Corte costituzionale

Sentenza n. 100/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 24/03/1994 · relatore Cesare Mirabelli

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 72, lettere b)

e f), e 78 della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 19

novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione

territoriale ed urbanistica), promossi con due ordinanze del 14

agosto 1992 e del 6 marzo 1993, emesse entrambe dal giudice per le

indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Udine nei

procedimenti penali a carico di Mario e Valentino Collini e di

Giancarlo Pozzani e Severina Quardi, rispettivamente iscritte ai nn.

686 del registro ordinanze 1992 e 150 del registro ordinanze 1993 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima

serie speciale, dell'anno 1992 e n. 15, prima serie speciale,

dell'anno 1993;

Udito nella camera di consiglio del 23 febbraio 1994 il Giudice

relatore Cesare Mirabelli;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento penale a carico di Mario e

Valentino Collini - sottoposti ad indagini per il reato previsto e

punito dagli artt. 110, 113 e 41 del codice penale e 20, lettera c),

della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in relazione all'art. 7 della

legge 25 marzo 1982, n. 94, per aver depositato senza concessione

edilizia cumuli di materiale e limi di risulta dalla decantazione

delle acque di lavaggio di inerti in area attigua all'alveo del fiume

Tagliamento, sottoposta a vincolo paesistico ed ambientale - il

giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale

di Udine, con ordinanza emessa il 14 agosto 1992, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt.

25, secondo comma, e 3 della Costituzione - degli artt. 72, lettera

f), e 78 della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 19 novembre

1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione

territoriale ed urbanistica).

Il giudice rimettente osserva che la legge regionale, per effetto

del combinato disposto delle due norme denunciate, assoggetta al

rilascio della autorizzazione edilizia le occupazioni di suolo

mediante deposito di materiale od esposizione di merci a cielo

libero, anche se realizzate in zone sottoposte a vincolo paesistico.

In questo caso la legge statale (art. 7 del decreto-legge 23 gennaio

1982, n. 9, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 25

marzo 1982, n. 94) prevede invece, ad avviso del giudice rimettente,

la necessità della concessione edilizia, con l'effetto che il

deposito di materiale effettuato senza concessione integrerebbe gli

estremi di una contravvenzione (art. 20, lettera c, della legge n. 47

del 1985). La legge regionale, richiedendo in tutti i casi

l'autorizzazione, anche quindi in presenza di vincoli paesistici,

sottrarrebbe questo comportamento alla sanzionabilità penale, in

contrasto con gli artt. 25, secondo comma, e 3 della Costituzione.

Il giudice rimettente ritiene che la soluzione della questione di

legittimità costituzionale sia rilevante, perché destinata ad

incidere sul provvedimento di archiviazione, che, in caso di

dichiarazione di illegittimità costituzionale della più favorevole

disciplina regionale, verrebbe adottato per non punibilità degli

indagati in mancanza dell'elemento psicologico del reato anziché per

insussistenza di una fattispecie penalmente rilevante.

2. - Nel corso di un altro procedimento penale a carico di

Giancarlo Pozzati e Severina Quardi - sottoposti ad indagini per

avere realizzato un prefabbricato di modeste dimensioni, qualificato

come pertinenza della vicina casa di abitazione, in contrasto con le

norme del piano regolatore generale comunale (reato previsto e punito

all'art. 20, lettera b, della legge n. 47 del 1985) - il giudice per

le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Udine, con

ordinanza emessa il 6 marzo 1993, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale degli artt. 72, lettera b), e 78 della

legge regionale del Friuli-Venezia Giulia n. 52 del 1991, nella parte

in cui queste disposizioni prevedono l'autorizzazione, anziché la

concessione edilizia, per la realizzazione di pertinenze, a servizio

di edifici già esistenti, non conformi alle prescrizioni degli

strumenti urbanistici.

Ad avviso del giudice rimettente, le disposizioni denunciate

contrastano con l'art. 25, secondo comma, della Costituzione. Esse

difatti violerebbero il principio della riserva di legge statale in

materia penale, rendendo lecita una condotta penalmente sanzionata.

Le pertinenze e gli altri tipi di interventi edilizi indicati

dall'art. 7 del decreto-legge n. 9 del 1982 sono assoggettati ad

autorizzazione gratuita solo se conformi agli strumenti urbanistici

vigenti. Altrimenti, per qualsiasi intervento urbanistico, si applica

il regime ordinario della concessione edilizia, la cui mancanza

comporta l'applicazione della sanzione penale di cui all'art. 20,

lettera b), della legge n. 47 del 1985. L'esecuzione di opere in

totale difformità o un assenza dell'autorizzazione non è invece

prevista dalla legge come reato.

Viene prospettato anche un contrasto con l'art. 3 della

Costituzione. Chi esegue opere che costituiscono pertinenza di

edifici esistenti nel territorio del Friuli-Venezia Giulia sarebbe

difatti sottratto alle sanzioni penali, che invece si applicano a chi

pone in essere la stessa condotta nel restante territorio nazionale.

Anche in questo caso il giudice rimettente afferma la rilevanza

della questione di legittimità costituzionale, dalla cui soluzione

dipende l'archiviazione per mancanza dell'elemento psicologico del

reato o, in alternativa, per assenza di una fattispecie penalmente

rilevante.

3. - Le due ordinanze, ritualmente notificate e comunicate,

iscritte nel registro delle ordinanze ai numeri 686 del 1992 e 150

del 1993, sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica, prima serie speciale, rispettivamente n. 46 del 4

novembre 1992 e n. 15 del il 7 aprile 1993. Considerato in diritto

1. - Le questioni di legittimità costituzionale sottoposte

all'esame della Corte riguardano la legge regionale del

Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52, concernente la

pianificazione territoriale ed urbanistica. L'art. 72, lettere b) ed

f), di tale legge indica tra gli interventi che non hanno rilevanza

urbanistica le pertinenze di edifici esistenti e l'occupazione del

suolo mediante deposito di materiale o esposizione di merci a cielo

libero. Per questi interventi è richiesta l'autorizzazione, e non la

concessione edilizia, anche quando essi siano realizzati in zone

sottoposte ai vincoli previsti dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497 (o

dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089), o non siano conformi alle

prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti.

Le due ordinanze di rinvio muovono dalla premessa che le

disposizioni poste dalla legge statale in materia edilizia (art. 7

del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9) richiedano in questi casi la

concessione edilizia, e non la semplice autorizzazione. Con la

conseguenza che le opere realizzate in difformità o in assenza della

concessione integrano gli estremi della contravvenzione prevista

dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

2. - I due giudizi, che hanno ad oggetto le stesse disposizioni

legislative e pongono questioni identiche, vanno riuniti per essere

decisi con unica sentenza.

3. - Le questioni non sono fondate.

La premessa dalla quale muovono le ordinanze di rimessione, per

affermare che la disciplina regionale sottoposta a giudizio di

legittimità costituzionale contrasta con i principi fissati dalla

legge statale, non trova riscontro in un'adeguata interpretazione

dell'art. 7 del decreto-legge n. 9 del 1982.

Questa disposizione stabilisce anzitutto, al primo comma, che sono

soggetti ad autorizzazione i lavori di recupero abitativo di edifici

preesistenti che comportano interventi di manutenzione straordinaria,

di restauro e di risanamento conservativo (previsti dall'art. 31,

lettere b e c, della legge n. 457 del 1978), i quali consentono la

realizzazione (o l'integrazione) dei servizi igienico-sanitari e

tecnologici e l'inserimento di elementi accessori e di impianti. La

domanda di autorizzazione si intende accolta se il sindaco non si

pronuncia nel termine previsto dall'art. 48 della legge n. 457 del

1978. Per gli interventi su edifici sottoposti ai vincoli previsti

dalle leggi n. 1089 del 1939 e n. 1497 del 1939 non muta il regime,

quanto al tipo di provvedimento cui i lavori sono assoggettati, ma è

necessaria l'adozione di un apposito ed esplicito provvedimento, non

trovando applicazione la disciplina del silenzio-assenso.

In questo contesto normativo si inserisce il secondo comma del

medesimo art. 7 del decreto-legge n. 9 del 1982, che precisa ed

estende l'ambito degli interventi soggetti ad autorizzazione,

comprendendo tra essi anche "le opere costituenti pertinenze od

impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti" (lettera

a) e "le occupazioni di suolo mediante deposito di materiali o

esposizione di merci a cielo libero" (lettera b). Si tratta di

interventi eterogenei, non sempre di tipo edilizio, di varia

consistenza, ma accomunati dalla loro limitata rilevanza sul piano

urbanistico: in questo senso assimilabili a quelli indicati nel primo

comma, ai quali si è già fatto riferimento.

L'art. 7, secondo comma, del decreto-legge n. 9 del 1982 enuncia

il presupposto che le opere siano conformi agli strumenti

urbanistici, esprimendo un principio che trova applicazione anche con

riferimento all'adozione di un provvedimento di concessione. Viene

inoltre mantenuta, per le opere che insistono in aree sottoposte a

vincoli paesistici o d'interesse storico, l'esclusione del

silenzio-assenso, così come prevede, mediante il rinvio all'art. 48

della legge n. 457 del 1978, il primo comma della stessa disposizione

per lavori non meno rilevanti. La necessità di autorizzazione,

comune a tutte le opere che hanno identiche caratteristiche edilizie

o urbanistiche, è correlata alla qualificazione oggettiva

dell'intervento, senza che muti il tipo di provvedimento e venga

richiesta la concessione anziché l'autorizzazione quando vi sia la

presenza di vincoli particolari. L'esigenza di accertare che gli

interessi protetti da tali vincoli siano stati valutati nella sede

per essi competente è soddisfatta dalla previsione di un esplicito

provvedimento di autorizzazione edilizia per l'esecuzione dei lavori.

Rimangono inoltre, in ogni caso, salvi gli strumenti di protezione e

le sanzioni che il legislatore prevede in modo specifico per la

tutela degli interessi, paesaggistici e ambientali, eventualmente

coinvolti.

Non si dà dunque quella diversità di disciplina tra le norme

regionali denunciate ed i principi della legislazione statale che le

ordinanze di rimessione desumono dall'art. 7, secondo comma, del

decreto-legge n. 9 del 1982. Mancano quindi le premesse da cui

muovono i prospettati dubbi di legittimità costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di

legittimità costituzionale degli artt. 72, lettere b) ed f), e 78

della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n.

52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed

urbanistica), sollevate, in riferimento agli art. 25, secondo comma,

e 3 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari

presso la Pretura circondariale di Udine con le ordinanze indicate in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, 10 marzo 1994.

Il Presidente: PESCATORE

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 marzo 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:100 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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