Corte costituzionale

Sentenza n. 1/1998

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 29/01/1998 · relatore Annibale Marini

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2751-bis, n.

2, del codice civile promosso con ordinanza emessa il 5 dicembre 1996

dal tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra Piseroni

Giampiero e il fallimento Oldin S.p.a. iscritta al n. 81 del registro

ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Udito nella camera di consiglio del 12 novembre 1997 il giudice

relatore Annibale Marini.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio di opposizione allo stato passivo

avente ad oggetto l'accertamento della natura privilegiata di un

credito dell'opponente, il tribunale di Milano, con ordinanza del 5

dicembre 1996, ha sollevato - in riferimento agli artt. 3 e 35 della

Costituzione - guestione incidentale di legittimità costituzionale

dell'art. 2751-bis, n. 2, del codice civile nella parte in cui non

accorda il privilegio generale sui mobili ai crediti riguardanti le

retribuzioni del prestatore d'opera non intellettuale dovute per gli

ultimi due anni di prestazione.

In particolare, il tribunale rimettente premette che il ricorrente

aveva lavorato alle dipendenze della società fallita sino al 1993

con la qualifica di direttore commerciale e che, successivamente alla

cessazione del rapporto di lavoro subordinato, aveva continuato a

prestare la sua attività a favore della stessa società, sulla base

di un contratto d'opera, curando in particolare la "preparazione

delle offerte" e la "promozione commerciale". Attività che, secondo

il rimettente, in quanto di natura gestoria, non potrebbero essere

ricomprese nella previsione della norma di cui all'art. 2751-bis, n.

2, cod. civ.

2. - Il giudice a quo ritiene, altresi, che la pretesa di

collocazione preferenziale del credito azionata dall'opponente non

potrebbe trovare accoglimento in base alla disciplina vigente. E ciò

per la natura eccezionale della norma di cui all'art. 2751-bis, n. 2,

cod. civ. (rispetto al principio generale della par condicio

creditorum) che ne precluderebbe l'applicazione oltre i casi in essa

considerati (art. 14 disp prel. cod. civ.).

La disparità di trattamento dei prestatori d'opera che ne

discenderebbe a seconda della natura, intellettuale o non

intellettuale, dell'opera o del servizio prestato, sarebbe, ad avviso

del rimettente, priva di razionale giustificazione, oltre che lesiva

della tutela del lavoro. Con conseguente violazione degli artt. 3 e

35 della Costituzione. Considerato in diritto

1. - È stata sollevata questione incidentale di legittimità

costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione

- dell'art. 2751-bis, n. 2, cod. civ., nella parte in cui non

accorda il privilegio generale sui mobili ai crediti del prestatore

d'opera non intellettuale riguardanti le retribuzioni dovute per gli

ultimi due anni di prestazioni, sia per l'irragionevole disparità di

trattamento che la norma determina tra i prestatori d'opera a seconda

della natura, intellettuale o non intellettuale, dell'opera o del

servizio prestato, sia per la violazione del principio della tutela

del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

2. - La questione è fondata.

Occorre premettere che, secondo la giurisprudenza di questa Corte

(anche in considerazione del carattere politico-economico delle

scelte che presiedono al riconoscimento della natura privilegiata di

dati crediti) è possibile, in tesi, sindacare - all'interno di una

specifica norma attributiva di un privilegio - la ragionevolezza

della mancata inclusione, in essa, di fattispecie omogenee a quella

cui la causa di prelazione è riferita. Non è invece consentito

utilizzare lo strumento del giudizio di legittimità per introdurre,

sia pur in considerazione del rilievo costituzionale di un

determinato credito, una causa di prelazione ulteriore, con

strutturazione di un autonomo modulo normativo che codifichi la

tipologia del nuovo privilegio ed il suo inserimento nel sistema di

quelli preesistenti (sentenza n. 84 del 1992).

In applicazione degli enunciati principi, questa Corte ha

dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale

del mancato riconoscimento della natura privilegiata dei crediti

riguardanti le retribuzioni dovute ai prestatori d'opera non

intellettuale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 35 della

Costituzione, adducendo quale tertium comparationis della denunciata

disparità di trattamento unicamente la garanzia prevista dal n. 5

dell'art. 2751-bis del codice civile in favore dell'imprenditore

artigiano, e non anche quella contemplata dal precedente n. 2 in

favore del prestatore d'opera intellettuale (sentenza n. 40 del

1996). La diversità, premessa dallo stesso rimettente, della figura

del prestatore d'opera rispetto a quella dell'imprenditore artigiano

è stata ritenuta, infatti, preclusiva di uno scrutinio di

costituzionalità che proprio nell'omogeneità delle fattispecie

poste in comparazione all'interno di una specifica norma attributiva

di un privilegio rinviene, come si è detto, la sua esclusiva ragione

giustificativa.

3. - La questione di costituzionalità del mancato riconoscimento

del privilegio generale sui mobili ai crediti riguardanti le

retribuzioni di tutti i prestatori d'opera viene ora riproposta

assumendo quale tertium comparationis la garanzia contemplata dal n.

2 dell'art. 2751-bis del codice civile in favore dei professionisti

e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale. Norma quest'ultima

che, mentre è pacificamente ritenuta applicabile a tutte le

prestazioni d'opera intellettuale, non può, invece, per il principio

di tassatività delle cause di prelazione, ricomprendere anche le

prestazioni d'opera non intellettuale.

La disparità di trattamento che, quanto alla garanzia della

retribuzione, si viene in tal modo a determinare tra prestatori

d'opera intellettuale e non intellettuale, risulta, come osservato

dall'unanime dottrina, palesemente irragionevole, attesa

l'omogeneità delle categorie di soggetti (e di crediti) messe a

confronto e riconducibili allo stesso tipo contrattuale delineato

dall'art. 2222 cod. civ.

Sotto un diverso aspetto, la rilevata disparità emerge, sia pure

indirettamente, dal raffronto della disposizione denunciata con

quella di cui al n. 1 dell'art. 2751-bis del codice civile

riguardante i crediti dei lavoratori subordinati, per i quali la

garanzia è accordata indipendentemente dalla natura, intellettuale o

non intellettuale, dell'attività svolta. Conclusivamente, la norma

denunciata, riconoscendo il privilegio generale sui mobili ai crediti

(riguardanti le retribuzioni) dei prestatori d'opera intellettuale e

non anche a quelli, di eguale natura, dei prestatori d'opera non

intellettuale, si pone in insanabile contrasto con l'art. 3 della

Costituzione e deve, pertanto, essere resa conforme alla Costituzione

mediante l'eliminazione dell' aggettivo "intellettuale" in quanto

limitativo dell'ambito del privilegio.

Resta assorbita ogni altra censura.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2751-bis, n. 2,

del codice civile limitatamente alla parola "intellettuale".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 1998.

Il Presidente: Guizzi

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 29 gennaio 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:1 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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