Corte costituzionale

Sentenza n. 116/1970

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/07/1970 · relatore Enzo Capolozza

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 148r.d. 3269/1923

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 148 del R.D.

30 dicembre 1923, n. 3269 (legge di registro), promosso con ordinanza

emessa il 7 ottobre 1968 dal tribunale di Genova nel procedimento

civile vertente tra la società Belotti Industrie Autogru e

l'Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritta al n. 10 del

registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 66 del 12 marzo 1969.

Visti gli atti di costituzione della società Belotti e della

Amministrazione delle finanze e d'intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 20 maggio 1970 il Giudice relatore

Enzo Capalozza;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò,

per il Presidente del Consiglio dei ministri e per l'Amministrazione

finanziaria dello Stato.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con atto notificato il 10 novembre 1967, la ditta Belotti Industrie

Autogru S.p.A. proponeva opposizione, innanzi al tribunale di Genova,

avverso una ingiunzione fiscale intimatale per tasse giudiziali,

deducendo che essa opponente non era stata parte nel giudizio, nel

quale era stata pronunziata la sentenza cui si riferiva l'ingiunzione.

L'Amministrazione delle finanze, nella comparsa di risposta

presentata all'udienza di prima comparizione del 19 dicembre 1967,

riconosceva la fondatezza dell'opposizione, facendo presente che

l'ingiunzione, intimata per errore materiale, era stata revocata e

chiedeva la compensazione delle spese di giudizio fra le parti, ai

sensi dell'art. 148 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269 (legge di

registro) per non avere la società inoltrato il preventivo reclamo in

via amministrativa.

La stessa Amministrazione insisteva in tali richieste alla udienza

fissata per le conclusioni, nella quale l'opponente eccepiva

l'illegittimità costituzionale della disposizione su citata, in

riferimento agli artt. 3, 23, 24, 25 e 113 della Costituzione.

Rimessa la causa in decisione all'udienza collegiale del 30

settembre 1968, il tribunale, con ordinanza del 7 ottobre, in parziale

accoglimento dell'istanza attrice, riteneva rilevante e non

manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale

dell'art. 148 della legge di registro, in riferimento agli artt. 3, 24,

primo, secondo e terzo comma, e 113 della Costituzione.

Sulla violazione del principio di eguaglianza, il tribunale si dà

carico di rammentare la sentenza n. 38 del 1968, con la quale questa

Corte, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale del T.U. della

finanza locale (art. 48, secondo comma, R.D. 14 settembre 1931, n.

1175), trasse argomento anche dal minor rigore dell'art. 148 della

legge di registro rispetto a quella disposizione; ma assume che un tale

richiamo non varrebbe ad escludere la violazione del suddetto

principio, perché la norma denunziata, comminando una conseguenza

patrimoniale a disfavore di chi non abbia previamente inoltrato domanda

in via amministrativa contro la pretesa tributaria, riserverebbe al

soggetto creditore del tributo una posizione di privilegio.

La violazione degli altri precetti costituzionali viene, infine,

prospettata in relazione alla natura amministrativa e non

giurisdizionale delle commissioni tributarie. Al riguardo, si afferma

che il più volte citato art. 148 apporrebbe al ricorso alla tutela

giurisdizionale ingiustificati limiti e remore, anche di natura

economica, specialmente quando, come nella specie, l'ingiunzione

comprenda il pagamento di una soprattassa, del quale (ai sensi

dell'art. 145 della stessa legge di registro) non potrebbe ottenersi la

sospensione con il reclamo amministrativo, ma soltanto con

l'opposizione in via giudiziaria.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 12 marzo 1969.

Nel giudizio innanzi a questa Corte si sono costituiti la società,

con atto depositato il 18 dicembre 1968, ed il Ministero delle finanze,

rappresentato e difeso con atto depositato il 5 febbraio 1969,

dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale è poi intervenuta per

il Presidente del Consiglio dei ministri, con atto depositato il 29

marzo 1969.

La difesa della parte privata chiede che sia dichiarata

l'illegittimità della norma denunziata, ribadendo le argomentazioni

esposte nell'ordinanza di rimessione.

L'Avvocatura generale, in entrambi i suoi atti di costituzione,

chiede che la questione sia dichiarata non fondata, deducendo che,

nella disposizione in esame, la deroga al principio della soccombenza

nelle spese processuali troverebbe la sua piena giustificazione

nell'esigenza di dare alla pubblica Amministrazione uno spatium

deliberandi al fine di poter procedere all'accertamento ed alla

correzione dei propri errori, nell'interesse dello stesso contribuente,

al quale sarebbe risparmiata l'eventualità di una lite superflua;

aggiunge che la costante giurisprudenza avrebbe introdotto un

temperamento al più volte citato art. 148, ritenendolo inapplicabile

quando l'azione giudiziaria, ancorché intempestivamente promossa, sia

stata portata alla decisione del giudice dopo il termine di novanta

giorni dalla notificazione dell'atto introduttivo, senza che

l'Amministrazione abbia adottato una deliberazione conforme a

giustizia.

Nel richiamare la citata sentenza n. 38 del 1968 di questa Corte,

deduce, inoltre, che il minore rigore cui sarebbe ispirata la norma

denunziata darebbe argomento alla sua compatibilità con i precetti

costituzionali; e per quanto, infine, riguarda la disposizione

contenuta nell'art. 145 della legge di registro, che, secondo

l'ordinanza di rimessione, renderebbe ancor più palese la violazione

dell'art. 113, si limita ad osservare che il tribunale non ha

sollevato questione di legittimità costituzionale in ordine a tale

norma. Considerato in diritto :

1. - Con la indicata ordinanza di rimessione, il tribunale di

Genova ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.

148 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269 (c.d. legge di registro), in

riferimento agli artt. 3, 24, commi primo, secondo e terzo, e 113 della

Costituzione.

La norma denunziata, in deroga al principio della soccombenza

contenuto nell'art. 91 del codice di procedura civile, fa divieto di

condannare l'Amministrazione finanziaria, anche se soccombente, al

rimborso delle spese di lite, quando la azione giudiziaria sia stata

promossa contro l'imposizione di una tassa di registro, senza che sia

stata presentata domanda in via amministrativa o prima che siano

trascorsi novanta giorni dalla presentazione di questa.

2. - La disposizione, come è stato esattamente rilevato

dall'Avvocatura dello Stato, mira a porre sull'avviso la pubblica

Amministrazione e a concederle uno spatium deliberandi, onde

consentirle di procedere all'accertamento ed alla correzione di

eventuali errori, e ciò anche nell'interesse del contribuente, al

quale potrebbe essere risparmiato l'esperimento di un giudizio

(comunque oneroso, perché non tutte le spese e gli onorari sono

ripetibili nei confronti della controparte).

Dato ciò e tenuto conto che la condanna alle spese secondo il

principio della soccombenza non ha applicazione incondizionata nel

giudizio civile (v. art. 92 cod. proc. civ.), deve riconoscersi che la

norma denunciata ha una giustificazione nel suo stesso presupposto:

cioè nell'inosservanza, da parte del contribuente, dell'onere di

attesa di novanta giorni, che sono ben pochi e ragionevoli rispetto ai

tempi di durata d'una causa civile; cosicché mentre possono aprire le

porte a una più rapida definizione del contrasto, non ostacolano, né

appesantiscono eccessivamente la difesa nel giudizio.

Insomma, la particolarità della disciplina si fonda su particolari

esigenze, finalità e situazioni, che escludono la violazione del

principio d'uguaglianza. Rilievo, questo, che è rafforzato dalla

interpretazione che la costante giurisprudenza e la più autorevole

dottrina danno alla norma: interpretazione (pienamente rispondente

alla sua ratio e favorevole al contribuente), secondo cui il mancato

ricorso in via amministrativa e l'esperimento dell'azione giudiziaria

prima di novanta giorni dalla presentazione del ricorso non producono

la conseguenza sancita nel citato art. 148, qualora l'Amministrazione

non abbia adottato una determinazione conforme a giustizia entro

novanta giorni dalla notificazione dell'atto introduttivo del giudizio:

e ciò perché è in tal modo egualmente raggiunto lo scopo di offrire

al fisco la possibilità di riesaminare il proprio operato e di

provvedere conformemente alle legittime doglianze del contribuente.

Non a caso una precedente sentenza di questa Corte (n. 38 del 1968)

ha addotto proprio la norma ora impugnata come esempio di una più

giusta disciplina nella materia dei tributi erariali, rispetto a quella

dell'art. 48 T.U. della finanza locale.

3. - La stessa ordinanza di rimessione ammette che la norma

impugnata non impedisce al contribuente la tutela giurisdizionale del

suo diritto, garantito dal primo comma dell'art. 24 della Costituzione.

V'è da aggiungere, anzi, che l'espediente dello spatium deliberandi,

lungi dal limitare la difesa, la rende - se sorretta da validi motivi -

più rapida, più economica, più efficace. Cosicché neanche il

secondo comma dell'art. 24 può dirsi violato (mentre fuori luogo viene

invocato il terzo comma): e poiché il principio quivi contenuto trova

applicazione, quando si contesti la legittimità degli atti

amministrativi, nella norma dell'art. 113 secondo comma, la questione

risulta infondata pure in riferimento all'art. 113.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 148 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269 (legge di registro),

sollevata, con ordinanza del 7 ottobre 1968 del tribunale di Genova, in

riferimento agli artt. 3, 24, primo, secondo e terzo comma, e 113 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIOVANNI BATTISTA

BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -

PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1970:116 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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