Il d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 ha confermato l'abrogazione del presente provvedimento.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Il d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 ha confermato l'abrogazione del presente provvedimento.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
Come si evince dalle disposizioni contenute nella legge 15 dicembre 1972, n. 772, disciplinante la materia dell'obiezione di coscienza (ed in particolare dagli artt. 1, primo comma, 2, primo e secondo comma, 3, terzo comma, 5, 6 e 9), l'accogliemento della domanda di ammissione al servizio sostitutivo civile, comporta per l'obiettore la perdita dello status militare - acquisito al momento dell'arruolamento - con conseguente cessazione della appartenenza alle Forze armate e, quindi, della assoggettabilità alla giurisdizione militare. Per le stesse ragioni, il discorso sull'ammissione al servizio sostitutivo civile deve ricondursi, più che all'ottica dei modi di esplicazione, all'ottica dei limiti del servizio militare obbligatorio, del pari fatti oggetto di riserva di legge dall'art. 52, secondo comma, Cost.. Pertanto, è costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 103, terzo comma, secondo periodo, della Cost., l'art. 11 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, nella parte in cui stabilisce che gli obiettori di coscienza ammessi a prestare servizio sostitutivo civile, siano sottoposti alla giurisdizione dei tribunali militari. Rimangono assorbiti gli altri motivi di illegittimità, prospettati in riferimento agli artt. 25, primo comma, e 52, primo e secondo comma, Cost.. - S. nn. 112/1986, 164/1985, 81/1980, 48/1959 e 29/1958.
Art. 37 c.p. · Art. 263 c.p. · Art. 25 cost. · Art. 103 cost.
È manifestamente infondata, in quanto la norma denunciata, in parte qua, e` gia` stata dichiarata costituzionalmente illegittima, la questione di legittimita` - per asserito contrasto con gli artt. 25 e 103 Cost. - dell'art. 11 della L. 15 dicembre 1972, n. 772 "nella parte in cui stabilisce che gli obiettori di coscienza ammessi a prestare servizio sostitutivo civile siano sottoposti alla giurisdizione dei tribunali militari". - S.n. 113/1986.
Art. 25 cost. · Art. 103 cost. · Art. 11 Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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4 versioni dal 1972
Confronto con la versione in vigore dal 30 luglio 1998 al 9 ottobre 2010. 8 parole tolte, 13 parole aggiunte.
tolto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 8 LUGLIO 1998aggiunto: IL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. tolto: 230 aggiunto: 66 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1972-12-15;772~art11 · fonte del testo
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