Corte costituzionale

Sentenza n. 113/1985

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/04/1985 · relatore Antonio La Pergola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 19 del

d.l. 30 settembre 1982, n. 688 convertito in legge 27 novembre 1982, n.

873 (Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688,

recante misure urgenti in materia di entrate fiscali) promossi con le

seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 26 gennaio 1983 dal Tribunale di Trieste nel

procedimento civile vertente tra la S.p.A. B.E.C.A. e l'Amministrazione

finanziaria dello Stato, iscritta al n. 287 del registro ordinanze 1983

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 239 del 1983;

2) ordinanza emessa il 18 marzo 1983 dalla Corte d'appello di

Torino nel procedimento civile vertente tra l'Amministrazione

finanziaria dello Stato e la S.a.s. Latte Campagna, iscritta al n. 412

del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 295 del 1983;

3) ordinanza emessa il 18 marzo 1983 dalla Corte d'appello di

Trieste nel procedimento civile vertente tra l'Amministrazione

finanziaria dello Stato e la S.p.A. Dukcevich, iscritta al n. 591 del

registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 355 del 1983;

4) ordinanza emessa il 29 aprile 1983 dalla Corte d'appello di

Torino nel procedimento civile vertente tra l'Amministrazione

finanziaria dello Stato e la S.p.A. Gervais Danone Italiana, iscritta

al n. 592 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 349 del 1983;

5) ordinanza emessa il 25 febbraio 1983 dalla Corte di cassazione

sul ricorso proposto dall'Amministrazione finanziaria dello Stato

c/ditta Tomatis Aldo, iscritta al n. 593 del registro ordinanze 1983 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 342 del 1983;

6) tre ordinanze emesse il 21 marzo 1983 dal Tribunale di Ancona

nei procedimenti civili vertenti tra la S.p.A. Carapelli, la società

Industrie Chimiche Italiane, la ditta Ferruzzi Serafino e

l'Amministrazione finanziaria dello Stato, iscritte ai nn. 678, 679 e

680 del registro ordinanze 1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 336 del 1983;

7) ordinanza emessa il 26 maggio 1983 dal Tribunale di Genova nel

procedimento civile vertente tra l'Amministrazione finanziaria dello

Stato e Adinolfi Antonio, iscritta al n. 710 del registro ordinanze

1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46 del

1984;

8) ordinanza emessa il 21 gennaio 1983 dalla Corte d'appello di

Milano nel procedimento civile vertente tra l'Amministrazione

finanziaria dello Stato e la S.p.A. Bax Lorenzo, iscritta al n. 723 del

registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 39 del 1984;

9) ordinanza emessa il 20 aprile 1983 dal Tribunale di Roma nel

procedimento civile vertente tra la Commissionaria Sud Import e

l'Amministrazione finanziaria dello Stato, iscritta al n. 1001 del

registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 81 del 1984;

10) ordinanza emessa il 20 aprile 1983 dal Tribunale di Roma nel

procedimento civile vertente tra la S.p.A. I.R.C.A. e l'Amministrazione

finanziaria dello Stato, iscritta al n. 1002 del registro ordinanze

1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiate della Repubblica n. 81 del

1984;

11) ordinanza emessa il 22 giugno 1983 dalla Corte di cassazione

sul ricorso proposto dall'Amministrazione finanziaria dello Stato c/la

S.p.A. Consorzio Approvvigionamenti Alimentari, iscritta al n. 1006 del

registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 102 del 1984.

Visti gli atti di costituzione della S.p.A. B.E.C.A., della S.a.s.

Latte Campagna, della S.p.A. Gervais Danone Italiana, della ditta

Tomatis Aldo, della Commissionaria Sud Import, della S.p.A. I.R.C.A.,

della S.p.A. CON.AL nonché gli atti di intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'11 dicembre 1984 il Giudice

relatore Antonio La Pergola;

uditi gli avvocati Pier Luigi Bonifazi per la S.p.A. B.E.C.A. La

Commissionaria Sud Import e la S.p.A. I.R.C.A., Massimo Severo

Giannini per la S.a.s. Latte Campagna, la S.p.A. Gervais Danone e la

S.p.A. CON.AL, Guido Scarpa e Lucio Fiorino per la ditta Tomatis Aldo e

l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio

dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con le 13 ordinanze indicate in epigrafe, varie autorità

giudiziarie sollevano, in riferimento a più parametri di

costituzionalità, la questione avente ad oggetto l'art. 19 del d.l. 30

settembre 1982, n. 688, convertito nella legge 27 novembre 1982, n.

873, nella parte in cui prevede il diritto degli importatori al

rimborso di tributi, il cui pagamento, in base alla normativa C.E.E.,

non è dovuto, ma lo subordina alla prova documentale che essi

importatori non si siano rivalsi nei confronti dei loro acquirenti.

La Corte di cassazione, con due ordinanze di analogo contenuto

emesse il 25 febbraio e il 22 giugno 1983, solleva la questione di

costituzionalità dell'art. 19 suddetto in riferimento agli artt. 3, 11

e 24 Cost.. La Suprema Corte ritiene rilevante la questione in

relazione al carattere retroattivo della norma, che impone agli

importatori, anche per fattispecie anteriori alla sua entrata in

vigore, ai fini del rimborso in questione, la prova documentale della

non avvenuta traslazione.

La pretesa violazione dell'art. 3 Cost. deriverebbe dal

trattamento che discrimina fra chi ha pagato il tributo in questione, e

chi invece è soggetto al pagamento di altri tributi, riguardo ai quali

il diritto al rimborso non è condizionato alla suddetta prova

documentale.

La diversità di previsione normativa non troverebbe

giustificazione in una (inesistente) diversità di situazioni dei

soggetti sottoposti all'uno o agli altri tipi di imposta.

La violazione dell'art. 24 deriverebbe dall'avere la norma

impugnata introdotto anche per il passato una modificazione delle

condizioni oggettive dell'azione per il rimborso.

Viene osservato dalla Cassazione che le scritture contabili di cui

agli artt. 2214 e segg. del codice civile rispondono ad esigenze che

non possono essere collegate alla necessità di provare la non avvenuta

traslazione di tributi indebitamente pagati, necessità imposta

peraltro con effetto retroattivo. La ricostruzione retrospettiva dei

singoli elementi del prezzo presenterebbe enormi difficoltà, e

comunque non consentirebbe a posteriori un accertamento relativo

all'avvenuta traslazione.

Con riguardo, poi, alla pretesa violazione dell'art. 11 Cost.

viene osservato dalla Corte di cassazione che la norma denunciata ha

praticamente reso impossibile l'esercizio del diritto al rimborso,

diritto che si basa sulla normativa C.E.E..

Si sono costituite in entrambi i giudizi di costituzionalità le

società importatrici, adducendo sostanzialmente le medesime

argomentazioni della Corte di cassazione. Quanto in particolare

all'impossibilità di accertare l'effettivo verificarsi della

traslazione, viene osservato che a determinare il prezzo non è il

numero delle voci che lo compongono, ma soprattutto la domanda dei

compratori del prodotto.

Quindi il vizio della norma starebbe soprattutto nel richiedere la

prova della non avvenuta traslazione, e ciò a prescindere dal suo

contenuto documentale e dall'estensione del relativo onere anche a

fattispecie anteriori all'entrata in vigore della norma: elementi,

questi ultimi, che pur rappresentano circostanze aggravanti

l'incostituzionalità della norma.

È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, per il

tramite dell'Avvocatura dello Stato. In relazione alla pretesa

violazione dell'art. 3, l'Avvocatura rileva anzitutto che la

particolarità della situazione giustifica la deroga al principio

generale del regime probatorio fissato dall'art. 2033 del codice

civile.

La norma legislativa denunciata ha voluto evitare che il

consumatore, oltre al danno derivante dalla rivalsa operata nei suoi

confronti dall'importatore, subisse anche la beffa di essere chiamato

ad approntare i mezzi finanziari per il pagamento, da parte

dell'erario, di somme indebitamente ricevute dagli importatori, e da

questi ultimi già recuperate.

Con riferimento alla pretesa violazione dell'art. 24 Cost., e in

particolare alla tesi secondo la quale le scritture contabili, che le

imprese importatrici dovrebbero conservare, hanno differente funzione

rispetto a quella di provare la non avvenuta traslazione del costo del

tributo non dovuto, viene osservato che qualunque sia la funzione

originaria di un documento, esso può ben essere utilizzato come

elemento probatorio determinante (il che avviene, com'è noto, in primo

luogo in campo penale).

Una delle parti private costituitesi in una memoria aggiuntiva

rileva che la legge n. 4 del 1929 impone la conservazione delle

scritture contabili per soli cinque anni, di modo che, per il passato,

gli operatori non potrebbero ricostruire nemmeno l'ammontare del prezzo

di vendita.

Se pure la norma censurata avesse voluto creare un nuovo elemento

costitutivo del diritto al rimborso, in ogni caso essa non avrebbe mai

potuto o dovuto avere efficacia retroattiva.

2. - La questione avente ad oggetto l'art. 19 del d.l. n. 688/82 è

sollevata in riferimento agli artt. 3, 11, 23 e 24 Cost. anche dalla

Corte di appello di Torino, con due ordinanze di identico contenuto

emesse il 18 e 19 marzo 1983. La fattispecie oggetto dei giudizi a

quibus riguarda la restituzione di somme dovute a titolo di diritti di

visita sanitaria.

Osserva il giudice a quo che richiedere una prova in precedenza non

necessaria per l'esercizio dell'azione di rimborso rende

particolarmente problematico quest'ultimo. Di qui la precisa violazione

degli artt. 24 e 23 Cost..

L'art. 19, peraltro, sarebbe irrazionale e quindi in contrasto con

l'art. 3 Cost. a causa della sua retroattività; l'azione di

restituzione dei diritti doganali sarebbe più problematica rispetto

all'azione per la restituzione del normale indebito oggettivo di cui

all'art. 2033 del codice civile.

Per la stessa ragione la norma denunciata sarebbe in contrasto

anche con l'art. 11 Cost.. Infatti la Corte di Lussemburgo, nella nota

pronuncia emessa in data 27 marzo 1980, ha affermato che le modalità

previste dai singoli Stati per far salva nell'applicazione del

principio del divieto dei dazi doganali la possibilità di impedire il

rimborso nell'ipotesi di avvenuta traslazione non potessero prevedere

situazioni per l'importatore meno favorevoli di quelle garantite in via

generale dalle normative nazionali.

Le società importatrici, costituitesi davanti a questa Corte,

rilevano che la norma denunciata va considerata come norma di

adeguamento alla sentenza della C.G.C.E. 27 marzo 1980; quindi come

tale non avrebbe potuto determinare per il rimborso condizioni che non

sono previste per l'esercizio del diritto al rimborso di analoghi

tributi.

Dalle suddette considerazioni la difesa di parte privata deduce

appunto la violazione degli artt. 3 e 11 Cost..

Quanto poi alla violazione degli artt. 23 e 24 Cost., la difesa

definisce la norma censurata una vera e propria espropriazione del

diritto di difesa. La prova richiesta sarebbe infatti da ritenersi

giuridicamente impossibile. Inoltre, il concetto di immissione del

tributo nel prezzo di vendita di prodotti importati con riguardo anche

ai prodotti trasformati, determinerebbe un'ulteriore irrazionalità

della norma denunciata e di conseguenza il contrasto con l'art. 3

Cost.. Ciò vale con riguardo anche ai prodotti non trasformati, i cui

prezzi siano fissati liberamente dal mercato. Solo con riferimento ai

prezzi amministrati può esservi una scomposizione del prezzo nelle sue

varie componenti (come nel caso dei prezzi dei medicinali). Quindi non

vi è obbligo per il venditore di dare conto nel prezzo di un costo

economico dovuto al pagamento del dazio doganale, né può provarsi che

egli ne abbia tenuto conto al momento della vendita.

Anche nei giudizi introdotti con le ordinanze della Corte d'appello

di Torino interviene, per tramite dell'Avvocatura dello Stato, il

Presidente del Consiglio. L'Avvocatura rileva che la norma denunciata

non richiede certo un documento che comprovi in via diretta che

l'importatore non si sia rivalso del costo del tributo non dovuto

attraverso il prezzo applicato. Logicamente deve ritenersi che la norma

in questione richieda l'esibizione di uno o più documenti dai quali

possa ricavarsi la dimostrazione della non avvenuta traslazione sul

prezzo del suddetto costo.

Per quanto riguarda la censura relativa alla pretesa violazione

dell'art. 3 Cost., nel presupposto che la prova della non traslazione

implicherebbe la possibilità di scomporre il prezzo nelle sue singole

componenti, viene osservato che, per quel che riguarda i pagamenti

avvenuti dopo l'entrata in vigore della legge, il rilievo sarebbe

infondato in quanto l'I.V.A. e il relativo meccanismo di fatturazione

fornirebbero una chiara guida, sulla cui scia si colloca nella sua

ratio la norma denunciata.

Con riguardo ai pagamenti anteriori all'entrata in vigore della

legge, da un lato l'Avvocatura osserva che la prova richiesta è assai

facile, quando il bene importato non sia stato trasferito; in caso

diverso è comunque fisiologico per un'impresa commerciale in regime di

libero mercato trasferire sul prezzo del bene al consumo i propri

costi. Così, l'impossibilità di provare la non traslazione

dimostrerebbe che essa si è effettivamente verificata.

Qualora tuttavia per motivi eccezionali l'impresa avesse dovuto

produrre in perdita, di ciò, come in particolare della non avvenuta

traslazione, dovrebbe facilmente trovarsi traccia nelle scritture

contabili.

Le suddette considerazioni valgono, ad avviso dell'Avvocatura,

anche a dimostrare l'infondatezza della tesi della pretesa violazione

dell'art. 11 Cost.. Va infatti rilevato che la stessa Corte di

Giustizia della C.E.E. ha ammesso che gli Stati membri potessero

limitare il diritto al rimborso nell'ipotesi di avvenuta traslazione;

unica condizione posta dalla Corte è che l'azionabilità del relativo

diritto non sia resa impossibile. Ora, dato che si è sostenuta

l'infondatezza della censura formulata in riferimento agli artt. 3 e 24

Cost., conseguentemente sarebbe infondata anche quella che fa

riferimento all'art. 11, in considerazione della non omogeneità delle

situazioni regolate rispettivamente dall'art. 2033 codice civile e

dalla norma denunciata.

3. - Con ordinanza emessa il 18 marzo 1983 anche la Corte di

appello di Trieste solleva la questione di costituzionalità avente ad

oggetto l'art. 19 in esame, in riferimento al solo art. 11 Cost.,

richiamando anch'essa la sentenza 27 marzo 1980 della Corte

comunitaria.

Il Presidente del Consiglio, per tramite dell'Avvocatura dello

Stato, rileva che, con la sopravvenuta sentenza della C.G.C.E. 9

novembre 1983, è stato affermato che i singoli Stati non possono

subordinare il rimborso dei tributi trasferiti su altri soggetti quando

il tipo di prova renda impossibile l'esercizio del relativo diritto.

Ora, ad avviso dell'Avvocatura, non sarebbe questo il caso della

prova richiesta dall'art. 19 e ciò per i motivi che già sono stati

addotti nei precedenti interventi: la Corte ha in sostanza ritenuto

illegittima la presunzione assoluta dell'avvenuta traslazione, non la

prova che in base all'art. 19 può concretamente essere portata

dall'importatore.

4. - Con ordinanza emessa il 21 gennaio 1983 anche la Corte di

appello di Milano solleva la medesima questione di costituzionalità,

con argomenti in larga parte già esposti in relazione alle altre

ordinanze precedentemente esaminate.

In particolare, però, con riguardo al regime probatorio viene

rilevato che la traslazione "è quel modus operandi connaturale allo

svolgimento di qualsiasi attività economica e professionale in forza

del quale ogni onere finanziario di qualsiasi natura sopportato dal

soggetto agente viene trasferito sui consumatori di beni e/o di servizi

prestati mediante la fissazione di un prezzo (o il ricarico di prezzo

nel caso della intermediazione) opportunamente dimensionato per

garantire tutto l'utile netto compatibile con il mantenimento della

domanda".

Ne deriverebbe che la deroga al normale regime dell'azione di

ripetizione non può però giustificarsi per il solo fatto che gli

importatori "si sono limitati a richiedere il corrispettivo della

prestazione eseguita secondo una misura indistintamente riferita - come

di consueto - sia al recupero delle spese e dei costi, sia al guadagno

o utile netto".

Di qui, ancora, l'impossibilità della prova, non potendosi

distinguere nel prezzo ciò che deriva dai costi da ciò che attiene

agli utili dell'importatore venditore.

La difesa di parte privata costituitasi rileva come la Commissione

Giustizia del Senato si sia pronunziata, in sede di con versione,

contro l'approvazione della norma, ritenendola incostituzionale. Anche

alla Camera il relatore di maggioranza ha mostrato forti perplessità.

Per il resto, la difesa non adduce nuove argomentazioni rispetto a

quelle del giudice a quo.

L'Avvocatura dello Stato adduce a sostegno dell'infondatezza

argomentazioni analoghe a quelle relative agli altri giudizi.

5. - Il Tribunale di Trieste, con ordinanza emessa il 26 gennaio

1983, ha ritenuto che l'art. 19 in questione, con l'impedire

sostanzialmente (dovendosi ritenere diabolica la prova il cui onere è

posto a carico dell'importatore) il rimborso di somme pagate

indebitamente all'erario, violerebbe non solo l'art. 24 Cost., ma

interferirebbe anche con la funzione giurisdizionale e quindi con la

tutela ad essa garantita dal combinato disposto degli artt. 101, 102 e

104 Cost..

Nel presente giudizio la società importatrice, costituitasi a

sostegno della pretesa violazione dei sopraindicati parametri di

costituzionalità, ripete sostanzialmente le medesime argomentazioni

addotte dal giudice a quo.

È intervenuto il Presidente del Consiglio per tramite

dell'Avvocatura dello Stato. Quanto alla pretesa lesione degli artt.

101, 102 e 104 Cost., l'Avvocatura sostiene che nell'ordinanza del

giudice a quo vi sarebbe stata una confusione fra occasio legis e

finalità della norma, sorvolandosi sui caratteri di generalità e di

astrattezza della disposizione destinata a regolamentare la repetitio

indebiti.

La norma impugnata andrebbe inquadrata, a giudizio dell'Avvocatura,

fra quelle che mirano a garantire una maggiore tutela del consumatore.

La pretesa interferenza della norma censurata nei confronti

dell'attività giurisdizionale inoltre non sussisterebbe, tanto più

che nel caso di specie il giudice non si sarebbe sincerato della

possibilità dell'istante di opporre la prova a suo favore.

L'Avvocatura dello Stato osserva ancora che questa Corte con la

sentenza n. 118 del 1957 ha già escluso la lesione della sfera

garantita al potere giudiziario ad opera di una legge che obblighi il

giudice ad applicarla, in relazione a fattispecie pregresse.

Quanto alla pretesa violazione dell'art. 24 osserva l'Avvocatura

che il considerare probatio diabolica quella cui fa riferimento l'art.

19, è frutto del non attento esame del contesto normativo in cui viene

ad inserirsi la norma denunciata. Infatti, rileva l'Avvocatura, da un

lato il diritto alla restituzione dell'indebito si prescrive nel

termine ordinario di dieci anni, e dall'altro la bolletta doganale è

l'unico documento che provi il pagamento dei diritti erariali, e ciò

evidentemente anche agli effetti del diritto alla restituzione.

Inoltre, in base all'art. 2220 c.c. le scritture delle imprese

commerciali vanno conservate per dieci anni dall'ultima registrazione e

così pure le fatture, le lettere e i telegrammi.

Infine, sulla base dell'art. 39 del d.P.R. n. 633/1972

sull'I.V.A., registro, bollettari, schedari, tabulati e gli altri

documenti prescritti vanno conservati anche oltre il termine dell'art.

2220, quando siano pendenti contestazioni.

6. - Anche il Tribunale di Ancona, con tre ordinanze emesse tutte

in data 21 marzo 1983, e dall'identica motivazione, dubita della

legittimità costituzionale dell'art. 19, in riferimento agli artt. 11,

23 e 24 Cost..

A differenza delle altre ordinanze di rimessione, qui non si fa il

benché minimo riferimento alla fattispecie concreta, oggetto dei

giudizi a quibus. In ordine alla non manifesta infondatezza, il giudice

a quo adduce considerazioni analoghe a quelle già in precedenza

riassunte.

Anche l'Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza del

Presidente del Consiglio, non adduce, a sostegno dell'infondatezza

delle censure rivolte, nuove argomentazioni.

7. - Con due ordinanze di identico contenuto emesse il 20 aprile

1983 la questione dell'art. 19 è sollevata, inoltre, dal Tribunale di

Roma in riferimento, oltre che agli artt. 3, 11 e 24, anche all'art.

113 Cost..

Il Tribunale sostiene il contrasto dell'art. 19 con l'art. 113

Cost., in quanto all'amministrazione che è parte in causa "non è

consentito riformare le norme in base alle quali essa è stata

condannata, al solo scopo di impedire che le sentenze di condanna

abbiano esecuzione".

Circa gli altri parametri invocati, il giudice a quo adduce

sostanzialmente considerazioni simili a quelle contenute nelle altre

ordinanze di rimessione.

Le parti private costituitesi rilevano, quanto al contrasto con

l'art. 113 Cost., che esso porrebbe in risalto la "sostanziale

immoralità" della norma denunciata con cui lo Stato supera tutta una

serie di giudizi in varie sedi, tutti ad esso contrari.

A sostegno della presunta violazione dell'art. 24 Cost. vengono

riportati ampi brani della sentenza 9 novembre 1983 della C.G.C.E.,

alla luce della quale, oltre che della precedente sentenza 27 marzo

1980, sarebbe fondata la questione di costituzionalità anche con

riferimento all'art. 11 Cost..

Interviene anche nei presenti giudizi l'Avvocatura con identici

atti di intervento, nei quali osserva che il ricorso a prove orali

avrebbe comportato uno scarso grado di attendibilità delle stesse.

Ritiene poi l'Avvocatura che non sussiste il contrasto con il

combinato disposto degli artt. 11 e 24, sul presupposto

dell'impossibilità di individuare nel prezzo complessivo del prodotto

venduto dall'importatore la quota dovuta al pagamento dell'indebito

tributo: infatti, a parte l'ipotesi della non avvenuta vendita del bene

importato, la prova della non avvenuta traslazione potrà avvenire

anche attraverso le scritture contabili o altri documenti in possesso

delle Camere di Commercio.

Quanto alla pretesa violazione dell'art. 3 Cost., viene rilevato

che la norma denunciata si riferisce oltre che ai tributi di carattere

doganale, anche ai tributi interni e che al pagamento dell'indebito

tributo non corrisponde (al contrario di quanto avviene per le ipotesi

cui fa riferimento l'art. 2033 codice civile) un definitivo danno

economico per l'importatore. Di qui l'insussistenza

dell'irragionevolezza della disposizione legislativa impugnata.

Non sussisterebbe infine la violazione dell'art. 113 Cost., in

quanto la norma in questione non preclude certo il ricorso

giurisdizionale contro gli atti illegittimi di imposizione fiscale.

Una delle parti private costituitesi ha presentato una memoria

aggiuntiva, in cui, con riguardo al richiamo fatto dall'Avvocatura alla

necessità per l'importatore di conservare le scritture contabili,

viene osservato come da esse sia comunque impossibile ricavare gli

elementi per stabilire se sia o meno avvenuta la traslazione.

8. - Infine, la normativa in esame è censurata anche dal Tribunale

di Genova con ordinanza del 26 maggio 1983, in riferimento agli artt.

3, 11 e 24 Cost..

Né le argomentazioni del giudice a quo né quelle

dell'intervenuto Presidente del Consiglio si discostano sostanzialmente

da quelle già esposte relativamente agli altri giudizi.

9. - In prossimità dell'udienza l'Avvocatura dello Stato ha

presentato una memoria aggiuntiva relativa a tutti i giudizi in cui è

intervenuta.

Dopo aver sintetizzato le argomentazioni addotte in tali

interventi, con riguardo alla pretesa violazione dell'art. 11 Cost.,

ritiene che alla luce della sentenza 9 novembre 1983 della C.G.C.E.

non possano trovare applicazione i principi enunciati nella sentenza n.

170/84 di questa Corte.

Secondo l'Avvocatura la caratteristica del caso ora all'esame della

Corte sarebbe individuabile nella mancanza di un concorso di norme, non

essendovi la norma comunitaria di raffronto.

In tale situazione la stessa Corte costituzionale ha previsto che

la norma nazionale continui ad essere efficace.

Di fronte, poi, all'ipotesi che il giudice possa disapplicare la

norma nazionale non in quanto contrastante con la specifica norma

regolamentare comunitaria, ma con un principio dell'ordinamento

comunitario, l'Avvocatura osserva che questa Corte ha ribadito nella

suddetta sentenza che permane la propria competenza quando viene ad

essere intaccato appunto un principio fondamentale del Trattato di

Roma, e pertanto il giudice a quo non potrebbe disapplicare la norma,

ma dovrebbe sollevare la questione di costituzionalità avente ad

oggetto la norma nazionale in riferimento alla pretesa violazione

dell'art. 11 della Costituzione.

10. - Nell'udienza pubblica dell'11 dicembre 1984 il giudice La

Pergola ha svolto la relazione e l'Avvocatura dello Stato e le difese

delle parti private hanno ribadito le rispettive conclusioni. Considerato in diritto :

1. - La presente questione è sollevata, come si spiega in

narrativa, dalla Corte di cassazione, dalle Corti di appello di Milano,

Torino e Trieste, dai Tribunali di Ancona, Genova, Trieste e Roma. In

tutti i provvedimenti di rinvio si censura l'art. 19 del d.l. 30

settembre 1982, n. 688 (convertito in legge 27 novembre 1982, n. 873).

Tale norma, nella parte che qui interessa, è così testualmente

formulata: "Chi ha indebitamente corrisposto diritti doganali

all'importazione, imposte di fabbricazione, imposte di consumo o

diritti erariali, anche anteriormente alla data di entrata in vigore

del presente decreto, ha diritto al rimborso delle somme pagate quando

prova documentalmente che l'onere relativo non è stato in qualsiasi

modo trasferito su altri soggetti salvo il caso di errore materiale.

"La prova documentale di cui al comma precedente deve essere

fornita anche quando le merci, in relazione alle quali il pagamento è

stato operato, siano state cedute dopo lavorazione, trasformazione,

montaggio, assemblaggio o adattamento di esse.

"Le merci si presumono cedute nei casi previsti dall'articolo 53,

primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26

ottobre 1972, n. 633".

I giudici rimettenti assumono che, con il subordinare alle

condizioni stabilite nella norma testé citata il rimborso delle somme

indebitamente percette dall'amministrazione - si tratta infatti,

secondo i casi, di diritti di visita sanitaria, di diritti di servizi

amministrativi, o di altri oneri fiscali di effetto equivalente al

dazio doganale, comunque incompatibili con l'ordinamento del Mercato

Comune - il legislatore abbia offeso più statuizioni del testo

fondamentale. Tutte le ordinanze di rinvio, tranne quella del Tribunale

di Trieste (R.O. 287/83), denunciano la violazione dell'art. 11 Cost.,

prospettando l'asserita inosservanza del Trattato istitutivo della

C.E.E. nonché del diritto comunitario. La questione è poi posta in

riferimento ad altri parametri, con il dedurre la violazione del

principio costituzionale di eguaglianza (art. 3 Cost.), del diritto di

difesa (art. 24 Cost.), della riserva di legge in materia di

prestazioni imposte (art. 23), dei precetti costituzionali che

consacrano la esclusiva soggezione del giudice alla legge (art. 101,

secondo comma), o in varia guisa sanciscono e tutelano l'autonomia

della funzione giurisdizionale (artt. 101, 102, 104 e 113 Cost.).

2. - Data la sostanziale identità della questione, i giudizi

promossi con le ordinanze in epigrafe sono riuniti e definiti con un

unica sentenza.

3. - L'attenzione va subito fermata su due rilievi di ordine

preliminare.

3.1. - Successivamente all'emanazione dei provvedimenti

introduttivi dell'attuale giudizio, la Corte ha emesso nuove pronunce

con riguardo ai rapporti fra il diritto comunitario e le confliggenti

disposizioni del legislatore nazionale. In base a tali decisioni (cfr.

sentenze n. 170/1984, 47 e 48/1985) spetta, precisamente, al giudice

ordinario accertare che la specie cada sotto il disposto della

disciplina prodotta dagli organi della C.E.E. e immediatamente

applicabile nel territorio dello Stato: in questo caso la regola

comunitaria riceve necessaria ed immediata applicazione, pur in

presenza di incompatibili statuizioni della legge ordinaria dello

Stato, non importa se anteriore o successiva. Il risultato così

raggiunto è generalmente accolto negli ordinamenti interni degli Stati

membri della C.E.E., risponde all'esigenza di garantire uniformità e

certezza di criteri applicativi del diritto comunitario in tutta l'area

del Mercato Comune e va inteso in stretta connessione con il

fondamentale criterio che, secondo la giurisprudenza della Corte,

governa i rapporti fra l'ordinamento dello Stato e quello della

comunità: i due sistemi sono reciprocamente autonomi e, al tempo

stesso, coordinati secondo le previsioni del Trattato di Roma, la cui

osservanza forma oggetto, in forza dell'art. 11 Cost., di una

specifica, piena e continua garanzia (cfr. sentenza n. 170/1984).

3.2. - Va altresì ricordata la sentenza 9 novembre 1983, emessa in

causa 19/82 dalla Corte di Giustizia della C.E.E.. I giudici comunitari

erano in quell'occasione investiti dal Presidente del Tribunale di

Trento, ex art. 177 del Trattato, di alcune questioni pregiudiziali in

ordine ai principi che valgono per il rimborso di tributi riscossi in

violazione del divieto del dazio doganale. La causa di merito verteva -

non diversamente, appunto, dalle controversie in cui è sorta la

questione ora all'esame di questa Corte - sulla ripetizione di oneri

fiscali scontati indebitamente dagli importatori su merci soggette al

regime del Mercato Comune. Il giudice italiano, occorre aggiungere,

aveva adito la Corte comunitaria di fronte alle disposizioni dell'art.

10 del decreto legge 10 luglio 1982, n. 430, poi decaduto, il quale

recava disposizioni sostanzialmente identiche a quelle che ora figurano

nel censurato art. 19 del d.l. 30 settembre 1982, n. 688. I seguenti

due quesiti, posti in quel giudizio alla Corte della C.E.E., meritano

quindi, in ragione del loro oggetto, un cenno di richiamo in questa

sede: a) se sia discriminatoria, e perciò contraria all'ordinamento

della C.E.E., una legge nazionale che, in deroga alle norme generali

concernenti la ripetizione dell'indebito, subordini alla prova della

mancata traslazione su altri soggetti il rimborso di diritti riscossi

in difformità dalle prescrizioni del diritto comunitario e non

sottoponga, invece, alla medesima condizione il rimborso delle tasse

interne indebitamente percette ad altro titolo; b) se la prova

documentale negativa - alla quale, la legge nazionale, configurata come

nel quesito sub a), condiziona il rimborso dei tributi indebitamente

riscossi - renda praticamente impossibile l'esercizio dei diritti che i

giudici nazionali sono tenuti a tutelare. Ora, il diritto al rimborso

costituisce, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia,

conseguenza e complemento del diritto all'abolizione del dazio

doganale. La pronunzia resa da tale Collegio in relazione all'uno e

l'altro dei quesiti sopra richiamati tien ferma questa premessa e

adatta alla specie i principi enunciati in precedenti giudizi, per

pervenire alla seguente conclusione: sarebbe incompatibile con il

diritto comunitario ogni disposizione legislativa nazionale la quale,

in punto di presunzioni o condizioni di prova, lasciasse al

contribuente l'onere di dimostrare che i tributi indebitamente versati

non sono stati trasferiti su altri soggetti, ovvero ponesse particolari

limitazioni in merito alla prova da fornire, come l'esclusione di

qualsiasi prova non documentale. "Una volta stabilita

l'incompatibilità della riscossione con il diritto comunitario" - ha

soggiunto la Corte di Giustizia - "il giudice deve essere libero di

valutare se l'onere dell'imposta sia stato trasferito su altri soggetti

o se lo sia stato in tutto o in parte". Secondo la pronunzia in parola,

va infine ricordato, la legge nazionale che non conforma il regime del

rimborso alle suddette prescrizioni in materia di prova, viola il

diritto comunitario anche quando essa eviti di offendere il principio

di non discriminazione per aver contemplato la traslazione ad altri

soggetti come causa estintiva della ripetizione di tutti

indistintamente gli oneri fiscali riscossi indebitamente

dall'amministrazione.

4. - Detto ciò, occorre vedere se le testé richiamate statuizioni

della Corte comunitaria, possano, nel presente caso, essere

direttamente applicate dal giudice di merito, per modo che la questione

instaurata avanti a questa Corte risulti inammissibile. Nella memoria

prodotta in prossimità dell'udienza, l'Avvocatura dello Stato ha

dedotto che la soluzione adottata nella sentenza n. 170/1984 non

impone, e nemmeno consente di giungere a tale risultato. Quella

pronunzia avrebbe, secondo l'Avvocatura, tassativamente circoscritto il

regime dell'immediata e necessaria applicazione del diritto comunitario

alla sola sfera, nella quale la legge interna non interferisce, del

regolamento della C.E.E., strettamente inteso come atto produttivo di

normazione compiuta e immediatamente applicabile nel territorio dello

Stato. Ma qui, prosegue l'Avvocatura, ci troviamo di fronte, non ad un

regolamento del genere, bensì ad un principio, che si estrae in via

interpretativa dall'ordinamento comunitario. La legge nazionale che ad

esso manca di adeguarsi dovrebbe, allora, ritenersi viziata di

illegittimità, per violazione dell'art. 11 Cost., e soggetta al

controllo di questo Collegio: tanto più, ritiene l'Avvocatura, in

quanto nella sentenza n. 170/1984 è stato chiarito che spetta pur

sempre al giudice costituzionale, invece che al giudice ordinario,

accertare se una legge interna vulneri il nucleo o sistema dei principi

stabiliti dal trattato istitutivo della C.E.E.. Ma questi rilievi non

meritano accoglimento.

Anzitutto, nell'ipotesi formulata dalla sentenza n. 170/1984 ed

invocata dall'Avvocatura, il giudice costituzionale sarebbe chiamato ad

occuparsi di una legge che vuol privare di efficacia, nell'ambito dello

Stato, il sistema dei principi dell'ordinamento comunitario: sistema

che viene, ai fini ora considerati, inteso nella sua interezza, o

almeno nel suo nucleo essenziale. La Corte ha del resto avvertito,

sempre nella stessa decisione, che il sindacato di costituzionalità

può esercitarsi solo sulle statuizioni della legge interna, denunciate

avanti ad essa in quanto dirette a pregiudicare la perdurante

osservanza del Trattato di Roma.

Diverso è il caso di specie. Lo stesso diritto comunitario

dischiude al legislatore statale la possibilità di regolare, in

assenza di una disciplina appositamente dettata dagli organi della

C.E.E., l'esercizio del diritto al rimborso. L'ordinamento del Mercato

Comune esige però che l'assetto dato da ciascuno Stato membro alla

materia si uniformi a certi criteri: e appunto tali criteri la Corte

della C.E.E. ha, per quanto qui interessa, compiutamente formulato,

pronunciandosi con puntuale riferimento alla traslazione su altri

soggetti dell'onere indebitamente riscosso e alla disciplina della

relativa prova. Le statuizioni da essa poste in proposito non sono,

come vorrebbe l'Avvocatura, insuscettibili di immediata applicazione da

parte dei nostri giudici. La sopra richiamata pronunzia del giudice

comunitario ha, al contrario, precisato come, e fin dove, la legge

nazionale possa incidere sul regime della ripetizione delle somme

versate in violazione dell'ordinamento del M.E.C.. Spetta dunque al

giudice ordinario accertare, alla stregua dei criteri stabiliti dalla

Corte di Giustizia che è interprete qualificata del Trattato di Roma e

della normazione da esso derivata, se il diritto al rimborso vada

riconosciuto agli importatori senza tener conto delle qui censurate

disposizioni della legge nazionale.

5. - La conclusione ora enunciata discende dalla sistemazione che

la sentenza n. 170 del 1984 ha dato ai rapporti tra diritto comunitario

e legge nazionale. La normativa comunitaria - si è detto in quella

pronunzia - entra e permane in vigore, nel nostro territorio, senza che

i suoi effetti siano intaccati dalla legge ordinaria dello Stato; e

ciò tutte le volte che essa soddisfa il requisito dell'immediata

applicabilità. Questo principio, si è visto sopra, vale non soltanto

per la disciplina prodotta dagli organi della C.E.E. mediante

regolamento, ma anche per le statuizioni risultanti, come nella specie,

dalle sentenze interpretative della Corte di Giustizia. La questione è

quindi inammissibile: e lo è, si deve aggiungere, pure in riferimento

agli altri parametri, diversi dall'art 11, che sono invocati nelle

ordinanze di rinvio. Lo stesso risultato s'impone, del resto, per

quanto riguarda il giudizio promosso, in relazione agli artt. 3, 24,

101, 102, 104 e 113 Cost., dal Tribunale di Trieste, sebbene

quest'ultimo collegio, come si è premesso, abbia addirittura ritenuto

di non dover denunciare la violazione dell'art. 11 Cost.. Il fatto è

che la specie, nei casi da ultimo ricordati al pari che negli altri,

cade sotto il disposto del diritto comunitario destinato a ricevere

immediata e necessaria applicazione nell'ambito territoriale dello

Stato. Ricorrendo tali estremi, le questioni di legittimità

costituzionale qui proposte sono comunque inammissibili, in riferimento

all'art. 11 Cost. o ad altro parametro, per le ragioni già spiegate

nella sentenza n. 170 del 1984.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 19 del d.l. 30 settembre 1982, n. 688, convertito in legge 27

novembre 1982, n. 873, sollevata con le ordinanze in epigrafe, in

riferimento agli artt. 3, 11, 23, 24, 101, 102, 104 e 113 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 aprile 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO

GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:113 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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