Corte costituzionale

Sentenza n. 115/1968

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/11/1968 · relatore Enzo Capolozza

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 304 del

Codice di procedura penale promosso con ordinanza emessa il 1 febbraio

1967 dal Tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Santella

Guerrino, iscritta al n. 28 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 77 del 25 marzo 1967.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri e di costituzione di Giuntini Ugo, parte civile nel

procedimento a quo;

udita nell'udienza pubblica del 9 ottobre 1968 la relazione del

Giudice Enzo Capalozza;

uditi l'avv. Ettore Di Segni, per il Giuntini, ed il sostituto

avvocato generale dello Stato Franco Casamassima, per il Presidente del

Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - In data 10 marzo 1966, il signor Guerrino Santella mentre

percorreva, in Roma, alla guida di un'autovettura la via G. Bresadola

in direzione della via Prenestina, giunto all'altezza dell'omonimo

largo G. Bresadola, investiva il minore Stefano Giuntini, il quale, a

seguito delle subite lesioni, decedeva il giorno 12 successivo.

Dell'incidente, segnalato l'11 marzo alla pretura unificata di Roma

e più dettagliatamente il 14 marzo alla Procura della Repubblica

presso il tribunale di Roma, veniva a quest'ultima inoltrato rapporto

il 23 dello stesso mese, con i rilievi fotoplanimetrici, le sommarie

informazioni testimoniali e i referti medici.

Frattanto, sin dal 15 marzo, il Procuratore della Repubblica

"ritenuta l'assoluta urgenza di accertare immediatamente, previa

ispezione esterna ed esame autoptico, l'epoca e le cause della morte,

senza darne avviso ai difensori, trattandosi di accertamenti

indilazionabili per il loro buon esito", nominava un perito, il quale,

dopo aver proceduto alla descrizione ed identificazione di cadavere e

all'autopsia, si riservava di rispondere ai quesiti formulatigli con

separata relazione scritta.

Il successivo giorno 22 marzo, lo stesso Procuratore della

Repubblica, ai sensi dell'art. 128 del Codice di procedura penale,

nominava all'imputato un difensore d'ufficio, al quale erano

notificati, con avvisi trasmessi rispettivamente in data 23 e 24 marzo,

il decreto di nomina e il deposito del verbale necroscopico.

Il 15 giugno, veniva depositata la relazione peritale sull'epoca e

le cause della morte, sui mezzi con i quali era stata determinata e sul

rapporto causale fra l'investimento e decesso. Il difensore aveva

notizia del deposito della perizia come risulta dalla sua firma apposta

il 22 giugno al verbale di deposito.

Si procedeva, quindi, il 4 luglio, all'interrogatorio dell'imputato

che nominava il difensore di fiducia; e del verbale veniva dato avviso

ad esso difensore in data 7 luglio 1966.

Esauritasi l'istruzione con il rito sommario, alla pubblica udienza

dibattimentale del 1 febbraio 1967 dinanzi al Tribunale di Roma, il

difensore dell'imputato chiedeva la rimessione degli atti al Pubblico

Ministero, assumendo "che nel deposito della perizia in sede

istruttoria" sono stati violati i diritti della difesa e "l'imputato

non è stato notiziato di nessun atto notificato".

Si opponevano il difensore di parte civile ed il Pubblico

Ministero, deducendo che l'imputazione era stata ricavata dagli

elementi offerti dalla perizia e che, pertanto, all'atto del deposito

di essa, il prevenuto non aveva ancora assunta la veste di imputato.

Con ordinanza del 1 febbraio 1967, pronunziata nella stessa

udienza, il Tribunale ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 304 del Codice di procedura penale, in

riferimento all'art. 24 della Costituzione, osservando, quanto al

giudizio di non manifesta infondatezza, che sebbene il diritto alla

difesa, sancito dalla norma costituzionale, si estrinsechi anche nella

facoltà di nomina del difensore di fiducia da parte dell'imputato, il

sistema risultante dalla norma denunziata, che prevede la nomina del

difensore nel primo atto in cui è presente l'imputato, e dall'art. 78

del Codice di procedura penale, sull'assunzione della qualità di

imputato, rende, tuttavia, possibile "disporre atti peritali e in

genere assumere prove ancor prima di aver avuto la presenza

dell'imputato e perciò quando lo stesso non è stato ancora invitato a

nominare un suo difensore di fiducia e, nel caso in cui ignori

l'esistenza di un procedimento penale a suo carico, non sia stato

comunque in grado di nominarlo".

L'ordinanza, ritualmente notificata, è stata pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale n. 77 del 25 marzo 1967.

2. - Nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituito il signor

Ugo Giuntini, parte civile nel procedimento a quo, con deduzioni

depositate il 14 aprile 1967, ed è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello

Stato, con atto depositato in pari data.

Non si è costituito il Santella Guerrino.

3. - La difesa del Giuntini assume che il diritto alla difesa sorge

solo nel momento in cui si acquista la qualità di imputato, e che,

comunque, nel caso di specie, il difensore nominato d'ufficio in data

22 marzo, dopo il tempestivo avviso della sua nomina, ben avrebbe

potuto esercitare tutti quei diritti consentitigli dalla legge in

favore dell'imputato.

4. - Anche l'Avvocatura dello Stato chiede che la questione sia

dichiarata infondata, osservando che, nel vigente sistema, il diritto

di nominare un difensore sorge a favore dell'imputato non appena egli

assume tale veste, ai sensi dell'art. 78 Codice di procedura penale.

Aggiunge che soltanto nel caso in cui l'inquisito non abbia proceduto a

tale nomina, né vi provveda successivamente dinanzi al giudice, questo

ultimo, ai sensi dell'art. 304 del Codice di procedura penale (ovvero

del successivo art. 390 nell'ipotesi di istruzione sommaria), nomina il

difensore d'ufficio; a tale nomina si fa, poi, luogo, in applicazione

degli artt. 170 e 173 del Codice di procedura penale, pure nel caso in

cui l'imputato, privo di difensore, non compaia dinanzi al giudice e

renda in tal modo inattuabile l'invito di nominarsi un difensore di

fiducia.

Ciò premesso, l'Avvocatura deduce che non si verte in tema di

legittimità costituzionale nella ipotesi, prospettata dal Tribunale,

di una violazione del diritto di difesa per avere il giudice,

anteriormente al primo atto in cui è presente l'imputato (art. 304 del

Codice di procedura penale), l'astratta possibilità di disporre atti

peritali o di assumere prove in genere. Per quanto concerne, infatti,

il compimento di atti peritali, osserva che l'art. 304 bis del Codice

di procedura penale (applicabile, per la sentenza n. 52 del 1965, di

questa Corte, anche nel rito sommario) prevede che il difensore ha

diritto di assistervi, il che postula logicamente che egli sia stato,

comunque, anteriormente nominato: l'eventuale violazione della norma

da parte del giudice è, pertanto, una questione di fatto, irrilevante

sul piano della costituzionalità.

Anche per quanto concerne l'assunzione di prove da parte del

giudice, prima dell'atto di nomina del difensore ai sensi della norma

denunziata, afferma che è una questione di mero fatto che l'imputato

non sia ancora assistito da difensore, e che, in ogni caso,

l'assunzione di prove da parte del giudice anteriormente al suddetto

atto di nomina, non concreta una compressione o limitazione del diritto

di difesa dell'imputato, avendo il giudice il potere-dovere di

raccogliere elementi di prova.

Precisa al riguardo che, per gli artt. 304 bis e 304 ter, senza la

previa nomina del difensore ai sensi della disposizione denunziata, il

giudice, a pena di nullità, non può assumere prove consistenti in

esperimenti giudiziari, in perquisizioni domiciliari e in ricognizioni.

Le prove assunte non potranno, pertanto, consistere che in semplici

atti istruttori di carattere preliminare, ma per esse non si richiede

la nomina del difensore, non essendone prevista la presenza.

Conclude l'Avvocatura che l'ordinanza di rimessione, piuttosto che

denunziare una norma per illegittimità costituzionale, tende ad

ottenere una sostanziale modifica del vigente sistema processuale, nel

senso che l'intervento della difesa debba attivamente esplicarsi, a

pena di nullità, in ogni atto del procedimento istruttorio, con

carattere preliminare rispetto ad ogni altro; ed osserva che siffatta

riforma verrebbe a turbare il necessario equilibrio fra le esigenze

della difesa sociale e quelle della difesa individuale.

5. - Alla pubblica udienza del 9 ottobre 1968 le parti hanno

insistito nelle loro rispettive tesi e conclusioni. Considerato in diritto :

È stata denunciata a questa Corte la norma contenuta nell'art. 304

del Codice di procedura penale, che attiene alla nomina del difensore

dell'imputato nell'istruzione formale e nella quale si dispone che il

giudice, "nel primo atto del procedimento in cui è presente

l'imputato", lo inviti a scegliersi un difensore, o glielo nomini

d'ufficio, qualora egli non lo abbia scelto. Tale norma sarebbe in

contrasto con l'art. 24 della Costituzione, in quanto, mentre la

garanzia costituzionale del diritto di difesa si estrinseca anche nella

nomina del difensore di fiducia da parte di chi, ai sensi dell'art. 78

del Codice di procedura penale, assume la qualità di imputato, l'art.

304 consente che si acquisiscano prove prima che l'imputato sia stato

invitato a nominare un difensore di fiducia e prima che, ignorando

l'esistenza di un procedimento penale a suo carico, sia comunque in

grado di provvedervi.

La questione, sebbene sia stata sollevata in relazione ad assunte

irregolarità nel deposito di una perizia, disposta - come risulta

dagli atti - in via d'urgenza, non è stata tuttavia estesa all'art.

304 ter del Codice di procedura penale che, per il rito dell'istruzione

formale, applicabile ai sensi del successivo art. 392, primo comma, al

rito sommario, dà facoltà al giudice, nei casi di assoluta urgenza,

di procedere ad alcuno degli atti ai quali il difensore ha diritto di

assistere, pur senza dargliene notizia e prima che siasi avuta la

presenza dell'imputato.

Occorre aggiungere che, nel caso dell'istruttoria sommaria - e tale

è quello in occasione del quale è stato suscitato il presente

giudizio - trova applicazione l'art. 390 del Codice di procedura

penale.

Mentre l'art. 304 dispone che il giudice, nel primo atto del

procedimento in cui è presente l'imputato, lo inviti a scegliersi un

difensore, o, in mancanza, glielo nomini d'ufficio, l'art. 390 anticipa

questa nomina anche ad un momento anteriore, se necessario. E ciò a

prescindere dalla constatazione che già l'art. 128 del Codice di

procedura penale, statuendo che "quando l'imputato deve essere

assistito o rappresentato dal difensore e non lo ha nominato o ne

rimane privo, la nomina (...) è fatta d'ufficio, secondo i casi, dal

giudice istruttore, dal pubblico ministero, dal presidente o dal

pretore (...)", presuppone la necessità dell'interrogatorio, o, quanto

meno, di un ordine o mandato rimasto senza effetto al fine di

permettere all'imputato di nominare il difensore di fiducia, se ne sia

privo.

Col che, qualora debbano compiersi atti cui il difensore abbia

diritto di assistere (pur se non vi sia diritto al preavviso), è nel

momento in cui tali atti vengono disposti che la necessità si presenta

e, cioè, è in questo momento che il difensore deve essere nominato

(art. 390 del Codice di procedura penale). Ne consegue che, entro i

limiti in cui l'ordinanza di rimessione ha denunziato la norma, non si

pone una questione di legittimità costituzionale, ma, se mai, di

normale osservanza del diritto di difesa nel quadro dell'art. 185, n.

3, del Codice di procedura penale.

La dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma

denunziata, che regola la nomina del difensore dell'imputato

nell'istruzione formale, non potrebbe avere alcuna influenza nel

giudizio de quo, la cui istruttoria si è svolta - ripetesi - con il

rito sommario.

La questione risulta, pertanto, manifestamente irrilevante e deve

essere dichiarata inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile, perché irrilevante, la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 304 del Codice di procedura

penale, proposta, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, con

l'ordinanza del 1 febbraio 1967 del tribunale di Roma.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 novembre 1968.

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE.

ECLI:IT:COST:1968:115 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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