 della Costituzione.

A cura della cancelleria della Pretura l'ordinanza venne notificata

alle parti costituite e al Presidente del Consiglio dei Ministri, e di

essa venne data comunicazione ai Presidenti dei due rami del

Parlamento. A istanza del Presidente della Corte costituzionale, essa

venne pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 gennaio 1957.

Nei termini di rito si sono costituiti nella cancelleria di questa

Corte l'attore e la convenuta del giudizio pendente innanzi al Pretore

di Perugia, sostenendo, rispettivamente, l'insussistenza e la

sussistenza della illegittimità costituzionale denunciata dal Pretore.

È altresì intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

negando qualsiasi illegittimità costituzionale.

3. - Anche il Pretore di Città di Castello ha sottoposto a

questa Corte la questione della legittimità costituzionale della legge

Salari.

Innanzi a tale Pretura, con atto notificato il 25 ottobre 1956,

Marziali Giuseppe, già mezzadro di Taffini Giovanni dal 1946 al 1952,

assumendo che alla cessazione del rapporto egli risultava, dal libretto

colonico, debitore di L. 72.849 verso il concedente, e ciò unicamente

perché il conto relativo al bestiame (conferito dal concedente

all'inizio del rapporto) "è stato effettuato con stime di comodo (L.

945.000) anziché con le stime reali (lire 1.400.000)", e che pertanto

a esso Marziali "devono essere accreditate L. 227.500 rappresentanti la

metà della differenza fra la stima reale e quella di comodo, dato che

non può esser fatta alcuna riduzione a titolo di plusvalore bestiame",

citava il Taffini per sentirlo condannare al pagamento di L. 154.651

"per mancato accredito utile bestiame". Il convenuto, rilevato che

l'attore invocava sostanzialmente l'applicazione della legge Salari, ne

eccepiva la incostituzionalità. E il Pretore - ritenuta inesatta

l'affermazione del carattere interpretativo della legge, ed escluso che

essa fosse incostituzionale a causa del suo carattere retroattivo, come

pure che violasse il principio di uguaglianza, il diritto di difesa, il

principio della divisione dei poteri nei confronti del potere

giudiziario, la libertà di iniziativa economica, e comunque ledesse i

precetti degli artt. 3, 23, 24, 41, 43, 101, 102 e 104 Cost. -

giudicò peraltro meritevole di considerazione la questione relativa

alla conformità della legge all'art. 42 Cost.; e ciò, non tanto

sotto il profilo che la legge importi la espropriazione senza

indennizzo, a favore del mezzadro, della metà circa del capitale

bestiame conferito a suo tempo dal concedente - espropriazione e

mancanza di indennizzo delle quali non sarebbe lecito dubitare -,

quanto sotto il profilo che l'art. 42 Cost. consentirebbe soltanto

espropriazioni a favore della pubblica Amministrazione, e non anche a

favore dei privati. Eppertanto, considerata rilevante la questione di

costituzionalità ai fini del decidere, con ordinanza 5 dicembre 1956

sospese il giudizio, ordinando la trasmissione degli atti a questa

Corte.

A cura della cancelleria della Pretura l'ordinanza venne notificata

alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai

Presidenti dei due rami del Parlamento. A istanza del Presidente della

Corte costituzionale essa è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale

del 12 gennaio 1957.

Nei termini di rito si è costituito nella cancelleria di questa

Corte il solo Taffini, sostenendo la tesi della illegittimità

costituzionalità della legge Salari. È intervenuto, nei termini, nel

giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri negando

l'illegittimità costituzionale.

4. - Un altro giudizio di legittimità costituzionale nei

confronti della legge Salari è stato promosso dal Tribunale di Arezzo.

Innanzi a quella Giustizia Frangipani Domenico, già mezzadro fino

al gennaio 1955 dei sigg. Randellini Luigi, Francesco, Assunta, Pietro,

Olinto e Marco, premesso che, alla cessazione del rapporto, in sede di

accettazione del saldo colonico, aveva fatto salva "ogni azione di

recupero" in ordine alla "rivalutazione bestiame" (vale a dire al c. d.

"plusvalore" delle scorte vive conferite dal concedente all'inizio

della mezzadria), con atto di citazione notificato il 6 giugno 1956

conveniva i Randellini per sentirli condannare alla restituzione di

quanto a lui dovuto in relazione al fatto che al termine del rapporto

mezzadrile "non doveva essere applicato alcun coefficiente di

svalutazione sulle scorte vive".

I Randellini, costituitisi in giudizio, eccepirono in via

principale che la legge Salari, della quale l'attore chiedeva

l'applicazione, vale soltanto nei casi di ripartizione delle scorte tra

mezzadro e concedente ai sensi dell'art. 2163 Cod. civ., e non anche

nei casi nei quali - come nella specie - la ripartizione andava fatta

ai sensi della carta della mezzadria (norme deliberate dal Consiglio

naz. delle corporazioni, sezione agricoltura, e pubblicate sulla

Gazzetta Ufficiale 6 dicembre 1933, n. 282). In via di ipotesi

deducevano inoltre l'incostituzionalità della legge: 1) per aver

voluto modificare, retroattivamente, gli effetti di uno stato di

diritto già in atto, sottraendo al magistrato controversie sorte sulla

base di una legge preesistente, e privando altresì il cittadino del

diritto di difesa (artt. 24, 25, 101, 102, 104 Cost.); 2) per aver

disposto una espropriazione senza che ricorressero ragioni di interesse

generale e senza indennizzo, e avere per di più violato l'autonomia

privata configurando il conferimento iniziale delle scorte da parte del

concedente come volto a instaurare immediatamente un rapporto di

comproprietà (artt. 41 e 42 Cost.); 3) per avere imposto ai concedenti

una prestazione che avrebbe potuto essere imposta solo con legge

generale e astratta, creando per giunta notevoli disuguaglianze tra

mezzadri e concedenti (attraverso la previsione della svalutazione e

non anche quella della rivalutazione monetaria), tra mezzadri e

mezzadri (attraverso la considerazione dei soli casi di conferimento

delle scorte a stima da parte del concedente), e tra concedenti e

concedenti (per l'identica ragione, considerata dal punto di vista dei

concedenti) (artt. 23 e 3 Cost.).

Il Tribunale non si occupò della eccezione principale, relativa

all'applicabilità della legge Salari nel caso in questione, e, in

motivazione, affermata la sussistenza di una manifesta infondatezza

delle eccezioni di incostituzionalità, dichiarava "argomenti

apprezzabili" quelli relativi alla "rispondenza o meno della legge 29

maggio 1956, n. 500, ai criteri di astrattezza e generalità che si

assumono necessari in una legge impositiva di una prestazione come si

sostiene esser quella in esame, la quale, per contro, sarebbe intesa

nella sostanza a costituire un privilegio"; come pure gli argomenti che

"siasi sanzionata una disuguaglianza dei cittadini, regolando solo un

aspetto economico, favorevole al mezzadro, e non anche l'aspetto

opposto". "Ciò a prescindere da particolari considerazioni su quei

motivi, che al Tribunale sembrano irrilevanti, e che avrebbero portato

il potere legislativo ad un eccesso di potere, consistito nella

statuizione di norme contrastanti con la giurisprudenza ormai

consolidata", ma "non senza tener presente che il dibattito sulla

costituzionalità della legge così detta Salari, si è già esteso

anche al campo dottrinario con opinioni contrastanti". Così motivando,

esso, sul presupposto che "il giudizio non può esser definito

indipendentemente dalla risoluzione della sollevata questione di

legittimità costituzionale della legge 29 maggio 1956, n. 500", con

ordinanza 31 gennaio 1957 disponeva "il deferimento alla Corte

costituzionale della questione di legittimità costituzionale della

legge 29 maggio 1956, n. 500", sospendendo il giudizio civile in corso.

Avvenuti gli adempimenti di rito, si costituivano, nei termini,

innanzi alla Corte costituzionale i convenuti Randellini, e interveniva

- sempre in termini - il Presidente del Consiglio dei Ministri,

sostenendo, rispettivamente, la tesi dell'incostituzionalità e quella

della costituzionalità della ripetuta legge.

5. - Anche innanzi al Pretore di Gubbio venne sollevata la

questione di incostituzionalità della stessa legge.

Appellandosi a quest'ultima, con atto di citazione 27 ottobre 1956

Martini Ubaldo, mezzadro fino all'ottobre 1955, conveniva in giudizio

gli eredi del fu Fagioli Luigi, sigg. Fagioli Guido Gregorio, Marco

Emilio, Vercellone Pia Clotilde ved. Fagioli, nonché Fagioli Armando

Ermanno, Carlo Maria e Maria Grazia, chiedendo il riconoscimento del

proprio credito relativo alla metà del c.d. "plusvalore" delle scorte

vive a suo tempo conferite dal proprietario, e la condanna dei

convenuti al pagamento di L. 188.081, con gli interessi legali.

Anche in questo giudizio, i convenuti eccepirono che la legge

Salari: a) violava gli artt. 24, 25, 101, 102, 104 Cost. e il principio

della divisione dei poteri; b) violava il principio della

irretroattività della legge (desumibile dagli artt. 24 e 25 Cost.), e

pretendeva mascherare come legge interpretativa una legge innovativa;

c) violava l'art. 42 Cost., realizzando delle espropriazioni in

contrasto coi principi enunciati in tale articolo; d) violava gli artt.

23, 3, 41 Cost., imponendo illegittimamente prestazioni ad alcuni

cittadini nei confronti di altri, ledendo in tal modo anche il

principio di uguaglianza.

II giudicante considerò, in motivazione, non manifestamente

infondate le seguenti questioni: a) se il nostro ordinamento

costituzionale ammetta la possibilità di leggi interpretative, e in

particolare se con una legge sia possibile dare la interpretazione

autentica di consuetudini e di norme corporative; b) se sia consentito

al legislatore - senza invadere la sfera del potere giudiziario -

formulare una interpretazione autoritativa in contrasto con la

interpretazione giurisprudenziale consolidata, e per di più sia

possibile - e compatibile con l'art. 3 Cost. - formulare una simile

interpretazione avendo di mira la posizione di una sola delle parti

interessate (e perciò favorendola); c) se, nonostante che non realizzi

sul piano giuridico una vera e propria espropriazione (in quanto non

attribuisce al mezzadro metà della proprietà del bestiame conferito

dal concedente, ma soltanto un diritto di credito a metà del valore di

quel bestiame) la legge Salari possa considerarsi lesiva dell'art. 42

Cost., sotto il profilo che, dal punto di vista economico, si risolve

in una vera e propria espropriazione, sia pur mascherata dal punto di

vista giuridico.

Pertanto con ordinanza 20 febbraio 1957 il Pretore deferì alla

Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale della

legge Salari, e sospese il giudizio in corso.

Avvenuti gli adempimenti di rito, si costituivano, nei termini,

innanzi a questa Corte, le parti del giudizio civile, e interveniva,

sempre nei termini, il Presidente del Consiglio dei Ministri,

sostenendo quest'ultimo e l'attore del giudizio civile la piena

costituzionalità della legge; e i convenuti del giudizio civile la

incostituzionalità di essa.

6. - In data 22 febbraio 1957 lo stesso Pretore di Gubbio ebbe a

rimettere a questa Corte nei medesimi termini la questione di

legittimità costituzionale, sollevata dal convenuto nel giudizio

promosso da Rosini Mariano, mezzadro di Caseti Domenico fino

all'ottobre 1951, al fine di ottenere da quest'ultimo il pagamento

della metà del c.d. "plusvalore" (inerente alla svalutazione

monetaria) delle scorte vive a suo tempo conferite dal concedente

Caseti.

In quel giudizio l'attore aveva dedotto l'inammissibilità e

l'irrilevanza della questione di costituzionalità, essendosi il

convenuto, con una scrittura del 1953, impegnato, per quanto riguarda

il plusvalore, ad attenersi alle emanande disposizioni legislative. Ma

il giudicante osservò che tale impegno non importava rinuncia a far

valere la legittimità costituzionale delle disposizioni che sarebbero

intervenute. Richiamandosi alla motivazione dell'ordinanza emessa il

20 febbraio nel giudizio Martini - Fagioli, il Pretore ritenne pertanto

rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità

costituzionale inerenti alla legge Salari e relative: a) alla

compatibilità delle leggi interpretative col principio della

separazione dei poteri e con gli artt. 102 e 104 Cost.; b) alla

ammissibilità che una legge dia l'interpretazione autentica di norme

consuetudinarie e corporative; c) alla compatibilità con l'art. 3

Cost. di una legge che consideri il fenomeno delle fluttuazioni

monetarie a favore di una sola delle parti contrattualmente

contrapposte; d) alla compatibilità con l'art. 42 Cost. di una legge

che dal punto di vista economico (anche se non da quello giuridico)

realizzi una espropriazione senza osservare i precetti contenuti nel

citato articolo.

Sospeso il giudizio civile, e avvenuti, da parte della cancelleria

della Pretura, gli adempimenti di rito, si costituivano innanzi a

questa Corte le parti del giudizio civile. Interveniva in giudizio il

Presidente del Consiglio dei Ministri. Quest'ultimo e l'attore

sostengono la tesi della piena legittimità costituzionale della legge

Salari. Il convenuto sostiene la tesi contraria.

7. - Con ordinanza 22 marzo 1957, infine, anche il Pretore di

Città della Pieve rimetteva a questa Corte la questione relativa alla

legittimità costituzionale della legge Salari.

Innanzi a quella Pretura Tassini Umberto, ex mezzadro, fino

all'ottobre 1955, di Cini Aristodemo, aveva convenuto quest'ultimo con

atto 8 settembre 1956. Premesso che alla definizione dei conti era

risultato debitore di L. 129.202, mentre in effetti doveva esser

considerato creditore della differenza tra la metà del "plusvalore"

delle scorte vive e detta somma - differenza pari a L. 164.282 - egli

chiedeva la condanna dell'ex concedente, Cini, al pagamento di

quest'ultima somma, oltre gli interessi. Il convenuto eccepì

l'illegittimità costituzionale della legge Salari, sulla quale

l'attore fondava la propria pretesa, assumendo che essa: 1) violerebbe

i principi fondamentali dello stato di diritto, in quanto qualifica

come interpretative delle norme a contenuto innovativo; 2) violerebbe

il principio della separazione dei poteri, e in particolare la

sovranità del potere giudiziario, in quanto avrebbe "posto nel nulla"

la giurisprudenza consolidatasi nel senso della spettanza dell'intero

"plusvalore" al concedente; 3) violerebbe gli artt. 3 e 42, terzo

comma, Cost., da un lato, trattando in modo difforme i proprietari e i

mezzadri, e, dall'altro operando nei confronti dei primi e a vantaggio

dei secondi (e perciò nell'interesse privato) una espropriazione senza

indennizzo.

Il Pretore, ritenuto che "da un rapido esame l'impugnativa in

questione appare fondata", ordinava la trasmissione degli atti alla

Corte costituzionale e sospendeva il giudizio.

Avvenuti gli adempimenti di rito, si costituiva innanzi a questa

Corte, mediante atto d'intervento depositato nei termini, soltanto il

Presidente del Consiglio dei Ministri, deducendo la piena conformità

della legge Salari alla Costituzione.

8. - A tutte le riferite censure, le difese dei mezzadri, nonché

l'Avvocatura dello Stato, nell'interesse del Presidente del Consiglio

dei Ministri, oppongono in sintesi, questi argomenti:

Da nessun elemento si può desumere che le leggi interpretative

siano oggi vietate dalla nostra Costituzione. La legge Salari è una

legge interpretativa, giustificata dai gravi elementi di obiettiva

incertezza che presentava la precedente disciplina del rapporto di

mezzadria in ordine all'assegnazione, al termine del rapporto, delle

scorte conferite a stima. Essa ha interpretato le norme del Codice

civile, uniformandosi alla pratica consuetudinaria secondo cui la stima

iniziale delle scorte veniva assunta come base per la determinazione

degli utili e delle perdite, senza applicare alcun correttivo per tener

conto delle oscillazioni monetarie. I coefficienti di correzione,

previsti dall'ordinanza corporativa del 1931 e dall'art. 32 della Carta

di mezzadria, si erano dimostrati in pratica inapplicabili e non

avevano potuto perciò formare oggetto dei necessari accordi sindacali.

Né il fatto che la giurisprudenza prevalente (ma non unanime) avesse

riconosciuto la spettanza del plusvalore al concedente, poteva essere

di ostacolo all'emanazione della legge.

È proprio delle leggi interpretative, d'altra parte, applicarsi

anche ai rapporti già in atto: perciò nemmeno sotto questo profilo è

censurabile, per quanto superflua, la disposizione contenuta nell'art.

2 della legge.

Anche se le si volesse, poi, riconoscere carattere innovativo, la

legge non avrebbe violato nessun principio costituzionale, perché la

Costituzione non vieta che le leggi civili possano essere retroattive e

l'art. 11 delle disposizioni preliminari al Codice civile contiene solo

un canone d'interpretazione.

Quanto al suo contenuto sostanziale, la legge trova piena

giustificazione, tanto sul piano giuridico, che su quello economico.

Sul piano giuridico, perché col conferimento "a stima", nella

mezzadria, il valore del bestiame viene espresso in moneta; e il valore

espresso in moneta è sempre considerato dalla legge invariabile

(principio nominalistico), salvo espressa disposizione in contrario.

Sul piano economico, in primo luogo, perché l'interdipendenza di

numerosi e complessi fattori sull'andamento del mercato del bestiame

non consente mai di distinguere le variazioni di prezzo dovute ad

oscillazioni del potere di acquisto della moneta o ad altre cause

contingenti, da quelle strettamente dovute ad aumento del valore

intrinseco del capitale; in secondo luogo, perché l'attribuzione di

metà del cosiddetto "plusvalore" al mezzadro si traduce pure in un

corrispettivo per i rischi relativi al bestiame ricevuto in consegna,

che gli si accollano per metà, secondo la consuetudine, anche dal

concedente che si è riservato per intero la proprietà degli animali.

Di qui l'infondatezza delle censure relative a pretese violazioni

degli artt. 23, 41 e 42 della Costituzione.

Né si può parlare, infine, di violazione del principio di

uguaglianza, sancito dall'art. 3 della Costituzione, perché la legge

non fa alcuna delle discriminazioni vietate da tale articolo. Essa

disciplina astrattamente situazioni che interessano una generalità di

persone (nulla rilevando che questa sia più o meno estesa), ed è

ovvio, malgrado la sua unilaterale formulazione, che deve applicarsi

così a vantaggio come a danno di ciascuna parte nel rapporto

mezzadrile: cioè tanto in caso di svalutazione che di rivalutazione

monetaria.

9. - Le ragioni, hinc inde, sono state poi illustrate dalle parti

in ampie memorie e nella diffusa discussione orale. Considerato in diritto :

I. - Si discute della legittimità costituzionale di un'unica

legge; e le questioni rimesse alla Corte dalle varie ordinanze dei

giudici di merito sono in buona parte comuni. La Corte ritiene perciò

opportuno riunire i sette giudizi indicati in epigrafe, decidendoli con

unica sentenza.

II. - L'art. 1 della legge denunciata dispone: "Quando nei

contratti di mezzadria le scorte vive sono state conferite dal

concedente e consegnate al mezzadro a stima in base ai prezzi di

mercato, in caso di scioglimento del contratto il mezzadro ha diritto a

percepire dal concedente la metà della differenza tra il valore delle

scorte al momento della consegna, calcolato in base ai prezzi allora

correnti, ed il valore delle stesse calcolato in base ai prezzi

correnti all'atto della riconsegna". E l'art. 2 fa retroagire tale

precetto, disponendo che esso operi "anche quando sia avvenuto lo

scioglimento del contratto anteriormente alla entrata in vigore della

presente legge e le parti non abbiano comunque definito i loro rapporti

in ordine alle scorte vive".

1. - Si tratta di legge interpretativa; e tale qualifica,

espressamente enunciata nel titolo di essa, è stata a torto, da alcune

delle ordinanze di rimessione, considerata usurpata.

Il problema se, alla fine del rapporto mezzadrile, nel caso di

conferimento a stima, da parte del solo concedente, delle scorte vive,

il mezzadro avesse diritto a partecipare anche degli incrementi di

valore dovuti allo svilimento della moneta - e, correlativamente,

quello se, in caso di rivalutazione della moneta, fosse tenuto a subire

lo svantaggio delle conseguenti diminuzioni di valore - diede sempre

luogo, in passato, a controversie tra gli interessati, a discussioni

dottrinali e a divergenze giurisprudenziali. Al fine di evitare utili

e perdite "apparenti" se ne occuparono anche alcune norme a carattere

direttivo (deliberazione Corporazione agricoltura 13 marzo 1931 e

deliberazione Consiglio nazionale delle corporazioni, sezione

agricoltura, 13 maggio 1933, nota col nome di Carta della mezzadria),

sollecitando che l'utile e le perdite da dividere venissero commisurati

a valori "resi confrontabili" mediante opportune variazioni, "da

concordare" nei patti collettivi. La direttiva però non venne seguita,

mancando nei patti disposizioni inequivoche nei sensi raccomandati.

Il problema tornò attuale in occasione dell'imponente svalutazione

monetaria conseguente al secondo conflitto mondiale. Come già in

passato, anche stavolta, dopo qualche esitazione, la giurisprudenza si

venne decisamente orientando - a partire dal 1952 - nel senso che il

concedente abbia diritto alla reintetegrazione del conferimento secondo

il valore attuale del bestiame, e non secondo quello del momento del

conferimento. Prima che la giurisprudenza potesse dirsi consolidata in

tali sensi già era stata presentata però al Parlamento una proposta

di legge destinata a far considerare il diritto del concedente limitato

alla medesima somma a suo tempo da lui erogata pel conferimento

(proposta del senatore Varriale, presentata al Senato il 15 settembre

1952, doc. n. 2607). Decaduta quella proposta per fine della

legislatura, analoga proposta venne presentata nell'attuale legislatura

dal senatore Salari il 30 aprile 1954 (doc. 509), e divenne la legge

di cui ora si discute.

In presenza dei vivaci dibattiti tra le parti, tra gli studiosi, e

nella stessa giurisprudenza, che la questione ha sempre suscitato e

suscita, e in presenza dell'intento legislativo di rendere obbligatoria

una particolare interpretazione dei precetti della materia, non può

ritenersi esatta l'affermazione che l'attributo di legge interpretativa

sia usurpato dalla legge in esame.

Né è esatto che la vigente Costituzione escluda la possibilità

di leggi interpretative, e in quanto tali retroattive. Manca nella

Carta costituzionale qualsiasi limitazione di ordine generale al

riguardo. Si tratta, del resto, di un istituto comunemente ammesso da

altri ordinamenti statali, che posseggono i caratteri di Stato di

diritto e di Stato democratico.

Né è esatto che l'emanazione di leggi interpretative incida

necessariamente sul principio della divisione dei poteri, interferendo

necessariamente nella sfera del potere giudiziario. Non diversamente

dalle altre leggi, anche la legge interpretativa innova all'ordine

legislativo preesistente: il quid novi che essa introduce in tale

ordine consiste nell'attribuire a certe norme anteriori un significato

obbligatorio per tutti (con conseguente esclusione di ogni altra

possibile interpretazione). Altra è la funzione del potere

giudiziario: la quale consiste nella adozione di decisioni vincolate

all'ordinamento normativo.

Il fatto della emanazione di una legge interpretativa non

rappresenta dunque, di per sé sola, una interferenza nella sfera del

potere giudiziario. È certo comunque che non può esser considerata

lesiva di tale sfera una legge interpretativa che rispetti i giudicati

(la legge in esame fa salvi i rapporti "definiti") e non appaia mossa

dall'intento di interferire nei giudizi in corso.

Non è fondata dunque la censura che il carattere interpretativo

della legge in esame ferisca i precetti degli artt. 101, 102, 104

Costituzione. E neanche essa vulnera le garanzie predisposte dal primo

e dal secondo comma dell'art. 24 e dal primo comma dell'art. 25 Cost.,

attinenti rispettivamente alla facoltà di agire in giudizio a tutela

delle proprie posizioni soggettive considerate e protette dal

l'ordinamento, al diritto inviolabile di difendersi innanzi ai giudici,

nonché al diritto di non esser distolti dal giudice naturale.

2. - Come si è visto, la legge 29 maggio 1956, n. 500, ha

carattere interpretativo.

Pur ammesso però che essa non potesse esser classificata tra le

leggi interpretative, e dovesse esser considerata legge innovativa, non

per questo sarebbe incostituzionale a causa della sua efficacia

retroattiva.

Il principio generale della irretroattività delle leggi -

attualmente enunciato nell'art. 11 delle disposizioni sulla legge in

generale - rappresenta un'antica conquista della nostra civiltà

giuridica. Esso però non è mai assurto nel nostro ordinamento alla

dignità di norma costituzionale; né vi è stato elevato dalla vigente

Costituzione, se non per la materia penale (vano è appellarsi in

contrario - come fa taluna delle ordinanze di rimessione - a precetti,

quali gli artt. 136 e 75 Cost., che hanno tutt'altro oggetto, e perciò

non appaiono in alcun modo incompatibili con l'emanazione di leggi

retroattive). Per le materie diverse da quella penale, l'osservanza del

tradizionale principio è dunque rimessa - così come in passato - alla

prudente valutazione del legislatore, il quale peraltro - salvo estrema

necessità - dovrebbe a esso attenersi, essendo, sia nel diritto

pubblico che in quello privato, la certezza dei rapporti preferiti

(anche se non definiti in via di giudicato, transazione, ecc.) uno dei

cardini della tranquillità sociale e del vivere civile.

Con ciò non si vuole escludere che in singole materie, anche fuori

di quella penale, l'emanazione di una legge retroattiva possa rivelarsi

in contrasto con qualche specifico precetto costituzionale. Si vuole

semplicemente affermare il concetto che nel nostro ordinamento il

principio della irretroattività della legge non assurge, nella sua

assolutezza, a precetto costituzionale. E si vuole in particolare

escludere - con specifico riguardo al campo della presente controversia

- che sia ricavabile dagli artt. 23, 24 e 25 Cost. (come si assume in

talune delle ordinanze di rimessione) un precetto costituzionale che

escluda la possibilità di leggi retroattive destinate comunque a

incidere nella sfera degli interessi privati, sacrificandoli, o nella

sfera dell'autonomia privata, comprimendola. Come pure si vuole

escludere che possa essere considerato lesivo della sfera del potere

giudiziario (e in particolare degli artt. 101, 102 e 104 Cost.) il

fatto che da una legge retroattiva derivi ai giudici l'obbligo di

applicarla in relazione a rapporti sorti nel passato, e magari conclusi

(ma non definiti), tanto più quando - come nel caso in esame - la

legge non appaia mossa dall'intento di influire sui giudizi in corso.

3. - Si può ora passare a considerare quelle censure che,

prescindendo dal carattere interpretativo e retroattivo della legge 29

maggio 1956, n. 500, denunciano il contrasto del contenuto precettivo

di essa con singoli articoli della Costituzione.

a) Viene prospettato dalla più parte delle ordinanze, che hanno

promosso il presente giudizio di costituzionalità, che l'art. 1 si

risolverebbe in una espropriazione in danno del concedente di una parte

del capitale d'esercizio da lui a suo tempo conferito. In sede di

assegnazione delle scorte al termine della mezzadria, l'identificare,

in tempi di svalutazione monetaria, la quota che egli ha il diritto di

prelevare prima che si proceda alla ripartizione degli utili, in quella

esattamente corrispondente alla quantità di moneta in cui venne a suo

tempo stimato il bestiame da lui conferito, si risolverebbe in una vera

e propria eversione patrimoniale. La quale non sarebbe consentita se

non alle condizioni richieste dall'art. 42 Costituzione.

La censura non ha fondamento, in quanto non ne è esatta la

premessa. Espropriare significa trasferire autoritativamente un bene da

un soggetto a un altro. Il disposto dell'articolo in esame (... "il

mezzadro ha diritto a percepire dal concedente...") non realizza nulla

di tutto ciò; ma si limita a disciplinare - non importa se innovando o

non rispetto al regime preesistente - un rapporto sinallagmatico,

definendo un certo profilo delle obbligazioni delle parti (ciò che il

mezzadro ha il diritto di ricevere alla fine del rapporto). L'art. 42

Cost. non viene dunque in questione. Non occorre perciò soffermarsi

sulle censure attinenti alla mancata osservanza da parte del

legislatore delle condizioni richieste da tale articolo per le

espropriazioni.

b) In talune delle ordinanze di rimessione si osserva che, una

volta escluso che l'art. 1 operi una espropriazione, occorrerebbe

quanto meno riconoscere che esso viene a imporre al concedente una

prestazione patrimoniale a favore del mezzadro. Nel qual caso la

disposizione sarebbe del pari illegittima, per inosservanza di

principi, che si assumono inerenti all'art. 23 Costituzione.

Anche questa censura non ha fondamento. La funzione dell'art. 1

non è quella di prevedere prestazioni coattive a carico del

concedente, bensì - come si è visto - quella di disciplinare un

rapporto sinallagmatico: in tale spirito esso contribuisce a definire

l'ambito dei diritti del mezzadro verso la controparte. L'art. 23

Cost. non è dunque interessato.

È peraltro da aggiungere - e l'osservazione vale anche in ordine

alle censure mosse alla legge specificamente per aver preteso di

operare sui rapporti in atto, e anzi persino su quelli esauriti (ma non

definiti) - che, pur ammesso che potesse esser considerata come volta a

introdurre prestazioni coattive, del genere di quelle cui si riferisce

l'art. 23 Cost., la legge sarebbe nondimeno costituzionalmente

legittima, null'altro vietando la citata disposizione della Carta

fondamentale, se non la imposizione di prestazioni fatta non sulla base

di una legge, sufficientemente dettagliata nei limiti, che

espressamente la preveda (vedansi le sentenze di questa Corte 16

gennaio 1957, n. 4, 23 gennaio 1957, n. 30, e 11 marzo 1957, n. 47):

legge che nel caso in questione vi fu, e fu appunto quella di cui si

discute, in ordine alla specificità del contenuto della quale non è

stato sollevato alcun dubbio.

Quanto all'osservazione della mancanza in essa del carattere della

generalità, senza affrontare qui il problema se tale carattere sia

effettivamente necessario per le leggi cui si riferisce l'art. 23 (che,

a differenza degli artt. 16 e 21, non ne afferma espressamente

l'esigenza), sarà sufficiente osservare che esso ben è presente nella

legge in esame: la quale - volta com'è a regolare indiscriminatamente

tutti i possibili rapporti da essa previsti - non può esser

considerata lex in privos lata, non soltanto per ciò che riguarda la

disciplina dei rapporti futuri, ma anche per ciò che riguarda la

disciplina dei rapporti in corso o esauriti. Per quanto attiene poi

alla mancanza, nella legge, del carattere dell'astrattezza - che

sarebbe da lamentare nei confronti dei rapporti già sorti, e in

particolare per quelli esauriti (i quali sarebbero tutti, appunto

perché già in atto, concretamente individuabili) - il discorso può

essere ancor più breve, dato che, diversamente che per quello della

generalità (al quale attribuisce una certa rilevanza), la Costituzione

in nessuna norma si riferisce a esso come a requisito della legge.

c) Difetta parimenti di base la censura di violazione dell'art. 41

Cost., sotto il profilo che la legge denunciata, configurando - e per

di più anche pel passato - come vendita di bestiame ciò che dalle

parti sarebbe stato voluto come semplice affidamento dello stesso,

sarebbe venuta a manomettere - oltre che l'art. 42 (del quale già si

è discusso) - il principio dell'autonomia privata.

È inesatto infatti l'assunto, secondo il quale la legge in

discussione si sarebbe proposta o avrebbe comunque realizzata la

trasformazione in vendita del rapporto istituito tra concedente e

mezzadro col conferimento del bestiame da parte del primo. Senza in

alcun modo modificare la natura del rapporto, la legge si è limitata a

regolare l'aspetto quantitativo delle obbligazioni delle parti.

d) Neanche sussistono le denunciate lesioni del principio di

uguaglianza, garantito dall'art. 3 della Costituzione.

Non è necessario indugiarsi a vedere se l'aver la legge

considerato soltanto il caso di posizione creditoria del mezzadro in

relazione alla differenza di valore nominale delle scorte tra il

momento di consegna e quello di riconsegna, e non anche l'ipotesi

inversa, importi o non che in quest'ultima ipotesi si applichi -

secondo quanto richiederebbe l'equità, e secondo quanto nelle

relazioni parlamentari si mostrò di ritenere - il medesimo criterio

del riferimento ai valori nominali. Pur ammesso che la necessità di

tale applicazione, per la seconda ipotesi, non risulti dalla legge e

(ciò che è più difficile ammettere) non risulti dal sistema, non per

questo il principio enunciato nell'art. 3 Cost. ne resterebbe

vulnerato. Che le leggi si uniformino all'equità è regola di buona e

sana legislazione, la cui osservanza è rimessa alla saggezza del

legislatore; ma non è precetto costituzionale. Il precetto del primo

comma dell'art. 3 della Carta fondamentale ha ben altro contenuto,

attinente alla esclusione di privilegia e di disposizioni

discriminatorie. Allorquando - come nel caso in esame - una legge sia

destinata ad essere applicata indistintamente nei confronti di tutti

gli appartenenti a una data categoria, essa certamente non viola tale

precetto. Il perché della applicazione dei criteri ispiratori della

legge a certe categorie e non ad altre attiene poi alla scelta politica

del legislatore; e - come questa Corte ha più volte ritenuto (sentenze

16 gennaio 1957, n. 3, e 22 gennaio 1957, n. 28) non può formare

oggetto di sindacato di costituzionalità.

Quanto precede vale ad escludere che la legge incriminata sia

incorsa in violazione del primo comma dell'art. 3 Cost. anche sotto il

profilo dell'aver introdotto un regime differenziato sia pei mezzadri,

sia pei concedenti, a seconda che il conferimento delle scorte da parte

di questi ultimi abbia avuto luogo "a stima" o "per specie e qualità".

E ciò a prescindere dalla considerazione che, diversa essendo nei due

casi la situazione presupposta, sarebbero mancate le condizioni per la

necessità di un'identica disciplina legislativa.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

pronunciando con unica sentenza nei giudizi riuniti indicati in

epigrafe:

dichiara non fondate le questioni proposte con le ordinanze

indicate in epigrafe, sulla legittimità costituzionale della legge 29

maggio 1956, n. 500, contenente "Norme interpretative in materia di

consegna e riconsegna delle scorte vive nei contratti di mezzadria", in

riferimento agli artt. 3, 23, 24, 25, 41, 42, 75, 101, 102, 104, 136

della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1957.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI.

ECLI:IT:COST:1957:118 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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