Corte costituzionale

Sentenza n. 117/1976

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/05/1976 · relatore Antonino de Stefano

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 10, secondo

comma, lettere a) e b); 16, primo comma, lettere a) e b); 17, lettere

a) e b), della legge 2 aprile 1958, n. 339 (tutela del rapporto di

lavoro domestico), promosso con ordinanza emessa il 13 marzo 1974 dal

pretore di Bari nel procedimento civile vertente tra Forte Vincenza e

Miscuglio Gino, iscritta al n. 312 del registro ordinanze 1974 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 250 del 25

settembre 1974.

Udito nella camera di consiglio dell'11 dicembre 1975 il Giudice

relatore Antonino De Stefano.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ricorso 27 dicembre 1973 Forte Vincenza conveniva in giudizio,

dinanzi al pretore di Bari, Miscuglio Gino, alle cui dipendenze aveva

prestato servizio in qualità di collaboratrice domestica dal 22 agosto

1949 al 30 giugno 1972. Chiedeva la ricorrente la condanna del

convenuto a corrisponderle la differenza tra la retribuzione dovuta e

quella effettivamente percepita ed in particolare, per quanto concerne

la liquidazione dell'indennità sostitutiva per ferie non godute,

l'indennità di preavviso e quella di anzianità, rilevato che le

lettere b) degli artt. 10, 16 e 17 della legge 2 aprile 1958, n. 339,

sul lavoro domestico, riservano ai "prestatori d'opera manuale" un

trattamento meno favorevole rispetto a quello stabilito nelle lettere

a) degli stessi articoli per "il personale impiegatizio", sollevava

eccezione di incostituzionalità delle citate norme per contrasto con

l'art. 3 della Costituzione.

L'eccezione veniva accolta dal pretore che, con ordinanza 13 marzo

1974, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la relativa

questione, rimetteva gli atti a questa Corte.

Osserva il pretore nell'ordinanza che la disparità di trattamento

appare ingiustificata, poiché identiche sono le esigenze dei

lavoratori dell'una e dell'altra categoria del medesimo settore, che

con le citate disposizioni si intendono garantire, e precisamente:

ritemprare con le ferie annuali le forze fisicopsichiche; poter

cercare, con il congruo preavviso, altro lavoro in sostituzione di

quello cessato per volontà del datore; soddisfare, con l'indennità di

anzianità, le esigenze di vita nel periodo successivo alla cessazione

del rapporto del lavoro in mancanza della retribuzione in precedenza

percepita.

Fare distinzione, in relazione a dette identiche esigenze, a

seconda delle condizioni personali dei lavoratori (quali sono appunto

quelle di "impiegati" e "prestatori d'opera manuale") vuol dire

vulnerare il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della

Costituzione.

In relazione a tale precetto il pretore ha perciò denunciato

l'incostituzionalità sia delle lettere a) degli artt. 10, secondo

comma, 16, primo comma, e 17 della legge n. 339/1958 nelle parti in cui

dispongono soltanto "per il personale impiegatizio di cui all'art. 5,

comma primo", sia delle intere lettere b) degli stessi articoli della

citata legge che prevedono il deteriore trattamento ai "prestatori

d'opera manuale". Nel giudizio dinanzi a questa Corte nessuno si è

costituito. Considerato in diritto :

1. - La questione di legittimità costituzionale, sottoposta

all'esame della Corte dall'ordinanza del pretore di Bari, concerne la

disparità di trattamento operata dalla legge 2 aprile 1958, n. 339,

nel settore del lavoro domestico, in ordine alla diversa durata delle

ferie annuali, ai diversi termini del preavviso di risoluzione del

rapporto ed alla diversa misura dell'indennità di anzianità, a

seconda si tratti di lavoratori con mansioni impiegatizie o di

prestatori d'opera manuale, specializzata o generica (art. 5 della

citata legge, rispettivamente primo e secondo comma, richiamato dai

successivi artt. 10, 16 e 17). Per il personale impiegatizio, infatti,

la durata del periodo di ferie non può essere inferiore a quindici

giorni consecutivi, qualora abbia un'anzianità di lavoro che non

oltrepassi i cinque anni, ed a venticinque giorni consecutivi per

anzianità superiore; mentre per i prestatori d'opera manuale è

prevista la stessa durata minima di quindici giorni fino a cinque anni

di anzianità, ma solo di venti giorni (anziché venticinque) per

anzianità superiore (art. 10 della citata legge, comma secondo, lett.

a e b). Anche i termini di preavviso, per la prima categoria, sono

quelli previsti dall'art. 10 del r.d.l. 13 novembre 1924, n. 1825,

convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562, recante norme sull'impiego

privato (quindici, trenta e quarantacique giorni, per gl'impiegati di

grado comune, trenta, quarantacinque e sessanta, per gl'impiegati di

concetto, a seconda abbiano anzianità inferiore a cinque anni, da

cinque a dieci, ed oltre i dieci anni); mentre per i prestatori d'opera

manuale è prescritto il rispetto di un preavviso di quindici o trenta

giorni, rispettivamente per anzianità inferiore a cinque anni o da

cinque in poi (art. 16 della citata legge n. 339 del 1958, comma primo,

lett. a e b). Infine, l'indennità di anzianità, per il personale

impiegatizio, è commisurata ad una mensilità dell'ultima retribuzione

per ogni anno di anzianità, mentre è commisurata, con gli stessi

parametri, a soli quindici giorni per anno, per i prestatori d'opera

manuale (art. 17 della citata legge n. 339 del 1958, lett. a e b).

Secondo il giudice a quo, le cennate differenze non sarebbero

giustificate e vulnererebbero il principio di eguaglianza sancito dal

primo comma dell'art. 3 della Costituzione.

2. - La questione non è fondata.

La citata legge n. 339 del 1958, nel disciplinare il rapporto di

lavoro domestico prestato per almeno quattro ore giornaliere a favore

di una convivenza familiare, ha distinto, ai fini del periodo di prova

(art. 5), delle ferie annuali (art. 10), del preavviso (art. 16) e

della indennità di anzianità (artt. 17 e 20), tra "personale

impiegatizio" (ivi comprendendo "precettori, istitutori, governanti,

bambinaie diplomate, maggiordomi, dame di compagnia ed altri lavoratori

aventi analoghe funzioni") e "prestatori d'opera manuale specializzata

o generica" (ivi comprendendo "cuochi, giardinieri, balie,

guardarobiere, bambinaie comuni, cameriere, domestiche tuttofare,

custodi, portieri privati, personale di fatica, stallieri, lavandaie ed

altri lavoratori aventi simili mansioni") Pur nel particolare ambito

del rapporto di lavoro domestico - che si differenzia essenzialmente,

sia in relazione all'oggetto, sia in relazione ai soggetti interessati,

da ogni altro rapporto di lavoro, secondo quanto affermato nelle

sentenze di questa Corte n. 16 del 1969, n. 27 del 1974 e n. 27 del

1976 - la introdotta distinzione riproduce in buona sostanza quella fra

"impiegati" ed " operai" accolta nel 1924 dalla citata legge

sull'impiego privato e conservata dal codice civile del 1942 nell'art.

2095.

Ora, è noto che a siffatta distinzione, anche se basata su criteri

incerti e controversi, si accompagnavano, in origine, accentuate

differenze di disciplina, in quanto la categoria degli operai restava

in gran parte esclusa dalla tutela del rapporto di lavoro, apprestata

per gli impiegati. Questa diversità si è andata nel tempo attenuando,

come si evince dal codice civile del 1942, che ha esteso i principali

istituti, progressivamente elaborati sul piano legislativo e dei

contratti collettivi, a tutti i lavoratori subordinati, pur prevedendo

che i contenuti degli istituti medesimi possano variare a seconda della

qualifica del lavoratore e del settore di lavoro (così, per le ferie

annuali, l'art. 2109 cc.; per il preavviso, l'art. 2118 cc.; per

l'indennità di anzianità, l'art. 2120 c.c.). Il processo evolutivo,

tuttora in corso, è indubbiamente contraddistinto dalla tendenza verso

una sostanziale parificazione, in parte già realizzata, del

trattamento normativo delle due indicate categorie; ma la sua

maturazione ed il suo ulteriore svolgimento restano soprattutto

affidati agli strumenti dell'autonomia collettiva e dell'intervento

legislativo, chiamati a contemperare esigenze socioeconomiche non

sempre univoche. Non può, dunque, allo stato considerarsi superata la

cennata distinzione fra le due categorie, e da ciò apoditticamente

inferirsi come ingiustificate talune disparità di trattamento; le

eventuali differenze devono, invece, essere singolarmente valutate, ai

fini di vagliarne la conformità al principio di eguaglianza, alla

stregua delle ragioni che sono alla loro base e delle esigenze al cui

soddisfacimento esse sono preordinate.

Le considerazioni innanzi svolte appaiono suscettibili di proficua

applicazione anche nell'ambito del lavoro domestico, nel quale - pur

dopo la dichiarata illegittimità costituzionale dell'art. 2068, comma

secondo, c.c., nella parte in cui disponeva che fossero sottratti alla

disciplina del contratto collettivo i rapporti di lavoro concernenti le

prestazioni di servizi di carattere domestico (sentenza n. 68 del 1969)

- permane quella situazione di scarsa incisività dell'autonomia

collettiva, constatata da questa Corte nella sentenza n. 101 del 1968,

ed è, quindi, tuttora preminente l'intervento del legislatore.

3. - Alla luce di quanto sin qui detto, passando all'esame delle

denunciate disparità di trattamento, va innanzi tutto rilevato, per

quanto concerne la diversità di durata del periodo di ferie annuali,

che essa appare di modesta entità; infatti, ai sensi dell'art. 10

della citata legge n. 339 del 1958, ove l'addetto ai servizi domestici

abbia maturato un'anzianità non superiore ai cinque anni, è

indiscriminatamente garantito un periodo di quindici giorni

consecutivi, non rilevando si tratti di personale impiegatizio o di

prestatori d'opera manuale; e soltanto nella ipotesi di maggiore

anzianità sono garantiti ai primi cinque giorni in più rispetto ai

secondi (venticinque anziché venti). A parte, poi, la constatazione

che nell'ambito del lavoro subordinato il regime della durata delle

ferie in generale è estremamente variabile da categoria a categoria e

da settore a settore, ben può riconoscersi che la moderata e

circoscritta limitazione del periodo delle ferie per le mansioni più

modeste del lavoro domestico, trova giustificazione nelle peculiari

esigenze della convivenza familiare. Invero, come è stato osservato

nella già ricordata sentenza di questa Corte n. 27 del 1974, il lavoro

domestico familiare non è prestato a favore di un'impresa destinata

alla produzione ed allo scambio di beni, avente, nella prevalenza dei

casi, un sistema di lavoro organizzato in forma plurima e

differenziata, con possibilità, quindi, di ricambio o di sostituzione

di soggetti, sibbene a favore di un nucleo familiare ristretto ed

omogeneo, ed è perciò destinato a svolgersi nell'ambito di una

convivenza, cui di norma, durante il periodo delle ferie del prestatore

d'opera, viene a mancarne la collaborazione, senza possibilità di

sostituzione.

4. - Adeguata giustificazione alla diversità dei

termini di preavviso (art. 16 della citata legge n. 339 del 1958) -

anche in tal caso ricorrendo la constatazione della loro variabilità

nell'ambito del lavoro subordinato - va del pari riconosciuta nella

maggiore difficoltà che il personale impiegatizio domestico

(precettore, maggiordomo ecc.) potrebbe certamente incontrare -

rispetto ai prestatori d'opera manuale (cameriere, domestiche tuttofare

ecc.) - nella ricerca di nuova occupazione, alla quale d'altronde

corrisponde la maggiore difficoltà del datore di lavoro di procedere

alla sua sostituzione, atteso che l'obbligo del preavviso sussiste

anche da parte del dipendente che spontaneamente si licenzi.

5. - Infine, per quanto concerne la diversa misura della indennità

di anzianità (art. 17 della citata legge n. 339 del 1958), trovano

appropriata applicazione alla questione in esame le considerazioni

svolte nella sentenza di questa Corte n. 18 del 1974. In essa, infatti,

premesso che, secondo la ormai costante giurisprudenza della Corte, a

decorrere dalla sentenza n. 3 del 1966, va riconosciuta alla indennità

di anzianità natura e funzione di retribuzione differita, si afferma

che la sua diversificazione ben può essere vista sotto il profilo

della valutazione della diversa qualità del lavoro prestato

dall'impiegato e dall'operaio. Né vale il dire - si aggiunge nella

medesima sentenza - che tale diversità, essendo stata già presa in

considerazione nella determinazione della retribuzione corrisposta nel

corso del rapporto di lavoro, non può porsi a base di ulteriore

differenziazione per quanto attiene all'ammontare della indennità di

anzianità, giacché entrambe le parti del trattamento retributivo sono

in funzione della prestazione di lavoro, e quindi della qualità di

tale prestazione. Se tali considerazioni sono allora valse per

dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2120 c.c., nella parte in cui rimette la determinazione

dell'ammontare della indennità di anzianità all'autonomia collettiva,

ben possono adesso egualmente valere per ritenere giustificata la

diversificazione operata dal legislatore nei confronti delle due

categorie di addetti ai servizi domestici.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 10, secondo comma, lettere a e b; 16, primo comma, lettere

a e b; 17, lettere a e b, della legge 2 aprile 1958, n. 339, per la

tutela del rapporto di lavoro domestico, sollevata, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1976.

F.to: LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO

- ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:117 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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