Corte costituzionale

Sentenza n. 11/1978

Questione dichiarata infondata · depositata il 02/02/1978 · relatore Oronzo Reale

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 427, comma

secondo, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa

il 31 gennaio 1975 dal pretore di Alessandria, nel procedimento per

incidente di esecuzione proposto da Carlo Comaroli, iscritta al n. 134

del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale della

Repubblica n. 159 del 18 giugno 1975.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 20 dicembre 1977 il Giudice

relatore Oronzo Reale;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Il pretore di Alessandria, nel corso di un procedimento per

incidente di esecuzione, promosso da tal Comaroli Carlo, sollevava

d'ufficio questione incidentale di legittimità costituzionale

dell'art. 427, secondo comma, del codice di procedura penale, nella

parte in cui stabilisce che l'imputato detenuto, ove rifiuti di

assistere al dibattimento senza che ricorra alcuna delle circostanze di

cui all'art. 497 C.P.P., viene considerato presente a tutti gli

effetti, per preteso contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Il Comaroli aveva chiesto l'annullamento dell'ordine di

carcerazione emesso a suo carico in base a sentenza di condanna

scaturita da un dibattimento cui egli, detenuto per altra causa, aveva

rinunciato ad assistere.

Osservava il giudice a quo che, in virtù della norma denunciata,

all'imputato non era stata notificata per estratto la sentenza emessa

in suo danno, sicché i termini per l'impugnazione avevano preso a

decorrere dalla data in cui il dispositivo era stato letto in udienza.

Tale procedimento, valutato alla stregua dei principi costituzionali di

cui agli artt. 3 e 24 della Costituzione, verrebbe a determinare una

situazione di disfavore per l'imputato detenuto che rinunci ad

assistere al dibattimento rispetto all'imputato libero che non compaia:

questo ultimo infatti viene considerato contumace e gode pertanto delle

garanzie difensive apprestate in favore di coloro che sono soggetti

allo speciale procedimento regolato dagli artt. 497 e segg. c.p.p.,

tra cui quella del diritto alla notifica dell'estratto della sentenza,

sicché il termine per l'impugnazione decorre dalla data della notifica

della stessa.

Il diverso trattamento riservato all'imputato detenuto, che deve

provvedere all'eventuale gravame nei tre giorni successivi alla

pronuncia della sentenza, si appaleserebbe, oltreché di disfavore,

anche incidente in maniera rilevante sull'esercizio del diritto di

difesa.

Il giudice a quo, richiamandosi alla giurisprudenza della Corte

costituzionale ed anche a quella della Cassazione, risolve

positivamente il quesito relativo alla legittimazione del giudice

dell'esecuzione penale a sollevare questioni di legittimità

costituzionale e motiva ampiamente sulla rilevanza della sollevata

questione, concernente il passaggio in giudicato della sentenza dalla

quale era scaturito l'ordine di carcerazione oggetto del giudizio a

quo.

2. - L'ordinanza veniva ritualmente notificata, comunicata e

pubblicata. Davanti a questa Corte non si costituiva la parte privata,

mentre spiegava intervento il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, rilevando che la diversità

di disciplina trova giustificazione nella sostanziale diversità delle

situazioni messe a confronto e chiedendo che questa Corte dichiarasse

non fondata la sollevata questione.

Invero l'art. 427, comma secondo, c.p.p., presuppone che l'imputato

abbia avuto la conoscenza effettiva della celebrazione del

dibattimento, laddove la mancata comparizione all'udienza dell'imputato

libero non consente di conseguire la medesima certezza, ancorché sia

stata verificata la regolarità della notificazione del decreto di

citazione, atteso che detta notificazione "comporta la conoscenza

legale, ma non quella reale del dibattimento".

Conseguentemente la situazione disciplinata dalla norma impugnata

può essere validamente raffrontata con quella dell'imputato libero

soltanto nel caso in cui vi sia la certezza che questi abbia avuto la

conoscenza reale del dibattimento: si tratta dell'ipotesi disciplinata

dall'art. 429 c.p.p. ovvero di quella di cui agli artt. 497 e 498 dello

stesso codice, in relazione alle quali non si procede a dichiarazione

di contumacia né, quindi, a notificazione dell'estratto della

sentenza.

Peraltro la stessa ordinanza del giudice a quo riconosce che quando

l'imputato detenuto deduca una giustificazione a sostegno della mancata

partecipazione al dibattimento, la stessa giurisprudenza ammette che

debba procedersi alla dichiarazione di contumacia, ove il motivo

addotto non sia considerato legittimo impedimento a comparire. Considerato in diritto :

1. - La situazione accertata e tenuta presente dal giudice a quo

nel corso di un procedimento per incidente di esecuzione era la

seguente. Un imputato detenuto aveva rinunciato, con dichiarazione

dell'11 novembre 1974, a comparire per l'udienza fissata al 21 novembre

1974. L'imputato stesso aveva, quindi, conoscenza dell'udienza e si

avvaleva di un suo diritto rifiutando di parteciparvi. Il giudice,

secondo le disposizioni dell'art. 427, comma secondo, c.p.p., ordinava

che si procedesse come se l'imputato fosse presente. Nella stessa

udienza questi veniva condannato a pena detentiva; e, non essendo stata

proposta tempestiva impugnazione avverso la sentenza, veniva

conseguentemente emesso ordine di carcerazione.

2. - Osserva la Corte che il giudice dell'esecuzione era

legittimato a sollevare la questione di costituzionalità perché egli

doveva stabilire se la sentenza (di primo grado) da eseguire era

passata in giudicato, per difetto di impugnazione nel termine di legge.

3. - Ma la questione non è fondata.

Il giudice a quo ha sollevato il dubbio di costituzionalità nei

confronti dell'art. 427, comma secondo, c.p.p., il quale prescrive che,

nell'ipotesi di rifiuto dell'imputato ad assistere all'udienza, il

giudice ordina che si proceda come se l'imputato fosse presente. Ora,

la norma non è lesiva dei diritti dell'imputato, ma anzi concilia la

facoltà dell'imputato di non assistere all'udienza, con la

fondamentale esigenza di giudicarlo egualmente, cioè di non

subordinare alla volontà dell'imputato l'attuazione della potestà

punitiva dello Stato. In quanto consente che il giudizio abbia luogo

nonostante la volontaria dichiarata rinuncia dell'imputato a

parteciparvi, la norma dell'art. 427, secondo comma, c.p.p., si

sottrae, dunque, di tutta evidenza, al dubbio di incostituzionalità.

Senonché la questione va esaminata anche in relazione agli effetti

che dalla stessa norma derivano al momento della pronuncia della

sentenza, effetti che sono disciplinati dall'art. 472, terzo comma,

c.p.p., nel senso che la lettura del dispositivo in udienza vale

notificazione sia nei confronti delle parti presenti, sia di quelle

"che debbono considerarsi presenti" nel dibattimento.

La medesima questione, più puntualmente riferita all'articolo 472,

terzo comma, c.p.p. (oltre che agli artt. 199, commi primo e terzo, e

500 c.p.p.), fu esaminata e dichiarata infondata dalla Corte con

sentenza 136 del 1971; e ancora, proposta con riferimento al solo art.

472, terzo comma, c.p.p., fu dichiarata dalla Corte manifestamente

infondata con ordinanza n. 76 del 1973. Sempre identica questione fu

proposta con riferimento, questa volta, al solo art. 500 c.p.p., in

quanto prevede soltanto per il contumace, e non per l'assente

volontario, la notificazione per estratto della sentenza; e la Corte

ugualmente la dichiarò infondata con sentenza n. 18 del 1976.

In tutti questi casi erano stati richiamati, quali parametri, gli

artt. 3 e 24 della Costituzione, che egualmente sono stati invocati

nell'ordinanza del pretore di Alessandria che ha promosso il presente

giudizio.

Il pretore, cioè, ritiene che l'art. 3, con riferimento anche

all'art. 24, sia violato per la disparità di trattamento tra imputato

detenuto che rinunzi a comparire e imputato libero che può

volontariamente non comparire, "godendo questi di tutte le guarantigie

del giudizio contumaciale", mentre l'altro "deve essere dichiarato

assente e perdere il diritto alla notifica per estratto".

Ma la situazione dell'imputato che rinunzia espressamente a

comparire all'udienza, della quale, dunque, ha certa conoscenza, è

diversa da quella dell'imputato libero, che all'udienza di fatto non

partecipa, ma che poteva anche ignorarne l'avvenuta fissazione o la

data, nonostante la notifica del decreto di citazione, stante che la

notificazione stabilisce una presunzione legale di conoscenza

dell'atto, ma, tranne quando sia avvenuta a mani proprie, non dà la

certezza della conoscenza reale di esso; mentre poi la legge, come

osserva l'Avvocatura dello Stato, pareggia la situazione dell'imputato

libero a quella del detenuto che abbia rinunziato a comparire in alcuni

casi determinati, nei quali è certo che l'imputato ha conoscenza della

celebrazione del dibattimento (artt. 428 e 497, comma secondo, c.p.p.).

In tale diversità di situazioni, ben poteva, e ragionevolmente, il

legislatore trattare l'imputato libero come contumace (e quindi

prescrivere la notificazione della sentenza per estratto) e considerare

a tutti gli effetti come presente l'imputato detenuto che ha

espressamente rinunziato ad assistere all'udienza, e quindi non

prevedere la notifica a lui dell'estratto. Ad ogni eventuale

conseguenza di questa mancata notifica l'imputato può sottrarsi, e di

fatto normalmente si sottrae, tenendosi informato dell'esito del

processo, senza contare che a tutti gli effetti egli è rappresentato

dal difensore (art. 427, secondo comma, c.p.p.).

Tale scelta del legislatore potrebbe essere discussa sul piano

dell'opportunità, non su quello della legittimità costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 427, secondo comma, c.p.p., sollevata, con riferimento agli

artt. 3 e 24 della Costituzione, dal pretore di Alessandria, con

l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 1 febbraio 1978.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -

ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1978:11 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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