Corte costituzionale

Sentenza n. 100/1979

Questione dichiarata infondata · depositata il 01/08/1979 · relatore Livio Paladin

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 17d.P.R. 1035/1972
  • art. 16d.P.R. 1035/1972
  • art. 18d.P.R. 1035/1972
  • art. 11d.P.R. 1035/1972

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 11,

16, 17 e 18 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 (Norme per

l'assegnazione e la revoca nonché per la determinazione e la revisione

dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale

pubblica), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanze emesse il 1 e il 15 marzo 1975 dal Pretore di

Castelnuovo Garfagnana nei procedimenti civili vertenti tra Bonini

Maria Barbera, Ferrentino Guglielmo ed altri e l'Istituto Autonomo case

popolari di Lucca, iscritte ai nn. 178 e 179 del registro ordinanze

1975 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 166 e

174 del 25 giugno e 2 luglio 1975;

2) ordinanza emessa il 4 giugno 1975 dal Pretore di Carrara nel

procedimento civile vertente tra Mazzola Vincenzo e l'Istituto Autonomo

case popolari di Massa Carrara, iscritta al n. 426 del registro

ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 306 del 19 novembre 1975;

3) ordinanza emessa il 20 ottobre 1976 dal Pretore di Massa

Marittima nel procedimento civile vertente tra Tusa Tommaso e

l'Istituto Autonomo case popolari di Grosseto, iscritta al n. 29 del

registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 66 del 9 marzo 1977;

4) ordinanza emessa il 4 marzo 1977 dal Pretore di Grosseto nel

procedimento civile vertente tra Spano' Giuseppe e l'Istituto Autonomo

case popolari della provincia di Grosseto, iscritta al n. 170 del

registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 141 del 25 maggio 1977;

5) ordinanza emessa il 21 novembre 1977 dal Pretore di Potenza nel

procedimento civile vertente tra Paolino Donato e l'Istituto Autonomo

case popolari di Potenza, iscritta al n. 116 del registro ordinanze

1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 128 del

10 maggio 1978;

6) ordinanza emessa il 13 giugno 1978 dal Pretore di Trivento nel

procedimento civile vertente tra Epifanio Giuseppe e l'Istituto

Autonomo case popolari di Campobasso, iscritta al n. 531 del registro

ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 24 del 24 gennaio 1979;

7) ordinanze emesse il 19 maggio e 30 ottobre 1978 dal Pretore di

Brescia nei procedimenti civili vertenti tra De Giosa Ferdinando,

Mattesich Natale e l'Istituto Autonomo case popolari di Brescia,

iscritte ai nn. 445 e 653 del registro ordinanze 1978 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 354 del 20 dicembre 1978 e

n. 59 del 28 febbraio 1979;

8) ordinanze emesse il 4 dicembre 1978 dal Pretore di Mestre nei

procedimenti civili vertenti tra Veronese Umberto, De Pieri Ivano e

l'Istituto Autonomo case popolari di Venezia, iscritte ai nn. 65 e 66

del registro ordinanze 1979 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 87 del 28 marzo 1979.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 13 giugno 1979 il Giudice relatore

Livio Paladin;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Angelini

Rota, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con due ordinanze, rispettivamente emesse il 1 ed il 15 marzo

1975, il Pretore di Castelnuovo Garfagnana ha ritenuto che, in base

alle norme vigenti, contro i decreti di revoca dell'assegnazione degli

alloggi di edilizia residenziale pubblica non possa esperirsi il

ricorso previsto dall'art. 11 tredicesimo comma del d.P.R. 30 dicembre

1972, n. 1035. Nel disciplinare l'istituto della revoca

dell'assegnazione, l'art. 17 del citato decreto presidenziale fa

espresso richiamo al dodicesimo comma dell'art. 11, che conferisce

efficacia esecutiva all'atto con il quale il Presidente del relativo

Istituto Autonomo per le case popolari pronuncia la decadenza

dell'assegnatario, ma non ai commi seguenti che appunto consentono il

ricorso al Pretore.

La carenza di giurisdizione del Pretore per ciò che riguarda le

revoche, così risultante dall'art. 17, sarebbe per altro sospetta

d'incostituzionalità, in riferimento al principio di eguaglianza

sancito dall'art. 3 Cost. Dato che la ratio dei ricorsi al pretore

avverso i decreti di decadenza dall'assegnazione consisterebbe nel

fornire all'assegnatario "una tutela giurisdizionale ben più rapida ed

immediata di quella garantita dal ricorso alla normale giurisdizione

amministrativa", non si comprenderebbe - secondo il giudice a quo -

perché tali rimedi siano stati invece esclusi nelle ipotesi di revoca,

sebbene sostanzialmente identiche alle ipotesi di decadenza, "quanto

agli elementi strutturali fondamentali". In entrambi i casi, infatti,

si tratterebbe di provvedimenti relativi al medesimo tipo di rapporti e

di oggetti, produttivi dei medesimi effetti giuridici (quali

l'estinzione del diritto di godimento dell'alloggio, in base ad ordini

di rilascio aventi efficacia immediata), riconducibili ad un presunto

comportamento illecito dell'assegnatario: omessa occupazione

dell'alloggio nel caso di decadenza, abusivo allontanamento da esso nel

caso di revoca specificamente sottoposto al giudizio del Pretore di

Castelnuovo Garfagnana.

Né la diversità di trattamento si giustificherebbe dal momento

che la revoca dev'esser preceduta dal parere della commissione

provinciale per le assegnazioni, presieduta da un magistrato designato

dal presidente del tribunale: attenendo pur sempre alla fase del

procedimento amministrativo, il parere della commissione non

comportobbe l'esercizio di alcuna funzione giurisdizionale.

2. - Analoga questione è stata sollevata, in riferimento agli

artt. 3 e 24 Cost., da parte del Pretore di Carrara. Con una ordinanza

datata 4 giugno 1975, anche questo giudice ha sostenuto che

l'interessato non potrebbe adire il Pretore contro il decreto di revoca

dell'assegnazione: donde un'ingiustificata diversità di trattamento,

contrastante con il principio di eguaglianza nonché con il potere di

agire per la tutela dei propri diritti, rispetto al caso

dell'assegnatario che abbia stipulato il contratto di locazione e non

abbia occupato l'alloggio nel termine di legge.

3. - Del pari, l'art. 17 del d.P.R. n. 1035 del 1972 è stato

impugnato dal Pretore di Massa Marittima, in riferimento agli artt. 3 e

24 primo comma Cost. con ordinanza emessa il 20 ottobre 1976. Qui pure,

il giudice a quo assume che la norma in questione, privando

l'assegnatario che incorra nella revoca della possibilità di

rivolgersi al Pretore anziché al giudice amministrativo, regolerebbe

diversamente "situazioni in tutto simili nei presupposti e nello

svolgimento quali la decadenza e la revoca dell'assegnazione"; e

lascerebbe "senza specifica tutela giurisdizionale i diritti soggettivi

per fatti derivanti all'assegnatario-conduttore dall'avvenuta

assegnazione di un alloggio".

4. - Sempre in riferimento agli artt. 3 e 24 primo comma Cost., la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 del d.P.R. n.

1035 del 1972 è stata sollevata dal Pretore di Trivento, mediante

un'ordinanza emessa il 13 giugno 1978. Oltre che insistere sulla

stretta affinità fra la decadenza e la revoca, il giudice a quo

prospetta un'ulteriore violazione del principio di eguaglianza, dal

momento che gli assegnatari meno abbienti non disporrebbero dei rimedi

costituiti dalle graduazioni e dalle proroghe dei decreti di revoca,

diversamente da ciò che la legislazione vincolistica accorda alla

generalità degli inquilini.

Allo stesso titolo, inoltre, l'ordinanza di rimessione impugna

l'art. 11 dodicesimo comma del medesimo decreto, cui l'art. 17 rimanda

quanto all'efficacia dei relativi provvedimenti del presidente

dell'Istituto Autonomo per le case popolari.

5. - Ancora, l'impugnativa delle norme sulla revoca delle

assegnazioni è stata riproposta dal Pretore di Brescia, con ordinanza

emessa il 19 maggio 1978: assumendo però la violazione, sia degli

artt. 3 e 24 primo comma, sia dell'art. 76, sia degli artt. 25 primo

comma e 102 primo comma Cost. In particolar modo, il giudice a quo

ravvisa un eccesso di delega, poiché l'art. 17 del d.P.R. n. 1035 del

1972 conferirebbe ai presidenti degli Istituti Autonomi per le case

popolari poteri più ampi di quelli previsti nella relativa legge di

delegazione (art. 8 lett. g, legge 22 ottobre 1971, n. 865), quanto

all'efficacia dei provvedimenti in questione e quanto alla ritenuta

impossibilità di impugnarli dinanzi all'autorità giudiziaria

ordinaria. Circa gli altri parametri costituzionali invocati,

l'ordinanza di rimessione si limita invece a riaffermare

l'ingiustificabile diversificazione del trattamento della revoca

rispetto a quello della decadenza.

6. - Per converso, il Pretore di Potenza ha ritenuto - con

ordinanza datata 21 novembre 1977 - che i non discrezionali

provvedimenti di revoca, poiché "potenzialmente lesivi di posizioni

giuridiche di diritto soggettivo", siano impugnabili dinanzi al giudice

ordinario. Ma anche questo Pretore ha sollevato questione di

legittimità costituzionale del citato articolo 17, in riferimento

all'art. 3 Cost.: argomentando che in tema di revoche il giudice

ordinario non disporrebbe dei poteri di sospensione e di annullamento

degli atti impugnati, esplicitamente od implicitamente fondati

sull'art. 11, tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo comma, del

decreto presidenziale n. 1035 del 1972.

7. - Con ordinanza emessa il 30 ottobre 1978, il Pretore di Brescia

ha sollevato altresì la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 18 del predetto decreto presidenziale, per violazione

dell'art. 76, nonché degli artt. 3, 24 primo comma, 25 primo comma e

102 primo comma Cost. Da un lato, la norma impugnata sarebbe

illegittima per eccesso di delega, in quanto regolerebbe il rilascio

degli alloggi occupati senza titolo, attribuendo ai presidenti degli

Istituti Autonomi per le case popolari poteri esorbitanti da ciò che

si prevede nell'art. 8 lett. g della legge n. 865 del 1971. D'altro

lato, sussisterebbe contrasto con gli altri parametri costituzionali

invocati, poiché in questo stesso caso sarebbe stata introdotta

un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto all'ipotesi di

decadenza, per la quale soltanto risultano disposti il ricorso al

Pretore e la relativa facoltà di sospendere l'esecuzione dell'atto

impugnato.

8. - In riferimento al solo art. 3 Cost., le norme sul rilascio

degli alloggi occupati senza titolo sono state impugnate - mediante

un'ordinanza emessa il 4 dicembre 1978 - anche da parte del Pretore di

Mestre. Ritenuta l'impossibilità che in tal caso il Pretore venga

adito con la speciale procedura disciplinata dal tredicesimo,

quattordicesimo e quindicesimo comma dell'art. 11, il giudice a quo ha

rilevato che, tanto nelle ipotesi di decadenza quanto in quelle di

annullamento o di revoca oppure di rilascio degli alloggi ex art. 18

del d.P.R. numero 1035 del 1972, si controverterebbe di diritti

soggettivi, con riguardo a beni identici e presupposti comuni; sicché

ne deriverebbe una irragionevole diversità di trattamento circa i

rimedi rispettivamente offerti in situazioni del tutto simili le une

alle altre.

9. - Sulla base delle stesse argomentazioni il Pretore di Mestre ha

sollevato inoltre - con altra ordinanza emessa in pari data - questione

di legittimità costituzionale dell'art. 16 del d.P.R. n. 1035 del

1972, in tema di annullamento dell'assegnazione. Anche in tal campo, il

Pretore ritiene sussistente la giurisdizione dell'autorità giudiziaria

ordinaria; ma prospetta la violazione del principio costituzionale di

eguaglianza, poiché i rimedi esperibili sarebbero diversi da quelli

offerti nell'ipotesi di decadenza.

10. - A sua volta, con ordinanza emessa il 4 marzo 1977, il Pretore

di Grosseto ha congiuntamente impugnato gli articoli 11, 16, 17 e 18

del predetto decreto presidenziale. Premesso che il giudizio a quo non

potrebbe venir definito indipendentemente dalla risoluzione di tutte le

questioni così sollevate, il Pretore ha prospettato in primo luogo la

violazione dell'art. 76 Cost., assumendo che la legge n. 865 del 1971

non avrebbe conferito al Governo alcuna delega "per l'emanazione di

norme innovative della funzione giurisdizionale"; laddove la legge

delegata avrebbe appunto affidato funzioni del genere ai presidenti

degli Istituti Autonomi per le case popolari, consentendo loro di

disporre l'annullamento o la revoca delle assegnazioni, per mezzo di

decreti costituenti titolo esecutivo. In secondo luogo, ciò

comporterebbe anche la violazione degli artt. 25 primo comma e 102

primo e secondo comma della Costituzione; tanto più che i decreti in

questione non necessiterebbero del visto di esecutività dell'autorità

giudiziaria e non sarebbero neppure impugnabili, al di fuori

dell'ipotesi prevista dall'art. 11.

11. - Nessuna delle parti si è costituita dinanzi a questa Corte.

Viceversa, in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello

Stato.

Complessivamente, nei vari atti di intervento si assume anzitutto -

richiamando la sentenza 28 luglio 1976, n. 193 di questa Corte - che

nel rapporto fra gli Istituti autonomi per le case popolari e gli

assegnatari degli alloggi si devono distinguere due fasi: "la prima, di

natura pubblicistica, che ha termine con l'atto unilaterale di

assegnazione, ed è caratterizzata da posizioni di interesse legittimo;

la seconda, di natura privatistica, che ha inizio con la convenzione di

locazione ed è caratterizzata da posizioni di diritto soggettivo

perfetto". Inoltre, fra il provvedimento di assegnazione e il

contratto di locazione esisterebbe "un collegamento genetico", tale che

l'annullamento dell'assegnazione stessa, come pure la revoca o l'ordine

di rilascio per occupazione senza titolo, atterrebbero pur sempre alla

fase pubblicistica del rapporto, mettendo in gioco interessi legittimi

che troverebbero "la loro naturale tutela avanti al giudice

amministrativo"; anche perché in questi casi occorrerebbe compiere

accertamenti complessi, previamente affidati ad apposite commissioni

provinciali per le assegnazioni.

Pronunciando la decadenza, invece, l'autorità competente si

limiterebbe ad accertare l'avveramento di un fatto molto semplice quale

la mancata occupazione dell'alloggio, traendone le conseguenze in

termini già stabiliti dalla legge, "senza che residui alla pubblica

amministrazione alcun margine di facoltà discrezionale". Sicché si

giustificherebbero in pieno sia la diversa giurisdizione sia la diversa

tutela cautelare, previste nei due contrapposti gruppi di ipotesi:

tanto più che la maggiore lentezza del giudizio amministrativo,

lamentata dai giudici a quibus, sarebbe compensata dai peculiari poteri

di sospensione e di sindacato di tutti i vizi dell'atto impugnato,

propri dei tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato.

Quanto poi al preteso eccesso di delega, l'Avvocatura dello Stato

contesta che la legge delegata n. 1035 del 1972 affidi ai presidenti

degli Istituti autonomi per le case popolari attribuzioni diverse da

quelle già conferitegli in passato. Ed osserva in particolar modo che

i provvedimenti presidenziali di annullamento o di revoca o di rilascio

avevano efficacia di titolo esecutivo già in base al decreto

legislativo n. 387 del 1945.

Con queste argomentazioni, l'Avvocatura conclude nel senso

dell'infondatezza delle stesse impugnative proposte del Pretore di

Grosseto; eccependo per altro - preliminarmente - l'irrilevanza delle

questioni medesime, così come prospettate, sia che nel giudizio a quo

si trattasse di decadenza dalla assegnazione (già ricadente nella

giurisdizione ordinaria), sia che venissero in considerazione

controversie attinenti all'annullamento, alla revoca ovvero al rilascio

(in ordine alle quali il giudice ordinario difetterebbe comunque di

giurisdizione). Considerato in diritto :

1. - Le undici ordinanze di rimessione sollevano questioni di

legittimità costituzionale che riguardano tutte la giurisdizione e i

poteri dei giudici ordinari, in tema di cause risolutive

dell'assegnazione o dell'occupazione degli alloggi di edilizia

residenziale pubblica, secondo le disposizioni del d.P.R. 30 dicembre

1972, n. 1035. I rispettivi giudizi si prestano, dunque, ad essere

riuniti e decisi con unica sentenza.

2. - In via preliminare, dev'essere verificata l'ammissibilità

delle impugnative promosse dal Pretore di Grosseto, quanto agli artt.

11, 16, 17 e 18 del predetto decreto presidenziale. Il giudice a quo

non motiva specificamente la rilevanza di ognuna di tali impugnative,

che pure riguardano disci pline ben distinte, dalla decadenza o

dall'annullamento o dalla revoca delle assegnazioni fino al rilascio

degli alloggi occupati senza titolo; ma si limita invece a sostenere,

globalmente, che "il giudizio non può essere definito

indipendentemente dalla risoluzione delle seguenti questioni di

legittimità costituzionale". Dagli atti del giudizio stesso si desume

per altro, con certezza, che la controversia ha per oggetto un

provvedimento di revoca, fondato sull'art. 17 lett. d del d.P.R. n.

1035 del 1972 (relativo al fatto che l'assegnatario fruisca di un

reddito annuo complessivo superiore di un quinto al limite massimo

previsto per conseguire l'assegnazione). Vanno pertanto dichiarate

inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni proposte dal

Pretore di Grosseto nei riguardi degli artt. 11, 16 e 18.

Del pari inammissibile è la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 11 dodicesimo comma, sollevata dal Pretore di

Trivento unitamente all'impugnativa dell'art. 17 del medesimo decreto.

Anche in questo giudizio si controverte, infatti, circa un caso di

revoca dell'assegnazione. E non ha rilievo la circostanza che l'ultimo

comma dell'art. 17 rimandi all'art. 11 dodicesimo comma, per definire

l'efficacia dei provvedimenti di revoca: poiché il nesso di

pregiudizialità, ai fini del giudizio a quo, sussiste pur sempre nei

confronti della sola norma di rinvio, che appunto concerne le ipotesi

di revoca, e non nei confronti della norma richiamata, che di per se

stessa attiene alle ipotesi di decadenza.

3. - Nel merito, giova esaminare in primo luogo le censure

prospettate dai Pretori di Brescia e di Grosseto, per l'eccesso di

delega da cui risulterebbero viziati gli artt. 17 e 18 del d.P.R. n.

1035 del 1972: l'accoglimento delle quali assorbirebbe le altre

questioni di legittimità costituzionale, sollevate nei riguardi dei

medesimi articoli (e comprometterebbe la stessa legittimità degli

artt. 11 e 16).

Da un lato, in effetti, il Pretore di Brescia sostiene l'indiretta

violazione dell'art. 76 Cost., poiché le norme impugnate

contrasterebbero con l'art. 8 lett. g della legge delegante 22 ottobre

1971, n. 865, nelle parti in cui conferiscono ai provvedimenti di

revoca delle assegnazioni (o di rilascio degli alloggi indebitamente

occupati) l'efficacia di titolo esecutivo, non assoggettabile a

graduazioni o proroghe e non impugna bile dinanzi all'autorità

giudiziaria ordinaria. D'altro lato, anche il Pretore di Grosseto

lamenta che la legge di delega, cui si ricollegano le norme per

l'assegnazione e la revoca degli alloggi di edilizia residenziale

pubblica, non avrebbe stabilito in alcun modo il "principio per il

quale il presidente dell'Istituto Autonomo per le case popolari possa

esercitare funzione giurisdizionale con l'emanazione di decreti di

annullamento o di revoca che importino la risoluzione di diritto del

contratto e costituiscano titolo esecutivo nei confronti

dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non siano peraltro

soggetti a graduazioni e proroghe".

Tuttavia, sotto entrambi i profili - assai sommariamente

argomentati dalle ordinanze di rimessione - la questione si dimostra

infondata.

Testualmente, l'art. 8 lett. g della legge n. 865 del 1971 non è

certo contraddetto dalle norme denunciate: dal momento che esso delega

il Governo, con una disposizione molto comprensiva, a "riordinare e

unificare i criteri di assegnazione degli alloggi di edilizia economica

e popolare, semplificandone la procedura e disciplinando le

assegnazioni medesime e la loro revoca...". Né si può dire che, in

tema di revoche oppure di rilasci, la disciplina legislativa delegata

abbia esorbitato dall'oggetto della delega.

Nella legislazione già vigente in materia, che il d.P.R. n. 1035

del 1972 ha riordinato e unificato, veniva previsto espressamente che i

provvedimenti o le ordinanze, da emettere contro gli assegnatari che

avessero violato le norme sulla "concessione" degli alloggi (o fossero

incorsi in altri motivi di risoluzione dei contratti di affitto) o

contro gli occupanti illegittimi o abusivi, avessero "forza di titolo

esecutivo a tutti gli effetti di legge": come appunto disponevano gli

artt. 263, 264 e 386 del testo unico sull'edilizia popolare ed

economica numero 1165 del 1938, nonché l'art. 6 del decreto

legislativo luogotenenziale m 387 del 1945 e l'articolo unico della

legge 16 maggio 1956, n. 503. E non va trascurato che il regime delle

ingiunzioni amministrative, l'esecutorietà delle quali veniva fatta

dipendere dal visto pretorile in forza dell'art. 2 del r.d. 14 aprile

1910, n. 639, è stato profondamente rinnovato negli ultimi anni: a

partire dall'art. 9 della legge 3 maggio 1967, n. 317. Anche di questi

nuovi dati normativi, in parte precedenti la delega operata dalla legge

n. 865 del 1971, il legislatore delegato ha legittimamente potuto tener

conto, nel ridisciplinare i decreti di revoca e di rilascio degli

alloggi, in materia di edilizia residenziale pubblica (conformemente

all'articolo 474 n. 1 c.p.c., sui provvedimenti ai quali la legge

attribuisce efficacia esecutiva).

D'altra parte non si prevedeva, nelle norme riordinate e unificate

dal d.P.R. n. 1035 del 1972, a quale autorità giudiziaria dovessero

venire proposti i relativi ricorsi: non diversamente da ciò che si

riscontra negli artt. 17 e 18 del decreto stesso, i quali affidano

anch'essi agli interpreti la risoluzione del problema.

Fondato sopra un evidente equivoco è poi quell'assunto del Pretore

di Grosseto, per cui ai presidenti degli Istituti autonomi per le case

popolari sarebbero state illegittimamente attribuite vere e proprie

funzioni giurisdizionali. Vale la pena di ripetere, in contrario, ciò

che questa Corte ha precisato fin dall'ordinanza n. 26 del 1971,

sebbene con riferimento a parametri diversi dall'art. 76 Cost.: ossia

"che l'assegnatario ha modo di difendersi presso l'autorità

giudiziaria ordinaria e amministrativa, mentre è ovvio che l'Istituto

o il suo presidente non sono organi giurisdizionali ed è singolare che

se ne dubiti nelle ordinanze di rinvio".

4. - La generalità dei giudici a quibus impugna per altro gli

artt. 16,17 e 18 del d.P.R. n. 1035 del 1972, per diretta violazione

del principio costituzionale di eguaglianza: ora assumendo che le

controversie concernenti l'annullamento o la revoca delle assegnazioni,

come pure il rilascio degli alloggi occupati senza titolo, sarebbero

implicitamente devolute alla giurisdizione amministrativa, donde

un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle controversie

in tema di decadenza per omessa occupazione dell'alloggio, che l'art.

11 tredicesimo comma del medesimo decreto affida espressamente al

Pretore; ora partendo dall'opposta premessa che la giurisdizione

appartenga pur sempre al giudice ordinario, ma ritenendo violato l'art.

3 Cost. nel senso che il giudice stesso non sarebbe dotato, nei casi di

annullamento o di revoca oppure di rilascio, degli speciali poteri di

sospensione dell'atto impugnato, dei quali invece dispone - in base al

quattordicesimo e quindicesimo comma dell'art. 11 - per i casi di

decadenza dall'assegnazione.

Sia l'una che l'altra censura presuppongono, però,

un'interpretazione delle norme denunciate che non è affatto pacifica,

né in sede giurisdizionale né in sede dottrinale, ma anzi risulta

quanto mai discussa. Secondo la più recente giurisprudenza delle

sezioni unite civili della Corte di cassazione, il fatto che le norme

stesse richiamino soltanto il dodicesimo comma dell art. 11 si spiega

perché - diversamente - sarebbe stato arduo riconoscere efficacia di

titolo esecutivo ai decreti di annullamento o di revoca oppure di

rilascio; ma non esclude per nulla che i commi successivi dell'art. 11,

concernenti la giurisdizione e gli speciali poteri pretorili in ordine

alla decadenza dalle assegnazioni, abbiano una portata più ampia di

quella testualmente desumibile dalla formulazione e dalla collocazione

di essi. Al contrario, posto che gli artt. 16, 17 e 18 dettino una

serie di tipiche norme di relazione, garantendo in un modo immediato le

situazioni soggettive in gioco, la Cassazione deduce che anche in tali

ipotesi debba affermarsi la giurisdizione dell'autorità giudiziaria

ordinaria.

Ora, è manifesto che in questa prospettiva non sussiste alcuna

violazione dell'art. 3 Cost.: per il semplice motivo che il regime dei

ricorsi dell'assegnatario o dell'occupante, avverso i decreti di

annullamento o di revoca oppure di rilascio, finisce per essere

identico a quello stabilito in tema di decadenza.

5. - Ma la conclusione non muta - quanto alla legittimità

costituzionale delle norme impugnate - anche ad assumere l'opposta

ipotesi interpretativa, secondo le impostazioni dell'Avvocatura dello

Stato. Negli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri si afferma diffusamente che i provvedimenti di annullamento o

di revoca (o relativi al rilascio degli alloggi occupati senza titolo)

sarebbero impugnabili dinanzi ai tribunali amministrativi regionali:

poiché riguarderebbero "i presupposti della assegnazione,

discrezionalmente valutati dall'autorità amministrativa sulla base

delle risultanze del relativo procedimento", venendo quindi ad incidere

su "posizioni di interesse legittimo".

Ed effettivamente queste tesi sono ancora condivise in

giurisprudenza, soprattutto da una parte dei giudici amministrativi;

anche se alcuni fra di essi preferiscono procedere dalla premessa che

le assegnazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

rientrino nel genus delle concessioni, devolute alla giurisdizione

esclusiva dei tribunali amministrativi regionali per effetto degli

artt. 5 e 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Se così fosse, non verrebbe meno la rilevanza della questione in

esame, come invece sostiene l'Avvocatura dello Stato: in quanto i

giudici a quibus rivendicano, dinanzi a questa Corte, quella

giurisdizione della quale appunto si ritengono carenti, nell'attuale

ordinamento delle assegnazioni degli alloggi di edilizia residenziale

pubblica. Ma la questione sarebbe comunque infondata. La pretesa che

spetti ad un giudice ordinario tutelare posizioni di interesse

legittimo, sebbene argomentata in base al principio costituzionale di

eguaglianza, è infatti smentita dai chiari disposti dell'art. 113

primo comma e - principalmente - dell'art. 103 primo comma della

Costituzione: "Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia

amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della

pubblica amministrazione degli interessi legittimi", oltre che degli

stessi diritti soggettivi, "in particolari materie indicate dalla

legge". Né giova replicare che, al confronto con quella prestata dalla

giurisdizione amministrativa, la tutela offerta dalla giurisdizione

ordinaria sarebbe maggiormente immediata ed efficace; tanto più che la

tesi non regge neanche alla stregua della legislazione processuale

ordinaria, dato il potere di sospendere l'esecuzione dei provvedimenti

impugnati, del quale i giudici ordinari non sono dotati che in

particolari ipotesi, diversamente dai giudici amministrativi.

6. - Ciò basta ad escludere che sia fondatamente sostenibile la

violazione degli altri parametri costituzionali, variamente invocati

dalle ordinanze di rinvio.

Circa il diritto di agire in giudizio, costituzionalmente garantito

dall'art. 24 primo comma, riesce del tutto evidente che esso non è

leso nemmeno nella ipotesi che le controversie riguardanti la revoca

delle assegnazioni oppure il rilascio degli alloggi occupati senza

titolo mettano in gioco posizioni di interesse legittimo od altre

situazioni soggettive comunque devolute alla giurisdizione

amministrativa, sulla base dell'art. 103 primo comma della

Costituzione.

Del pari, non ha consistenza l'assunto che siffatta giurisdizione

amministrativa contrasti con gli artt. 25 primo comma e 102 primo comma

Cost.: quasi che il "giudice naturale precostituito per legge" si

risolvesse nel solo Pretore, ad esclusione dei tribunali amministrativi

regionali.

Infine, questa Corte ha già dichiarato - con la ricordata

ordinanza n. 26 del 1971 - la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 4, 5 e 6 del d.lg.lgt. 9 giugno

1945, n. 387, in riferimento all'art. 102 secondo comma Cost.:

sollevata nel presupposto che le norme impugnate, consentendo ai

Presidenti degli Istituti autonomi per le case popolari di revocare

l'assegnazione e di ordinare il rilascio degli alloggi occupati senza

titolo, avrebbero creato una "magistratura speciale" preclusa dalla

Costituzione. E la stessa pronuncia dev'essere ora confermata, anche in

vista della nuova disciplina stabilita dal d.P.R. n. 1035 del 1972.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibili, per difetto di rilevanza, la questione

di legittimità costituzionale degli artt. 11, 16 e 18, nonché la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 dodicesimo comma

del d.P.R. 30 dicembre 1972. n. 1035, rispettivamente sollevate dai

Pretori di Grosseto e di Trivento, con le ordinanze indicate in

epigrafe;

2) dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 17 del d.P.R. 30 dicembre 1972,

n. 1035, in riferimento all'art. 102 secondo comma Cost., sollevata dal

Pretore di Grosseto con l'ordinanza indicata in epigrafe;

3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

degli artt. 16, 17 e 18 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, in

riferimento agli artt. 3,24 primo comma, 25 primo comma, 76 e 102 primo

comma Cost., sollevate dai Pretori di Castelnuovo Garfagnana, di

Carrara, di Massa Marittima, di Grosseto, di Potenza, di Brescia, di

Trivento e di Mestre, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1979:100 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari