Corte costituzionale

Sentenza n. 108/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/04/1995 · relatore Fernando Santosuosso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 19, 61, 68 e

109 della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto

d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), promosso con

ordinanza emessa il 3 gennaio 1994 dal Presidente istruttore del

Tribunale di Genova sui ricorsi riuniti proposti dalla EMI italiana

S.p.a. ed altre contro la CD SOUND S.a.s., iscritta al n. 331 del

registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visti gli atti di costituzione della CD SOUND S.a.s., della EMI

italiana S.p.a. ed altre, nonché gli atti di intervento dell'A.F.I.

ed altra, della S.I.A.E., della E.M.A., della VENDOMUSICA e del

Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 21 febbraio 1995 il Giudice

relatore Fernando Santosuosso;

Uditi gli avvocati Luigi C. Ubertazzi e Vittorio De Santis per la

EMI italiana S.p.a. ed altri e per la E.M.A., Mario Tonucci per la CD

SOUND S.a.s., Paolo Spada e Amedeo Nicolai per la S.I.A.E.,

Gianfranco Pratesi per VENDOMUSICA e l'Avvocato dello Stato Plinio

Sacchetto per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Presidente istruttore del Tribunale di Genova,

pronunciando su due ricorsi riuniti di identico contenuto proposti da

EMI italiana S.p.a. ed altri contro CD SOUND S.a.s. con sede in

Genova, aventi ad oggetto l'inibitoria dell'attività di noleggio di

Compact Disc (CD) della EMI o recante incisi brani musicali di

proprietà editoriale di uno dei soggetti ricorrenti, ha sollevato,

con ordinanza emessa il 3 gennaio 1994, questione di legittimità

costituzionale degli artt. 19, 61, 68 e 109 della legge 22 aprile

1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti

connessi al suo esercizio), in riferimento agli artt. 3, 9, 41 e 42

della Costituzione.

Il giudice rimettente, dopo aver rilevato in fatto che la CD

SOUND, anziché limitarsi a vendere al dettaglio, ha preso, senza

autorizzazione alcuna, a noleggiare a terzi i CD prodotti dalla EMI

italiana, compresi quelli per i quali l'art. 77, secondo comma, della

legge n. 633 del 1941 prevede l'esistenza in capo al produttore dei

diritti previsti dagli artt. 72 e seguenti, e ravvisando in tale

situazione un periculum in mora, ritiene che dagli artt. 19, 61, 68 e

109 della legge n. 633 del 1941 risulti preclusa in modo assoluto

all'acquirente di un esemplare dell'opera riprodotta, al di fuori del

consenso dell'autore o del cessionario dei diritti di utilizzazione,

la possibilità di noleggiare a terzi l'esemplare medesimo in vista

della sua naturale fruizione. Sebbene l'iniziativa cautelare dei

ricorrenti sia ispirata, a parere del giudice rimettente, più che

alla repressione del fenomeno del noleggio come tale, ad impedire il

più grave fenomeno della riproduzione abusiva, su altro supporto,

del brano protetto, si rileva che tale esigenza non possa tradursi

nell'irragionevole repressione di altri diritti concorrenti. Atteso

pertanto che il grave fenomeno della "pirateria" è di difficile se

non impossibile repressione, e considerato altresì che la

repressione dell'attività di noleggio non appare comunque idonea a

realizzare il fine di impedire la suddetta pirateria (sempre

possibile attraverso forme di cessione quali la vendita con patto di

riscatto o simili), sospetta il giudice a quo che la normativa

impugnata sia in contrasto con i principi della libera iniziativa

economica (art. 41), della proprietà privata (art. 42), del pieno

sviluppo della persona (art. 3) e dello sviluppo della cultura (art.

9). Sottolinea al riguardo il giudice rimettente che la musica in

ogni sua forma e attraverso qualunque modo di riproduzione fa parte a

pieno titolo della cultura dell'individuo, e che è in contrasto con

tale esigenza culturale una situazione normativa che costringa il

singolo che voglia ascoltare un'esecuzione musicale ad acquistare

anziché semplicemente (ed economicamente) noleggiare il supporto che

ne contiene la registrazione.

2. - Si è costituita nel giudizio davanti a questa Corte la CD

SOUND S.a.s., concludendo con una richiesta di accoglimento della

questione proposta dal giudice rimettente. Si sottolinea che, con la

cessione del diritto di mettere in commercio le riproduzioni

meccaniche dell'opera, l'autore trasferisce in pratica al

concessionario il diritto di introdurle sul mercato, utilizzando la

forma da questi ritenuta più opportuna. Anche la norma contenuta

nell'art. 69 non sarebbe ostativa, in quanto la preventiva

autorizzazione costituirebbe soltanto una limitazione di carattere

amministrativo all'esercizio del prestito, senza riflessi immediati

sulla tutela del diritto dell'autore dell'opera soggetta a prestito.

3. - Con un unico atto si sono costituiti anche la EMI italiana

S.p.a., la EMI Music Publishing Italia S.r.l., la Warner Bros Music

Italy S.r.l., il Fortissimo Gruppo Editoriale S.r.l., la Polygram

Italia S.r.l., la F.I.M.I. (Federazione Industria Musicale Italiana),

concludendo per l'inammissibilità ovvero per l'infondatezza della

questione.

Preliminarmente, le parti prospettano diversi profili di

inammissibilità della questione.

Viene contestata in primo luogo la rilevanza della stessa in

quanto, mentre gli attori del giudizio a quo avevano esercitato

giudizialmente tre diverse azioni (per violazione dei diritti

patrimoniali d'autore, per violazione dei diritti del produttore

fonografico e per concorrenza sleale), l'ordinanza eccepisce

l'illegittimità costituzionale delle norme relative ai soli diritti

degli autori azionati in causa, lasciando ferme ed incontestate le

altre due normative poste dagli attori a fondamento delle proprie

azioni: l'eventuale accoglimento della questione, si sostiene, non

potrebbe comunque essere sufficiente al rigetto delle domande

cautelari e di merito degli attori. Sarebbe, comunque, carente la

motivazione dell'ordinanza di rimessione, in merito alla capacità

delle norme sul diritto d'autore di paralizzare le altre due azioni

esercitate nel giudizio a quo.

Altro motivo di inammissibilità è ravvisato nell'esigenza di

rispettare la discrezionalità del legislatore: secondo le parti,

infatti, il giudice rimettente mirerebbe ad una pronuncia di

costituzionalità che "assicuri all'autore dell'opera registrata non

il potere di vietare ad altri il noleggio, ma quello di trarre un

equo compenso dalla suddetta attività": ciò tuttavia imporrebbe la

"costruzione di un intero sistema normativo" che, secondo la

giurisprudenza di questa Corte (ordinanza n. 361 del 1988), è di

esclusiva spettanza del legislatore.

Con l'ultimo motivo di inammissibilità si rileva la presenza di

ius superveniens, rappresentato dalla direttiva CEE n. 100/92, che

riconosce all'autore il diritto esclusivo di noleggio.

Quanto al merito della questione le parti, dopo un'ampia

esposizione delle origini storiche dell'istituto del diritto

d'autore, ne rilevano il rango costituzionale all'interno

dell'ordinamento comunitario, da cui traggono la conseguenza della

sua prevalenza sul diritto interno eventualmente difforme. Anche

nell'ordinamento interno, tuttavia, il diritto d'autore avrebbe un

fondamento costituzionale, ravvisato negli artt. 35, 42 e 9 della

Costituzione. La normativa ordinaria (artt. 12, 61 e 64-bis lettera

c) della legge n. 633 del 1941, e 4, lettera c), della direttiva n.

250/91/CEE) avrebbe riconosciuto all'autore un diritto esclusivo al

noleggio degli esemplari della propria opera; analogamente si sarebbe

orientata la giurisprudenza di merito e di legittimità. Tale diritto

si estenderebbe anche all'esemplare dell'opera che sia stato già

venduto dall'autore o con il di lui consenso: dal che conseguirebbe

il divieto, in capo all'acquirente di un esemplare dell'opera, di

noleggiarlo senza il consenso dell'autore.

Quanto ai principi costituzionali invocati nell'ordinanza di

rimessione, rilevano le parti che, con riguardo all'art. 41 della

Costituzione, nella questione vengono in conflitto due distinte

libertà di iniziativa economica: quella del noleggiatore, da un

lato, e quella dell'autore/editore musicale/produttore discografico,

dall'altro. Quest'ultima libertà dovrebbe ritenersi prevalente non

solo per motivi cronologici, ma anche con riguardo alla disciplina

della concorrenza ed al principio di eguaglianza, principio contrario

ad una concorrenza privilegiata del noleggiatore ed alle distorsioni

della concorrenza che essa comporterebbe.

Con specifico riferimento all'art. 42 della Costituzione, le parti

ritengono che il compratore dell'esemplare del CD non acquisti alcun

diritto d'autore sul corpum misticum riprodotto dal CD, né il

diritto al noleggio né quello alla diffusione radiotelevisiva del

suo contenuto: si tratterebbe pertanto di una proprietà limitata

dall'esistenza di diritti altrui.

Né avrebbe pregio l'asserita violazione dell'art. 3, dato che

l'obiettivo di cui al secondo comma deve essere perseguito nel

rispetto dei diritti altrui, e specialmente di quelli

costituzionalmente garantiti, tra i quali il diritto d'autore.

Riguardo infine alla ritenuta violazione dell'art. 9, si rileva

che prima ancora dei noleggiatori e dei consumatori vi sono gli

autori, e che la promozione degli interessi di questi ultimi è

necessaria come tecnica privatistica di incentivazione della cultura.

4. - Si è costituita anche la E.M.A. (Editori Musicali

Associati), interventore ad adiuvandum nel giudizio a quo,

associandosi alle richieste ed alle motivazioni prospettate in questa

sede dalle parti costituite di cui al punto precedente.

5. - Hanno dispiegato richiesta di intervento, pur non essendo

parti nel giudizio a quo, la A.F.I. (Associazione Fonografici

Italiani), e la UN.E.M.I. (Unione Editori di Musica Italiani),

concludendo nel senso dell'inammissibilità ovvero dell'infondatezza

delle questioni di legittimità prospettate.

In punto di ammissibilità del proprio intervento, la A.F.I. e la

UN.E.M.I. si dichiarano associazioni di categoria che raccolgono

numerosi ed importanti gruppi di produttori e di editori musicali, e

sostengono che un'eventuale pronuncia di accoglimento eserciterebbe

un'influenza diretta tale da produrre un pregiudizio irrimediabile

della posizione soggettiva dalle stesse fatta valere.

Circa le ragioni a sostegno delle proprie richieste, ribadiscono i

motivi già ampiamente illustrati dalle parti costituite di cui al

punto n. 3.

6. - Ha chiesto di intervenire anche la S.I.A.E. (Società

Italiana degli Autori ed Editori), concludendo nel senso

dell'inammissibilità ovvero dell'infondatezza delle questioni di

legittimità prospettate.

In punto di ammissibilità del proprio intervento, la S.I.A.E.

richiama le decisioni con le quali questa Corte ha ammesso

l'intervento di terzi qualora l'interesse ad intervenire scaturisca

per gli stessi dall'ordinanza di rimessione.

Nel merito, ritiene che la questione debba essere respinta in base

agli argomenti già svolti dalle parti di cui al punto n. 3. Precisa

inoltre che, a seguito dell'entrata in vigore della legge 5 febbraio

1992, n. 93, è stato introdotto a favore degli autori anche un

"compenso per la riproduzione privata per uso personale e senza scopo

di lucro di fonogrammi e videogrammi", così prendendosi atto

dell'impossibilità di contrastare la riproduzione "domestica" di

fonogrammi e videogrammi, e optando per una tecnica alternativa di

tutela degli interessi degli autori. Peraltro, se ciò non bastasse,

anche la direttiva 92/100/CEE del 19 novembre 1992 ha riconosciuto in

capo agli autori il "diritto esclusivo di autorizzare o vietare il

noleggio".

Vengono infine confutati i motivi di presunto contrasto della

normativa in questione con i principi costituzionali invocati dal

giudice a quo, sulla base di motivazioni analoghe a quelle già

ampiamente illustrate dalle altre parti costituite.

7. - Oltre il termine stabilito dall'art. 25, secondo comma, della

legge 11 marzo 1953, n. 87, ha presentato atto di intervento anche

VENDOMUSICA (Gruppo Rivenditori Italiani di musica registrata),

motivando, oltre che in ordine all'ammissibilità del proprio

intervento, anche in merito alla inammissibilità ovvero alla non

fondatezza della questione di costituzionalità prospettata.

8. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo con la richiesta di inammissibilità ovvero di non

fondatezza della questione di costituzionalità.

Circa la prima richiesta, la difesa erariale sostiene

l'irrilevanza della questione, in quanto la ricorrenza del requisito

del periculum in mora, richiesto ai fini della tutela cautelare,

risulterebbe adombrata ma non anche sufficientemente evidenziata.

Nel merito, ritiene l'Avvocatura non pertinente la prospettazione

di violazione degli artt. 3 e 9 della Costituzione, il cui rispetto

sarebbe assicurato per l'acquirente in virtù del diritto (di

proprietà) acquistato e della relativa posizione giuridica di cui è

divenuto titolare. Si sostiene inoltre che il fruitore di

un'esecuzione musicale può acquisire diritti diversi e distinti da

quello di proprietà (tra cui anche quello conseguente al noleggio),

solo che porti a positivo esito le relative contrattazioni con il

legittimo titolare dell'acquisenda posizione giuridica di vantaggio:

cioè con l'autore dell'opera. Anche la libertà di iniziativa

economica dell'acquirente sarebbe già di per sé assicurata dalla

possibilità per lo stesso di cedere a terzi lo stesso diritto (di

proprietà) da esso acquisito.

Dopo aver infine ricordato i diritti specificamente previsti dagli

artt. 72 e 73 della legge n. 633 del 1941, la difesa erariale

conclude sostenendo che il diritto di proprietà non è comprensivo

del diritto di noleggio: e ciò non contrasterebbe con l'art. 42

della Costituzione, né con riguardo al profilo dell'attribuzione di

un particolare valore e di una maggiore protezione alle attività

produttive rispetto al godimento dei beni, né per ciò che attiene

alla posizione del creatore dell'opera dell'ingegno, acquirente a

titolo originario del (relativo) diritto in virtù dell'esplicato

lavoro intellettuale.

9. - In prossimità dell'udienza sia le parti costituite che la

S.I.A.E. hanno presentato memorie insistendo per l'accoglimento delle

già formulate conclusioni.

10. - Nel corso dell'udienza le parti costituite hanno illustrato

le posizioni espresse nelle memorie. Anche la E.M.A., la S.I.A.E., la

A.F.I. e la VENDOMUSICA, autorizzate a discutere dell'ammissibilità

del proprio intervento, hanno ribadito le proprie richieste sul

punto.

Sospesa l'udienza, la Corte ha immediatamente deciso in camera di

consiglio tale questione procedurale dichiarando ammissibili gli

interventi della E.M.A. e della S.I.A.E., e non ammissibili quelli

della A.F.I., della UN.E.M.I. e di VENDOMUSICA. Considerato in diritto

1. - Il Presidente istruttore del Tribunale di Genova dubita della

legittimità costituzionale degli artt. 19, 61, 68 e 109 della legge

22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri

diritti connessi al suo esercizio), nella parte in cui, riconoscendo

il diritto esclusivo dell'autore al noleggio degli esemplari

registrati di un'opera musicale protetta, inibiscono in radice

all'acquirente di Compact Disc la facoltà di darli a noleggio.

Ritiene il giudice che tali disposizioni, così interpretate, siano

in contrasto con i principi della libera iniziativa economica (art.

41), della proprietà privata (art. 42), del pieno sviluppo della

persona umana (art. 3) e dello sviluppo della cultura (art. 9).

2. - Va preliminarmente precisata la questione dei limiti di

ammissibilità dell'intervento nel presente giudizio di

costituzionalità di cinque soggetti, diversi dalle parti originarie;

problema che - come ricordato in fatto - si è subito posto

all'attenzione della Corte.

In ordine a tale problema, è noto che questa Corte ha più volte

affermato il principio di corrispondenza delle parti del giudizio

incidentale di costituzionalità con quelle costituite nel giudizio

principale, tra le quali vanno ricomprese quelle che avevano assunto

in esso la veste di interventore ad adiuvandum, come nella specie

l'intervento dell'E.M.A. Ma, tra i casi in cui tale principio può

essere eccezionalmente derogato, va annoverato anche quello in cui

l'interesse di cui è titolare il soggetto, pur formalmente esterno

ad un giudizio cautelare, inerisce immediatamente al rapporto

sostanziale, rispetto al quale - con riguardo alla specifica

formulazione da parte del giudice rimettente della questione di

costituzionalità - un'eventuale pronuncia di accoglimento

eserciterebbe una influenza diretta, tale da produrre un pregiudizio

irrimediabile della posizione soggettiva fatta valere (sentenze nn.

315 e 314 del 1992).

Nel presente caso dell'intervento della S.I.A.E. ricorrono tali

presupposti, essendo detta società titolare di specifici diritti e

competenze, ad essa attribuiti in via esclusiva dalla legge (in

particolare dall'art. 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633) e su

cui questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi (sentenza n. 241

del 1990); diritti e competenze che si estendono alla materia oggetto

del presente giudizio ed esigevano l'intervento di detta società

anche nel giudizio principale.

Pertanto, non potendosi ammettere, secondo la giurisprudenza della

Corte, "alla luce dell'art. 24 della Costituzione, che vi sia un

giudizio direttamente incidente su posizioni soggettive senza che vi

sia la possibilità giuridica per i titolari delle medesime posizioni

di 'difenderle' come parti nel processo stesso" (sentenza n. 314 del

1992), deve essere ammesso l'intervento della S.I.A.E.; nel contempo

vanno dichiarati inammissibili gli interventi di A.F.I., della

UN.E.M.I. e di VENDOMUSICA.

3. - Devono ora esaminarsi le eccezioni di inammissibilità delle

questioni prospettate in questa sede da alcune delle parti costituite

e dalla difesa del Presidente del Consiglio dei ministri.

Viene in primo luogo contestata la rilevanza della questione nel

giudizio a quo: si afferma al riguardo che, mentre in esso gli attori

avevano esercitato giudizialmente tre diverse azioni, l'ordinanza

eccepisce l'illegittimità costituzionale delle norme relative solo

ad una delle azioni stesse, lasciando ferme ed incontestate le altre

due normative poste dagli attori a fondamento delle proprie azioni.

Tale eccezione non può essere accolta, in quanto la maggiore

ampiezza delle domande degli attori del giudizio principale rispetto

all'ambito cui si riferiscono le disposizioni sospettate di

incostituzionalità, non significa ovviamente che quelle disposizioni

non siano necessarie per risolvere una o più delle domande

prospettate nel giudizio principale: e ciò è sufficiente per

ravvisare la rilevanza delle relative questioni. Per questi stessi

motivi deve essere respinta l'altra eccezione prospettata dalle

parti, relativa all'insussistenza di motivazione, nell'ordinanza di

rimessione, in merito alla capacità delle norme sul diritto d'autore

di paralizzare le altre due azioni esercitate nel giudizio a quo.

Come ulteriore eccezione di inammissibilità le parti prospettano

l'esigenza di rispettare le discrezionali scelte del legislatore, in

quanto, a loro parere, il giudice rimettente mirerebbe ad una

pronuncia di incostituzionalità per assicurare all'autore dell'opera

registrata, non il potere di vietare ad altri il noleggio, ma quello

di trarre un equo compenso dalla suddetta attività: soluzione che

però imporrebbe la costruzione di un intero sistema normativo di

esclusiva spettanza del legislatore.

Anche tale eccezione non può essere accolta.

Il giudice rimettente, nel sospettare la illegittimità

costituzionale delle disposizioni impugnate, ritiene che sia in

contrasto con il dettato costituzionale non tanto il mancato

riconoscimento di un equo compenso in capo al titolare del diritto di

autore, quanto proprio il divieto per l'acquirente di CD di darli a

noleggio: l'illegittimità costituzionale delle norme che prevedono

detto potere di divieto - cui il giudice mira in via diretta, grazie

ad un'eventuale pronuncia di accoglimento della questione - non

sembra invadere l'ambito di discrezionalità riservato al

legislatore.

La difesa della Presidenza del Consiglio dei ministri eccepisce

infine l'irrilevanza della questione, in quanto la ricorrenza del

requisito del periculum in mora, richiesto ai fini della tutela

cautelare, risulterebbe solo adombrata ma non sufficientemente

evidenziata.

Anche tale eccezione deve essere respinta, in quanto il giudice,

dopo aver esposto sinteticamente il fatto da cui ha avuto origine il

giudizio principale, ha ravvisato in esso i presupposti per ritenere

sussistente il periculum in mora, e non è compito di questa Corte

sindacare sull'effettività di quel pericolo, essendo sufficiente la

sua plausibilità deducibile dalla prospettazione del giudice

rimettente.

D'altra parte, va osservato che, per costante giurisprudenza della

Corte (sentenze nn. 498 e 444 del 1990, 186 del 1976), il giudice

adito ex art. 700 del codice di procedura civile è legittimato a

sollevare questioni di costituzionalità fino a quando non abbia

emesso o respinto il richiesto provvedimento, in quanto solo la

conclusione della fase cautelare esaurisce ogni sua potestà in

quella sede e comporta che l'ulteriore potere decisionale competa al

giudice della fase di merito. Tale regola, inoltre, come di recente

affermato (sentenza n. 457 del 1993), può essere derogata ove, come

nel caso, il giudizio di merito fosse già pendente ed assegnato allo

stesso giudice adito per i provvedimenti cautelari. Le suesposte

considerazioni appaiono sufficienti per escludere il dedotto difetto

di rilevanza della questione.

4. - Con un ulteriore motivo di inammissibilità le parti rilevano

la presenza di ius superveniens, individuato nella direttiva CEE n.

100/92, che riconosce all'autore il diritto esclusivo di noleggio.

In realtà, più che la direttiva comunitaria, occorre in questa

sede prendere in considerazione il decreto legislativo 16 novembre

1994, n. 685 ("Attuazione della direttiva 92/100/CEE, concernente il

diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi

al diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale"). Esso

sostituisce alcune norme della legge 22 aprile 1941, n. 633, e ne

inserisce altre.

Ai fini della rilevanza della sollevata questione di

costituzionalità, non sono necessari né un raffronto comparativo

delle precedenti norme con quelle sopravvenute, né la restituzione

degli atti al giudice a quo, dal momento che l'art. 22, comma 1, del

richiamato decreto legislativo stabilisce che "i rapporti sorti da

contratti stipulati anteriormente alla data del 1 luglio 1994 e le

utilizzazioni fatte anteriormente alla stessa data sono regolate

dalle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del

presente decreto". Nella specie trattasi appunto di contratti

stipulati anteriormente a tale data.

È vero che, ai sensi del comma 2 del menzionato art. 22, si

prevede, per le predette utilizzazioni anteriori, la facoltà degli

autori, degli artisti e degli interpreti di richiedere prima del 1

gennaio 1997 un'equa remunerazione: ma detta eventualità non si è

ovviamente ancora realizzata nel giudizio a quo, ed anche per il

futuro essa risulta meramente ipotetica, tale quindi da non escludere

in radice la rilevanza delle disposizioni impugnate nel giudizio

principale.

Occorre quindi passare all'esame del merito della questione, con

riferimento alla disciplina indicata nell'ordinanza di rimessione.

5. - Il giudice a quo dubita della costituzionalità delle norme

denunziate, premettendo concisamente che "il sistema di norme vigenti

in tema di protezione dei diritti sull'opera musicale e sulla sua

utilizzazione economica, quale costituito principalmente dagli artt.

19, 61, 68 e 109 della legge sul diritto d'autore e fondato sui due

principi 'cardine' dell'esclusività dei diritti stessi e della loro

reciproca indipendenza, sembra precludere in modo assoluto

all'acquirente di un esemplare dell'opera riprodotta (CD o altro

supporto similare), al di fuori del consenso dell'autore o del

cessionario dei diritti di utilizzazione, la possibilità di

noleggiare a terzi l'esemplare medesimo in vista della sua naturale

fruizione (ascolto)".

6. - Ai fini di una esatta definizione dei termini della questione

in esame è opportuna una più precisa individuazione della portata

delle norme sospettate di illegittimità costituzionale. Non è

anzitutto dubitabile che il disposto contenuto nel secondo comma

dell'art. 12 della legge n. 633 del 1941 (l'autore "ha altresì il

diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma

e modo, originale o derivato") si riferisca con formula

onnicomprensiva ad ogni diritto patrimoniale connesso

all'utilizzazione dell'opera.

È parimenti indubbio che tali diritti patrimoniali sono stati

anche disciplinati in modo analitico, nelle loro complesse

manifestazioni, secondo l'elencazione che il legislatore ha compiuto

negli artt. 13-18 della legge. In particolare, l'art. 17 si riferisce

al "diritto esclusivo di mettere in commercio", precisando che esso

"ha per oggetto di porre in circolazione, a scopo di lucro, l'opera e

gli esemplari di essa". La formula relativa al diritto di porre in

commercio è poi ripetuta a proposito dei diritti del produttore del

disco fonografico o di altro apparecchio riproduttore di suoni o di

voci (art. 72).

Questa formula, - per quanto più limitata rispetto a quella

dell'art. 12 - è sempre di tenore generale, e comprende una serie di

diritti patrimoniali, tra i quali quello della vendita o

dell'autorizzazione a rivendere, nonché quello di noleggiare a scopo

di lucro; e ciò anche se l'art. 61, n. 2 della stessa legge,

ribadendo, per altri profili, il diritto esclusivo dell'autore di

"riprodurre, di noleggiare e di porre in commercio gli esemplari

dell'opera", sembri distinguere le due espressioni (noleggiare e

porre in commercio). Conferma di questa distinzione si deduce poi

dall'art. 69 circa la specifica autorizzazione al noleggio.

7. - Appare comunque più rilevante ai fini del decidere il

principio di cui all'art. 19, secondo il quale i "diritti esclusivi

previsti" nell'analitica articolazione del generale diritto di

utilizzazione economica "sono fra loro indipendenti", e "l'esercizio

di uno di essi non esclude l'esercizio esclusivo di ciascuno degli

altri diritti". Questa Corte ha in altre occasioni già affermato che

il consenso dell'autore alla registrazione su disco fonografico non

comporta anche il potere di radiodiffusione, "trattandosi di due

distinti modi di esercizio del diritto d'autore, sicché

l'autorizzazione concernente il primo non comprende necessariamente

il secondo" (sentenza n. 215 del 1986).

Non è quindi contestabile che, in forza del predetto principio di

autonomia e di indipendenza dei diritti di utilizzazione economica

dell'opera dell'ingegno, il diritto di noleggio non viene trasmesso

mediante la sola autorizzazione alla vendita. Il contratto di

noleggio, invero, ha caratteristiche peculiari, consistenti nella

cessione in uso a determinati soggetti per un periodo di tempo

limitato in cambio del pagamento di un corrispettivo. Si tratta di un

prestito a scopo di lucro, che il legislatore del 1941 (art. 69,

secondo comma), subordina ad una specifica autorizzazione

ministeriale, e che non viene assorbito e confuso dalla generica

messa in commercio, separatamente formulata dalla stessa legge (artt.

61 e 171-bis).

8. - Una volta distinta la vendita (con il connesso diritto di

rivendere) di esemplari dell'opera dalla autorizzazione al loro

noleggio, è appena il caso di osservare che la legge del 1941 non

contempla l'ipotesi di obbligatorietà, per il titolare del diritto

dell'autore o del produttore, di autorizzare il noleggio, nemmeno

dietro offerta di specifico compenso, eventualmente fissato da organi

pubblici. Ciò viene riconosciuto dal giudice rimettente, il quale

però - dopo aver rilevato che la repressione dell'attività di

noleggio non appare idonea a impedire "il grave e diffuso fenomeno

della pirateria connesso all'intrinseca riproducibilità tecnica

dell'opera" - sospetta di incostituzionalità la predetta situazione

normativa sulla base dei quattro parametri sopraindicati (artt. 3, 9,

41 e 42 della Costituzione).

A sostegno della sollevata questione di costituzionalità, la

motivazione contenuta nell'ordinanza si limita ad osservare che "la

musica in ogni sua forma, e attraverso qualunque modo di

riproduzione, fa parte a pieno titolo della cultura dell'individuo, e

che è in contrasto con questa esigenza culturale una situazione -

anche normativa - che costringe il singolo che voglia ascoltare

un'esecuzione musicale ad acquistare anziché semplicemente (ed

economicamente) noleggiare il supporto che ne contiene la

registrazione". Tanto premesso, l'ordinanza di rimessione ritiene non

manifestamente infondata la questione di legittimità degli artt. 19,

61, 68 e 109 della legge sul diritto d'autore "nella parte in cui, a

tutela del diritto esclusivo dell'autore al noleggio degli esemplari

registrati di un'opera musicale protetta - ed in presenza di

praticabili soluzioni volte ad assicurare all'autore dell'opera

registrata non il potere di vietare ad altri di noleggiare ma quello

di trarre un equo compenso dalla suddetta attività - esse inibiscono

in radice all'acquirente la facoltà di dare a nolo il CD".

Da questa motivazione si evince il timore del giudice rimettente

che il diritto esclusivo dell'autore in ordine al noleggio

dell'opera: a) possa irragionevolmente menomare il diritto degli

utenti allo sviluppo della persona umana e della cultura, che la

Repubblica si è impegnata a promuovere (artt. 3 e 9 della

Costituzione); b) comporti la mortificazione della libertà di

iniziativa economica privata (art. 41 della Costituzione); c) limiti

i diritti dell'acquirente, senza peraltro assicurare la funzione

sociale della proprietà privata (art. 42 della Costituzione).

9. - Le censure non sono fondate.

Va subito osservato che, a fronte degli interessi sia del pubblico

degli utenti delle opere di cultura che degli operatori economici del

settore, rilevano altresì gli interessi dell'autore di dette opere,

ritenuti prioritari dal legislatore.

La protezione dei diritti patrimoniali e non patrimoniali

derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica

viene giustificata, per tradizione ormai secolare, dal doveroso

riconoscimento del risultato della capacità creativa della

personalità umana, cui si collega l'ulteriore effetto

dell'incoraggiamento alla produzione di altre opere, nell'interesse

generale della cultura.

Tale "proprietà intellettuale" è stata riconosciuta dalle

Dichiarazioni (universale ed europea) dei diritti dell'uomo, da

convenzioni internazionali, dall'art. 128 del Trattato CEE (novellato

e confermato dal Trattato di Maa'stricht). La sua giustificazione

costituzionale trova eco nella giurisprudenza di questa Corte

(ordinanza n. 361 del 1988, sentenze nn. 110 del 1973, 65 del 1972 e

25 del 1968), che ha individuato nella tutela e nell'esercizio del

diritto di autore una "rilevanza di interesse generale, e quindi

pubblica", tale da indurre il legislatore alla predisposizione di

particolari mezzi di difesa sia penali che civili.

Il principio dell'esclusività di ogni diritto morale e di

qualsiasi forma di utilizzazione economica in capo all'autore ha dato

luogo a qualche ripensamento specialmente a seguito dello sviluppo

esponenziale che, a partire dalla fine degli anni ottanta, è venuto

assumendo il fenomeno speculativo del noleggio e della duplicazione

(industriale o domestica) dei supporti dei Compact Disc su cui

vengono incisi brani musicali.

Di fronte a questa situazione di particolare rilievo, il

legislatore comunitario ha ritenuto di dover dare opportune direttive

chiarificatrici.

Anche se detta normativa non forma immediato oggetto di esame nel

presente caso, giova ricordare i principi che risultano ribaditi

dalla direttiva 92/100/CEE, cui ha dato attuazione il decreto

legislativo n. 685 del 1994. Questo invero ha ritenuto di dover

riaffermare che "l'autore ha il potere ( ..) di autorizzare il

noleggio o il prestito da parte di terzi" (art. 2, comma 3, che ha

introdotto l'art. 18-bis, comma 3, nella legge n. 633 del 1941). Ha

disposto (nel comma 4) che "i suddetti diritti e poteri non si

esauriscono con la vendita o con la distribuzione in qualsiasi forma

degli originali, di copie o di supporti delle opere".

Il potere dell'autore di noleggiare o concedere liberamente ad

altri tale diritto viene puntualmente chiarito con riferimento al

produttore di fonogrammi (art. 2, comma 5, ed art. 7, comma 2, di

modifica all'art. 72, secondo comma, della legge n. 633 del 1941).

10. - In questa ottica, sostanzialmente comune sia alla

legislazione novellata come a quella precedente, la tutela del

diritto d'autore - da riferire alle opere dell'ingegno di carattere

creativo prodotte mediante le diverse forme in cui si sviluppa

l'espressione artistica, e non riducibile ad un mero diritto a

compenso - acquista rilievo prevalente rispetto ai diritti degli

altri soggetti, pur meritevoli di adeguata tutela in un corretto

equilibrio di interessi.

Nel riconoscere in capo all'autore la proprietà dell'opera ed il

suo diritto allo sfruttamento economico della stessa in qualsiasi

forma e modo, la legge non trascura di operare un bilanciamento tra

valori ed interessi contrapposti; bilanciamento non irragionevole in

quanto realizzato in sintonia con i principi costituzionali sia in

ordine alla tutela della libertà dell'arte e della scienza (art.

33), sia in materia di tutela della proprietà, da riferire anche

all'opera intellettuale (art. 42), sia di tutela del lavoro in tutte

le sue forme, tra cui deve farsi rientrare anche la libera attività

di creazione intellettuale (art. 35). Tale bilanciamento risulta nel

contempo positivamente finalizzato, mediante l'incentivazione della

produzione artistica, letteraria e scientifica, a favorire il pieno

sviluppo della persona umana (art. 3) ed a promuovere lo sviluppo

della cultura (art. 9).

Dette finalità, che indicano la stretta connessione tra tutela

degli autori e tutela della cultura (sentenza n. 241 del 1990), sono

peraltro ragionevolmente conciliabili, come già affermato da questa

Corte (ordinanza n. 361 del 1988) con la libertà dell'iniziativa

economica (art. 41) di altri soggetti (produttori, rivenditori,

noleggiatori) in un equilibrio che tenga conto dei rispettivi costi e

rischi; e sono altresì conciliabili con i diritti di tutti alla

fruizione dell'opera artistica e con l'interesse generale alla

diffusione della cultura.

Ciò è confermato anche dall'esperienza concreta, che dimostra

come, grazie anche all'imponente sviluppo radio-televisivo e

concertistico, la titolarità e l'esercizio dei diritti dell'autore o

del produttore non siano di limitazione o di ostacolo alla diffusione

ed alla conseguente fruizione delle opere artistiche, in particolare

musicali.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 19, 61, 68 e 109 della legge 22 aprile 1941, n. 633

(Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo

esercizio), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 9, 41 e 42 della

Costituzione, dal Presidente istruttore del Tribunale di Genova con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 6 aprile 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:108 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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