Corte costituzionale

Sentenza n. 103/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 31/03/1995 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 4,

della legge 29 gennaio 1994, n. 87 (Norme relative al computo

dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della

buonuscita dei pubblici dipendenti), promossi con n. 13 ordinanze

emesse l'8 marzo 1994 dal Pretore di Salerno, il 25 febbraio 1994 dal

Pretore di Vallo della Lucania (n. 7 ordinanze), l'11 febbraio e il

20 maggio 1994 dal Consiglio di Stato, il 29 aprile 1994 dal Pretore

di Chieti, l'8 agosto 1994 dal Pretore di Roma, il 24 febbraio 1994

dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria, rispettivamente

iscritte ai nn. 252, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 502, 567,

569, 698 e 760 del registro ordinanze 1994 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 20, 22, 38, 40, 49, prima

serie speciale, dell'anno 1994 e nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visti gli atti di costituzione dell'I.N.P.S., nonché gli atti di

intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 7 marzo 1995 il Giudice relatore

Cesare Ruperto;

Uditi l'avv. Valerio Mercanti per l'I.N.P.S. e l'Avvocato dello

Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Motivazione

RITENUTO IN FATTO

1. - Il Consiglio di Stato con due ordinanze, il T.A.R. della

Liguria, il Pretore di Vallo della Lucania con sette ordinanze,

nonché i Pretori di Salerno, di Roma e di Chieti hanno sollevato

questioni di legittimità costituzionale relativamente ad alcuni

articoli della recente legge n. 87 del 1994, recante "Norme relative

al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione

della buonuscita dei pubblici dipendenti".

Tutti i giudici remittenti dubitano della legittimità

costituzionale - in riferimento a molti parametri variamente

richiamati, e cioè agli artt. 24, primo e secondo comma, 25, primo

comma, 101, 102, 103, 104, 108 e 113 della Costituzione - dell'art.

4, comma 1, della citata legge, secondo cui "i giudizi pendenti alla

data di entrata in vigore della presente legge aventi ad oggetto la

riliquidazione del trattamento di fine servizio comunque denominato

con l'inclusione della indennità integrativa speciale sono

dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le

parti".

Inoltre, il Consiglio di Stato dubita dell'art. 1, comma 1, lett.

a), in relazione alla lett. b), nonché dell'art. 2, comma 4, e

dell'art. 3; il T.A.R. della Liguria, degli artt. 1 e 2; il pretore

di Vallo della Lucania, dell'art. 2, comma 4, e dell'art. 3; il pretore di Salerno, infine, dell'art. 2, comma 4.

2. - Con riguardo all'art. 4, comma 1, osserva il Consiglio di

Stato che esso viola gli artt. 103 e 113 della Costituzione perché

sottrae alla valutazione del giudice i profili relativi al rapporto

sostanziale dedotto in giudizio, anche riguardo alla compensazione

delle spese di lite, e determina l'invasione delle attribuzioni del

giudice, pregiudicando la sua indipendenza. Escluso, inoltre, il

carattere innovativo della legge (disciplinatrice soltanto della

misura, dei modi e dei tempi di computo dell'indennità di

anzianità, rinvenendosi invece nella previgente normativa, come

emendata dalla pronuncia di illegittimità costituzionale n. 243 del

1993, il riconoscimento della titolarità del diritto ad un adeguato

computo dell'indennità medesima), il collegio remittente deduce

altresì la violazione delle garanzie costituzionali afferenti alla

inviolabilità del diritto di difesa ed alla naturale precostituzione

del giudice. Infine, secondo il giudice a quo, la norma si porrebbe

in contrasto anche con l'art. 3 della Costituzione, da un lato

perché la dichiarazione di estinzione si risolverebbe nella

vanificazione proprio di quei giudizi che hanno consentito la

proposizione in via incidentale della antecedente questione di

costituzionalità (definita dalla Corte costituzionale con la citata

sentenza n. 243 del 1993) ovvero dei giudizi di primo grado già

risoltisi favorevolmente per i ricorrenti, e dall'altro lato perché

la riconnessa previsione normativa della proposizione in sede

amministrativa della domanda di applicazione del trattamento entro il

termine perentorio del 30 settembre 1994 (art. 3, comma 2, anch'esso

impugnato), non sarebbe giustificata nei confronti di quei soggetti

che avevano già proposto la loro pretesa in sede giurisdizionale.

2.1. - In senso analogo, seppure in termini più sintetici,

argomenta il pretore di Salerno, il quale inoltre - rilevato che la

funzione giurisdizionale è "affermazione dell'ordinamento nel caso

concreto" - osserva che attraverso la norma impugnata il legislatore

(dopo avere connotato il diritto, scandendone modalità e tempi),

nello stabilire l'automatica estinzione del processo e la

declaratoria di compensazione delle spese, ha travalicato il limite

della normazione, sconfinando nell'attuazione del sancito diritto,

con invasione delle attribuzioni tipiche del giudice, organo

indipendente, durante un giudizio ancora in corso dinanzi a questo e

violando, quindi, i richiamati parametri costituzionali.

2.2. - Secondo il pretore di Chieti, poi, la norma de qua si

tradurrebbe, a seguito dell'esclusione del potere decisionale del

giudice, in un ingiustificato pregiudizio per la parte interessata,

con conseguente lesione dei principi costituzionali di cui agli artt.

24 e 38. Inoltre, si porrebbe in contrasto anche con l'art. 3 della

Costituzione, in quanto verrebbe a gravare delle spese processuali il

ricorrente che abbia agito in sede giurisdizionale, penalizzandolo

rispetto a colui il quale non abbia inteso azionare giudizialmente il

proprio diritto e nei confronti del quale si sia verificata, con il

decorso del tempo e senza il compimento di atti interruttivi della

prescrizione, una situazione preclusiva dell'esercizio del diritto

stesso. Infine, sempre secondo il pretore di Chieti, la norma de qua

si appaleserebbe censurabile anche in riferimento agli artt. 101,

secondo comma, e 104, primo comma, della Costituzione, sotto

l'aspetto dell'eccesso di potere legislativo, dal momento che si

sarebbe realizzata una indebita ingerenza del legislatore nei

procedimenti in corso, con la conseguente sottrazione al giudice

civile del potere di regolamentazione delle spese processuali secondo

l'affermazione della soccombenza virtuale.

2.3. - A sua volta, il pretore di Roma ravvisa nel censurato art.

4 la violazione degli artt. 3, 25 e 102 della Costituzione,

assumendo: a) che l'estinzione d'ufficio del processo e la

compensazione delle spese di lite, senza l'accoglimento integrale

delle domande proposte, vanifica il ricorso alla tutela

giurisdizionale comportando la negazione, almeno parziale, della

tutela del diritto che si assume leso (con violazione, quindi,

dell'art. 24 della Costituzione); b) che la obbligatoria disciplina

delle spese di lite contrasta con il principio di riserva della

giurisdizione di cui al primo comma dell'art. 102 della Costituzione,

sottraendo al giudicante la possibilità di esplicare la potestà

giurisdizionale in relazione a determinati processi; c) che la

previsione della compensazione delle spese stesse e quindi il

superamento del generale principio della soccombenza non trova alcuna

ragione, creando una ingiustificata disparità di trattamento tra

situazioni identiche, poiché nel giudizio civile la soccombenza

funge da parametro di riferimento per la generalità delle pronunce

dei giudici.

2.4. - Con riferimento alla norma de qua, il pretore di Vallo

della Lucania ravvisa, invece, la sola violazione dell'art. 24 della

Costituzione, senza tuttavia svolgere proprie specifiche

argomentazioni.

2.5. - Il T.A.R. della Liguria, infine, sviluppa gli stessi

argomenti prospettati in merito dagli altri giudici remittenti sulla

violazione dei principi fondamentali di azione e di difesa enunciati

dall'art. 24 della Costituzione, ribadendo la natura non pienamente

satisfattiva assunta dallo ius superveniens rispetto alla pretesa

fatta valere dal ricorrente (avuto riguardo sia al computo ridotto

dell'indennità integrativa speciale nel calcolo dell'indennità di

anzianità, sia alla mancata corresponsione di interessi e

rivalutazione monetaria sul credito).

3. - Riguardo, poi, alle altre norme variamente impugnate dai

giudici a quibus, rileva il Consiglio di Stato che l'art. 1, comma 1,

lett. a) della legge n. 87 del 1994 violerebbe gli artt. 3 e 36 della

Costituzione, apparendo irrazionale il contenimento della quota di

computabilità dell'indennità integrativa speciale nella misura del

30 per cento per i dipendenti degli enti pubblici non economici, in

rapporto al diverso trattamento riservato dalla stessa legge alla

generalità dei dipendenti delle altre pubbliche amministrazioni ed

agli stessi iscritti all'Opera di previdenza ed assistenza per i

ferrovieri dello Stato, nonché in rapporto alla misura di ogni altro

elemento retributivo computabile, che l'art. 13 della legge n. 70 del

1975 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del

rapporto di lavoro del personale dipendente) considera per intero

relativamente proprio ai dipendenti di tali enti. E ciò in quanto la

discrezionalità del legislatore ordinario nella determinazione della

base di calcolo ai fini del trattamento di fine rapporto non potrebbe

ritenersi estesa alla previsione di ingiustificate commisurazioni

sperequative ed inidonee a soddisfare l'esigenza di adeguatezza e

proporzionalità cui la riforma avrebbe dovuto ispirarsi secondo le

indicazioni contenute nella sentenza della Corte costituzionale n.

243 del 1993. Sempre secondo il Consiglio di Stato, inoltre, l'art.

2, comma 4, della stessa legge contrasterebbe con gli artt. 3 e 36

della Costituzione, perché, da un lato, sottoporrebbe i crediti ivi

considerati (in conseguenza dell'inadempimento dei rispettivi debiti)

ad un trattamento risarcitorio deteriore rispetto a quello previsto

per ogni altro credito di qualsiasi genere ed anche da lavoro

dipendente, senza che ne sussistano peculiarità differenziatrici,

mentre, dall'altro lato, esporrebbe tali specifici crediti, nel loro

carattere di retribuzione differita ormai legislativamente

riconosciuto, alla diminuzione conseguente al decorso del tempo,

così da svilirne la intrinseca proporzionalità alla qualità e

quantità del lavoro prestato e la sufficienza alla esistenza libera

e dignitosa del lavoratore.

3.1. - In modo sostanzialmente analogo argomenta il T.A.R. della

Liguria, il quale peraltro evoca come parametro costituzionale

violato l'art. 97, giacché le suddette norme urterebbero contro il

principio di buon andamento ed imparzialità della pubblica

amministrazione, introducendo una deroga a favore dello Stato al

principio fondamentale di liquidazione dei debiti liquidi ed

esigibili.

3.2. - Il pretore di Salerno impugna anch'esso l'art. 2, comma 4,

affermando che, nel momento in cui viene riconosciuta natura di

retribuzione differita al trattamento di fine rapporto (comunque lo

si denomini e comunque lo si componga), ogni disposizione che venga a

vulnerare il diritto alla giusta retribuzione, mediante la

sostanziale preclusione dell'operatività dei sistemi di garanzia

della realità della retribuzione stessa, finirebbe col porsi in

contrasto con l'art. 36 della Costituzione; del pari (anche a volere

riconoscere all'indennità integrativa speciale attribuita agli

statali natura previdenziale) non potrebbe dubitarsi della specifica

funzione, da questa assunta, di completamento di un reddito che a

seguito del collocamento a riposo si è venuto a ridurre, con

conseguente applicazione ai relativi crediti dei principi di

adeguatezza sanciti per le retribuzioni dall'art. 36 della

Costituzione e dalle norme primarie contenenti le modalità di

attuazione di siffatti principi (quali l'art. 429 c.p.c.).

L'esclusione, poi, della corresponsione degli interessi e della

rivalutazione verrebbe a creare una disparità di trattamento tra

soggetti collocati in pensione negli anni andati e quelli collocati

successivamente all'entrata in vigore nell'anno corrente.

3.3. - Relativamente alla norma de qua, il pretore di Vallo della

Lucania, infine, ne deduce il contrasto con gli artt. 3, 36 e 38

della Costituzione per l'asserita violazione sia del principio di

adeguatezza della retribuzione e delle prestazioni previdenziali, sia

del criterio di ragionevolezza, perché la previsione della

riliquidazione dell'indennità premio di servizio, senza il

riconoscimento della rivalutazione monetaria, quantomeno a far data

dall'entrata in vigore della legge, comporterebbe di fatto

l'ingiustificato depauperamento del contenuto economico della

retribuzione differita con funzione previdenziale, dovendosi a tal

fine considerare anche il lasso di tempo intercorso dalla cessazione

del servizio.

4. - In tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo che le questioni di legittimità costituzionale

rispettivamente sollevate dai giudici remittenti siano dichiarate

manifestamente infondate.

4.1. - Con riguardo alla questione sollevata da tutti i giudici

remittenti, relativa all'art. 4 della legge n. 87 del 1994, che

dispone l'estinzione dei giudizi in corso, afferma l'Avvocatura

(richiamando le precedenti decisioni della Corte costituzionale n.

185 del 1981, n. 62 del 1982 e n. 123 del 1988) che rientra nella

discrezionalità del legislatore la facoltà di provvedere alla

eliminazione del contenzioso, con compensazione delle spese,

allorquando - come nella fattispecie - la nuova legge intervenga sul

diritto sostanziale in maniera satisfattiva per il richiedente, con

la conseguenza che siffatta previsione non inciderebbe in alcun modo

né sul diritto di difesa e di azione, né sulla funzione

giurisdizionale non sottratta al giudice naturale, il quale neppure

viene leso nella sua indipendenza.

4.2. - Con riferimento, invece, alle censure mosse avverso la

determinazione della misura percentuale di computo dell'indennità

integrativa speciale nel calcolo complessivo dell'indennità di

buonuscita e di analoghi trattamenti di fine servizio, di cui

all'art. 1 della legge in esame, l'Avvocatura - premesso che con la

sentenza n. 243 del 1993 la Corte costituzionale, nel ritenere

contraria all'art. 36 della Costituzione l'esclusione in toto

dell'indennità integrativa speciale dal calcolo dei trattamenti di

fine rapporto, ne ha tuttavia nel contempo rimesso al legislatore la

determinazione della misura - esclude la violazione sia dell'art. 3

della Costituzione, essendo notorio che nel pubblico impiego

continuano a sussistere (dato il carattere intrinsecamente

transitorio della legge n. 87 del 1994) meccanismi e strutture

differenti da settore a settore "in attesa della omogeneizzazione dei

trattamenti retributivi e pensionistici", sia dell'art. 36 della

Costituzione, che deve ritenersi rispettato ogni qualvolta, come

nella fattispecie, un emolumento è rapportato alla retribuzione e

alla durata del rapporto, e quindi attraverso tali due parametri alla

quantità e qualità del lavoro.

4.3. - Relativamente poi alla esclusione della corresponsione

degli interessi e della rivalutazione monetaria sulle somme dovute a

titolo di prestazione ai sensi dell'art. 2, comma 4, l'Avvocatura

osserva che il pagamento degli interessi e la rivalutazione risultano

esclusi dalla stessa legge anche con riferimento al contributo

previdenziale obbligatorio posto a carico dei dipendenti, per cui si

porrebbe il problema se l'eventuale caducazione della norma verrebbe

concretamente a giovare agli stessi. Inoltre, la mancata decorrenza

degli interessi e della rivalutazione sarebbe giustificata dal fatto

che il diritto al computo della indennità integrativa speciale è

sorto con la legge n. 87 del 1994 poiché la sentenza n. 243 del 1993

non aveva reso attuale tale diritto, avendo rimesso alla

discrezionalità del legislatore la determinazione della misura, dei

modi e dei tempi di detto computo. Pertanto, richiamata la

sostanziale identità della disposizione legislativa impugnata con la

norma dettata dall'art. 4 della legge 20 marzo 1980 n. 75 - recante,

appunto, norme in materia di computo della tredicesima mensilità e

riliquidazione dell'indennità di buonuscita - (ritenuto non

illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 185 del 1981 e

con successiva ordinanza n. 62 del 1982), l'Avvocatura precisa che

non sussiste un principio costituzionale che imponga il

riconoscimento degli interessi e della rivalutazione sulle

obbligazioni pecuniarie, concludendo nel senso della legittimità

della norma impugnata con riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della

Costituzione.

4.4. - Riguardo infine alla questione sollevata dal Consiglio di

Stato, relativa alla necessità della presentazione da parte di tutti

i dipendenti già cessati dal servizio di una domanda all'ente

erogatore (art. 3, comma 2), osserva l'Avvocatura che, lungi dal

ledere il principio di uguaglianza e di imparziale applicazione della

legge, l'onere della proposizione della domanda amministrativa esteso

a tutti i richiedenti trova la sua giustificazione nella

semplificazione del procedimento di riliquidazione (potendo bene

nelle more essere mutate le condizioni soggettive dei singoli

interessati).

5. - Nel giudizio promosso da una delle ordinanze del Consiglio di

Stato si è costituito l'I.N.P.S., chiedendo che le questioni

sollevate siano dichiarate in parte inammissibili ed in parte

manifestamente infondate.

6. - Nell'immediatezza dell'udienza l'Avvocatura dello Stato ha

presentato una memoria nella quale ribadisce, unitariamente, le

osservazioni precedentemente svolte in merito alla dedotta manifesta

infondatezza delle questioni sollevate dai giudici remittenti.

6.1. - A sua volta, l'I.N.P.S. ha depositato memoria, nella quale

fa sostanzialmente proprie le considerazioni svolte dall'Avvocatura

dello Stato in ordine alla legittimità della previsione, sia della

presentazione della domanda di riliquidazione del trattamento di fine

rapporto da parte di tutti i dipendenti cessati dal servizio (senza

differenziare la posizione di coloro i quali abbiano nel frattempo

avanzato le loro pretese in sede giurisdizionale), sia

dell'estinzione dei giudizi pendenti con compensazione delle spese di

lite tra le parti. In particolare, con riferimento alla prima delle

due questioni, l'I.N.P.S. ne assume l'inammissibilità perché

l'amministrazione resistente ha già disposto, con propria circolare,

di non richiedere la presentazione della domanda ai soggetti che

abbiano in atto un contenzioso giudiziario sulla menzionata

riliquidazione. Inoltre, l'I.N.P.S., nel riprendere le osservazioni

dell'Avvocatura dello Stato circa la ritenuta illegittimità dei

criteri percentuali di computo della indennità integrativa speciale

di cui all'art. 1, lett. a) e b), precisa che, al contrario, proprio

l'invocata utilizzazione di una percentuale unica di calcolo avrebbe

determinato - attesa la diversità delle normative che, nei

rispettivi ordinamenti, disciplinano i trattamenti stessi - una

palese violazione delle direttive e dei parametri indicati dalla

Corte costituzionale nella sentenza n. 243 del 1993, in relazione

alla ravvisata esigenza di pervenire ad "una effettiva e ragionevole

equivalenza nel risultato complessivo". CONSIDERATO IN DIRITTO

1. - I dubbi di legittimità costituzionale prospettati variamente

dalle diverse ordinanze riguardano l'art. 1, comma 1, lett. a),

l'art. 2, comma 4, l'art. 3, commi 2 e 3, e l'art. 4 della legge 29

gennaio 1994, n. 87, recante "Norme relative al computo

dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della

buonuscita dei pubblici dipendenti". In particolare:

a) l'art. 1, comma 1, lett. a), è censurato in riferimento

agli artt. 3, 36, 38 e 97 della Costituzione, nella parte in cui

limita al 30 per cento dell'indennità integrativa speciale annua in

godimento alla data di cessazione dal servizio, la quota computabile

nella base di calcolo ai fini dell'indennità di anzianità dei

dipendenti degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, in

relazione alla differente quota percentuale di indennità da

computare in favore dei dipendenti delle altre pubbliche

amministrazioni nonché degli iscritti all'Opera di previdenza e

assistenza per i ferrovieri dello Stato, che la successiva lett. b)

dello stesso articolo fissa nel 60 per cento;

b) l'art. 2, comma 4, è censurato in riferimento agli artt. 3,

36 e 38 della Costituzione, in quanto prevede che le somme dovute ai

sensi della legge non danno luogo a corresponsione d'interessi, né a

rivalutazione monetaria;

c) l'art. 3, commi 2 e 3, è poi impugnato nella parte in cui

non esclude dall'obbligo della presentazione all'ente erogatore della

domanda di riliquidazione i pensionati che abbiano già promosso un

giudizio per il computo dell'indennità integrativa nel trattamento

de quo;

d) infine, l'art. 4 è sospettato d'illegittimità

costituzionale in riferimento agli artt. 24, primo e secondo comma,

25, primo comma, 101, 102, 103, 104, 108 e 113 della Costituzione, in

quanto impone la dichiarazione d'estinzione d'ufficio con

compensazione delle spese dei giudizi pendenti alla data di entrata

in vigore della legge aventi ad oggetto la riliquidazione del

trattamento di fine servizio comunque denominato con inclusione

dell'indennità in argomento.

2. - Le questioni, per l'evidente connessione dei temi, debbono

essere riunite e decise con un'unica sentenza; ma l'ordine logico del

loro esame è necessariamente diverso rispetto a quello seguito

nell'esporle. Infatti, la questione concernente l'asserita

illegittimità della norma che impone la dichiarazione d'estinzione

dei giudizi pendenti con compensazione delle spese riveste

preliminare rilievo rispetto a tutte le altre censure, che investono

le condizioni di esercizio e la quantificazione del diritto nonché

gli accessori del credito.

Secondo tutte le prospettazioni, ed in particolare nella corretta

ottica in cui si pongono il Consiglio di Stato e il T.A.R. della

Liguria, l'esame della norma di cui all'art. 4 va anteposto a quello

di tutte le altre, in quanto solo la caducazione della prima darebbe

ingresso al giudizio di legittimità sulle seconde.

Tale nesso di subordinazione logico-processuale è da ritenere

esistente in base al rilievo - già fatto proprio da questa Corte con

la sentenza n. 185 del 1981 in relazione a norme formalmente diverse

ma di contenuto analogo e attinenti alla medesima materia delle

indennità dovute ai pubblici dipendenti per la cessazione dal

servizio - che, ove dovesse riconoscersi l'infondatezza delle censure

formulate in ordine alle norme di previsione della sopra descritta

disciplina processuale dei giudizi pendenti, le dichiarazioni di

estinzione d'ufficio dei giudizi medesimi, non eludibili dai

magistrati che ne sono investiti, precluderebbero, conformemente alla

loro funzione, qualsiasi esame del merito e quindi la pronuncia di

sentenze di condanna aventi un contenuto rispetto al quale si profili

ostativo il dettato delle altre norme oggetto di censura.

3. - Ebbene, per individuare i limiti di costituzionalità

dell'intervento del legislatore nel processo quando di questo venga

definito l'esito attraverso una norma che ne imponga l'estinzione, la

Corte ha già in altre occasioni valutato il rapporto tra siffatto

intervento ed il grado di realizzazione che alla pretesa azionata sia

stato accordato per la via legislativa. Allorché la legge

sopravvenuta abbia soddisfatto, anche se non integralmente, le

ragioni fatte valere nei giudizi dei quali imponeva l'estinzione, si

è esclusa l'illegittimità costituzionale di tale ultima previsione,

proprio perché questa sarebbe coerente con il riconoscimento ex lege

del diritto fatto valere giudizialmente. Ed invero, per escludersi la

menomazione del diritto di azione è necessario e sufficiente che

l'a'mbito delle situazioni giuridiche di cui sono titolari

gl'interessati risulti comunque arricchito a seguito della normativa

che dà luogo all'estinzione dei giudizi, come nel caso oggetto della

succitata sentenza n. 185 del 1981.

Ben diversa è l'ipotesi, oggetto della sentenza n. 123 del 1987

(che quasi tutti i giudici a quibus richiamano), in cui la voluntas

legis si opponga alle pretese oggetto delle controversie che si

vogliono estinte ed impedisca, negandone il fondamento, la

realizzazione delle stesse. Qui il vulnus all'art. 24 della

Costituzione è reso evidente dal fatto che il legislatore opera una

sostanziale vanificazione della via giurisdizionale, intesa quale

mezzo al fine dell'attuazione di un preesistente diritto.

4. - Tanto premesso, va osservato che l'art. 4 in esame si

inserisce in un provvedimento legislativo volto ad appagare le

aspettative dei pubblici dipendenti ad una estensione della base di

computo dell'indennità erogata in occasione della cessazione dal

servizio, fino a ricomprendervi l'indennità integrativa speciale: la

legge de qua si è resa necessaria dopo che questa Corte, con la

sentenza n. 243 del 1993, aveva dichiarato l'illegittimità del

precedente assetto normativo - che tale computo non prevedeva - così

determinando il sorgere, in capo agl'interessati, di un diritto la

cui misura la Corte aveva peraltro demandato all'attività del

legislatore. Nell'affidare a quest'ultimo "modi e tempi" di un

"adeguato" computo dell'indennità, la Corte aveva sottolineato come

la concreta realizzabilità del diritto in parola potesse improntarsi

al principio di gradualità, tenuto conto anche delle scelte di

politica economica necessarie al reperimento delle risorse

finanziarie.

Ciò posto, non può negarsi che la legge in esame tenda a

perseguire proprio gli obiettivi a suo tempo indicati dalla Corte,

esplicitamente enunciando il suo carattere prodromico rispetto alla

futura "omogeneizzazione dei trattamenti retributivi e pensionistici

per i lavoratori dei vari comparti della pubblica amministrazione e

per i lavoratori privati" (cfr. art. 1).

Avuto riguardo alla complessità del programma, alla molteplicità

delle finalità e quindi all'ampiezza dell'intervento e dell'onere

finanziario richiesti, deve giudicarsi la legge n. 87 del 1994 come

una risposta adeguata oltre che sufficientemente tempestiva rispetto

a quanto da questa Corte ritenuto non eludibile da parte del

legislatore.

Ai fini che qui interessano, la normativa de qua è certamente di

segno positivo rispetto alle sopra indicate aspettative, le quali, in

virtù della citata sentenza, avevano bensì assunto il rango di

diritti, ma non ancora immediatamente determinabili. L'avvenuta

determinazione ex lege, superando positivamente il giudizio di

congruità, legittima allora la estinzione dei giudizi pendenti.

4.1. - Poiché tale estinzione non deriva dal potere dispositivo

delle parti ma dalla legge, va ritenuto non irrazionale che ad essa

segua la declaratoria di compensazione delle spese. È infatti

proprio il modo dell'intervenuto riconoscimento del diritto che non

consente di assimilare la descritta situazione ad una delle ipotesi

tipiche di cessazione della materia del contendere, di talché il

giudice neppure astrattamente sarebbe stato in grado - atteso l'iter

particolarissimo attraverso cui è maturato il soddisfacimento del

diritto degli attori - di tener conto della soccombenza virtuale.

4.2. - Si può quindi concludere che - come già ritenuto con la

più volte citata sentenza n. 185 del 1981 (relativamente

all'estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti disposta dall'art. 57,

secondo comma, del decreto-legge n. 163 del 1979) - nella specie si

tratta di disposizioni che, mentre non compromettono il diritto

costituzionale di difesa - non restandone ostacolato, per

l'interessato, lo ius persequendi iudicio quod sibi debetur -,

simmetricamente non incidono sull'assetto che la Costituzione riserva

all'esercizio dell'attività giurisdizionale ed alle sue prerogative,

anche nei rapporti col legislatore.

5. - Affermata la non fondatezza della questione concernente

l'art. 4, tutte le altre questioni risultano superate.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, dell'art. 2, comma

4, dell'art. 3, commi 2 e 3, e dell'art. 4, della legge 29 gennaio

1994, n. 87 (Norme relative al computo dell'indennità

integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei

pubblici dipendenti), sollevata, in riferimento agli artt. 24, primo

e secondo comma, 25, primo comma, 101, 102, 103, 104, 108 e 113 della

Costituzione, dal Consiglio di Stato, dal T.A.R. della Liguria, dai

Pretori di Roma, di Chieti, di Vallo della Lucania e di Salerno, con

le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 marzo 1995.

Il presidente: BALDASSARRE

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 31 marzo 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:103 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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